TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 489
TAR
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Rigettato
    Qualificazione del rapporto tra le cooperative come subappalto

    Il Tribunale ritiene che, in termini sostanziali, il rapporto tra le cooperative fosse da qualificare come subappalto sin dal dicembre 2020, data la continuità delle prestazioni, la loro coincidenza con l'oggetto dell'appalto pubblico e l'impiego di manodopera da parte di una cooperativa per attività direttamente funzionali all'adempimento degli obblighi dell'appaltatrice. Viene privilegiato il criterio sostanzialistico a tutela dei lavoratori.

  • Rigettato
    Regime intertemporale della novella normativa

    Il Tribunale afferma l'applicabilità della novella normativa poiché il d.l. 77/2021 è entrato in vigore prima dell'indizione della procedura di gara, secondo il criterio tempus regit actum.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e motivazione sull'applicazione del CCNL e sull'inclusione dei lavoratori

    Il Tribunale ritiene fondata l'applicazione del CCNL Cooperative Sociali, dato che le attività subaffidate coincidono con quelle dell'appalto principale. La presunzione di riferibilità dell'attività lavorativa all'interesse dell'appaltatrice è giustificata in assenza di prova contraria che individui periodi, mansioni o sedi estranei all'appalto.

  • Rigettato
    Disposizione di trasformazione dei contratti di lavoro intermittente

    Il Tribunale afferma che la trasformazione è una misura necessaria per riallineare l'inquadramento contrattuale alla realtà effettuale delle prestazioni, dato che i rapporti di lavoro intermittente si connotavano nella concretezza in modo incompatibile con la loro natura discontinua, evitando elusioni delle tutele per i lavoratori.

  • Rigettato
    Inesistenza dell'obbligo di comunicazione alla Prefettura

    Il Tribunale chiarisce che il presupposto dell'ordine non è la violazione di un dovere informativo, ma l'esigenza di assicurare ai lavoratori impiegati nella commessa pubblica un trattamento non inferiore a quello del contraente principale, anche in termini di corretta tipologia del rapporto di lavoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 489
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 489
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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