Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00232/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00313/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 313 del 2021, proposto da
Air Liquide Italia Produzione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Capria, Gianfranco Toscano, Andrea Barra e Francesco Schizzerotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, non costituito in giudizio;
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale GE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di GE, domiciliataria ex lege, nei suoi uffici in GE, v.le Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
Società per Cornigliano S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Piscitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in GE, corso Aurelio Saffi, 7/2;
per l'annullamento
i. della nota dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Direzione governance demaniale, piani di impresa e società partecipate, prot. n. 0005472 del 22 febbraio 2021, con oggetto “vostra nota del 10 febbraio 2021 – ns Protocollo 4533 del 12 febbraio 2021”;
ii. ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Società per Cornigliano S.p.A. e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale GE;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa RI ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente è subentrata, in data 28/06/2001, nella concessione di un’area demaniale marittima ubicata all’interno dello stabilimento siderurgico di Cornigliano a GE ( AR AZ ”) sito nell’area portuale. La concessione era stata originariamente rilasciata (in data 21/04/1989) dall’allora Consorzio Autonomo del Porto di GE (oggi, Autorità di Sistema) alla società SIO - Società per l’Industria dell’Ossigeno e altri gas, per la realizzazione e gestione di un impianto di produzione di azoto gassoso a servizio esclusivo dello stabilimento siderurgico e aveva scadenza fissata al 31/12/2020. Nell’area erano presenti dei manufatti costruiti dalla Italsider S.p.A.
Dopo la rinuncia alla concessione da parte della ricorrente, avvenuta il 20/12/2016, l’Autorità di Sistema Portuale - al fine di dare attuazione all’accordo di programma stipulato il 29/11/1999 e al suo atto modificativo del 08/11/2015, nei quali si prevedeva la riqualificazione dell’intera area e il rilascio della concessione alla società “P NI s.p.a.” (la quale avrebbe concesso su di essa un diritto di superficie a IL) - ha intimato alla ricorrente la restituzione dell’area e il ripristino dello stato dei luoghi.
Dopo una serie di interlocuzioni, aventi ad oggetto le condizioni di riconsegna dell’area, l’Autorità, con la nota impugnata (prot. 5472/2021), nel replicare all’affermazione della controparte di non averle consentito di effettuare la riconsegna dell’area e, ribadendo l’obbligo della ricorrente di provvedere anche al ripristino dello stato dei luoghi, ha evidenziato, tra l’altro che “la società Per Cornigliano S.p.A. ha comunicato di voler ricevere il compendio libero “da fonti di potenziale contaminazione e da possibili elementi di rischio per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”, che non risulterebbe “che le aree siano mai state bonificate e rimesse in pristino stato a tal fine.” e che non potrebbe affermarsi che “il compendio non sia stato “riconsegnato solo per inadempimento dell’Autorità Portuale” quando la stessa è in attesa dal 2017 della dismissione degli impianti tutt’oggi presenti sull’area e della bonifica degli spazi in modo da poter consegnare le aree alla società Per Cornigliano S.p.A. e, quindi, a Ilva”.
Ritenendo che da tali affermazioni potrebbe sorgere il dubbio che l’Autorità pretenda, ai fini della riconsegna dell’area, che la ricorrente effettui operazioni di bonifica – senza peraltro che ne siano stati accertati i presupposti – quest’ultima ha impugnato la nota in epigrafe, espressamente in via cautelativa, “ove si ritenesse che in tal modo l’Autorità abbia inteso imporre obblighi di bonifica ai sensi degli artt. 244 e ss. D.Lgs. 152/06”.
La nota è impugnata per i seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione degli artt. 3-ter, 239, 240, 242, 244, 245, 250 e 253 del d.lgs. 152/2006 e del principio “chi inquina paga ” anche in relazione agli artt. 191 e 192 TFUE e alla direttiva 2004/35/CE, nullità per difetto assoluto di attribuzione, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990 per difetto assoluto di motivazione, eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, nullità per indeterminatezza.
La nota impugnata sarebbe illegittima per violazione del vigente quadro giuridico sulla responsabilità ambientale. S’imporrebbero obblighi di bonifica alla ricorrente senza aver previamente accertato la condizione di inquinamento dell’area e la responsabilità per la compromissione ambientale eventualmente riscontrata. Tale responsabilità, peraltro, dovrebbe essere accertata dalla Provincia e non dall’Autorità Portuale, che sarebbe priva di competenze in materia.
2. violazione e falsa applicazione dell’art 49 cod. nav. violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della l. 241/1990 e degli artt. 1321, 1322 cod. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 53 della l. 448/2001 e dell’art. 2946 cod. civ. violazione e falsa applicazione dell’accordo di concessione reg. n. 610, rep. n. 210 del 26/04/1989, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e carenza d’istruttoria sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. 241/1990 e del principio di non aggravio procedimentale.
La nota impugnata sarebbe illegittima perché, in violazione dell’art. 11 della L. 241/1990 e degli artt. 1321 e 1322 del Cod. Civ., richiederebbe un’attività di bonifica, nonostante ALIP non sia tenuta ad espletarla neanche ai sensi dell’atto concessorio. In subordine, si eccepisce che un’eventuale pretesa fondata sulla concessione sarebbe prescritta, essendo il rapporto concessorio cessato nel 2004 a seguito della sdemanializzazione delle aree.
3. violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della l. 426/1998, dell’art. 53 della l. 448/2001, dell’art. 15 dell’accordo di programma del 29/11/1999 e degli artt. 4, 12 e 15 dell’atto integrativo del 08/11/2005.
La nota impugnata sarebbe illegittima perché in contrasto con l’Accordo di Programma del 29/11/1999 (come successivamente modificato con atto del 8/11/2005) e con le normative presupposte che governano il polo siderurgico di GE-Cornigliano.
Si è costituita l’Autorità di Sistema che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, poiché, ricostruito alla luce delle interlocuzioni intervenute tra le parti, l’atto impugnato non intenderebbe imporre obblighi di bonifica, ma sollecitare le attività di ripristino dello stato dei luoghi esistente al momento del rilascio della concessione, così come previsto negli atti convenzionali. Ha, inoltre, controdedotto nel merito delle avverse censure.
Si è costituita anche la società Per Cornigliano s.p.a. la quale ha evidenziato il fraintendimento del contenuto della nota impugnata da parte della ricorrente.
Dopo lo scambio di ulteriori scritti difensivi, all’esito dell’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 20 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Deve preliminarmente delibarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’Amministrazione resistente, in ragione dell’assenza del presupposto su cui le censure si fondano, ovvero che con la nota impugnata l’Autorità di Sistema intendesse imporre obblighi di bonifica dell’area in capo alla ricorrente.
1.1. L’eccezione è fondata alla luce della complessiva ricostruzione dei rapporti tra le parti, come emergono dalle difese dell’Autorità e dalla corrispondenza depositata in atti.
1.2. Dalle missive prodotte dalle parti emerge che le richieste dell’Autorità si sono sempre riferite alla riduzione in pristino dell’area nello stato esistente al momento del rilascio della concessione (del 21.4.1989 n. reg 610 e n. rep 210), ritenuta condizione di efficacia della rinuncia alla concessione presentata dalla parte ricorrente e dunque, della cessazione di ogni suo effetto (in particolare, degli oneri di custodia dell’area e dell’obbligo di pagamento del canone).
Come emerge dalla incontestata (sul punto) ricostruzione delle interlocuzioni tra le parti, con nota prot. n. 5396 del 23.03.2017, l’Autorità dava notizia alla società “P Cornigliano s.p.a.” dell’intervenuta rinuncia della ricorrente alla concessione, manifestando di non avere motivi ostativi alla sua efficacia, a condizione che la società “P Cornigliano s.p.a.” avesse formalmente accettato di prendere in consegna le aree, o nello stato di fatto in cui si trovavano (ossia comprensive di impianti), ovvero, in caso contrario, che ALIP avesse provveduto alla loro liberazione.
La società “P Cornigliano s.p.a.”, con nota del 4.05.2017 chiariva di non aver interesse al mantenimento degli impianti, ma di aver, al contrario, interesse ad ottenere l’area già libera dalle attrezzature presenti e “resa e/o certificata libera da fonti di potenziale contaminazione e/o inquinamento e da possibili elementi di rischio per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”, perché così era stato richiesto da IL (a favore della quale “P NI s.p.a.”, si era impegnata a costituire un diritto di servitù).
Per tale ragione, con nota prot. n. 16697 del 26.06.2019, l’Autorità comunicava alla ricorrente la necessità di restituire le aree libere dagli impianti, richiedendo la presentazione di un piano di dismissione. Contestualmente avviava una serie di incontri per definire gli aspetti tecnici e ambientali dell’intervento.
I suddetti incontri, tuttavia, non conducevano ad una concorde soluzione delle questioni sottese alla restituzione dell’area.
Nelle missive successive, l’Autorità, infatti, affermava di ritenere la rinuncia alla concessione inefficace (e, dunque, ancora sussistenti gli obblighi di custodia dell’area e di pagamento del canone da parte della ricorrente) fino a che non fosse stata effettuata la riduzione in pristino dell’area ai sensi dell’art. 10 dell’atto di concessione (cfr. nota prot. n. 0034929 del 29/12/2020 doc. 21 della produzione dell’Autorità del 2.10.2025), non avendo la società “P NI ” interesse ad acquisire l’area con gli impianti su di essa esistenti.
Parte ricorrente afferma che con la nota prot. 4533 del 12 febbraio 2021 – non prodotta in atti, ma dal contenuto non contestato dall’Amministrazione – in riscontro a tale missiva aveva rappresentato le seguenti circostanze “(i) la fornitura di azoto per cui era inizialmente sorto il rapporto concessorio era ormai ferma da anni; (ii) in aggiunta, ALIP aveva formalmente indicato di voler restituire l’Area AZ sin dal 2016; (iii) la riconsegna dell’immobile non era avvenuta a causa della sostanziale inerzia di controparte; (iv) perciò, almeno a far data dal 2016, nessun pagamento dei canoni era esigibile da ALIP; (v) fermo quanto precede, si presentava un piano di massima per la demolizione degli immobili di competenza di ALIP e dello stato di riconsegna, con richiesta di conferma per iscritto della sua condivisione” (cfr. pag. 9 del ricorso).
A tale nota, l’Autorità forniva riscontro con la missiva impugnata, il cui contenuto integrale si riporta di seguito: “Si riscontra la nota in epigrafe indicata per respingerne integralmente i contenuti evidenziando innanzitutto come la rinuncia alla concessione non abbia mai spiegato i propri effetti visto che la stessa non è stata accettata dalla scrivente amministrazione che anzi, fin dal 23 marzo 2017 aveva posto come condizione che la società Per Cornigliano Spa acconsentisse con atto formale ad accettare le predette aree nello stato di fatto in cui si trovavano ovvero che codesta società si impegnasse e provvedesse alla rimozione degli impianti insistenti sull’area medesima.
Come noto, né la società Per Cornigliano S.p.A. ha comunicato il benchè minimo interesse, evidenziando invece di voler ricevere il compendio libero “da fonti di potenziale contaminazione ed inquinamento e da possibili elementi di rischio per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”, né, tanto meno, risulta che le aree siano mai state bonificate e rimesse in pristino stato a tal fine.
Motivo per cui ancora con nota del 29-12-2020, l’Amministrazione - dopo aver preso atto che codesta società con missiva del 15/12/2020 considerava la concessione in scadenza al 31.12.2020 - chiedeva di relazionare in merito all’avvenuto ripristino.
Stupisce, pertanto, che si possa affermare come il compendio non sia stato “riconsegnato solo per inadempimento dell’Autorità Portuale” quando la stessa è in attesa dal 2017 della dismissione degli impianti presenti tutt’oggi sull’area e della bonifica degli spazi in modo da poter consegnare le aree alla società Per Cornigliano S.p.A. e, quindi ad Ilva.
Altrettanto singolare è che la società UI sostenga di essere in attesa di “indicazioni per le modalità di rilascio” del compendio, essendo perfettamente noto alla stessa, in virtù degli atti sottoscritti, che le aree avrebbero dovuto essere restituire in pristino stato come risultanti alla data del 21.4.1989. Al riguardo si richiama quanto disposto dall’atto di subingresso reg n. 7 e rep n. 2309 del 28.6.2001 secondo cui Air Liquide si è obbligata a rispondere “dell’esatta osservanza di tutte le condizioni, sia speciali che generali, stabilite” in atti.
Quanto, infine, ai canoni demaniali il cui pagamento è stato sempre sospeso unilateralmente dalla concessionaria tanto che l’Amministrazione ha sempre inviato note di sollecito ed interruttive della prescrizione, si evidenzia come soggetto obbligato alla corresponsione degli stessi sia la società UI considerato che Sviluppo GE sarebbe intervenuta soltanto dalla data di cessazione della concessione, peraltro mai avvenuta in corso di rapporto per le motivazioni di cui sopra, come d’altronde ammesso anche dalla stessa UI nella nota del 15.12.2020.
Si sollecita, pertanto, l’immediato pagamento delle fatture di canoni relativi agli anni 2017/2018/2019 e 2020, con avviso che, in difetto, decorsi 10 giorni dalla presente, non si potrà più tergiversare e l’Ente si vedrà costretto anche a procedere all’escussione della fideiussione.
Infine, nell’apprendere che finalmente la società Airliquid ha inoltrato “un piano di massima per la demolizione degli impianti ALIP e dello stato di consegna”, si invita la stessa, anche per Suo tramite, ad attivarsi immediatamente nel presupposto che il progetto di dismissione sia mirato a ripristinare lo stato di fatto esistente alla data dell’atto di concessione del 21.4.1989 n. reg 610 e n. rep 210 ed i conseguenti lavori siano contenuti nel periodo di vigenza dell’attuale titolo concessorio e, quindi entro e non otre il 31.12.2021; ciò tenendo al corrente la scrivente Amministrazione dello stato di avanzamento degli stessi con cadenza bimestrale anche al fine di consentire all’Ente di porre le più opportune valutazioni in ordine agli aspetti economici dell’occupazione del compendio diretta a dare attuazione al progetto di dismissione.
Pertanto, si censura fin d’ora la tempistica di realizzazione degli interventi di dismissione prospettata nel piano di massima trasmesso in quanto non compatibile con la suddetta scadenza.”.
Dall’integrale lettura dell’atto emerge che l’utilizzo del termine “bonifica ” dell’area da parte dell’Autorità di Sistema è stato effettuato in modo del tutto atecnico, al solo fine di riportare il contenuto della nota di riscontro della società “P Cornigliano s.p.a.” - estranea al rapporto concessorio - alla richiesta dell’Autorità di conoscere se essa avesse o meno interesse al mantenimento degli impianti.
Che l’Autorità intendesse ribadire la necessità di effettuare il ripristino dei luoghi secondo quanto stabilito dall’art. 10 della convenzione – e non che fossero avviate operazioni di bonifica – oltre che espressamente affermato nelle difese della società, emerge chiaramente dagli ultimi due periodi della nota nei quali si esprime apprezzamento per l’inoltro del piano di demolizione degli impianti, evidenziando che esso sarebbe da ritenersi idoneo soltanto ove “sia mirato a ripristinare lo stato di fatto esistente alla data dell’atto di concessione del 21.4.1989 n. reg 610 e n. rep 210 ed i conseguenti lavori siano contenuti nel periodo di vigenza dell’attuale titolo concessorio e, quindi entro e non otre il 31.12.2021”.
Per quanto si è evidenziato, le censure articolate sono inammissibili, poiché svolte sul presupposto che la nota impugnata richiedesse un intervento di bonifica dell’area, che, in realtà – tenuto conto delle interlocuzioni pregresse e delle chiare affermazioni della parte resistente, nonché del tenore complessivo dell’atto impugnato – non è mai stato richiesto nei termini indicati dal ricorrente.
2. Per questi motivi il ricorso è inammissibile.
3. Le spese di lite, stante il tenore della norma impugnata, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in GE nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI AL, Presidente FF
RI ZZ, Primo Referendario, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI ZZ | RI AL |
IL SEGRETARIO