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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 13/02/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2512 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza di discussione del 13.02.2025 e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. CAPORICCI AURELIO e presso il suo studio elettivamente domiciliata , intimante
CONTRO
C.F.: , rapp.to e difeso, giusta CP_1 CodiceFiscale_2 procura in atti, dall'avv. SIRAVO ANTONIO e presso il suo studio elettivamente domiciliato , intimato
OGGETTO: locazione.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di discussione del 13.02.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dei fatti esposti negli atti di causa e, in particolare, da quanto richiesto nel verbale di causa dell'odierna udienza e dall'accordo sottoscritto in sede di mediazione, laddove risulta che sono state definite, anche in punto di spese, tutte le reciproche posizioni (v. accordo e verbale di udienza 13.022025), va dichiarata la cessazione della materia del
1 contendere tra le parti in causa.
E invero,
“la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, può e deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere…”
(cfr. Trib. Torino, II^ Sez. Civ., sent. 9 marzo 2006; in tal senso: Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass. 2005, f. 6; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile sez.
III, 10 aprile 1998, n. 3734 in Giust. civ. Mass. 1998, 789).
Quanto alle spese del giudizio, posto che è stato convenuto espressamente anche sul punto, appare equo ed opportuno non provvedere diversamente e si ritiene di disporne la relativa compensazione, come richiesto dalle parti (v. accordo conciliativo in atti).
Tanto anche tenuto conto della recente pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
[...]
a) dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti in causa;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cassino il 13/02/2025
Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2512 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza di discussione del 13.02.2025 e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. CAPORICCI AURELIO e presso il suo studio elettivamente domiciliata , intimante
CONTRO
C.F.: , rapp.to e difeso, giusta CP_1 CodiceFiscale_2 procura in atti, dall'avv. SIRAVO ANTONIO e presso il suo studio elettivamente domiciliato , intimato
OGGETTO: locazione.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di discussione del 13.02.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dei fatti esposti negli atti di causa e, in particolare, da quanto richiesto nel verbale di causa dell'odierna udienza e dall'accordo sottoscritto in sede di mediazione, laddove risulta che sono state definite, anche in punto di spese, tutte le reciproche posizioni (v. accordo e verbale di udienza 13.022025), va dichiarata la cessazione della materia del
1 contendere tra le parti in causa.
E invero,
“la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, può e deve essere dichiarata ogni qual volta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere…”
(cfr. Trib. Torino, II^ Sez. Civ., sent. 9 marzo 2006; in tal senso: Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass. 2005, f. 6; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile sez.
III, 10 aprile 1998, n. 3734 in Giust. civ. Mass. 1998, 789).
Quanto alle spese del giudizio, posto che è stato convenuto espressamente anche sul punto, appare equo ed opportuno non provvedere diversamente e si ritiene di disporne la relativa compensazione, come richiesto dalle parti (v. accordo conciliativo in atti).
Tanto anche tenuto conto della recente pronuncia del Giudice delle Leggi con sentenza n. 77 del 19.04.2018, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate nell'art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
[...]
a) dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti in causa;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Cassino il 13/02/2025
Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
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