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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 10124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10124 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NAPOLI N…………………...rep.
OGGETTO…………….... Udienza del 3/11/2025
G.M. Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
…………………………. Il Giudice NOTIF. SENTENZA
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
………………………….
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.; NOTIF. APPELLO
- disposta la discussione della causa con note di trattazione
…………………………. scritta,
decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18948/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente
TRA
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Milano al Corso Venezia n. 24 presso lo studio dell'Avv. Mauro Leanza (c.f. ) che C.F._2 lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Portici (NA) al C.so Garibaldi n. 115, presso e nello studio dell'avv. Eleonora Mazzaro (cod. fisc.
, che la rappresenta e difende nel presente C.F._4 giudizio, giusta procura in atti;
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 CONVENUTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 3/11/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione in riassunzione (stante l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pavia, per essere competente il Tribunale di Napoli) ritualmente notificato, Parte_1 premetteva quanto segue:
-con sentenza n. 4625/2009, il Tribunale di Napoli, dichiarava intercorso il rapporto di lavoro tra il sig. e la Pt_1 [...]
, condannando altresì la ditta al Controparte_2 pagamento della somma di € 27.349,86;
-il sig. , in data 30 marzo 2009, notificava la sentenza, Pt_1 accompagnata da pedissequo atto di precetto, alla ditta summenzionata presso la sede legale della stessa;
-dopo aver tentato il pignoramento mobiliare, l'Ufficiale Giudiziario rilevava che “trattasi di debitore insolvente e nullatenente” in data 22 giugno 2009;
-in data 23 marzo 2009, avvalendosi dell'assistenza legale dell'Avv. il sig. inoltrava domanda al Controparte_1 Pt_1
Fondo di Garanzia presso l'INPS allo scopo di ottenere la liquidazione delle spettanze dovute a titolo di TFR e dei crediti di lavoro, rimanendo detta richiesta senza esito;
-con ricorso al Comitato Provinciale INPS, l'Avv. CP_1 impugnava l'intervenuto silenzio rigetto, ottenendo in data 28 ottobre 2010 l'esplicito rigetto della domanda in quanto “non è stata dimostrata l'impossibilità del pignoramento immobiliare”;
-avverso il provvedimento di rigetto, l'Avv. promuoveva CP_1 azione giudiziaria nei confronti dell'INPS al fine di ottenere la liquidazione del TFR e delle ultime tre retribuzioni a carico del Fondo di Garanzia: la domanda in questione veniva rigettata in primo ed in secondo grado poiché l'attore non aveva provato di
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 aver presentato istanza di fallimento dopo il conseguimento del titolo esecutivo;
-in data 31 gennaio 2017 veniva nuovamente notificato il precetto con conseguente pignoramento presso terzi in data 13 febbraio 2017 ed al conseguente esito infruttuoso degli stessi, proponeva ricorso per fallimento (avente RG n. 125/2017) innanzi al Tribunale di Napoli che, con successivo decreto del 6 aprile 2017 lo rigettava in quanto “l'importo richiesto è inferiore a quello stabilito dall'art. 15 della l.f.”;
-in forza di quanto sopra, l'Avv. inoltrava nuova CP_1 domanda al fondo di garanzia INPS in data 16 maggio 2017 la quale veniva respinta poiché “prescritta perché presentata oltre il termine di 5 anni dal pignoramento, avvenuto in data 22 giugno 2009; inoltre è stata inserita erroneamente col codice fiscale del datore di lavoro e non con la matricola dell'azienda”;
-vista l'avvenuta prescrizione della domanda al Fondo di Garanzia, il sig. si ritrovava nell'impossibilità assoluta Pt_1 di ottenere la corresponsione di quanto allo stesso dovuto in forza di sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 4625/2009;
-successivamente, per il tramite dell'Avv. il sig. CP_1
promuoveva nuovo appello innanzi alla Corte di Milano, Pt_1 rilevando una mancata formazione del giudicato poiché “nessun giudice, né di primo, né tantomeno di secondo grado, si è mai pronunciato nel merito della domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell'INPS”;
-la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n.1933/2019, riteneva infondato l'appello, condannando il sig. a Pt_1 rifondere all'appellato INPS le spese del grado, liquidate in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali ed accessori di legge;
-in forza della summenzionata sentenza, il sig. subiva Pt_1 altresì pignoramento presso terzi per la somma di € 2.300,00;
-il sig. , rilevando manchevolezze nella condotta Pt_1 dell'Avv. inviava PEC con richiesta risarcitoria all'Avv. CP_1
senza esito. CP_1
Tanto premesso, parte attrice eccepiva le evidenti inadempienze dell'Avv. che incaricata dal sig. di procedere CP_1 Pt_1 con la richiesta al Fondo di Garanzia INPS, aveva agito senza rispettare la procedura, ottenendo il plurimo respingimento
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 dell'istanza di accesso sino alla prescrizione della medesima. Evidenziava che la cessazione del rapporto di lavoro subordinato e l'esistenza di un credito per TFR e retribuzioni rimasto insoluto erano stati accertati con la sentenza n. 4625/2009 emessa dal Tribunale di Napoli. Con riguardo al requisito dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esecuzione forzata, l'Avv. avrebbe dovuto procedere ad un CP_1 tentativo di pignoramento mobiliare presso il datore di lavoro e ad un tentativo di pignoramento immobiliare con riferimento ai luoghi di nascita e di residenza del datore di lavoro. In caso di infruttuosità avrebbe dovuto immediatamente procedere con l'istanza di fallimento. Solo in seguito avrebbe dovuto inoltrare istanza al Fondo di Garanzia INPS. Invece, l'Avv. aveva proceduto ad un primo tentativo di CP_1 pignoramento mobiliare e, ravvisata l'impossibilità di prosecuzione dello stesso, aveva subito proceduto ad inoltrare (in maniera scorretta) l'istanza al Fondo di Garanzia, con l'inevitabile respingimento della stessa. Aveva, poi, ha provveduto ad impugnare il respingimento, nonostante lo stesso fosse dovuto all'effettivo e mancato rispetto della procedura, comportando un esborso di spese, ma soprattutto il trascorrere del tempo. Nonostante i competenti organi giurisdizionali, avevano affermato la necessità di tentare il pignoramento immobiliare, l'Avv. non aveva mai dato il via alla procedura CP_1 concorsuale. L'attore, poi, era stato soccombente in un procedimento d'appello, con contestuale pignoramento presso l'azienda in cui lavorava per un complessivo ammontare di € 2.455,25. Nelle more, l'istanza veniva respinta dal Fondo di Garanzia INPS, nel 2017, per prescrizione. Parte attrice concludeva, pertanto, chiedendo di accertare i fatti di cui in premessa ed in conseguenza la sussistenza della responsabilità professionale dell'Avv. accertato Controparte_1
e dichiarato il nesso causale tra la condotta dell'Avv. e il CP_1 danno subito da parte attrice, e per l'effetto, di condannarla al risarcimento in favore del sig. della somma Parte_1 pari ad € 6.244,76 a titolo di mancato guadagno di emolumenti
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 da parte del Fondo di Garanzia INPS per l'erronea presentazione dell'istanza, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia dal giudice adito. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa.
In data 6/12/2024, si costituiva eccependo Controparte_1 preliminarmente l'improcedibilità della domanda per emesso esperimento della negoziazione assistita. Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto. Evidenziava di avere, a seguito del mandato conferitole, promosso un giudizio innanzi al Tribunale di Napoli contro la
, al fine di ottenere Controparte_3
l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dal 12/01/1998 (contrariamente a quanto risultava dai fogli paga) al 27/04/2000 e la condanna alle conseguenti differenze retributive. Il convenuto era rimasto contumace e, all'esito dell'espletata istruttoria, la domanda era stata accolta con sentenza n.4625 depositata il 16/02/2009. L'Avv. aveva, quindi, notificato la sentenza in forma CP_1 esecutiva, con pedissequo atto di precetto il 30/03/2009, ricevuti a mani dal titolare dell'omonima ditta in data 03/04/2009. Successivamente, decorsi i termini di legge, l'Avv. CP_1 aveva conferito incarico di pignoramento mobiliare all'Ufficiale Giudiziario che, in data 22/06/2009, aveva dichiarato di aver rinvenuto i locali della Ditta, coincidenti con la sua residenza, sempre chiusi e “da informazioni assunte in loco trattasi di debitore insolvibile e nullatenente”. L'Avv. aveva, poi, effettuato una visura della Camera di CP_1
Commercio di Napoli, datata 20/03/2009, dalla quale era risultato che il titolare dell'omonima ditta era stato cancellato dalla sezione ordinaria del registro delle imprese, in data 02/05/2008, ed iscritto con la qualifica di piccolo imprenditore, in data 06/06/2008. Da ulteriori accertamenti, effettuati dall'Avv. presso CP_1
l'Agenzia delle Entrate, era emerso che il sig. Controparte_2 aveva cessato sia la partita Iva che l'attività già il 30/11/2003 e non risultava titolare di alcun bene mobile e/o immobile. L'Avv. in osservanza della procedura indicata dall'INPS CP_1 con Circolare n. 53 del 07/03/2007, aveva inoltrato istanza,
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 datata 23/7/2009, sottoscritta dal sig. al Parte_1
Fondo di Garanzia presso l'INPS, allo scopo di ottenere la liquidazione delle spettanze dovute a titolo di TFR ex lege 297/82 e dei crediti di lavoro di cui al D. Lgs. n. 80/1992. Parte convenuta evidenziava di aver correttamente seguito la procedura, avendo promosso il giudizio ottenendo la sentenza n. 4625/2009, che aveva accertato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il sig. e la Parte_1 [...]
sin dal gennaio 1998 e aveva condannato Controparte_3 quest'ultimo a corrispondere all' le conseguenti Pt_1 differenze retributive e il TFR, ovvero aveva accertato la sussistenza del credito rimasto insoluto. Con riguardo all'inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali evidenziava che, secondo la procedura indicata dall'INPS (CIRCOLARE n. 53 del 7.3.2007 – punto 3.1.2 lett.b)), il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento da parte del Tribunale non era necessario quando il datore di lavoro era
“imprenditore individuale … iscritto alla sezione piccoli imprenditori della Camera di Commercio, risulti non avere avuto alle proprie dipendenze più di tre dipendenti”. L'Avv. aveva allegato all'istanza amministrativa la CP_1 visura della Camera di Commercio di Napoli, datata 20/03/2009, dalla quale era risultato che il titolare dell'omonima ditta era stato cancellato dalla sezione ordinaria del registro delle imprese, in data 02/05/2008, ed iscritto con la qualifica di piccolo imprenditore, in data 06/06/2008, con solo un dipendente nell'anno 2001. L'Avv. pertanto, sulla base delle stesse indicazioni CP_1 fornite dall'INPS con la summenzionata Circolare, sussistendone i presupposti, ai fini della presentazione della domanda in via amministrativa, non era tenuta ad allegare il decreto del Tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento. Difatti, l'INPS non aveva contestato il requisito della inapplicabilità al datore delle procedure concorsuali, ma aveva, peraltro del tutto infondatamente, respinto la domanda amministrativa in data 28/10/2010, in quanto “non è stata dimostrata l'impossibilità del pignoramento immobiliare”. Era stato il Tribunale di Napoli, prima, e la Corte d'Appello, poi, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale, confutato dallo stesso INPS e da recente giurisprudenza, a ritenere necessario il
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento. L' , che non intendeva ricorrere in cassazione, aveva Pt_1 conferito incarico all'Avv. di promuovere il ricorso di CP_1 fallimento che, ovviamente, era stato respinto per carenza di requisiti. Evidenziava, con riguardo all'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esecuzione forzata, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, che l'INPS, nella summenzionata circolare, aveva recepito le indicazioni della giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cfr. Cass., sez. lav., 29.1.2002, n. 1136, Cass., sez. lav., 9.3.2001, n. 3511), ritenendo sufficiente che il lavoratore esperisse, o meglio tentasse di esperire, in modo serio ed adeguato, quell'esecuzione forzata che, in relazione al genere ed alla consistenza dei beni pignorati e dell'eventuale concorso di altri creditori maggiormente garantiti, apparisse possibile ed utile allo scopo. Di conseguenza il lavoratore non doveva dimostrare di aver tentato tutte le azioni esecutive in astratto esperibili ed, in particolare, non doveva tentare l'esecuzione presso terzi, purché dimostri di aver cercato di realizzare il proprio credito nei confronti del datore di lavoro in modo “serio ed adeguato”, ricercando, con la normale diligenza, i beni del datore di lavoro nei luoghi ricollegabili alla persona del debitore. Come previsto dalla citata Circolare INPS n. 53 del 07/03/2007, al punto 3.1.2. Lett. c) “Dal punto di vista operativo si ritiene che la dimostrazione dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro sia soddisfatta allorché si verifichi una delle seguenti ipotesi:
- il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell'azienda e presso il luogo di residenza del datore di lavoro se imprenditore individuale.
- il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell'azienda e presso la residenza di tutti coloro che rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali in caso di società di persone;
- il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso la sede della società (legale ed operativa se diverse)”. La convenuta evidenziava, in osservanza della legge e delle stesse indicazioni fornite dall'INPS, di aver agito esecutivamente
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 senza ottenere alcun risultato nei confronti del datore di lavoro, con il verbale di pignoramento mobiliare infruttuoso del 22/06/2009, eseguito nella sede della ditta coincidente con la residenza del suo titolare, , nel quale l'Ufficiale Controparte_2
Giudiziario, dato atto di un precedente accesso eseguito il 16/06/2009, rivenendo sempre chiuso, ha accertato che “Da informazioni assunte in loco, trattasi di debitore insolvibile e nullatenente”, come confermato dalla circostanza che dalla visura dell'Agenzia delle entrate risultava l'assenza di beni immobili. Pertanto, non si sarebbe dovuta svolgere altra azione e/o ricerca di beni e la domanda era stata inoltrata al Fondo di Garanzia INPS in osservanza della procedura prescritta proprio dall'Ente. Sul diniego da parte dell'INPS della domanda amministrativa del 16 maggio 2017 “… poiché prescritta perché presentata oltre il termine di 5 anni dal pignoramento, avvenuto in data 22 giugno 2009; …” vi erano stati una pluralità di atti interruttivi quali: 1) l'inoltro dell'istanza al Fondo di Garanzia presso l'INPS del 23/07/2009, ricevuta il 4/8/2009; 2) il ricorso al Comitato Provinciale dell'INPS ricevuto il 13/11/2009, ottenendo in data 28.01.2010 l'esplicito rigetto della domanda, in quanto “non è stata dimostrata l'impossibilità del pignoramento immobiliare”, impugnato con ricorso amministrativo, del 23/03/2010 e ricevuta dall'INPS il 26/03/2010, prima, e con ricorso giudiziario, depositato il 15 giugno 2010 e notificato il 21/3/2011, poi, con effetti interruttivi permanenti sino al passaggio in giudicato (18/1/2017) della sentenza Corte d'Appello n. 2532/2016, pubblicata il 18/07/2016. La convenuta, preso atto della decisione della Corte d'Appello, in data 31 gennaio 2017 aveva proceduto alla notifica di nuovo atto di precetto e il 13 febbraio 2017 di nuovo atto di pignoramento presso terzi, con esito infruttuoso, proponendo successivo ricorso di fallimento, respinto con decreto del 6 aprile 2017. Da qui, l'illegittimità del diniego da parte dell'INPS della domanda amministrativa del 16 maggio 2017, non essendo decorso il termine di prescrizione, essendo la stessa circolare INPS n. 53/2007 che al punto 3), a riconoscere espressamente che “quando il diritto al TFR è riconosciuto da sentenza di condanna passata in giudicato si prescrive in dieci anni (art.
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 2953 c.c.)”. Letto il provvedimento dell'INPS nelle sue parti salienti, a mezzo informativa, la convenuta aveva comunicato all'attore che era possibile impugnare innanzi al Comitato Provinciale il provvedimento dell'INPS, producendo tutta la documentazione atta a dimostrare che alcuna prescrizione è intervenuta e aspettare che liquidassero quanto spettantegli;
oppure impugnare la sentenza della Corte d'Appello di Milano, innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, in quanto, tra l'altro, errata nel punto in cui aveva ritenuto che non fossero stati notificati altri pignoramenti oltre a quello del 22/06/2009. Il mancato conseguimento della prestazione era, pertanto, dipeso dal comportamento dell'attore che, non avendo conferito alcun incarico, non aveva potuto beneficiare di quanto spettantegli dal Fondo di Garanzia per quanto riconosciutogli dalla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 4625/2009 in riferimento al rapporto di lavoro intercorso con la CP_3 dal gennaio 1998 al 27/04/2000. Evidenziava, altresì, che l' , per l'attività svolta dall'Avv. Pt_1 dal deposito del ricorso definito con la sentenza n. CP_1
4625/2009 e sino alla pronuncia della Corte d'Appello di Milano non aveva mai corrisposto alcun compenso, né ne aveva sostenuto le spese.
Parte convenuta concludeva, pertanto, chiedendo:
- in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della obbligatoria negoziazione assistita;
- nel merito, di rigettare le domande tutte formulate dall'attore nei confronti della convenuta, in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
La causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità, dal momento che, con PEC del giorno 15 luglio 2024, veniva
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 notificata all'Avv. Mazzaro domanda ai fini dell'instaurazione della procedura di negoziazione assistita.
2. Sul merito. Al fine di qualificare la fattispecie di responsabilità che può configurarsi in capo all'avvocato convenuto, va premesso che, con la stipula del contratto d'opera professionale, questi potrà essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 1218 c.c. Con riferimento al profilo probatorio, nella responsabilità contrattuale, su di un piano generale, secondo il consolidato insegnamento delle sezioni unite della S.C., spetta al creditore l'onere di fornire la prova del contratto, e di allegare l'inadempimento (Cass. s.u. 13533/2001). Il concetto di responsabilità contrattuale è poi strettamente collegato al principio di diligenza nell'adempimento dell'obbligazione, regolato dall'art. 1176 c.c., il quale esonera da responsabilità il creditore che abbia agito secondo diligenza, nonostante l'inadempimento dell'obbligazione. Dopo tale, generale inquadramento, ve peraltro osservato che, secondo il più recente insegnamento della Corte di legittimità (Cass. 18392/2017 e successive conformi) nella responsabilità scaturente da un facere professionale (La S. C. si è espressa in tema di responsabilità sanitaria con due successive pronunce, la 28990 e 28991 del 2019), è necessario distinguere, in capo al creditore della prestazione, un interesse presupposto ed un interesse strumentale, con la conseguenza, tra l'altro, che la prova del nesso causale tra la condotta colposa del professionista e l'evento di danno (i.e., l'inadempimento) va offerta dal creditore, trattandosi di un fatto costitutivo dell'illecito, secondo l'ordinario riparto degli oneri probatori previsti dal codice di rito. Come ulteriormente chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. III n, 1169/2020), “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che,
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (in senso sostanzialmente conforme, Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre 2017, n. 25112. Infatti la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua dei criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva ed il risultato derivatone”. Parte attrice eccepisce la responsabilità professionale dell'avvocato, che non avrebbe seguito correttamente la procedura prevista per la domanda al Fondo di Garanzia dell'INPS. Ha pertanto provato il contratto ed allegato l'altrui inadempimento. Va a questo punto verificato se la convenuta abbia provato di aver agito diligentemente. In primo luogo, va rilevato che, in data 23/7/2009, l' Pt_2 aveva presentato istanza al Fondo di Garanzia presso l'INPS allo scopo di ottenere la liquidazione del TFR e dei crediti di lavoro e tale istanza veniva respinta in quanto “non è stata dimostrata l'impossibilità del pignoramento immobiliare”. Averso il diniego veniva proposta azione dinanzi al Tribunale di Napoli, che rigettava la domanda con la sentenza n. 9407/2012 poiché “il ricorrente non ha fornito, nella presente sede, la necessaria prova in ordine alla sussistenza delle condizioni di non fallibilità dell'impresa datrice”. Anche il giudice d'appello, con sentenza n. 2532/2016, rigettava l'impugnazione confermando che “l'attore non ha provato di avere presentato istanza di fallimento dopo il conseguimento del titolo esecutivo”. Veniva proposta istanza di fallimento, respinta con decreto del 6/4/2017, dal Tribunale di Napoli, in quanto “l'importo richiesto è inferiore a quello stabilito dall'art. 15 delle l.f.” In data 16/5/2017, l'appellante presentava ulteriore domanda
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11 all'INPS che veniva rigettata per prescrizione essendo decorso il termine di 5 anni dal pignoramento, avvenuto in data 22/06/2009 e per essere stata inserita erroneamente col codice fiscale del datore di lavoro e non con la matricola dell'azienda. Veniva instaurato il giudizio dinanzi al Tribunale di Pavia, essendo stata respinta la domanda del 23/7/09 con sentenza passata in giudicato, essendo la domanda successiva inammissibile. Anche la Corte d'appello di Milano ha respinto l'impugnazione, essendosi formato il giudicato sul diritto dell'appellante ad ottenere le somme dall'INPS. Il Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è stato istituito dall'articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297, per garantire ai lavoratori subordinati il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente e per i crediti di lavoro diversi dal TFR. Il legislatore ha ancorato l'intervento del Fondo di Garanzia alla ricorrenza di due distinte ed alternative ipotesi: da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2 commi 2° e ss. legge n. 297/1982); dall'altro, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2 comma 5°). Per ottenere il pagamento del TFR o delle ultime tre mensilità dal Fondo di Garanzia INPS, il lavoratore deve dimostrare che il datore: è fallito (o in altra procedura concorsuale), oppure che non sia assoggettabile a fallimento, ma è insolvente. Va rilevato che, come si evince dalla lettura della sentenza 2352/2016 della Corte d'appello di Napoli, il lavoratore non aveva provato l'astratta non assoggettabilità al fallimento del datore di lavoro né l'assoggettabilità in concreto. In realtà l'Avv. aveva effettuato una visura della CP_1
Camera di Commercio di Napoli, datata 20/03/2009, dalla quale era risultato che il titolare dell'omonima ditta era stato cancellato dalla sezione ordinaria del registro delle imprese, in data 02/05/2008, ed iscritto con la qualifica di piccolo imprenditore, in data 06/06/2008. Tale visura risultava prodotta nel giudizio
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12 dinanzi al Tribunale di Pavia. Pertanto, il datore di lavoro non era soggetto fallibile e non era necessaria una istanza di fallimento, ma ne andava dimostrata l'insolvenza, attraverso un tentativo di esecuzione forzata rimasto infruttuoso, quale è il tentato pignoramento mobiliare (art. 2, comma 5, L. 297/1982) con esito negativo certificato dall'Ufficiale giudiziario. Né risultavano altri beni aggredibili, dal momento che, da ulteriori accertamenti, effettuati dall'Avv. presso CP_1
l'Agenzia delle Entrate, era emerso che il sig. Controparte_2 aveva cessato sia la partita Iva che l'attività già il 30/11/2003 e non risultava titolare di alcun bene mobile e/o immobile (anche tale documentazione risultava depositata dinanzi al tribunale di Pavia). Si è condivisibilmente ritenuto in giurisprudenza che, in ipotesi di datore di lavoro non assoggettabile (o non assoggettato) a procedura concorsuale, la legge (L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5) si limita a prevedere come presupposto per l'accesso al Fondo di garanzia l'insufficienza in tutto o in parte delle garanzie patrimoniali del debitore assoggettato ad esecuzione forzata (Corte Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21734 del 06/09/2018). Al fine di valutare la diligenza del professionista si può far riferimento alla giurisprudenza che, nell'esaminare l'estensione dell'onere di diligenza (sul piano oggettivo e soggettivo) del lavoratore creditore che agisce in executivis, ha ritenuto che essa debba essere conformata alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale (Cass. sentenza n. 4666 del 2002, Cass. 28 marzo 2003 n. 4783, Cass. n. 1848/2004; Cass. n. 9108/2007). È stato infatti precisato in proposito che trattandosi di attività diretta al concreto soddisfacimento di un credito, per valutare la sussistenza dell'ordinaria diligenza debba tenersi conto anche della sua economicità (Cass. n. 9108/2007). La S.C. ha conseguentemente escluso la necessità di intraprendere o proseguire un'esecuzione i cui costi, non recuperabili, superino quelli del credito;
oppure quando l'esecuzione si appalesi aleatoria;
oppure ancora quando risulti aliunde già acquisita la prova della mancanza o dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali. La ricostruzione giurisprudenziale nella materia muove, com'è noto, dalla premessa (Sez. L, Sentenza n. 1848 del 02/02/2004, che a sua
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 13 volta richiama sentenza n. 3511 del 2001) secondo cui la tutela del lavoratore risulti modulata attraverso il meccanismo della presunzione legale. E che vada concessa in ogni caso in cui esista l'insufficienza o la mancanza della garanzia patrimoniale desunta dall'infruttuosità di una esecuzione individuale mobiliare o immobiliare;
senza che sia necessario il compimento di una ulteriore attività costituita dalla ricerca di altri beni, mobili o immobili, di proprietà del datore di lavoro nei comuni di residenza o di nascita diversi da quello in cui ha sede l'impresa. Secondo il medesimo indirizzo giurisprudenziale, dunque, la legge detta una presunzione legale collegata all'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata;
non prevede attività di ricerca ulteriori di beni. La procedura esecutiva non deve essere estesa ad ogni forma di esecuzione possibile essendo sufficiente sul piano della diligenza una delle forme possibili di esecuzione. Sarà invece onere del soggetto cui spetta il diritto di surroga, ad azionare direttamente il titolo ottenuto dal lavoratore ed a proseguire l'attività di ricerca ed esecuzione nei confronti dell'obbligato, nell'ipotesi in cui si rinvengano nuovi beni sui quali rivalersi. La legge, infatti, prevede soltanto "l'esperimento dell'esecuzione forzata" e non già il compimento di una ulteriore attività da parte del lavoratore - la ricerca di beni mobili e immobili nei luoghi di residenza e di nascita del debitore diversi da quello in cui ha sede l'impresa - soprattutto perché tale attività può rilevarsi sommamente gravosa, oltre che dispendiosa, per un soggetto che, di norma, è privo di adeguate risorse economiche (nonché, in ipotesi, pure inutile, ben potendo il datore di lavoro essere proprietario di beni solamente in luoghi diversi da quelli sopra indicati). E questa conclusione è conforme alla ratio della legge, avendo il legislatore, in osservanza di una direttiva comunitaria, inteso perseguire finalità di carattere sociale con il consentire al lavoratore, molto spesso astretto dal bisogno, di ottenere, nel tempo più breve possibile e tramite l'intervento di un soggetto diverso dall'obbligato principale, il pagamento del credito maturato e non adempiuto: è semmai l'INPS, cui è attribuito il diritto di surroga (v. medesimo art. 2, comma 7) e che ne ha gli strumenti - essendo le sue sedi ed i suoi uffici legali dislocati su tutto il territorio nazionale - che può effettuare le opportune ricerche allo scopo di conseguire dal datore di lavoro, che sia eventualmente proprietario di beni
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 14 utilmente aggredibili in un luogo diverso da quello in cui ha sede l'impresa, la somma erogata al lavoratore. Da questi rilievi deriva l'infondatezza dell'orientamento secondo cui il creditore, dopo l'inutile esperimento di un'azione esecutiva mobiliare presso la sede dell'impresa, deve effettuare una ricerca di beni mobili o immobili anche in luoghi diversi dal comune in cui è situata tale sede, dovendosi soltanto pretendere, qualora debitore sia una persona fisica o se vi siano altri soggetti solidalmente obbligati, che la ricerca, in ossequio al generale principio di diligenza che deve assistere il creditore, avvenga, nel primo caso, solamente nel luogo in cui ha sede l'impresa e, nel secondo caso, del luogo di residenza dei coobbligati." (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1848 del 02/02/2004). L'orientamento giurisprudenziale di cui sopra risulta però integrato da un successivo che ha esteso l'onere di diligenza del lavoratore, il quale abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, nell'ipotesi in cui si prospettino ulteriori fruttuose procedure esecutive (Cass. sez. L, sentenza n. 11379 del 08/05/2008) oppure allorché risultino, sulla base degli atti, altre circostanze, le quali dimostrino che esistano altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (Cass. Sez L. ordinanza n. 27467 del 20/11/2017, Sez. L, Sentenza n. 7585 del 01/04/2011, Sez. L, Sentenza n. 8529 del 29/05/2012, Sez. L, Sentenza n. 1607 del 28/01/2015, Cass. 9108 2007; Cass. 14447 2004). Anche sulla scorta di tale secondo orientamento non risulta posto a carico del lavoratore un onere indistinto di ricerca di beni e/o di condebitori, ma solo un onere di riattivare l'esecuzione quando essa si prospetti fruttuosa e ragionevole. Tutte le suddette pronunce sono nel senso che per integrare l'onere di diligenza, dopo un'esecuzione infruttuosa già effettuata, occorra che risultino, in base agli atti, beni agevolmente aggredibili ovvero sotto il profilo soggettivo che esistano altri condebitori solidalmente ed illimitatamente responsabili. Non risulta invece conforme al tenore letterale della norma che regola la materia ed alla relativa ratio sostenere che il lavoratore, una volta compiuta una procedura esecutiva nei confronti del debitore, debba compiere ricerche in tutte le possibili direzioni, allo scopo di escludere, all'esito, che debbano esperirsi quelle procedure che risultino infruttuose in base agli atti. Essendo piuttosto vero, in base alla giurisprudenza citata, che un onere di attivarsi
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 15 ulteriormente in via esecutiva può essere predicato - al contrario
- solo quando risulti positivamente dimostrato in base agli atti che l'esecuzione possa risultare fruttuosa. Vale osservare in proposito che, secondo la Cassazione, l'inutile esperimento dell'esecuzione forzata individuale rappresenta già, di per sé, una condizione di aggravamento della tutela concessa al lavoratore dipendente da un datore non assoggettabile a procedura concorsuale rispetto al lavoratore creditore di un datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale. Quest'ultimo può infatti accedere al Fondo di Garanza chiedendo direttamente all'INPS la stessa tutela una volta decorsi 15 giorni dall'accertamento del credito (dal deposito dello stato passivo) senza essere tenuto a rapportarsi con la misura del riparto in sede concorsuale (e quindi anche se in ipotesi questo risultasse capiente). Non vi è quindi nessuna ragione per rendere ulteriormente aggravata la tutela per il primo;
dal momento che l'istituzione del Fondo di garanzia, secondo la L. n. 297 del 1982, risponde pur sempre - per tutti (ed a prescindere dalla natura del datore di lavoro) - ad una esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza, per cui sarà il Fondo, surrogandosi al lavoratore, a dover sopportare i rischi delle lungaggini delle procedure e del recupero del credito. Tale orientamento risulta coerente con la finalità perseguita dal legislatore del 1982, che mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r., nella quale il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro, con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta a limitazioni e difficoltà procedurali" (Cass. n. 2746/2017 che rinvia a Cass. n. 17227/2010). Non può, pertanto, ritenersi sussista un obbligo di ricercare eventuali beni immobili del debitore una volta conclusa una procedura esecutiva mobiliare con un verbale di pignoramento negativo. Ai fini dell'inadempimento del professionista, occorre valutare l'effettiva configurabilità di una violazione delle regole cautelari che facciano emergere la cd. “colpa professionale”, regolata dall'art. 43 c.p. - negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero in
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 16 caso di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Il fondamento della responsabilità colposa del professionista è da ricercarsi nell'art. 2236 c.c., il quale dispone che, se la prestazione implica problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o di colpa grave (limitazione di responsabilità a sua volta limitata alla sola ipotesi dell'imperizia: Corte cost. 166/1973). L'art. 2236 c.c., a sua volta, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 1176 c.c., configurandosi tra le due norme un rapporto di integrazione per complementarità: il professionista deve seguire la diligenza prevista dal comma 2 dell'art. 1176 c.c. ma, nei casi in cui vi siano profili tecnici di speciale difficoltà, risponde solo di dolo o colpa grave. Nel caso di specie, in base alla giurisprudenza sopra citata, deve ritenersi che l'avvocato abbia tenuto una condotta conforme alle regole di diligenza e la convenuta, va, pertanto ritenuta esente da responsabilità, avendo, tra l'altro, proposto di impugnare la sentenza della corte d'appello e la domanda di rigetto dell'INPS.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 18948 /2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente tra ed ogni contraria Parte_1 Controparte_1 istanza disattesa così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_3
delle spese di lite, che si liquidano in € 5077,00 Controparte_1 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 05/11/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 17
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NAPOLI N…………………...rep.
OGGETTO…………….... Udienza del 3/11/2025
G.M. Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
…………………………. Il Giudice NOTIF. SENTENZA
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
………………………….
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.; NOTIF. APPELLO
- disposta la discussione della causa con note di trattazione
…………………………. scritta,
decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18948/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente
TRA
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Milano al Corso Venezia n. 24 presso lo studio dell'Avv. Mauro Leanza (c.f. ) che C.F._2 lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORE E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliata in Portici (NA) al C.so Garibaldi n. 115, presso e nello studio dell'avv. Eleonora Mazzaro (cod. fisc.
, che la rappresenta e difende nel presente C.F._4 giudizio, giusta procura in atti;
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 CONVENUTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 3/11/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione in riassunzione (stante l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pavia, per essere competente il Tribunale di Napoli) ritualmente notificato, Parte_1 premetteva quanto segue:
-con sentenza n. 4625/2009, il Tribunale di Napoli, dichiarava intercorso il rapporto di lavoro tra il sig. e la Pt_1 [...]
, condannando altresì la ditta al Controparte_2 pagamento della somma di € 27.349,86;
-il sig. , in data 30 marzo 2009, notificava la sentenza, Pt_1 accompagnata da pedissequo atto di precetto, alla ditta summenzionata presso la sede legale della stessa;
-dopo aver tentato il pignoramento mobiliare, l'Ufficiale Giudiziario rilevava che “trattasi di debitore insolvente e nullatenente” in data 22 giugno 2009;
-in data 23 marzo 2009, avvalendosi dell'assistenza legale dell'Avv. il sig. inoltrava domanda al Controparte_1 Pt_1
Fondo di Garanzia presso l'INPS allo scopo di ottenere la liquidazione delle spettanze dovute a titolo di TFR e dei crediti di lavoro, rimanendo detta richiesta senza esito;
-con ricorso al Comitato Provinciale INPS, l'Avv. CP_1 impugnava l'intervenuto silenzio rigetto, ottenendo in data 28 ottobre 2010 l'esplicito rigetto della domanda in quanto “non è stata dimostrata l'impossibilità del pignoramento immobiliare”;
-avverso il provvedimento di rigetto, l'Avv. promuoveva CP_1 azione giudiziaria nei confronti dell'INPS al fine di ottenere la liquidazione del TFR e delle ultime tre retribuzioni a carico del Fondo di Garanzia: la domanda in questione veniva rigettata in primo ed in secondo grado poiché l'attore non aveva provato di
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 aver presentato istanza di fallimento dopo il conseguimento del titolo esecutivo;
-in data 31 gennaio 2017 veniva nuovamente notificato il precetto con conseguente pignoramento presso terzi in data 13 febbraio 2017 ed al conseguente esito infruttuoso degli stessi, proponeva ricorso per fallimento (avente RG n. 125/2017) innanzi al Tribunale di Napoli che, con successivo decreto del 6 aprile 2017 lo rigettava in quanto “l'importo richiesto è inferiore a quello stabilito dall'art. 15 della l.f.”;
-in forza di quanto sopra, l'Avv. inoltrava nuova CP_1 domanda al fondo di garanzia INPS in data 16 maggio 2017 la quale veniva respinta poiché “prescritta perché presentata oltre il termine di 5 anni dal pignoramento, avvenuto in data 22 giugno 2009; inoltre è stata inserita erroneamente col codice fiscale del datore di lavoro e non con la matricola dell'azienda”;
-vista l'avvenuta prescrizione della domanda al Fondo di Garanzia, il sig. si ritrovava nell'impossibilità assoluta Pt_1 di ottenere la corresponsione di quanto allo stesso dovuto in forza di sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 4625/2009;
-successivamente, per il tramite dell'Avv. il sig. CP_1
promuoveva nuovo appello innanzi alla Corte di Milano, Pt_1 rilevando una mancata formazione del giudicato poiché “nessun giudice, né di primo, né tantomeno di secondo grado, si è mai pronunciato nel merito della domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell'INPS”;
-la Corte d'Appello di Milano, con sentenza n.1933/2019, riteneva infondato l'appello, condannando il sig. a Pt_1 rifondere all'appellato INPS le spese del grado, liquidate in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali ed accessori di legge;
-in forza della summenzionata sentenza, il sig. subiva Pt_1 altresì pignoramento presso terzi per la somma di € 2.300,00;
-il sig. , rilevando manchevolezze nella condotta Pt_1 dell'Avv. inviava PEC con richiesta risarcitoria all'Avv. CP_1
senza esito. CP_1
Tanto premesso, parte attrice eccepiva le evidenti inadempienze dell'Avv. che incaricata dal sig. di procedere CP_1 Pt_1 con la richiesta al Fondo di Garanzia INPS, aveva agito senza rispettare la procedura, ottenendo il plurimo respingimento
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 dell'istanza di accesso sino alla prescrizione della medesima. Evidenziava che la cessazione del rapporto di lavoro subordinato e l'esistenza di un credito per TFR e retribuzioni rimasto insoluto erano stati accertati con la sentenza n. 4625/2009 emessa dal Tribunale di Napoli. Con riguardo al requisito dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esecuzione forzata, l'Avv. avrebbe dovuto procedere ad un CP_1 tentativo di pignoramento mobiliare presso il datore di lavoro e ad un tentativo di pignoramento immobiliare con riferimento ai luoghi di nascita e di residenza del datore di lavoro. In caso di infruttuosità avrebbe dovuto immediatamente procedere con l'istanza di fallimento. Solo in seguito avrebbe dovuto inoltrare istanza al Fondo di Garanzia INPS. Invece, l'Avv. aveva proceduto ad un primo tentativo di CP_1 pignoramento mobiliare e, ravvisata l'impossibilità di prosecuzione dello stesso, aveva subito proceduto ad inoltrare (in maniera scorretta) l'istanza al Fondo di Garanzia, con l'inevitabile respingimento della stessa. Aveva, poi, ha provveduto ad impugnare il respingimento, nonostante lo stesso fosse dovuto all'effettivo e mancato rispetto della procedura, comportando un esborso di spese, ma soprattutto il trascorrere del tempo. Nonostante i competenti organi giurisdizionali, avevano affermato la necessità di tentare il pignoramento immobiliare, l'Avv. non aveva mai dato il via alla procedura CP_1 concorsuale. L'attore, poi, era stato soccombente in un procedimento d'appello, con contestuale pignoramento presso l'azienda in cui lavorava per un complessivo ammontare di € 2.455,25. Nelle more, l'istanza veniva respinta dal Fondo di Garanzia INPS, nel 2017, per prescrizione. Parte attrice concludeva, pertanto, chiedendo di accertare i fatti di cui in premessa ed in conseguenza la sussistenza della responsabilità professionale dell'Avv. accertato Controparte_1
e dichiarato il nesso causale tra la condotta dell'Avv. e il CP_1 danno subito da parte attrice, e per l'effetto, di condannarla al risarcimento in favore del sig. della somma Parte_1 pari ad € 6.244,76 a titolo di mancato guadagno di emolumenti
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 da parte del Fondo di Garanzia INPS per l'erronea presentazione dell'istanza, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia dal giudice adito. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa.
In data 6/12/2024, si costituiva eccependo Controparte_1 preliminarmente l'improcedibilità della domanda per emesso esperimento della negoziazione assistita. Nel merito eccepiva l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto. Evidenziava di avere, a seguito del mandato conferitole, promosso un giudizio innanzi al Tribunale di Napoli contro la
, al fine di ottenere Controparte_3
l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dal 12/01/1998 (contrariamente a quanto risultava dai fogli paga) al 27/04/2000 e la condanna alle conseguenti differenze retributive. Il convenuto era rimasto contumace e, all'esito dell'espletata istruttoria, la domanda era stata accolta con sentenza n.4625 depositata il 16/02/2009. L'Avv. aveva, quindi, notificato la sentenza in forma CP_1 esecutiva, con pedissequo atto di precetto il 30/03/2009, ricevuti a mani dal titolare dell'omonima ditta in data 03/04/2009. Successivamente, decorsi i termini di legge, l'Avv. CP_1 aveva conferito incarico di pignoramento mobiliare all'Ufficiale Giudiziario che, in data 22/06/2009, aveva dichiarato di aver rinvenuto i locali della Ditta, coincidenti con la sua residenza, sempre chiusi e “da informazioni assunte in loco trattasi di debitore insolvibile e nullatenente”. L'Avv. aveva, poi, effettuato una visura della Camera di CP_1
Commercio di Napoli, datata 20/03/2009, dalla quale era risultato che il titolare dell'omonima ditta era stato cancellato dalla sezione ordinaria del registro delle imprese, in data 02/05/2008, ed iscritto con la qualifica di piccolo imprenditore, in data 06/06/2008. Da ulteriori accertamenti, effettuati dall'Avv. presso CP_1
l'Agenzia delle Entrate, era emerso che il sig. Controparte_2 aveva cessato sia la partita Iva che l'attività già il 30/11/2003 e non risultava titolare di alcun bene mobile e/o immobile. L'Avv. in osservanza della procedura indicata dall'INPS CP_1 con Circolare n. 53 del 07/03/2007, aveva inoltrato istanza,
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 datata 23/7/2009, sottoscritta dal sig. al Parte_1
Fondo di Garanzia presso l'INPS, allo scopo di ottenere la liquidazione delle spettanze dovute a titolo di TFR ex lege 297/82 e dei crediti di lavoro di cui al D. Lgs. n. 80/1992. Parte convenuta evidenziava di aver correttamente seguito la procedura, avendo promosso il giudizio ottenendo la sentenza n. 4625/2009, che aveva accertato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il sig. e la Parte_1 [...]
sin dal gennaio 1998 e aveva condannato Controparte_3 quest'ultimo a corrispondere all' le conseguenti Pt_1 differenze retributive e il TFR, ovvero aveva accertato la sussistenza del credito rimasto insoluto. Con riguardo all'inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali evidenziava che, secondo la procedura indicata dall'INPS (CIRCOLARE n. 53 del 7.3.2007 – punto 3.1.2 lett.b)), il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento da parte del Tribunale non era necessario quando il datore di lavoro era
“imprenditore individuale … iscritto alla sezione piccoli imprenditori della Camera di Commercio, risulti non avere avuto alle proprie dipendenze più di tre dipendenti”. L'Avv. aveva allegato all'istanza amministrativa la CP_1 visura della Camera di Commercio di Napoli, datata 20/03/2009, dalla quale era risultato che il titolare dell'omonima ditta era stato cancellato dalla sezione ordinaria del registro delle imprese, in data 02/05/2008, ed iscritto con la qualifica di piccolo imprenditore, in data 06/06/2008, con solo un dipendente nell'anno 2001. L'Avv. pertanto, sulla base delle stesse indicazioni CP_1 fornite dall'INPS con la summenzionata Circolare, sussistendone i presupposti, ai fini della presentazione della domanda in via amministrativa, non era tenuta ad allegare il decreto del Tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento. Difatti, l'INPS non aveva contestato il requisito della inapplicabilità al datore delle procedure concorsuali, ma aveva, peraltro del tutto infondatamente, respinto la domanda amministrativa in data 28/10/2010, in quanto “non è stata dimostrata l'impossibilità del pignoramento immobiliare”. Era stato il Tribunale di Napoli, prima, e la Corte d'Appello, poi, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale, confutato dallo stesso INPS e da recente giurisprudenza, a ritenere necessario il
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento. L' , che non intendeva ricorrere in cassazione, aveva Pt_1 conferito incarico all'Avv. di promuovere il ricorso di CP_1 fallimento che, ovviamente, era stato respinto per carenza di requisiti. Evidenziava, con riguardo all'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esecuzione forzata, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, che l'INPS, nella summenzionata circolare, aveva recepito le indicazioni della giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cfr. Cass., sez. lav., 29.1.2002, n. 1136, Cass., sez. lav., 9.3.2001, n. 3511), ritenendo sufficiente che il lavoratore esperisse, o meglio tentasse di esperire, in modo serio ed adeguato, quell'esecuzione forzata che, in relazione al genere ed alla consistenza dei beni pignorati e dell'eventuale concorso di altri creditori maggiormente garantiti, apparisse possibile ed utile allo scopo. Di conseguenza il lavoratore non doveva dimostrare di aver tentato tutte le azioni esecutive in astratto esperibili ed, in particolare, non doveva tentare l'esecuzione presso terzi, purché dimostri di aver cercato di realizzare il proprio credito nei confronti del datore di lavoro in modo “serio ed adeguato”, ricercando, con la normale diligenza, i beni del datore di lavoro nei luoghi ricollegabili alla persona del debitore. Come previsto dalla citata Circolare INPS n. 53 del 07/03/2007, al punto 3.1.2. Lett. c) “Dal punto di vista operativo si ritiene che la dimostrazione dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro sia soddisfatta allorché si verifichi una delle seguenti ipotesi:
- il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell'azienda e presso il luogo di residenza del datore di lavoro se imprenditore individuale.
- il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell'azienda e presso la residenza di tutti coloro che rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali in caso di società di persone;
- il lavoratore esibisca il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso la sede della società (legale ed operativa se diverse)”. La convenuta evidenziava, in osservanza della legge e delle stesse indicazioni fornite dall'INPS, di aver agito esecutivamente
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 senza ottenere alcun risultato nei confronti del datore di lavoro, con il verbale di pignoramento mobiliare infruttuoso del 22/06/2009, eseguito nella sede della ditta coincidente con la residenza del suo titolare, , nel quale l'Ufficiale Controparte_2
Giudiziario, dato atto di un precedente accesso eseguito il 16/06/2009, rivenendo sempre chiuso, ha accertato che “Da informazioni assunte in loco, trattasi di debitore insolvibile e nullatenente”, come confermato dalla circostanza che dalla visura dell'Agenzia delle entrate risultava l'assenza di beni immobili. Pertanto, non si sarebbe dovuta svolgere altra azione e/o ricerca di beni e la domanda era stata inoltrata al Fondo di Garanzia INPS in osservanza della procedura prescritta proprio dall'Ente. Sul diniego da parte dell'INPS della domanda amministrativa del 16 maggio 2017 “… poiché prescritta perché presentata oltre il termine di 5 anni dal pignoramento, avvenuto in data 22 giugno 2009; …” vi erano stati una pluralità di atti interruttivi quali: 1) l'inoltro dell'istanza al Fondo di Garanzia presso l'INPS del 23/07/2009, ricevuta il 4/8/2009; 2) il ricorso al Comitato Provinciale dell'INPS ricevuto il 13/11/2009, ottenendo in data 28.01.2010 l'esplicito rigetto della domanda, in quanto “non è stata dimostrata l'impossibilità del pignoramento immobiliare”, impugnato con ricorso amministrativo, del 23/03/2010 e ricevuta dall'INPS il 26/03/2010, prima, e con ricorso giudiziario, depositato il 15 giugno 2010 e notificato il 21/3/2011, poi, con effetti interruttivi permanenti sino al passaggio in giudicato (18/1/2017) della sentenza Corte d'Appello n. 2532/2016, pubblicata il 18/07/2016. La convenuta, preso atto della decisione della Corte d'Appello, in data 31 gennaio 2017 aveva proceduto alla notifica di nuovo atto di precetto e il 13 febbraio 2017 di nuovo atto di pignoramento presso terzi, con esito infruttuoso, proponendo successivo ricorso di fallimento, respinto con decreto del 6 aprile 2017. Da qui, l'illegittimità del diniego da parte dell'INPS della domanda amministrativa del 16 maggio 2017, non essendo decorso il termine di prescrizione, essendo la stessa circolare INPS n. 53/2007 che al punto 3), a riconoscere espressamente che “quando il diritto al TFR è riconosciuto da sentenza di condanna passata in giudicato si prescrive in dieci anni (art.
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 2953 c.c.)”. Letto il provvedimento dell'INPS nelle sue parti salienti, a mezzo informativa, la convenuta aveva comunicato all'attore che era possibile impugnare innanzi al Comitato Provinciale il provvedimento dell'INPS, producendo tutta la documentazione atta a dimostrare che alcuna prescrizione è intervenuta e aspettare che liquidassero quanto spettantegli;
oppure impugnare la sentenza della Corte d'Appello di Milano, innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, in quanto, tra l'altro, errata nel punto in cui aveva ritenuto che non fossero stati notificati altri pignoramenti oltre a quello del 22/06/2009. Il mancato conseguimento della prestazione era, pertanto, dipeso dal comportamento dell'attore che, non avendo conferito alcun incarico, non aveva potuto beneficiare di quanto spettantegli dal Fondo di Garanzia per quanto riconosciutogli dalla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 4625/2009 in riferimento al rapporto di lavoro intercorso con la CP_3 dal gennaio 1998 al 27/04/2000. Evidenziava, altresì, che l' , per l'attività svolta dall'Avv. Pt_1 dal deposito del ricorso definito con la sentenza n. CP_1
4625/2009 e sino alla pronuncia della Corte d'Appello di Milano non aveva mai corrisposto alcun compenso, né ne aveva sostenuto le spese.
Parte convenuta concludeva, pertanto, chiedendo:
- in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della obbligatoria negoziazione assistita;
- nel merito, di rigettare le domande tutte formulate dall'attore nei confronti della convenuta, in quanto Parte_1 infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
La causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità, dal momento che, con PEC del giorno 15 luglio 2024, veniva
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 notificata all'Avv. Mazzaro domanda ai fini dell'instaurazione della procedura di negoziazione assistita.
2. Sul merito. Al fine di qualificare la fattispecie di responsabilità che può configurarsi in capo all'avvocato convenuto, va premesso che, con la stipula del contratto d'opera professionale, questi potrà essere chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 1218 c.c. Con riferimento al profilo probatorio, nella responsabilità contrattuale, su di un piano generale, secondo il consolidato insegnamento delle sezioni unite della S.C., spetta al creditore l'onere di fornire la prova del contratto, e di allegare l'inadempimento (Cass. s.u. 13533/2001). Il concetto di responsabilità contrattuale è poi strettamente collegato al principio di diligenza nell'adempimento dell'obbligazione, regolato dall'art. 1176 c.c., il quale esonera da responsabilità il creditore che abbia agito secondo diligenza, nonostante l'inadempimento dell'obbligazione. Dopo tale, generale inquadramento, ve peraltro osservato che, secondo il più recente insegnamento della Corte di legittimità (Cass. 18392/2017 e successive conformi) nella responsabilità scaturente da un facere professionale (La S. C. si è espressa in tema di responsabilità sanitaria con due successive pronunce, la 28990 e 28991 del 2019), è necessario distinguere, in capo al creditore della prestazione, un interesse presupposto ed un interesse strumentale, con la conseguenza, tra l'altro, che la prova del nesso causale tra la condotta colposa del professionista e l'evento di danno (i.e., l'inadempimento) va offerta dal creditore, trattandosi di un fatto costitutivo dell'illecito, secondo l'ordinario riparto degli oneri probatori previsti dal codice di rito. Come ulteriormente chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. III n, 1169/2020), “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che,
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (in senso sostanzialmente conforme, Cass. Sez. 3, sent. 24 ottobre 2017, n. 25112. Infatti la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua dei criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva ed il risultato derivatone”. Parte attrice eccepisce la responsabilità professionale dell'avvocato, che non avrebbe seguito correttamente la procedura prevista per la domanda al Fondo di Garanzia dell'INPS. Ha pertanto provato il contratto ed allegato l'altrui inadempimento. Va a questo punto verificato se la convenuta abbia provato di aver agito diligentemente. In primo luogo, va rilevato che, in data 23/7/2009, l' Pt_2 aveva presentato istanza al Fondo di Garanzia presso l'INPS allo scopo di ottenere la liquidazione del TFR e dei crediti di lavoro e tale istanza veniva respinta in quanto “non è stata dimostrata l'impossibilità del pignoramento immobiliare”. Averso il diniego veniva proposta azione dinanzi al Tribunale di Napoli, che rigettava la domanda con la sentenza n. 9407/2012 poiché “il ricorrente non ha fornito, nella presente sede, la necessaria prova in ordine alla sussistenza delle condizioni di non fallibilità dell'impresa datrice”. Anche il giudice d'appello, con sentenza n. 2532/2016, rigettava l'impugnazione confermando che “l'attore non ha provato di avere presentato istanza di fallimento dopo il conseguimento del titolo esecutivo”. Veniva proposta istanza di fallimento, respinta con decreto del 6/4/2017, dal Tribunale di Napoli, in quanto “l'importo richiesto è inferiore a quello stabilito dall'art. 15 delle l.f.” In data 16/5/2017, l'appellante presentava ulteriore domanda
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11 all'INPS che veniva rigettata per prescrizione essendo decorso il termine di 5 anni dal pignoramento, avvenuto in data 22/06/2009 e per essere stata inserita erroneamente col codice fiscale del datore di lavoro e non con la matricola dell'azienda. Veniva instaurato il giudizio dinanzi al Tribunale di Pavia, essendo stata respinta la domanda del 23/7/09 con sentenza passata in giudicato, essendo la domanda successiva inammissibile. Anche la Corte d'appello di Milano ha respinto l'impugnazione, essendosi formato il giudicato sul diritto dell'appellante ad ottenere le somme dall'INPS. Il Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è stato istituito dall'articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297, per garantire ai lavoratori subordinati il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente e per i crediti di lavoro diversi dal TFR. Il legislatore ha ancorato l'intervento del Fondo di Garanzia alla ricorrenza di due distinte ed alternative ipotesi: da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2 commi 2° e ss. legge n. 297/1982); dall'altro, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2 comma 5°). Per ottenere il pagamento del TFR o delle ultime tre mensilità dal Fondo di Garanzia INPS, il lavoratore deve dimostrare che il datore: è fallito (o in altra procedura concorsuale), oppure che non sia assoggettabile a fallimento, ma è insolvente. Va rilevato che, come si evince dalla lettura della sentenza 2352/2016 della Corte d'appello di Napoli, il lavoratore non aveva provato l'astratta non assoggettabilità al fallimento del datore di lavoro né l'assoggettabilità in concreto. In realtà l'Avv. aveva effettuato una visura della CP_1
Camera di Commercio di Napoli, datata 20/03/2009, dalla quale era risultato che il titolare dell'omonima ditta era stato cancellato dalla sezione ordinaria del registro delle imprese, in data 02/05/2008, ed iscritto con la qualifica di piccolo imprenditore, in data 06/06/2008. Tale visura risultava prodotta nel giudizio
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12 dinanzi al Tribunale di Pavia. Pertanto, il datore di lavoro non era soggetto fallibile e non era necessaria una istanza di fallimento, ma ne andava dimostrata l'insolvenza, attraverso un tentativo di esecuzione forzata rimasto infruttuoso, quale è il tentato pignoramento mobiliare (art. 2, comma 5, L. 297/1982) con esito negativo certificato dall'Ufficiale giudiziario. Né risultavano altri beni aggredibili, dal momento che, da ulteriori accertamenti, effettuati dall'Avv. presso CP_1
l'Agenzia delle Entrate, era emerso che il sig. Controparte_2 aveva cessato sia la partita Iva che l'attività già il 30/11/2003 e non risultava titolare di alcun bene mobile e/o immobile (anche tale documentazione risultava depositata dinanzi al tribunale di Pavia). Si è condivisibilmente ritenuto in giurisprudenza che, in ipotesi di datore di lavoro non assoggettabile (o non assoggettato) a procedura concorsuale, la legge (L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5) si limita a prevedere come presupposto per l'accesso al Fondo di garanzia l'insufficienza in tutto o in parte delle garanzie patrimoniali del debitore assoggettato ad esecuzione forzata (Corte Sez.
6 - L, Ordinanza n. 21734 del 06/09/2018). Al fine di valutare la diligenza del professionista si può far riferimento alla giurisprudenza che, nell'esaminare l'estensione dell'onere di diligenza (sul piano oggettivo e soggettivo) del lavoratore creditore che agisce in executivis, ha ritenuto che essa debba essere conformata alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale (Cass. sentenza n. 4666 del 2002, Cass. 28 marzo 2003 n. 4783, Cass. n. 1848/2004; Cass. n. 9108/2007). È stato infatti precisato in proposito che trattandosi di attività diretta al concreto soddisfacimento di un credito, per valutare la sussistenza dell'ordinaria diligenza debba tenersi conto anche della sua economicità (Cass. n. 9108/2007). La S.C. ha conseguentemente escluso la necessità di intraprendere o proseguire un'esecuzione i cui costi, non recuperabili, superino quelli del credito;
oppure quando l'esecuzione si appalesi aleatoria;
oppure ancora quando risulti aliunde già acquisita la prova della mancanza o dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali. La ricostruzione giurisprudenziale nella materia muove, com'è noto, dalla premessa (Sez. L, Sentenza n. 1848 del 02/02/2004, che a sua
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 13 volta richiama sentenza n. 3511 del 2001) secondo cui la tutela del lavoratore risulti modulata attraverso il meccanismo della presunzione legale. E che vada concessa in ogni caso in cui esista l'insufficienza o la mancanza della garanzia patrimoniale desunta dall'infruttuosità di una esecuzione individuale mobiliare o immobiliare;
senza che sia necessario il compimento di una ulteriore attività costituita dalla ricerca di altri beni, mobili o immobili, di proprietà del datore di lavoro nei comuni di residenza o di nascita diversi da quello in cui ha sede l'impresa. Secondo il medesimo indirizzo giurisprudenziale, dunque, la legge detta una presunzione legale collegata all'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata;
non prevede attività di ricerca ulteriori di beni. La procedura esecutiva non deve essere estesa ad ogni forma di esecuzione possibile essendo sufficiente sul piano della diligenza una delle forme possibili di esecuzione. Sarà invece onere del soggetto cui spetta il diritto di surroga, ad azionare direttamente il titolo ottenuto dal lavoratore ed a proseguire l'attività di ricerca ed esecuzione nei confronti dell'obbligato, nell'ipotesi in cui si rinvengano nuovi beni sui quali rivalersi. La legge, infatti, prevede soltanto "l'esperimento dell'esecuzione forzata" e non già il compimento di una ulteriore attività da parte del lavoratore - la ricerca di beni mobili e immobili nei luoghi di residenza e di nascita del debitore diversi da quello in cui ha sede l'impresa - soprattutto perché tale attività può rilevarsi sommamente gravosa, oltre che dispendiosa, per un soggetto che, di norma, è privo di adeguate risorse economiche (nonché, in ipotesi, pure inutile, ben potendo il datore di lavoro essere proprietario di beni solamente in luoghi diversi da quelli sopra indicati). E questa conclusione è conforme alla ratio della legge, avendo il legislatore, in osservanza di una direttiva comunitaria, inteso perseguire finalità di carattere sociale con il consentire al lavoratore, molto spesso astretto dal bisogno, di ottenere, nel tempo più breve possibile e tramite l'intervento di un soggetto diverso dall'obbligato principale, il pagamento del credito maturato e non adempiuto: è semmai l'INPS, cui è attribuito il diritto di surroga (v. medesimo art. 2, comma 7) e che ne ha gli strumenti - essendo le sue sedi ed i suoi uffici legali dislocati su tutto il territorio nazionale - che può effettuare le opportune ricerche allo scopo di conseguire dal datore di lavoro, che sia eventualmente proprietario di beni
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 14 utilmente aggredibili in un luogo diverso da quello in cui ha sede l'impresa, la somma erogata al lavoratore. Da questi rilievi deriva l'infondatezza dell'orientamento secondo cui il creditore, dopo l'inutile esperimento di un'azione esecutiva mobiliare presso la sede dell'impresa, deve effettuare una ricerca di beni mobili o immobili anche in luoghi diversi dal comune in cui è situata tale sede, dovendosi soltanto pretendere, qualora debitore sia una persona fisica o se vi siano altri soggetti solidalmente obbligati, che la ricerca, in ossequio al generale principio di diligenza che deve assistere il creditore, avvenga, nel primo caso, solamente nel luogo in cui ha sede l'impresa e, nel secondo caso, del luogo di residenza dei coobbligati." (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1848 del 02/02/2004). L'orientamento giurisprudenziale di cui sopra risulta però integrato da un successivo che ha esteso l'onere di diligenza del lavoratore, il quale abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, nell'ipotesi in cui si prospettino ulteriori fruttuose procedure esecutive (Cass. sez. L, sentenza n. 11379 del 08/05/2008) oppure allorché risultino, sulla base degli atti, altre circostanze, le quali dimostrino che esistano altri beni aggredibili con l'azione esecutiva (Cass. Sez L. ordinanza n. 27467 del 20/11/2017, Sez. L, Sentenza n. 7585 del 01/04/2011, Sez. L, Sentenza n. 8529 del 29/05/2012, Sez. L, Sentenza n. 1607 del 28/01/2015, Cass. 9108 2007; Cass. 14447 2004). Anche sulla scorta di tale secondo orientamento non risulta posto a carico del lavoratore un onere indistinto di ricerca di beni e/o di condebitori, ma solo un onere di riattivare l'esecuzione quando essa si prospetti fruttuosa e ragionevole. Tutte le suddette pronunce sono nel senso che per integrare l'onere di diligenza, dopo un'esecuzione infruttuosa già effettuata, occorra che risultino, in base agli atti, beni agevolmente aggredibili ovvero sotto il profilo soggettivo che esistano altri condebitori solidalmente ed illimitatamente responsabili. Non risulta invece conforme al tenore letterale della norma che regola la materia ed alla relativa ratio sostenere che il lavoratore, una volta compiuta una procedura esecutiva nei confronti del debitore, debba compiere ricerche in tutte le possibili direzioni, allo scopo di escludere, all'esito, che debbano esperirsi quelle procedure che risultino infruttuose in base agli atti. Essendo piuttosto vero, in base alla giurisprudenza citata, che un onere di attivarsi
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 15 ulteriormente in via esecutiva può essere predicato - al contrario
- solo quando risulti positivamente dimostrato in base agli atti che l'esecuzione possa risultare fruttuosa. Vale osservare in proposito che, secondo la Cassazione, l'inutile esperimento dell'esecuzione forzata individuale rappresenta già, di per sé, una condizione di aggravamento della tutela concessa al lavoratore dipendente da un datore non assoggettabile a procedura concorsuale rispetto al lavoratore creditore di un datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale. Quest'ultimo può infatti accedere al Fondo di Garanza chiedendo direttamente all'INPS la stessa tutela una volta decorsi 15 giorni dall'accertamento del credito (dal deposito dello stato passivo) senza essere tenuto a rapportarsi con la misura del riparto in sede concorsuale (e quindi anche se in ipotesi questo risultasse capiente). Non vi è quindi nessuna ragione per rendere ulteriormente aggravata la tutela per il primo;
dal momento che l'istituzione del Fondo di garanzia, secondo la L. n. 297 del 1982, risponde pur sempre - per tutti (ed a prescindere dalla natura del datore di lavoro) - ad una esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza, per cui sarà il Fondo, surrogandosi al lavoratore, a dover sopportare i rischi delle lungaggini delle procedure e del recupero del credito. Tale orientamento risulta coerente con la finalità perseguita dal legislatore del 1982, che mediante l'istituzione di un Fondo di garanzia affidato all'ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarità della disciplina del t.f.r., nella quale il sistema degli accantonamenti fa sì che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro, con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalità garantistiche e non soggetta a limitazioni e difficoltà procedurali" (Cass. n. 2746/2017 che rinvia a Cass. n. 17227/2010). Non può, pertanto, ritenersi sussista un obbligo di ricercare eventuali beni immobili del debitore una volta conclusa una procedura esecutiva mobiliare con un verbale di pignoramento negativo. Ai fini dell'inadempimento del professionista, occorre valutare l'effettiva configurabilità di una violazione delle regole cautelari che facciano emergere la cd. “colpa professionale”, regolata dall'art. 43 c.p. - negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero in
N.R.G. 18948/2024 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 16 caso di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Il fondamento della responsabilità colposa del professionista è da ricercarsi nell'art. 2236 c.c., il quale dispone che, se la prestazione implica problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o di colpa grave (limitazione di responsabilità a sua volta limitata alla sola ipotesi dell'imperizia: Corte cost. 166/1973). L'art. 2236 c.c., a sua volta, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 1176 c.c., configurandosi tra le due norme un rapporto di integrazione per complementarità: il professionista deve seguire la diligenza prevista dal comma 2 dell'art. 1176 c.c. ma, nei casi in cui vi siano profili tecnici di speciale difficoltà, risponde solo di dolo o colpa grave. Nel caso di specie, in base alla giurisprudenza sopra citata, deve ritenersi che l'avvocato abbia tenuto una condotta conforme alle regole di diligenza e la convenuta, va, pertanto ritenuta esente da responsabilità, avendo, tra l'altro, proposto di impugnare la sentenza della corte d'appello e la domanda di rigetto dell'INPS.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 18948 /2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE, pendente tra ed ogni contraria Parte_1 Controparte_1 istanza disattesa così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento, in favore di Parte_3
delle spese di lite, che si liquidano in € 5077,00 Controparte_1 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, il 05/11/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
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