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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/04/2025, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13628/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Monica Tarchi Giudice
Dott.ssa Serena Alinari Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 13628/2024, avente come oggetto:
“regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”
promossa da:
con avv. Erica Vicentini Parte_1
RICORRENTE
contro
:
con avv. Raffaele Vincenzo Preziuso ed avv. Maria Domenica Controparte_1
La Badessa
pagina 1 di 7 RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
- La ricorrente nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 4.4.2025 ha concluso
“Ciò posto, si chiede che la causa sia trattenuta in decisione e si insiste nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, debitamente argomentate e suffragate dalla documentazione in atti, salvo l'accordo raggiunto fra i genitori sulle modalità di visita all'udienza del 5.3.2025.”
- Il convenuto nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 7.4.2025 ha concluso “Si ribadiscono i precedenti scritti difensivi. Si ribadisce la nostra opposizione ai mezzi di istruttoria orale capitolati ex adverso per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta. La causa appare documentalmente istruita e può essere trattenuta in decisione.
Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove avverse, si chiede ammettersi prova contraria come indicato in comparsa di costituzione e risposta, e si chiede ammettersi le prove orali capitolate nella memoria difensiva datata 20.02.2025.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente depositato, ha premesso di aver intrattenuto con il Parte_1
resistente una relazione sentimentale in forza della quali i due hanno convissuto more uxorio a decorrere dal 2019, stabilendosi dal 11.4.2022 al 30.5.2024 in Firenze (FI), via Quintino Sella
2/b, in un appartamento adibito ad abitazione familiare pagando un canone mensile di locazione pari ad € 850.
Tale relazione, caratterizzata da frequenti alti e bassi, ha iniziato a deteriorarsi definitivamente un mese prima dell'arrivo della figlia , nata il giorno 1.9.2023 e riconosciuta da entrambi Per_1 genitori, per poi giungere a termine dopo il parto, in forza dei continui litigi e di comportamenti del tesi al controllo fisico e psicologico della ricorrente, accusata di non essere una buona CP_1 madre e compagna e di sottrarre tempo alla famiglia a causa del proprio lavoro di architetto.
pagina 2 di 7 ha pertanto abbandonato la casa, dando regolare disdetta del contratto di Controparte_1 locazione per trasferirsi in un appartamento in locazione posto a Firenze in Via Jacopo Passavanti
n. 20.
ha inoltre esposto di lavorare attualmente come disegnatrice elettrica - Parte_1
architetto presso IQT Consulting S.p.A. con contratto di 40 ore settimanali e busta paga di circa € 1.500 mensili e di trovarsi in una condizione economica precaria, dato che il il quale risulta godere di un contratto di lavoro full time a tempo Controparte_1 indeterminato di 40 ore settimanali con retribuzione netta mensile di circa € 2.000 netti, oltre a non aver pagato i mesi di preavviso a parte locatrice, esponendola alle conseguenze del suo inadempimento quale obbligata in solido ancora dimorante nell'abitazione locata, ad oggi non le ha ancora rimborsato le spese straordinarie e ha trattenuto metà dell'assegno unico, pur a fronte di una permanenza presso di sé della minore - che frequenta l'asilo nido
- certamente inferiore al 50% del tempo settimanale.
ha pertanto chiesto l'affidamento della figlia minore ad entrambi i Parte_1 Per_1
genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso di sé, con la facoltà per lei ricorrente - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia purché ciò Per_1 non limiti il diritto di visita del padre e dunque nel raggio di 60 km rispetto all'attuale residenza in Firenze, e frequentazione da parte del padre secondo le condizioni da lei indicate in sede di conclusioni dell'atto introduttivo;
di porre a carico del convenuto, considerata la differenza reddituale fra i genitori e la superiore capacità economica del convenuto stesso, il pagamento in suo favore, a titolo di mantenimento della figlia minore, la somma di € 500,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie, da concordare preventivamente ove eccedenti € 140; di poter richiedere e percepire al 100%, dell'assegno unico universale figli (INPS), e delle integrazioni al reddito di provenienza dell'ente pubblico (es: assegno unico provinciale), e/o di ogni altra forma di bonus/contributo/beneficio connesso alla famiglia e ai figli.
2. Con comparsa di risposta ritualmente depositata ha esposto di aver Controparte_1 lasciato l'abitazione familiare in data 25.5.2025 accogliendo le ripetute richieste pervenutegli in tal senso dal legale della ricorrente, la quale si era peraltro impegnata a pagina 3 di 7 pagare le rate del preavviso;
di aver provveduto poi egli stesso, a saldare le rate stesse, per un importo pari ad € 1780, essendo venuto a conoscenza della morosità della a CP_1
seguito della ricezione del sollecito scritto inviatogli dal legale del locatore, con minaccia di azione in giudizio e di aver stipulato un contratto di finanziamento di € 10.000 per far fronte al pagamento delle sopramenzionate rate e per sostenere le spese per gli arredi dell'appartamento preso in locazione in Firenze via Jacopo Passavanti 20, con canone mensile di € 770. Inoltre, ha dichiarato di non aver mai vessato fisicamente e/o psicologicamente la ricorrente e di esser stato anzi egli vittima dei comportamenti vessatori della stessa. ha concordato con la ricorrente riguardo all'affidamento ed al Controparte_1
collocamento della figlia e, circa la possibilità per la ricorrente stessa di mutare la propria residenza, ha chiesto che il trasferimento debba avvenire entro un raggio di 10 Km da
Firenze con preavviso minimo di 6 mesi. Inoltre ha indicato modi e tempi da lui richiesti quanto alla frequentazione di in sede di precisazione delle conclusioni. Quanto agli Per_2 aspetti economici, ha chiesto di corrispondere € 350 mensili a titolo di mantenimento della figlia, oltre versamento del 50% delle spese straordinarie, da rimborsare però entro venti giorni e non entro sette come previsto nel ricorso e di percepire il 50% dell'Assegno Unico
INPS, nonché il 50% dei benefici pubblici per il sostegno della natalità, eventualmente richiesti ed ottenuti se del caso da . Parte_1
3. All'udienza del 5.3.2025, i legali delle parti hanno dichiarato di calendarizzare la frequentazione padre-figlia come da accordo allegato al verbale dell'udienza stessa ed alla successiva udienza cartolare del 9.4.2025 hanno poi concluso riportandosi agli scritti precedenti, fatta eccezione per l'accordo depositato. Il Giudice relatore all'esito di detta udienza si è pertanto riservato di rimettere la causa al Collegio per la decisione.
4. Preliminarmente il Collegio ritiene di dover respingere le istanze istruttorie avanzate dalle parti, in quanto le produzioni documentali presenti in atti appaiono sufficienti ai fini della decisione della causa.
5. Merita accoglimento la domanda, su cui concordano entrambe le parti, di affidamento congiunto di con collocazione prevalente presso la madre, con diritto di visita Per_2
regolamentato - come accordo allegato al verbale d'udienza del 5.3.2025, il quale appare sufficiente ad assicurare continuità di rapporto tra il padre e la minore - nel seguente modo:
pagina 4 di 7 “Calendarizzazione.
Lunedì e venerdì, dal mese di dicembre al mese di marzo compresi, frequentazione del padre;
la mattina prelievo della bambina alle ore 8.00 presso l'abitazione della madre.
Ritiro della bambina presso l'asilo nido alle ore 17.30 e riconsegna alla madre alle 18.30.
Nei mesi da aprile a novembre compresi il padre riporterà la bambina alla madre entro le ore 20.00.
È sempre fatto salvo diverso accordo tra i genitori.
Il pernotto presso il padre inizierà con una notte nell'ultimo finesettimana di aprile 2025 di spettanza del padre.
Nel successivo week end di spettanza del padre il pernotto sarà di due giorni (venerdì sera
e sabato sera) con riconsegna alla madre entro le ore 20.00.
Nel week end ancora successivo di spettanza del padre, il pernotto sarà di tre giorni, venerdì sera, sabato sera e domenica sera, con onere del padre di riportare la bambina al nido o a scuola alle ore 8.00 del lunedì mattina”.
4. Quanto all'eventuale trasferimento della ricorrente dalla abitazione di via Quintino Sella
2b, rigetta la richiesta il Tribunale perché tale trasferimento è allo stato solo ipotetico. Il
Tribunale è infatti chiamato a decidere rebus sic stantibus.
5. Riguardo alle domande di natura economica, la ricorrente risulta essere proprietaria di un autoveicolo e percepire, quale architetto, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (doc. 4 bis), circa 1500 € mensili (doc. 5), somma con cui deve far fronte al costo del canone d'affitto dell'appartamento ove risiede con la figlia, pari ad € 850 mensili
(doc. 3), nonché alle spese necessarie per sostentamento proprio e della figlia stessa.
Il convenuto risulta percepire, in virtù di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, uno stipendio mensile che oscilla tra i 1900 € ed i 2000 €, somma con cui deve far fronte al pagamento del canone di locazione mensile dell'abitazione ove risiede, pari ad € 770 (doc.
14) ed alle spese relative al proprio sostentamento. Inoltre, in ragione di un contratto di finanziamento di un importo pari ad € 10.000, stipulato per far fronte alle spese di varia natura conseguenti al trasferimento nell'abitazione in cui attualmente risiede, egli sostiene un ulteriore costo mensile pari ad € 463,60 (doc. 15).
6. Tenuto conto di quanto sopra, in ragione della maggiore capacità reddituale del convenuto rispetto a quella della ricorrente e del collocamento in via prevalente della figlia pagina 5 di 7 presso la ricorrente stessa, il Collegio ritiene di dover onerare della Controparte_1
corresponsione a , a titolo di mantenimento di di un assegno Parte_1 Per_2 mensile pari ad € 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, che dovrà essere versato il giorno 15 di ciascun mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate come da protocollo del CNF del 2017.
7. Riguardo all'assegno unico universale figli, il Collegio ritiene che tale assegno debba essere integralmente percepito dalla ricorrente quale genitore collocatario prevalente.
8. Data la reciproca soccombenza, le spese del giudizio devono ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, richiesta ed eccezione disattese e respinte, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i Persona_3
genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- dispone che il padre possa frequentare la figlia secondo le modalità previste dall'accordo allegato al verbale di udienza del 5.3.2025 riportato in parte motiva;
- pone a carico di la corresponsione entro il giorno 15 di ogni Controparte_1
mese a di un assegno per il mantenimento della figlia pari ad Parte_1 Per_1
€ 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del CNF del 2017;
- dispone che l'assegno unico universale per la figlia sia integralmente percepito da
; Parte_1
- dispone che le spese del presente giudizio siano compensate tra le parti.
Così deciso a Firenze nella camera di consiglio del 9.4.2025
Il Giudice relatore
Serena Alinari
Il Presidente
pagina 6 di 7 dott. Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Silvia Governatori Presidente
Dott.ssa Monica Tarchi Giudice
Dott.ssa Serena Alinari Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 13628/2024, avente come oggetto:
“regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale”
promossa da:
con avv. Erica Vicentini Parte_1
RICORRENTE
contro
:
con avv. Raffaele Vincenzo Preziuso ed avv. Maria Domenica Controparte_1
La Badessa
pagina 1 di 7 RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
- La ricorrente nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 4.4.2025 ha concluso
“Ciò posto, si chiede che la causa sia trattenuta in decisione e si insiste nell'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso, debitamente argomentate e suffragate dalla documentazione in atti, salvo l'accordo raggiunto fra i genitori sulle modalità di visita all'udienza del 5.3.2025.”
- Il convenuto nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 7.4.2025 ha concluso “Si ribadiscono i precedenti scritti difensivi. Si ribadisce la nostra opposizione ai mezzi di istruttoria orale capitolati ex adverso per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta. La causa appare documentalmente istruita e può essere trattenuta in decisione.
Nella denegata ipotesi di ammissione delle prove avverse, si chiede ammettersi prova contraria come indicato in comparsa di costituzione e risposta, e si chiede ammettersi le prove orali capitolate nella memoria difensiva datata 20.02.2025.”
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente depositato, ha premesso di aver intrattenuto con il Parte_1
resistente una relazione sentimentale in forza della quali i due hanno convissuto more uxorio a decorrere dal 2019, stabilendosi dal 11.4.2022 al 30.5.2024 in Firenze (FI), via Quintino Sella
2/b, in un appartamento adibito ad abitazione familiare pagando un canone mensile di locazione pari ad € 850.
Tale relazione, caratterizzata da frequenti alti e bassi, ha iniziato a deteriorarsi definitivamente un mese prima dell'arrivo della figlia , nata il giorno 1.9.2023 e riconosciuta da entrambi Per_1 genitori, per poi giungere a termine dopo il parto, in forza dei continui litigi e di comportamenti del tesi al controllo fisico e psicologico della ricorrente, accusata di non essere una buona CP_1 madre e compagna e di sottrarre tempo alla famiglia a causa del proprio lavoro di architetto.
pagina 2 di 7 ha pertanto abbandonato la casa, dando regolare disdetta del contratto di Controparte_1 locazione per trasferirsi in un appartamento in locazione posto a Firenze in Via Jacopo Passavanti
n. 20.
ha inoltre esposto di lavorare attualmente come disegnatrice elettrica - Parte_1
architetto presso IQT Consulting S.p.A. con contratto di 40 ore settimanali e busta paga di circa € 1.500 mensili e di trovarsi in una condizione economica precaria, dato che il il quale risulta godere di un contratto di lavoro full time a tempo Controparte_1 indeterminato di 40 ore settimanali con retribuzione netta mensile di circa € 2.000 netti, oltre a non aver pagato i mesi di preavviso a parte locatrice, esponendola alle conseguenze del suo inadempimento quale obbligata in solido ancora dimorante nell'abitazione locata, ad oggi non le ha ancora rimborsato le spese straordinarie e ha trattenuto metà dell'assegno unico, pur a fronte di una permanenza presso di sé della minore - che frequenta l'asilo nido
- certamente inferiore al 50% del tempo settimanale.
ha pertanto chiesto l'affidamento della figlia minore ad entrambi i Parte_1 Per_1
genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso di sé, con la facoltà per lei ricorrente - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia purché ciò Per_1 non limiti il diritto di visita del padre e dunque nel raggio di 60 km rispetto all'attuale residenza in Firenze, e frequentazione da parte del padre secondo le condizioni da lei indicate in sede di conclusioni dell'atto introduttivo;
di porre a carico del convenuto, considerata la differenza reddituale fra i genitori e la superiore capacità economica del convenuto stesso, il pagamento in suo favore, a titolo di mantenimento della figlia minore, la somma di € 500,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie, da concordare preventivamente ove eccedenti € 140; di poter richiedere e percepire al 100%, dell'assegno unico universale figli (INPS), e delle integrazioni al reddito di provenienza dell'ente pubblico (es: assegno unico provinciale), e/o di ogni altra forma di bonus/contributo/beneficio connesso alla famiglia e ai figli.
2. Con comparsa di risposta ritualmente depositata ha esposto di aver Controparte_1 lasciato l'abitazione familiare in data 25.5.2025 accogliendo le ripetute richieste pervenutegli in tal senso dal legale della ricorrente, la quale si era peraltro impegnata a pagina 3 di 7 pagare le rate del preavviso;
di aver provveduto poi egli stesso, a saldare le rate stesse, per un importo pari ad € 1780, essendo venuto a conoscenza della morosità della a CP_1
seguito della ricezione del sollecito scritto inviatogli dal legale del locatore, con minaccia di azione in giudizio e di aver stipulato un contratto di finanziamento di € 10.000 per far fronte al pagamento delle sopramenzionate rate e per sostenere le spese per gli arredi dell'appartamento preso in locazione in Firenze via Jacopo Passavanti 20, con canone mensile di € 770. Inoltre, ha dichiarato di non aver mai vessato fisicamente e/o psicologicamente la ricorrente e di esser stato anzi egli vittima dei comportamenti vessatori della stessa. ha concordato con la ricorrente riguardo all'affidamento ed al Controparte_1
collocamento della figlia e, circa la possibilità per la ricorrente stessa di mutare la propria residenza, ha chiesto che il trasferimento debba avvenire entro un raggio di 10 Km da
Firenze con preavviso minimo di 6 mesi. Inoltre ha indicato modi e tempi da lui richiesti quanto alla frequentazione di in sede di precisazione delle conclusioni. Quanto agli Per_2 aspetti economici, ha chiesto di corrispondere € 350 mensili a titolo di mantenimento della figlia, oltre versamento del 50% delle spese straordinarie, da rimborsare però entro venti giorni e non entro sette come previsto nel ricorso e di percepire il 50% dell'Assegno Unico
INPS, nonché il 50% dei benefici pubblici per il sostegno della natalità, eventualmente richiesti ed ottenuti se del caso da . Parte_1
3. All'udienza del 5.3.2025, i legali delle parti hanno dichiarato di calendarizzare la frequentazione padre-figlia come da accordo allegato al verbale dell'udienza stessa ed alla successiva udienza cartolare del 9.4.2025 hanno poi concluso riportandosi agli scritti precedenti, fatta eccezione per l'accordo depositato. Il Giudice relatore all'esito di detta udienza si è pertanto riservato di rimettere la causa al Collegio per la decisione.
4. Preliminarmente il Collegio ritiene di dover respingere le istanze istruttorie avanzate dalle parti, in quanto le produzioni documentali presenti in atti appaiono sufficienti ai fini della decisione della causa.
5. Merita accoglimento la domanda, su cui concordano entrambe le parti, di affidamento congiunto di con collocazione prevalente presso la madre, con diritto di visita Per_2
regolamentato - come accordo allegato al verbale d'udienza del 5.3.2025, il quale appare sufficiente ad assicurare continuità di rapporto tra il padre e la minore - nel seguente modo:
pagina 4 di 7 “Calendarizzazione.
Lunedì e venerdì, dal mese di dicembre al mese di marzo compresi, frequentazione del padre;
la mattina prelievo della bambina alle ore 8.00 presso l'abitazione della madre.
Ritiro della bambina presso l'asilo nido alle ore 17.30 e riconsegna alla madre alle 18.30.
Nei mesi da aprile a novembre compresi il padre riporterà la bambina alla madre entro le ore 20.00.
È sempre fatto salvo diverso accordo tra i genitori.
Il pernotto presso il padre inizierà con una notte nell'ultimo finesettimana di aprile 2025 di spettanza del padre.
Nel successivo week end di spettanza del padre il pernotto sarà di due giorni (venerdì sera
e sabato sera) con riconsegna alla madre entro le ore 20.00.
Nel week end ancora successivo di spettanza del padre, il pernotto sarà di tre giorni, venerdì sera, sabato sera e domenica sera, con onere del padre di riportare la bambina al nido o a scuola alle ore 8.00 del lunedì mattina”.
4. Quanto all'eventuale trasferimento della ricorrente dalla abitazione di via Quintino Sella
2b, rigetta la richiesta il Tribunale perché tale trasferimento è allo stato solo ipotetico. Il
Tribunale è infatti chiamato a decidere rebus sic stantibus.
5. Riguardo alle domande di natura economica, la ricorrente risulta essere proprietaria di un autoveicolo e percepire, quale architetto, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (doc. 4 bis), circa 1500 € mensili (doc. 5), somma con cui deve far fronte al costo del canone d'affitto dell'appartamento ove risiede con la figlia, pari ad € 850 mensili
(doc. 3), nonché alle spese necessarie per sostentamento proprio e della figlia stessa.
Il convenuto risulta percepire, in virtù di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, uno stipendio mensile che oscilla tra i 1900 € ed i 2000 €, somma con cui deve far fronte al pagamento del canone di locazione mensile dell'abitazione ove risiede, pari ad € 770 (doc.
14) ed alle spese relative al proprio sostentamento. Inoltre, in ragione di un contratto di finanziamento di un importo pari ad € 10.000, stipulato per far fronte alle spese di varia natura conseguenti al trasferimento nell'abitazione in cui attualmente risiede, egli sostiene un ulteriore costo mensile pari ad € 463,60 (doc. 15).
6. Tenuto conto di quanto sopra, in ragione della maggiore capacità reddituale del convenuto rispetto a quella della ricorrente e del collocamento in via prevalente della figlia pagina 5 di 7 presso la ricorrente stessa, il Collegio ritiene di dover onerare della Controparte_1
corresponsione a , a titolo di mantenimento di di un assegno Parte_1 Per_2 mensile pari ad € 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, che dovrà essere versato il giorno 15 di ciascun mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate come da protocollo del CNF del 2017.
7. Riguardo all'assegno unico universale figli, il Collegio ritiene che tale assegno debba essere integralmente percepito dalla ricorrente quale genitore collocatario prevalente.
8. Data la reciproca soccombenza, le spese del giudizio devono ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, richiesta ed eccezione disattese e respinte, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i Persona_3
genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- dispone che il padre possa frequentare la figlia secondo le modalità previste dall'accordo allegato al verbale di udienza del 5.3.2025 riportato in parte motiva;
- pone a carico di la corresponsione entro il giorno 15 di ogni Controparte_1
mese a di un assegno per il mantenimento della figlia pari ad Parte_1 Per_1
€ 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da protocollo del CNF del 2017;
- dispone che l'assegno unico universale per la figlia sia integralmente percepito da
; Parte_1
- dispone che le spese del presente giudizio siano compensate tra le parti.
Così deciso a Firenze nella camera di consiglio del 9.4.2025
Il Giudice relatore
Serena Alinari
Il Presidente
pagina 6 di 7 dott. Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni
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