CASS
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2025, n. 4329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4329 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TI IV nato a [...] il [...] TI FI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chi0éndo t., -v, • u9ec(i I difensore OLAQ- \) • e- • L e- C•\--21"r-Vt) cA" (k/1"°°-(A". o g_ 0A-,' Q- ek, kg-N Penale Sent. Sez. 5 Num. 4329 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 12/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 26 gennaio 2024, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Ascoli Piceno, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati IV OS e GI OS in ordine al reato di cui al capo C) perché estinto per maturata prescrizione e ha rideterminato la pena confermando nel resto la sentenza di condanna resa in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di IV OS, FI OS e GI OS. 2. Ricorrono per cassazione solo IV OS e FI OS. IV TI, amministratore di fatto della "Camiceria new day SR, dalla sua costituzione sino al fallimento dichiarato il 21.4.2016, è stato condannato in entrambi i gradi di merito per aver causato dolosamente il fallimento della società, omettendo il regolare versamento delle imposte e dei contributi dovuti, generando così un debito nei confronti dell'erario, per il quale l'Agenzia delle entrate è stata ammessa al passivo per quasi 5 milioni di euro (capo A), nonché per bancarotta patrimoniale per distrazione dell'intera azienda a favore della neo costituita OR ON SR (capo B) . IV TI e FI TI, amministratrice di diritto della fallita dalla sua costituzione sino al fallimento, sono stati condannati, in concorso tra loro,per bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata attesa la distrazione dell'attivo di cassa e di alcuni macchinari ceduti alla Orchidea ON srl, ma da questa non pagati (capo D) e per bancarotta fraudolenta documentale (capo E) per aver omesso di consegnare al curatore fallimentare, nonché occultato in parte, i libri e le scritture contabili della fallita relativi agli anni 2015 e 2016 e, in particolare, le fatture attive e passive in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio complessivo e del movimento degli affari della fallita, anche al fine di occultare la distrazione di beni strumentali di cui ai capi B) e D). 3. IV OS affida il proprio ricorso a quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 601 cod. proc. pen., per violazione dell'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione, contenente una serie di avvisi che devono essere indicati a pena di nullità, sia notificato al difensore, oltre che all'imputato; rappresenta che l'eventuale nullità dell'avviso deve essere eccepita dal difensore e che pertanto l'omessa previsione della notifica del decreto di citazione anche al difensore è idonea a ostacolare la difesa tecnica e, quindi, viola il diritto di difesa dell'imputato essendo inibito al difensore il controllo della presenza nel decreto di tutti i contenuti richiesti a pena di nullità . 3.2. Con il secondo motivo, deduce l'omessa motivazione in relazione al primo motivo di appello, con il quale si evidenziava che il mancato versamento dei tributi, riferito agli anni 2011-2014, lungi dal determinare un depauperamento del patrimonio sociale, aveva impedito, in concreto, l'impoverimento della società poiché si era preferito pagare la retribuzione alle lavoratrici piuttosto che pagare il debito all'Erario. Deduce che, nonostante lo specifico motivo d'appello che contestava la riconduzione alle operazioni dolose dell'omesso pagamento del debito verso l'erario, la Corte d'appello si era limitata a disattendere le censure richiamando la motivazione di primo grado in modo del tutto apodittico e meramente ripetitivo. 3.3. Con il terzo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo, nelle ipotesi di reato di cui ai capi B), D), ed E), non avendo la Corte tenuto nella dovuta considerazione le dichiarazioni dell'imputato suffragate sia dalle dichiarazioni del teste LA NE, sia dai bilanci e dalle schede contabili della società. 3.4. Con il quarto motivo lamenta l'illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche nonostante la confessione dell'imputato. 4. FI OS affida il proprio ricorso a tre motivi. 4.1. Con il primo motivo deduce l'omessa e illogica motivazione in relazione al suo effettivo ruolo di "testa di legno", essendo il vero amministratore della società IV OS. 4.2. Con il secondo motivo deduce l'illogicità della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. 4.3. Con il terzo motivo lamenta l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di acquisizione della sentenza n.158 del 2022 del Tribunale di Ascoli Piceno con cui la ricorrente era stata assolta per non aver commesso il fatto di omesso versamento delle ritenute dovute ex art. 10 -bis d.l. n. 74 del 2000 in relazione alla società New Day CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Ricorso di IV OS. 1.1. La questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 24 Cost. della disposizione di cui al primo comma dell'art. 601 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al solo imputato e non anche al difensore — proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità non avendo il difensore, nel giudizio d'appello, lamentato alcunché — è manifestamente infondata in quanto la previsione normativa de qua non comporta alcuna limitazione al diritto di difesa dell'imputato, all'attività difensiva e alla pienezza del diritto all'impugnazione, rientrando nei limiti della discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti 2 processuali funzionali al corretto e tempestivo esercizio della giurisdizione. Giova in ogni caso precisare che la rituale costituzione del rapporto processuale si realizza solo ove l'imputato personalmente sia avvisato della celebrazione del processo a suo carico e sia messo nella condizione di parteciparvi, conoscendo la data della celebrazione del processo e il luogo ove si celebrerà, oltre naturalmente il giudice avanti al quale dovrà presentarsi;
il legislatore ha poi previsto, all'art. 601, comma 5, cod. proc. pen., che venga dato avviso al difensore al fine di fornire a questo la tempestiva informazione della celebrazione del giudizio, per poter essere in grado di predisporre la difesa tecnica dell'imputato (cfr. Sez. 3, n. 26507 del 03/06/2015, Lazzaroli, Rv. 264176) potendo avere sicura conoscenza degli atti delle parti processuali attraverso l'esame del fascicolo processuale ed esercitare così in modo completo i diritti di difesa. 1.2. Infondato è il secondo motivo di ricorso con cui si censura l'omessa motivazione con riferimento al primo motivo di appello con cui è stata contestata la mancanza dell'elemento oggettivo del reato di cui al capo A) essendosi la Corte limitata, secondo la prospettazione del ricorrente, a richiamare, in modo pedissequo e apodittico, la motivazione del giudice di primo grado. Orbene, com'è noto, con il ricorso in appello, si introduce un giudizio a critica libera, nel quale i motivi di impugnazione non sono predeterminati o tipizzati dal legislatore a differenza di quanto accade nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione;
il giudice di appello, dunque, pur nell'ambito del principio di devoluzione, possiede una cognizione piena con incondizionato accesso agli atti dell'istruttoria e agli elementi acquisiti al processo e, in presenza di uno specifico motivo di appello, non può limitarsi al mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, ma ha l'obbligo di motivare in modo puntuale e analitico su ogni punto devoluto in modo da non incorrere nel vizio di motivazione apparente (ex plurimis, Se. 2, n. 43496 del 17/09/2021; Sez. 2, n. 56295 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700; Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, Balzamo, Rv. 259316; Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014,Di Nicola, Rv. 259666). Ciò precisato, deve rilevarsi che nel caso di che trattasi non si è in presenza di una motivazione mancante o apparente in quanto la sentenza d'appello, non solo attraverso consentiti ripetuti richiami alla conforme sentenza di primo grado, a cui si salda fornendo un unico complessivo corpo decisionale, ma con proprie argomentazioni, ha esaminato debitamente la censura proposta dall'appellante (volta comunque a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella decisione di primo grado), fornendo ad essa una risposta esauriente attraverso, anche, la valorizzazione dei principi costantemente affermati da questa Corte di legittimità secondo cui le operazioni 3 dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, L. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato. (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684, che, in applicazione del principio, ha ritenuto corretta la qualificazione di operazione dolosa data nella sentenza impugnata al protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società). Alla luce di siffatte coordinate, correttamente, la Corte d'appello ha evidenziato che «L'esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni previdenziali e tributarie [...] aumentando ingiustificatamente l'esposizione della società nei confronti dell'erario, aveva reso prevedibile il dissesto della società», anche in considerazione dell'inevitabile accumulo di interessi e sanzioni. Il Giudice d'appello ha precisato inoltre «che la sentenza impugnata ha compiutamente ricostruito le vicende finanziarie della fallita, evidenziando che l'inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali era stato il frutto di una consapevole scelta gestionale degli imputati portata avanti per anni fino ad accumulare un'ingente esposizione debitoria verso l'erario che — [ove valutata] unitamente [alle condotte] di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale funzionali all'esautorazione e non al disvelannento — assurge a sistema e all'unica modalità conosciuta dagli imputati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale». L'inadempimento delle obbligazioni erariali, temporalmente ed entativamente esteso, ha stigmatizzto poi la Corte, si è tradotto in un abuso gestionale a cui è conseguita l'indebita diminuzione dell'asse attivo. Tale interpretazione — su cui, si appuntano le critiche del ricorrente che rileva che il mancato pagamento dei debiti erariali era l'unico rimedio per mantenere in vita la società — è quindi del tutto rispondente all'esegesi di questa Corte secondo cui, come si è detto, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali con ogni conseguenza ipotizzabile in termini di dissesto dell'impresa a seguito delle 4 iniziative del creditore pubblico tese alla riscossione di quanto non versato, degli interessi e delle sanzioni (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De Mattia e altri, Rv. 273337 - 01; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046 - 01; Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 - 01, non massimata sul punto;
Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492 - 01 che ha qualificato come operazione dolosa il mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità). Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha quindi compiutamente ricostruito le vicende finanziarie della fallita, evidenziando che l'inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali era stato il frutto di una consapevole scelta gestionale degli amministratori «portata avanti per anni fino ad accumulare una ingente esposizione debitoria verso l'erario»; infatti, l'omissione, iniziata sostanzialmente già quando la fallita diveniva operativa e protrattasi fino al fallimento, determinando un'esposizione pari a quasi 6 milioni di euro ( così a pag. 16 della sentenza di primo grado), non può che dirsi estesa e sistematica e la conseguente indebita diminuzione dell'asse attivo non è certo giustificabile in termini di interesse per l'impresa. 1.3. Inammissibile è il terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta la contraddittorietà processuale della motivazione nella parte in cui riconosce come sussistente il dolo in relazione ai reati contestati sub B), D) ed E) senza avere considerato quanto da lui dichiarato in sede di interrogatorio, avvalorato dalle dichiarazioni del teste NE e dalla documentazione della fallita. Orbene, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui «La mancata rispondenza [delle considerazioni del giudice di merito] alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. «travisamento della prova» (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito» (così, in motivazione, 5 Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218-01). Orbene, il ricorrente si è limitato a riportare stralci della sua deposizione e della deposizione della NE e già ciò rende inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso dovendosi comunque in ogni caso stigmatizzare che il ricorrente, nel lamentare la distorsione di quanto valorizzato nella motivazione rispetto a quanto effettivamente acquisito nel giudizio (che per quanto si evidenzia nel ricorso non è comunque in grado di disarticolare le valutazioni conformi dei giudici di merito), sostanzialmente sollecita questa Corte ad effettuare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e ad adottare diversi criteri di ricostruzione dei fatti e, cioè, a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, valutazione che, come si è detto, è del tutto preclusa a questa Corte di legittimità. 1.4. Infondato, infine, è l'ultimo motivo di ricorso concernente l'asserita illogica motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche nonostante l'ampia confessione resa dall'imputato. Giova ribadire, a tal proposito, che la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti utili per far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (tra le tante, Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). La confessione è aspetto incidente, ma non decisivo, nella valutazione che il giudice di merito è chiamato a compiere ai sensi degli articoli 62-bis e 133 cod. pen. e intanto può essere positivamente valutata, al fine di fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto sia espressione precisa della riconsiderazione critica da parte dell'imputato del proprio operato e della discontinuità con i pregressi comportamenti (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli, Rv. 271454 - 01; Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012, Di Lauro, Rv. 252229-01). La Corte d'appello, nel confermare la decisione resa dal Giudice di primo grado in parte qua, e valorizzando il principio espresso dalla giurisprudenza di questa Corte e da ultimo riportato, non solo ha messo in evidenza la "non occasionalità" e la "peculiare gravità" dei fatti, ma soffermandosi sulla dedotta confessione, ha evidenziato che questa non è stata espressione di «serena resipiscenza, avendo, comunque, [l'imputato] cercato di contenere i danni ed essendosi manifestata solo in sede di giudizio a compendio probatorio acquisito» (in termini, Sez. 1, n. 12426 del 24/10/1994, Fiorentino, Rv. 199886 - 01 secondo cui « È legittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato con la esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, per essere 6 stata la responsabilità già acquisita "aliundeTM, e perché dettata - tale confessione - non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico»). La motivazione della Corte d'appello, in parte qua, è logica e aderente alle risultanze istruttorie e, come si è detto, non può formare oggetto di rivalutazione in fatto nella presente sede di legittimità. 1.5. Il ricorso deve essere dunque rigettato e IV OS condannato al pagamento delle spese di lite. 1.6. Nulla sulle spese di parte civile avendo tale parte depositato una memoria priva di contenuti utili alla decisione (sul punto, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, in motivazione). 2. Ricorso di FI OS. 2.1. E' fondato il primo motivo di ricorso e il suo accoglimento determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di censura. I giudici di merito hanno riconosciuto l'imputata, quale amministratrice formale della fallita dalla costituzione alla data del fallimento, responsabile, in concorso con il fratello, IV OS, amministratore di fatto nel medesimo periodo, dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. La ricorrente, con il motivo in esame, ripropone censure già sviluppate in appello sostanzialmente riconducibili all'assenza dell'elemento psicologico dei reati a lei addebitati, rivestendo il ruolo di amministratore di diritto della società fallita solo in via formale. Deduce di aver operato quale mera "testa di legno", all'oscuro degli eventuali disegni criminosi del fratello, che l'aveva individuata quale amministratrice proprio per la sua totale estraneità ai fatti di gestione societaria. La consapevolezza, da parte sua, del depauperamento del patrimonio da parte di altri sarebbe stata dunque affermata dalla Corte sulla base di mere presunzioni e comunque non fondata su obiettivi riscontri. In tale prospettiva, la ricorrente deduce di non avere mai avuto un ruolo attivo nelle condotte distrattive in quanto, al di là del titolo formale, ella aveva sempre e solo svolto l'attività di operaia, non aveva mai tenuto alcun contatto con istituti bancari, fornitori, clienti e con il commercialista, non aveva mai percepito alcun compenso come amministratrice e non aveva alcuna competenza, né culturale, né professionale, per svolgere l'attività di amministratore. Evidenzia, infine, che il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza passata in giudicato, con riferimento al reato di cui all'art. 10-bis d.lgs n. 74 del 2000 le aveva riconosciuto il ruolo di mero prestanome nella società fallita. Orbene, la censura coglie nel segno. Ed invero, non vi è dubbio che l'amministratore di diritto ancorché "testa di legno" può essere chiamato a rispondere dei reati fallimentari in quanto commessi, anche attraverso omissioni, in concorso con l'amministratore di fatto. 7 A norma dell'art. 40, comma secondo, cod. pen. infatti, «non impedire, un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo» e siffatto obbligo, nella vicenda in esame, scaturisce dal disposto di cui all'art. 2392 cod. civ. che individua gli obblighi e la responsabilità degli amministratori. Ne deriva, dunque, che «rientrando gli interessi tutelati dalle norme penali societarie e fallimentari tra quelli affidati alle cure degli amministratori, è correttamente configurabile il concorso ex art. 40, cpv., cod. pen. tutte le volte in cui l'amministratore di una società, violando l'obbligo di vigilanza e quello di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli, abbia consentito ad altri amministratori (o comunque a soggetti che di fatto abbiano compiuto atti di gestione) di perpetrare delitti (fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione)». (Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, Bordoni, Rv. 185887 - 01). Quanto sopra affermato, però, esaurisce soltanto l'elemento oggettivo del reato, mentre in relazione all'elemento psicologico occorre effettuare le seguenti precisazioni. In tema di tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'elemento soggettivo del dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale, postula almeno la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (da ultimo, Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831). Ed invero, costituisce principio ampiamente sostenuto dalla giurisprudenza di questa Corte e condiviso da questo Collegio, quello secondo cui, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, non legittima la presunzione del concorso nella dolosa sottrazione da parte dell'amministratore di diritto, mera testa di legno, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto. (Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166-01; Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251-01; Sez. 5, n. 28007 del 04/06/2004, Squillante, Rv. 228713- 01). Tale principio, con gli opportuni adattamenti, si è fatto strada anche con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale. Ed invero, con riferimento all'ipotesi criminosa qui contestata, l'occultamento e la sottrazione delle scritture contabili richiede la sussistenza del dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della lorq omessa 8 tenuta. (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno e altro, Rv. 269904). Con particolare riferimento all'elemento psicologico, come ricordato in motivazione da Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677, «nei soli casi di sottrazione, distruzione, occultamento [ ], è richiesto un elemento ulteriore, ossia il pregiudizio per i creditori (o l'ingiusto profitto che l'agente intende raggiungere, per sé o per terzi), che integra il dolo specifico richiesto dalla norma». Orbene, in tali casi, l'amministratore di diritto risponde di siffatto reato anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita, in quanto sussiste il suo diretto e personale obbligo di tenere e conservare le predette scritture, purché però sia fornita la dimostrazione dell'effettiva e concreta consapevolezza del loro stato (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi. Rv. 271754); in una più recente pronuncia (Sez. 5, Sentenza n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, Rv. 282280), si precisa, pur in tema di bancarotta documentale "generica" (sul punto non si ravvisa però divergenza fra le due ipotesi contemplate nell'art. 216, comma 1 n. 2 legge fall.) che, per la sussistenza del dolo dell'amministratore solo formale, non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri- doveri di vigilanza e controllo che gli competono. In applicazione di siffatti principi, deve dunque affermarsi che siffatta consapevolezza deve emergere dai dati probatori ed essere oggetto di puntuale motivazione. Nella vicenda che qui ci occupa, anche se non può sottovalutarsi la circostanza che l'amministratore di fatto, vero deus ex machina dell'intera operazione fraudolenta, abbia avvertito la necessità di far figurare quale amministratrice formale, già dalla costituzione della società, la SO e che l'accettazione del ruolo di prestanome per l'intera vita della società possa far intravedere in capo a quest'ultima la consapevolezza di contribuire al disegno fraudolento del congiunto, tuttavia non può non evidenziarsi che si tratta di elementi di mero sospetto, come tali non sufficienti a ritenere provato che il contributo della donna fosse consapevole delle specifiche finalità perseguite dall'amministratore di fatto. La Corte d'appello ha ravvisato tale consapevolezza nella mera circostanza che FI OS aveva svolto le mansioni di operaia «nelle varie 9 compagini che invariabilmente si sono succedute e già solo questo vale ad affermare che l'imputata sapeva qual era il modus operandi delle compagini di depauperamento del patrimonio sociale per effetto della lievitazione dei debiti e di creazione delle altre società che si diversificavano solo per la denominazione»; ella poi, ha evidenziato la Corte, è la SO di IV OS e « sempre in famiglia gli affari societari sono stati gestiti, comparendo come soci sempre familiari [...] in due occasioni è stata [...] presente negli incontri [...] in cui si parlò delle condizioni contrattuali gravose per la stessa società conseguendone l'effettiva conoscenza da parte dell'imputata quantomeno di segnali d'allarme che avrebbero potuto condurre alla decozione e ciò nonostante non attivandosi e accettando il rischio». Tali dati, a cui la Corte d'appello ha ancorato il riconoscimento della qualità, a pieno titolo, dell'amministratrice formale e della sua conseguente responsabilità, si appalesano di per sé soli insufficienti per ritenere in capo all'imputata la consapevolezza dei disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto anche là dove si abbia riguardo a quanto evidenziato nella sentenza di primo grado (pag. 41) ove è dato leggere che «durante l'esame nel corso del giudizio abbreviato, OS IV ha più volte affermato che la SO FI era completamente estranea all'amministrazione della società, perché per tutta la vita aveva svolto l'attività di camiciaia ed era rimasta sostanzialmente una mera operaia;
quando era necessario recarsi in banca o firmare comunque dei documenti, era lo stesso OS IV ad accompagnarla. Al di là della scarsa credibilità di OS IV, si deve ritenere che tali sue dichiarazioni, almeno con riferimento alla SO, che egli ha coinvolto nelle torbide vicende gestionali della "Camiceria New day", siano veritiere, non solo valutando la personalità di OS IV e il suo modus operandi, [...], ma anche considerando il tenore delle intercettazioni telefoniche sopraindicate dalle quali appare in tutta evidenza che l'attività di amministratore era riconducibile ad OS IV». Orbene, è ovvio che l'assunzione solo formale della carica costituisce un importante indizio della configurabilità del dolo richiesto per la sussistenza dei reati addebitati, ma occorre altresì che vengano individuate, rifuggendo da rigidi automatismi probatori, le specifiche ragioni per cui sia possibile ritenere, nei termini suindicati, che l'amministratrice formale ha consapevolmente concorso nella realizzazione dei reati ad essa addebitati. La Corte d'appello, pur investita di uno specifico motivo di impugnazione, non ha fornito sul punto adeguata motivazione. 4. Per queste ragioni, la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di FI OS va annullata, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo esame. 10
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di FI OS con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Rigetta il ricorso di IV OS che condanna al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese di parte civile. Roma, 12 novembre 2024 Il cpnsigliere estensore AN UR Il Presidente ) SE AT '-- 0.~P
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
o il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chi0éndo t., -v, • u9ec(i I difensore OLAQ- \) • e- • L e- C•\--21"r-Vt) cA" (k/1"°°-(A". o g_ 0A-,' Q- ek, kg-N Penale Sent. Sez. 5 Num. 4329 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MAURO ANNA Data Udienza: 12/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 26 gennaio 2024, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Ascoli Piceno, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati IV OS e GI OS in ordine al reato di cui al capo C) perché estinto per maturata prescrizione e ha rideterminato la pena confermando nel resto la sentenza di condanna resa in primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di IV OS, FI OS e GI OS. 2. Ricorrono per cassazione solo IV OS e FI OS. IV TI, amministratore di fatto della "Camiceria new day SR, dalla sua costituzione sino al fallimento dichiarato il 21.4.2016, è stato condannato in entrambi i gradi di merito per aver causato dolosamente il fallimento della società, omettendo il regolare versamento delle imposte e dei contributi dovuti, generando così un debito nei confronti dell'erario, per il quale l'Agenzia delle entrate è stata ammessa al passivo per quasi 5 milioni di euro (capo A), nonché per bancarotta patrimoniale per distrazione dell'intera azienda a favore della neo costituita OR ON SR (capo B) . IV TI e FI TI, amministratrice di diritto della fallita dalla sua costituzione sino al fallimento, sono stati condannati, in concorso tra loro,per bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata attesa la distrazione dell'attivo di cassa e di alcuni macchinari ceduti alla Orchidea ON srl, ma da questa non pagati (capo D) e per bancarotta fraudolenta documentale (capo E) per aver omesso di consegnare al curatore fallimentare, nonché occultato in parte, i libri e le scritture contabili della fallita relativi agli anni 2015 e 2016 e, in particolare, le fatture attive e passive in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio complessivo e del movimento degli affari della fallita, anche al fine di occultare la distrazione di beni strumentali di cui ai capi B) e D). 3. IV OS affida il proprio ricorso a quattro motivi. 3.1. Con il primo motivo deduce l'illegittimità costituzionale dell'art. 601 cod. proc. pen., per violazione dell'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione, contenente una serie di avvisi che devono essere indicati a pena di nullità, sia notificato al difensore, oltre che all'imputato; rappresenta che l'eventuale nullità dell'avviso deve essere eccepita dal difensore e che pertanto l'omessa previsione della notifica del decreto di citazione anche al difensore è idonea a ostacolare la difesa tecnica e, quindi, viola il diritto di difesa dell'imputato essendo inibito al difensore il controllo della presenza nel decreto di tutti i contenuti richiesti a pena di nullità . 3.2. Con il secondo motivo, deduce l'omessa motivazione in relazione al primo motivo di appello, con il quale si evidenziava che il mancato versamento dei tributi, riferito agli anni 2011-2014, lungi dal determinare un depauperamento del patrimonio sociale, aveva impedito, in concreto, l'impoverimento della società poiché si era preferito pagare la retribuzione alle lavoratrici piuttosto che pagare il debito all'Erario. Deduce che, nonostante lo specifico motivo d'appello che contestava la riconduzione alle operazioni dolose dell'omesso pagamento del debito verso l'erario, la Corte d'appello si era limitata a disattendere le censure richiamando la motivazione di primo grado in modo del tutto apodittico e meramente ripetitivo. 3.3. Con il terzo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo, nelle ipotesi di reato di cui ai capi B), D), ed E), non avendo la Corte tenuto nella dovuta considerazione le dichiarazioni dell'imputato suffragate sia dalle dichiarazioni del teste LA NE, sia dai bilanci e dalle schede contabili della società. 3.4. Con il quarto motivo lamenta l'illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte d'appello ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche nonostante la confessione dell'imputato. 4. FI OS affida il proprio ricorso a tre motivi. 4.1. Con il primo motivo deduce l'omessa e illogica motivazione in relazione al suo effettivo ruolo di "testa di legno", essendo il vero amministratore della società IV OS. 4.2. Con il secondo motivo deduce l'illogicità della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. 4.3. Con il terzo motivo lamenta l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di acquisizione della sentenza n.158 del 2022 del Tribunale di Ascoli Piceno con cui la ricorrente era stata assolta per non aver commesso il fatto di omesso versamento delle ritenute dovute ex art. 10 -bis d.l. n. 74 del 2000 in relazione alla società New Day CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Ricorso di IV OS. 1.1. La questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 24 Cost. della disposizione di cui al primo comma dell'art. 601 cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello al solo imputato e non anche al difensore — proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità non avendo il difensore, nel giudizio d'appello, lamentato alcunché — è manifestamente infondata in quanto la previsione normativa de qua non comporta alcuna limitazione al diritto di difesa dell'imputato, all'attività difensiva e alla pienezza del diritto all'impugnazione, rientrando nei limiti della discrezionalità del legislatore la previsione di strumenti 2 processuali funzionali al corretto e tempestivo esercizio della giurisdizione. Giova in ogni caso precisare che la rituale costituzione del rapporto processuale si realizza solo ove l'imputato personalmente sia avvisato della celebrazione del processo a suo carico e sia messo nella condizione di parteciparvi, conoscendo la data della celebrazione del processo e il luogo ove si celebrerà, oltre naturalmente il giudice avanti al quale dovrà presentarsi;
il legislatore ha poi previsto, all'art. 601, comma 5, cod. proc. pen., che venga dato avviso al difensore al fine di fornire a questo la tempestiva informazione della celebrazione del giudizio, per poter essere in grado di predisporre la difesa tecnica dell'imputato (cfr. Sez. 3, n. 26507 del 03/06/2015, Lazzaroli, Rv. 264176) potendo avere sicura conoscenza degli atti delle parti processuali attraverso l'esame del fascicolo processuale ed esercitare così in modo completo i diritti di difesa. 1.2. Infondato è il secondo motivo di ricorso con cui si censura l'omessa motivazione con riferimento al primo motivo di appello con cui è stata contestata la mancanza dell'elemento oggettivo del reato di cui al capo A) essendosi la Corte limitata, secondo la prospettazione del ricorrente, a richiamare, in modo pedissequo e apodittico, la motivazione del giudice di primo grado. Orbene, com'è noto, con il ricorso in appello, si introduce un giudizio a critica libera, nel quale i motivi di impugnazione non sono predeterminati o tipizzati dal legislatore a differenza di quanto accade nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione;
il giudice di appello, dunque, pur nell'ambito del principio di devoluzione, possiede una cognizione piena con incondizionato accesso agli atti dell'istruttoria e agli elementi acquisiti al processo e, in presenza di uno specifico motivo di appello, non può limitarsi al mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado, ma ha l'obbligo di motivare in modo puntuale e analitico su ogni punto devoluto in modo da non incorrere nel vizio di motivazione apparente (ex plurimis, Se. 2, n. 43496 del 17/09/2021; Sez. 2, n. 56295 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700; Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, Balzamo, Rv. 259316; Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014,Di Nicola, Rv. 259666). Ciò precisato, deve rilevarsi che nel caso di che trattasi non si è in presenza di una motivazione mancante o apparente in quanto la sentenza d'appello, non solo attraverso consentiti ripetuti richiami alla conforme sentenza di primo grado, a cui si salda fornendo un unico complessivo corpo decisionale, ma con proprie argomentazioni, ha esaminato debitamente la censura proposta dall'appellante (volta comunque a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella decisione di primo grado), fornendo ad essa una risposta esauriente attraverso, anche, la valorizzazione dei principi costantemente affermati da questa Corte di legittimità secondo cui le operazioni 3 dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, L. fall., attengono alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa e postulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato. (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Prandini, Rv. 261684, che, in applicazione del principio, ha ritenuto corretta la qualificazione di operazione dolosa data nella sentenza impugnata al protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentando ingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendeva prevedibile il conseguente dissesto della società). Alla luce di siffatte coordinate, correttamente, la Corte d'appello ha evidenziato che «L'esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni previdenziali e tributarie [...] aumentando ingiustificatamente l'esposizione della società nei confronti dell'erario, aveva reso prevedibile il dissesto della società», anche in considerazione dell'inevitabile accumulo di interessi e sanzioni. Il Giudice d'appello ha precisato inoltre «che la sentenza impugnata ha compiutamente ricostruito le vicende finanziarie della fallita, evidenziando che l'inadempimento delle obbligazioni tributarie e previdenziali era stato il frutto di una consapevole scelta gestionale degli imputati portata avanti per anni fino ad accumulare un'ingente esposizione debitoria verso l'erario che — [ove valutata] unitamente [alle condotte] di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale funzionali all'esautorazione e non al disvelannento — assurge a sistema e all'unica modalità conosciuta dagli imputati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale». L'inadempimento delle obbligazioni erariali, temporalmente ed entativamente esteso, ha stigmatizzto poi la Corte, si è tradotto in un abuso gestionale a cui è conseguita l'indebita diminuzione dell'asse attivo. Tale interpretazione — su cui, si appuntano le critiche del ricorrente che rileva che il mancato pagamento dei debiti erariali era l'unico rimedio per mantenere in vita la società — è quindi del tutto rispondente all'esegesi di questa Corte secondo cui, come si è detto, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali con ogni conseguenza ipotizzabile in termini di dissesto dell'impresa a seguito delle 4 iniziative del creditore pubblico tese alla riscossione di quanto non versato, degli interessi e delle sanzioni (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De Mattia e altri, Rv. 273337 - 01; Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Bottiglieri, Rv. 270046 - 01; Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 - 01, non massimata sul punto;
Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Belleri, Rv. 260492 - 01 che ha qualificato come operazione dolosa il mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità). Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha quindi compiutamente ricostruito le vicende finanziarie della fallita, evidenziando che l'inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali era stato il frutto di una consapevole scelta gestionale degli amministratori «portata avanti per anni fino ad accumulare una ingente esposizione debitoria verso l'erario»; infatti, l'omissione, iniziata sostanzialmente già quando la fallita diveniva operativa e protrattasi fino al fallimento, determinando un'esposizione pari a quasi 6 milioni di euro ( così a pag. 16 della sentenza di primo grado), non può che dirsi estesa e sistematica e la conseguente indebita diminuzione dell'asse attivo non è certo giustificabile in termini di interesse per l'impresa. 1.3. Inammissibile è il terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta la contraddittorietà processuale della motivazione nella parte in cui riconosce come sussistente il dolo in relazione ai reati contestati sub B), D) ed E) senza avere considerato quanto da lui dichiarato in sede di interrogatorio, avvalorato dalle dichiarazioni del teste NE e dalla documentazione della fallita. Orbene, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui «La mancata rispondenza [delle considerazioni del giudice di merito] alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. «travisamento della prova» (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito» (così, in motivazione, 5 Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218-01). Orbene, il ricorrente si è limitato a riportare stralci della sua deposizione e della deposizione della NE e già ciò rende inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso dovendosi comunque in ogni caso stigmatizzare che il ricorrente, nel lamentare la distorsione di quanto valorizzato nella motivazione rispetto a quanto effettivamente acquisito nel giudizio (che per quanto si evidenzia nel ricorso non è comunque in grado di disarticolare le valutazioni conformi dei giudici di merito), sostanzialmente sollecita questa Corte ad effettuare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e ad adottare diversi criteri di ricostruzione dei fatti e, cioè, a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, valutazione che, come si è detto, è del tutto preclusa a questa Corte di legittimità. 1.4. Infondato, infine, è l'ultimo motivo di ricorso concernente l'asserita illogica motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche nonostante l'ampia confessione resa dall'imputato. Giova ribadire, a tal proposito, che la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti utili per far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (tra le tante, Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). La confessione è aspetto incidente, ma non decisivo, nella valutazione che il giudice di merito è chiamato a compiere ai sensi degli articoli 62-bis e 133 cod. pen. e intanto può essere positivamente valutata, al fine di fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in quanto sia espressione precisa della riconsiderazione critica da parte dell'imputato del proprio operato e della discontinuità con i pregressi comportamenti (Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli, Rv. 271454 - 01; Sez. 6, n. 11732 del 27/01/2012, Di Lauro, Rv. 252229-01). La Corte d'appello, nel confermare la decisione resa dal Giudice di primo grado in parte qua, e valorizzando il principio espresso dalla giurisprudenza di questa Corte e da ultimo riportato, non solo ha messo in evidenza la "non occasionalità" e la "peculiare gravità" dei fatti, ma soffermandosi sulla dedotta confessione, ha evidenziato che questa non è stata espressione di «serena resipiscenza, avendo, comunque, [l'imputato] cercato di contenere i danni ed essendosi manifestata solo in sede di giudizio a compendio probatorio acquisito» (in termini, Sez. 1, n. 12426 del 24/10/1994, Fiorentino, Rv. 199886 - 01 secondo cui « È legittimo il diniego delle attenuanti generiche motivato con la esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, per essere 6 stata la responsabilità già acquisita "aliundeTM, e perché dettata - tale confessione - non da effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico»). La motivazione della Corte d'appello, in parte qua, è logica e aderente alle risultanze istruttorie e, come si è detto, non può formare oggetto di rivalutazione in fatto nella presente sede di legittimità. 1.5. Il ricorso deve essere dunque rigettato e IV OS condannato al pagamento delle spese di lite. 1.6. Nulla sulle spese di parte civile avendo tale parte depositato una memoria priva di contenuti utili alla decisione (sul punto, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, in motivazione). 2. Ricorso di FI OS. 2.1. E' fondato il primo motivo di ricorso e il suo accoglimento determina l'assorbimento degli ulteriori motivi di censura. I giudici di merito hanno riconosciuto l'imputata, quale amministratrice formale della fallita dalla costituzione alla data del fallimento, responsabile, in concorso con il fratello, IV OS, amministratore di fatto nel medesimo periodo, dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. La ricorrente, con il motivo in esame, ripropone censure già sviluppate in appello sostanzialmente riconducibili all'assenza dell'elemento psicologico dei reati a lei addebitati, rivestendo il ruolo di amministratore di diritto della società fallita solo in via formale. Deduce di aver operato quale mera "testa di legno", all'oscuro degli eventuali disegni criminosi del fratello, che l'aveva individuata quale amministratrice proprio per la sua totale estraneità ai fatti di gestione societaria. La consapevolezza, da parte sua, del depauperamento del patrimonio da parte di altri sarebbe stata dunque affermata dalla Corte sulla base di mere presunzioni e comunque non fondata su obiettivi riscontri. In tale prospettiva, la ricorrente deduce di non avere mai avuto un ruolo attivo nelle condotte distrattive in quanto, al di là del titolo formale, ella aveva sempre e solo svolto l'attività di operaia, non aveva mai tenuto alcun contatto con istituti bancari, fornitori, clienti e con il commercialista, non aveva mai percepito alcun compenso come amministratrice e non aveva alcuna competenza, né culturale, né professionale, per svolgere l'attività di amministratore. Evidenzia, infine, che il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza passata in giudicato, con riferimento al reato di cui all'art. 10-bis d.lgs n. 74 del 2000 le aveva riconosciuto il ruolo di mero prestanome nella società fallita. Orbene, la censura coglie nel segno. Ed invero, non vi è dubbio che l'amministratore di diritto ancorché "testa di legno" può essere chiamato a rispondere dei reati fallimentari in quanto commessi, anche attraverso omissioni, in concorso con l'amministratore di fatto. 7 A norma dell'art. 40, comma secondo, cod. pen. infatti, «non impedire, un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo» e siffatto obbligo, nella vicenda in esame, scaturisce dal disposto di cui all'art. 2392 cod. civ. che individua gli obblighi e la responsabilità degli amministratori. Ne deriva, dunque, che «rientrando gli interessi tutelati dalle norme penali societarie e fallimentari tra quelli affidati alle cure degli amministratori, è correttamente configurabile il concorso ex art. 40, cpv., cod. pen. tutte le volte in cui l'amministratore di una società, violando l'obbligo di vigilanza e quello di attivarsi in presenza di atti pregiudizievoli, abbia consentito ad altri amministratori (o comunque a soggetti che di fatto abbiano compiuto atti di gestione) di perpetrare delitti (fattispecie in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione)». (Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, Bordoni, Rv. 185887 - 01). Quanto sopra affermato, però, esaurisce soltanto l'elemento oggettivo del reato, mentre in relazione all'elemento psicologico occorre effettuare le seguenti precisazioni. In tema di tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'elemento soggettivo del dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale, postula almeno la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (da ultimo, Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831). Ed invero, costituisce principio ampiamente sostenuto dalla giurisprudenza di questa Corte e condiviso da questo Collegio, quello secondo cui, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, non legittima la presunzione del concorso nella dolosa sottrazione da parte dell'amministratore di diritto, mera testa di legno, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto. (Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166-01; Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251-01; Sez. 5, n. 28007 del 04/06/2004, Squillante, Rv. 228713- 01). Tale principio, con gli opportuni adattamenti, si è fatto strada anche con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale. Ed invero, con riferimento all'ipotesi criminosa qui contestata, l'occultamento e la sottrazione delle scritture contabili richiede la sussistenza del dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della lorq omessa 8 tenuta. (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno e altro, Rv. 269904). Con particolare riferimento all'elemento psicologico, come ricordato in motivazione da Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677, «nei soli casi di sottrazione, distruzione, occultamento [ ], è richiesto un elemento ulteriore, ossia il pregiudizio per i creditori (o l'ingiusto profitto che l'agente intende raggiungere, per sé o per terzi), che integra il dolo specifico richiesto dalla norma». Orbene, in tali casi, l'amministratore di diritto risponde di siffatto reato anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita, in quanto sussiste il suo diretto e personale obbligo di tenere e conservare le predette scritture, purché però sia fornita la dimostrazione dell'effettiva e concreta consapevolezza del loro stato (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi. Rv. 271754); in una più recente pronuncia (Sez. 5, Sentenza n. 44666 del 04/11/2021, La Porta, Rv. 282280), si precisa, pur in tema di bancarotta documentale "generica" (sul punto non si ravvisa però divergenza fra le due ipotesi contemplate nell'art. 216, comma 1 n. 2 legge fall.) che, per la sussistenza del dolo dell'amministratore solo formale, non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri- doveri di vigilanza e controllo che gli competono. In applicazione di siffatti principi, deve dunque affermarsi che siffatta consapevolezza deve emergere dai dati probatori ed essere oggetto di puntuale motivazione. Nella vicenda che qui ci occupa, anche se non può sottovalutarsi la circostanza che l'amministratore di fatto, vero deus ex machina dell'intera operazione fraudolenta, abbia avvertito la necessità di far figurare quale amministratrice formale, già dalla costituzione della società, la SO e che l'accettazione del ruolo di prestanome per l'intera vita della società possa far intravedere in capo a quest'ultima la consapevolezza di contribuire al disegno fraudolento del congiunto, tuttavia non può non evidenziarsi che si tratta di elementi di mero sospetto, come tali non sufficienti a ritenere provato che il contributo della donna fosse consapevole delle specifiche finalità perseguite dall'amministratore di fatto. La Corte d'appello ha ravvisato tale consapevolezza nella mera circostanza che FI OS aveva svolto le mansioni di operaia «nelle varie 9 compagini che invariabilmente si sono succedute e già solo questo vale ad affermare che l'imputata sapeva qual era il modus operandi delle compagini di depauperamento del patrimonio sociale per effetto della lievitazione dei debiti e di creazione delle altre società che si diversificavano solo per la denominazione»; ella poi, ha evidenziato la Corte, è la SO di IV OS e « sempre in famiglia gli affari societari sono stati gestiti, comparendo come soci sempre familiari [...] in due occasioni è stata [...] presente negli incontri [...] in cui si parlò delle condizioni contrattuali gravose per la stessa società conseguendone l'effettiva conoscenza da parte dell'imputata quantomeno di segnali d'allarme che avrebbero potuto condurre alla decozione e ciò nonostante non attivandosi e accettando il rischio». Tali dati, a cui la Corte d'appello ha ancorato il riconoscimento della qualità, a pieno titolo, dell'amministratrice formale e della sua conseguente responsabilità, si appalesano di per sé soli insufficienti per ritenere in capo all'imputata la consapevolezza dei disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto anche là dove si abbia riguardo a quanto evidenziato nella sentenza di primo grado (pag. 41) ove è dato leggere che «durante l'esame nel corso del giudizio abbreviato, OS IV ha più volte affermato che la SO FI era completamente estranea all'amministrazione della società, perché per tutta la vita aveva svolto l'attività di camiciaia ed era rimasta sostanzialmente una mera operaia;
quando era necessario recarsi in banca o firmare comunque dei documenti, era lo stesso OS IV ad accompagnarla. Al di là della scarsa credibilità di OS IV, si deve ritenere che tali sue dichiarazioni, almeno con riferimento alla SO, che egli ha coinvolto nelle torbide vicende gestionali della "Camiceria New day", siano veritiere, non solo valutando la personalità di OS IV e il suo modus operandi, [...], ma anche considerando il tenore delle intercettazioni telefoniche sopraindicate dalle quali appare in tutta evidenza che l'attività di amministratore era riconducibile ad OS IV». Orbene, è ovvio che l'assunzione solo formale della carica costituisce un importante indizio della configurabilità del dolo richiesto per la sussistenza dei reati addebitati, ma occorre altresì che vengano individuate, rifuggendo da rigidi automatismi probatori, le specifiche ragioni per cui sia possibile ritenere, nei termini suindicati, che l'amministratrice formale ha consapevolmente concorso nella realizzazione dei reati ad essa addebitati. La Corte d'appello, pur investita di uno specifico motivo di impugnazione, non ha fornito sul punto adeguata motivazione. 4. Per queste ragioni, la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di FI OS va annullata, con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo esame. 10
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di FI OS con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Rigetta il ricorso di IV OS che condanna al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese di parte civile. Roma, 12 novembre 2024 Il cpnsigliere estensore AN UR Il Presidente ) SE AT '-- 0.~P