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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Manuela Massimo Esposito - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8912 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto con cumulo di domande di separazione e scioglimento del matrimonio promosso ex art.473 bis 49 c.p.c.
DI
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. DE BENEDETTA HYLDE presso la quale elettivamente domicilia
E
(C.F. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. GUERRITORE PAOLA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e scioglimento del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc, depositato in data 15.05.2024, le parti,
[...]
, premesso che avevano contratto matrimonio in Napoli Pt_1 Controparte_1
l'11.05.2017 e che dalla loro unione era nata una figlia, il 23/09/2015, rappresentavano che Per_1 da tempo tra loro erano sorti contrasti che avevano reso intollerabile la loro convivenza, e pertanto chiedevano dichiararsi la separazione personale alle condizioni tra loro concordate e, una volta
1 passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale, pronunziare il divorzio alle condizioni concordate.
In data 09.11.2024, integrate le condizioni pattuite dalle parti, a seguito dei rilievi del giudice contenuti nel decreto di fissazione udienza, veniva pronunciata la separazione con sentenza n.
558/2024 e, con ordinanza emessa contestualmente, la causa veniva rimessa sul ruolo per il prosieguo in ordine alla domanda di divorzio. Veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti da celebrarsi in modalità cartolare e, all'udienza del 16.10.2025, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni che di seguito si riportano:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Napoli;
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Napoli alla
Via B. Cairoli unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore nell'interesse Controparte_1 della figlia minore ivi stabilmente convivente e fin tanto che gli stessi non avranno raggiunto
l'autosufficienza economica.
3. Confermare l'affidamento della figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente della figlia presso la madre
5. Il sig. potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le modalità di CP_2 seguito indicati:
a) il pomeriggio del martedì e del giovedì dalle ore 16 alle ore 19.00 con prelievo e ti accompagnamento da casa della madre. I sigg.ri e dichiarano CP_2 Controparte_1 sin d'ora di essere disponibili ad una diversa organizzazione di giorni ed orari infrasettimanali in base alle eventuali esigenze della bambina e della madre (dopo scuola, sport, lavoro etc)
b) A fine settimana alternati, dalle ore 21.00 del venerdì alle ore 19.00 della domenica;
c) Le vacanze natalizie, verranno determinate di comune accordo tra le parti, ed in caso di disaccordo la minore trascorrerà con uno dei genitori le festività seguendo il criterio dell'alternanza: con un genitore dalle 10 del 24 alle 10 del 31 dicembre e con l'altro dal 1 gennaio al sei gennaio;
il medesimo criterio sarà applicato per le vacanze di Pasqua, queste saranno concordate di comune accordo dai genitori, secondo l'esigenza del minore ed in caso di
2 disaccordo, ad anni alterni, il padre terrà con sé la figlia dalle ore 11.00 del giorno di Pasqua alle ore 18.00 del giorno di Pasquetta. Anche in tal caso, le parti di comune accordo potranno modificare i giorni festivi da trascorrere con la figlia.
c) Per le vacanze estive il padre potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con la piccola Per_1 nel mese di luglio o di agosto, e potrà recarsi in una località di propria preferenza e dovrà comunicare, alla sig.ra , il periodo nel quale intende trascorrere le vacanze con Controparte_1 la figlia entro e non oltre il 30 maggio. Resta fermo il dovere di ciascun genitore di comunicare all'altro, il luogo e l'indirizzo prescelto per il proprio soggiorno con la minore.
Inoltre, quando sarà insieme ad uno dei genitori, all'altro sarà garantita una Per_1 videochiamata al giorno.
d) il giorno del compleanno e quello dell'onomastico della bambina verranno trascorsi con entrambi i genitori, laddove ve ne fossero le condizioni.
6. Confermare l'assegno di mantenimento per la figlia pari nel complesso ad € 300,00 mensili che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. Confermare che le spese straordinarie da sostenersi in favore della minore, così come indicate e tassativamente specificate dal vigente Protocollo d'Intesa, intervenuto tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli ed il Tribunale di Napoli, di cui le parti hanno già preso visione, dovranno essere preventivamente concordate e saranno divise nella misura del 50% cadauno.”
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e va accolta. Si è infatti realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore delegato dal Presidente, svoltasi in modalità cartolare, ove erano stati concordati anche i relativi patti, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. La sentenza che si è pronunciata sulla domanda di separazione è altresì passata in giudicato come da attestazione in atti.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
3 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti
[...]
a Napoli l'11/05/2017 (atto n. 31, parte I, s., sez. I, reg. Pt_1 Controparte_1
Atti Matrimonio anno 2017);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Massimo Esposito Dott. Raffaele Sdino
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