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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 12699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12699 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI alla scadenza del termine del 9.12.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 14947 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. PICA MARCO, giusta delega Parte_1 in calce al ricorso RICORRENTE E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
IN LE, giusta delega in calce alla memoria difensiva CONVENUTO NONCHE'
rappresentato e difeso dall'Avv. PAOLA TORTATO per procura generale alle liti CP_2
CONVENUTO
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. DE CARLO ANNA ROSA MARIA per procura CP_3 generale alle liti CONVENUTO E
CP_4
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 22/04/2025, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n.09720249028330034000 notificata in data 14.03.2025 da , avente ad oggetto somme pretese a titolo Controparte_1
1 di premi assicurativi e contributi dovuti alla gestione lavoratori dipendenti , di CP_3 CP_2 cui alle seguenti cartelle e avvisi di Addebito:
1) cartella n. 09720170127037842000, asseritamente notificata in data 26.07.2017, portante crediti relativi alle annualità 2016 e 2017, oltre interessi di mora e compensi CP_3 di riscossione, per Euro 323,89;
2) cartella n. 09720170263951735000, asseritamente notificata in data 25.01.2018, portante crediti relativi all'annualità 2017, oltre interessi di mora e compensi di CP_3 riscossione, per Euro 226,42;
3) cartella n. 09720190024248544000, asseritamente notificata in data 26.01.2019, portante crediti relativi all'annualità 2018, oltre interessi di mora e compensi di CP_3 riscossione, per Euro 220,89;
4) Avviso di addebito n. 39720160009062502000 asseritamente notificato in data 13.05.2016, portante crediti per contributi IVS relativi alla prima e seconda rata CP_2 annualità 2015, oltre interessi di mora e compensi di riscossione, per Euro 2.761,22;
5) Avviso di addebito n. 39720160025690389000, asseritamente notificato in data
06.11.2016, portante crediti per contributi IVS relativi alla terza e quarta rata CP_2 annualità 2015, oltre interessi di mora e compensi di riscossione, per Euro 2.735,40; 6) Avviso di addebito n.39720170011834887000, asseritamente notificato in data 28.09.2017, portante crediti per contributi IVS relativi all'annualità 2016, oltre CP_2 interessi di mora e compensi di riscossione, spese di notifica, per Euro 5.494,97; 7) Avviso di addebito n. 39720180013973466000, asseritamente notificato in data
11.07.2018, portante crediti per contributi IVS relativi alla prima, seconda e terza rata CP_2 annualità 2017, oltre interessi di mora e compensi di riscossione, spese di notifica, per Euro 4.137,48; 8) Avviso di addebito n. 39720180028845277000, asseritamente notificato in data 21.12.2018, portante crediti per contributi IVS relativi alla quarta rata annualità 2017 CP_2
e prima rata 2018, oltre interessi di mora e compensi di riscossione, spese di notifica, per
Euro 2.771,59; 9) Avviso di addebito n. 39720190009460222000, asseritamente notificato in data 04.07.2019, portante crediti per contributi IVS relativi alla seconda e terza rata CP_2 annualità 2018, oltre interessi di mora e compensi di riscossione, spese di notifica, per Euro 2.720,79; per un importo complessivo di Euro 21.392,65. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha lamentato (i) l'omessa o illegittima notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, con conseguente vizio dell'iter procedimentale e comunque decadenza dalla potestà impositiva e prescrizione dei relativi crediti;
(ii) in ogni caso la prescrizione delle pretese, anche ove computata a decorrere dalla notifica degli atti presupposti, quanto alle cartelle di cui ai nn. 1 e 2 e agli avvisi di addebito di cui ai nn. 4, 5, 6, 7 e 8; (iii) genericità e carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento.
2 Ha quindi convenuto in giudizio l' e la , l' e l' CP_2 CP_5 CP_3 [...]
per ottenere l'annullamento, in tutto o in parte, dell'intimazione e degli Controparte_1 atti presupposti, con vittoria di spese da distrarsi.
Si è costituita l' , eccependo (i) l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., dacché spiegata oltre il termine di 20 gg. dalla notifica dell'intimazione di pagamento ed oltre il termine di 40 gg. dalla notifica delle cartelle e degli avvisi presupposti, ormai divenuti, quindi definitivi, (ii) il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione al merito della pretesa, (iii) la regolarità formale delle cartelle e dell'intimazione di pagamento, conformi al modello ministeriale, (iv) la rituale notifica degli atti presupposti avvenuta a mezzo PEC, con conseguente inammissibilità delle doglianze inerenti la decadenza e la prescrizione dei crediti per decorso del termine di cui all'art. 24 D.Lgs. 46/1999 e, (v) in ogni caso, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti, anche successiva alle notifiche, evidenziando di aver recapitato, in relazione agli atti di cui ai nn. da 1 a 8, il preavviso di fermo n. 09780201900084665000 notificato l'11.7.2029 a mezzo PEC e successivamente l'intimazione oggetto di impugnazione, notificata in data 14.3.2025 e quindi entro il quinquennio dal precedente atto interruttivo, tenuto conto della sospensione dei termini previsti dalla legislazione emergenziale di cui all'articolo 68 del decreto legge Cura Italia 18/2020, atto che ha del pari interrotto la prescrizione in relazione all'avviso di addebito di cui al n.
9. Ha quindi concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Si è costituito l' , contestando l'avversa pretesa, eccependo preliminarmente il CP_2 difetto di legittimazione della soc. trattandosi di crediti estranei alla procedura di CP_4 cartolarizzazione in quanto maturati dopo il 31.12.2008. Nel merito ha dedotto l'avvenuta rituale notifica a mezzo PEC di tutti gli avvisi di addebito, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione in riferimento ai vizi di merito, inclusa la prescrizione maturata anteriormente alla notifica degli atti presupposti, dacché spiegata oltre il termine di 40 gg. dalla detta notifica, e comunque la decadenza della parte ricorrente da ogni censura relativa ad eventuali vizi della notifica degli atti, in quanto tardivamente spiegata oltre il termine di 20 gg. di cui all'art. 617 c.p.c., affermando altresì il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi dell'azione esecutiva.
Quanto all'eccezione di prescrizione successiva alla notifica degli atti presupposti, fermo l'onere del concessionario di produrre la prova degli atti interruttivi della prescrizione successiva alla notifica degli avvisi, ha in ogni caso invocato l'applicazione della disciplina emergenziale sulla sospensione dei crediti. Ha quindi concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso con condanna alla rifusione delle spese di lite, domandando, in subordine, l'addebito delle spese a carico del solo concessionario.
3 Si è costituito l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione CP_3 per superamento del termine di impugnazione delle cartelle di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999, affermando la rituale notifica delle tre cartelle emesse per crediti , con CP_3 conseguente inammissibilità dell'odierna opposizione. Ha poi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi dell'azione esecutiva ed all'invio di atti interruttivi della prescrizione, di competenza del concessionario, evidenziando in ogni caso l'avvenuta interruzione per effetto del recapito del fermo amministrativo nel quinquennio dalla notifica delle cartelle. Ha quindi concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite e in subordine con condanna del solo concessionario alla rifusione delle spese in caso di parziale accoglimento della domanda.
La soc. , pur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. CP_5
Depositate note autorizzate ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è infondata e, pertanto, non merita accoglimento.
2. Preliminarmente, occorre rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, avverso la cartella di pagamento (e l'iscrizione a ruolo) può proporsi: a) sia l'opposizione per motivi di merito come previsto dall'art. 24, comma 5 del d.lgs. 26.2.1999, n. 46, b) sia l'opposizione agli atti esecutivi e, in materia di riscossione di crediti contributivi, secondo la disciplina di cui agli artt. 618 bis e 617 (cfr. Cass. 18.11.2004, n. 21863; Id. 8.7.2008, n. 18691), c) sia anche l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata) (v. Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2013, n. 12583; per la giurisprudenza di merito v. Trib. Roma, Sez. lavoro, 16/03/2010). Si ritiene quindi che mentre le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella, che non è altro che un estratto del ruolo, ovvero dell'avviso di addebito emesso dall' devono essere proposte nel termine perentorio di CP_2 venti giorni dalla notifica dell'atto, quelle di merito volte a far valere l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo debbono essere proposte, in materia di contenzioso previdenziale, nel termine perentorio di quaranta giorni decorrenti sempre dalla notifica della cartella stessa. Per converso, l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto volta ad impedire una futura azione esecutiva in dipendenza di fatti estintivi del credito successivamente intervenuti, a distanza variabile di tempo dalla notifica della cartella, può essere spiegata senza limiti di tempo, di tal ché, ad esempio, in caso di notifica di un'intimazione di pagamento o di un preavviso di fermo amministrativo o di iscrizione
4 ipotecaria, il contribuente ben può opporsi alla preannunciata esecuzione con un'opposizione all'esecuzione cd. preventiva (cfr. Ordinanza n. 32243 del 13/12/2018) facendo valere la prescrizione maturata nel periodo intercorso tra la notifica della cartella ed il successivo atto interruttivo della prescrizione. Occorre poi anche rammentare che anche in materia di contenzioso previdenziale, analogamente a quanto espressamente previsto in materia di processo tributario, si è andata affermando l'ammissibilità, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale presupposta, di un'azione cd. recuperatoria volta a far valere le censure sia formali che di merito eventualmente rivolte alla formazione del ruolo (ad es. insussistenza dei presupposti per l'insorgere dell'obbligo contributivo, decadenza ex art. 25 del Dpr 602/73, prescrizione del credito maturata anteriormente alla iscrizione a ruolo, ecc..), il tutto nel termine di decadenza originariamente previsto dalla legge ma decorrente dal primo atto con il quale il contribuente ha avuto conoscenza dell'atto presupposto. Si veda in tal senso, inter alios, l'Ordinanza della S.C. n. 24506 del 30/11/2016 ove si legge: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell' opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (cfr. nello stesso senso (Cass. 24 aprile 2014, n. 9310; in senso conforme e tutte in materia di opposizione ai sensi della legge 689/1981: Cass. 7 agosto
2007, n. 17312; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3647; Cass. 15 febbraio 2005, n. 3035). Nel tentativo di fornire un quadro generale delle tutele esperibili, ritenute nient'affatto deficitarie a fronte dell'obbiettivo di deflazionare il contenzioso originato dall'impugnazione degli estratti di ruolo, le Sezioni Unite della S.C. di Cassazione nella sentenza da ultimo citata (26283/2022) hanno anche chiarito che “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617
c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)”. (cfr. Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, n.26283).
5 Infine, quanto al tema della legittimazione a contraddire, va rilevato che le Sezioni
Unite della S.C. di Cassazione hanno recentemente chiarito in tema di riscossione dei crediti previdenziali che “ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188. (cfr. Cassazione civile sez. un., 08/03/2022, n.7514, cfr. anche la più recente, Cassazione civile sez. lav., 18/11/2022, n.34030, la quale ha ribadito che “nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione, trattandosi di un tipo di azione di accertamento negativo del credito, tendente a recuperare l'azione, altrimenti tardiva, finalizzata a far valere la prescrizione dei contributi previdenziali, (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), che ha efficacia estintiva e non meramente preclusiva, ed è sottratta alla disponibilità delle parti;
la mancata notifica di cartelle di pagamento di credito previdenziale ha una valenza neutra, in quanto può dipendere dall'inerzia del concessionario o dalla mancata o tardata trasmissione degli atti all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario le quali, in ogni caso non assumono rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione della estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra esattore e ente impositore;
tale fattispecie, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo).
3. Tanto chiarito, da un punto di vista generale, si evidenzia che nel caso che ci occupa la parte ricorrente ha proposto opposizione all'intimazione di pagamento e agli atti presupposti sia per motivi formali-procedurali (omessa notifica degli atti presupposti con conseguente decadenza dalla potestà impositiva e carenza di motivazione) sia per intervenuta prescrizione dei crediti di cui agli atti presupposti, decorrente dalla data di maturazione dei crediti o comunque a decorrere dalla data di presunta notifica.
L'opposizione è stata spiegata oltre il termine di venti giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento e quindi è inammissibile come opposizione agli atti esecutivi mentre è ammissibile come opposizione all'esecuzione. Dacché spiegata entro i 40 giorni dalla notifica, l'opposizione sarebbe stata astrattamente ammissibile anche in sede
6 recuperatoria per far valere i vizi di merito degli atti presupposti ove ne fosse risultata l'omessa notifica. Il concessionario della riscossione risulta legittimato passivamente soltanto in relazione all'opposizione all'intimazione per vizi formali e procedurali, sussistendo invece la legittimazione degli enti impositori in riferimento all'opposizione all'esecuzione per prescrizione del credito.
Infine, sussiste difetto di legittimazione passiva anche della società evocata CP_5 in giudizio, atteso che i crediti contributivi ed assicurativi oggetto degli atti presupposti sono estranei, ratione temporis, a quelli ceduti alla società di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 448/98 e ss.mm., essendo successivi al 31.12.2008.
4. Prendendo le mosse dalla doglianza inerente all'omessa notifica degli atti presupposti (che rileva, come visto, sia in ordine all'eccezione di decadenza che sulla prescrizione dei crediti), la stessa appare, alla luce della documentazione prodotta, del tutto infondata. Ed invero, quanto alle cartelle esattoriali per crediti (09720170127037842000, n. CP_3
09720170263951735000 e n. 09720190024248544000), esse risultano tutte ritualmente notificate, rispettivamente in data 26.07.2017, 25.01.2018 e 26.01.2019, come documentato dall , che ha prodotto le ricevute di avvenuta consegna (in Controparte_1 formato .eml) delle notifiche a mezzo PEC eseguite all'indirizzo della convenuta risultante dal registro delle RE ( , come emergente dalla visura Email_1 camerale, da cui risulta la cancellazione della ditta individuale nella successiva data del
30.7.2019. Del pari anche l' ha prodotto tutte le ricevute di avvenuta consegna delle notifiche CP_2
a mezzo pec in formato eml eseguite per tutti gli avvisi di addebito nelle date indicate negli estratti di ruolo e nell'intimazione di pagamento opposta (in particolare, AVA n. 39720160009062502000 notificato in data 13/05/2016, AVA n. 39720160025690389000 notificato il 06/11/2016, AVA n. 39720170011834887000 notificato il 28/09/2017, AVA n.
39720180013973466000 notificato l'11/07/2018, AVA n. 39720180028845277000 notificato il 21.12.2018 e AVA n. 397 2019 00094602 22 000 notificato il 04.07.2019). La documentazione prodotta dai convenuti ben può fornire prova della rituale notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito presupposti, in quanto neppure tempestivamente contestata o disconosciuta dalla parte ricorrente.
4.1. Quanto alla validità della notifica via PEC - invero neppure specificamente contestata dalla parte ricorrente - premesso che l'indirizzo utilizzato dal mittente non si presta, per la sua formulazione, a dare luogo ad alcuna incertezza circa l'identità del soggetto da cui promana che non sia superabile con un minimo di diligenza, va comunque rammentato che ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 «La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
7 (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». L'art. 60 del d.P.R. n.600/1973, così come integrato dall'art. 7 quater, comma 6, del d.l. 1983/2016, convertito in L. n.1° dicembre 2016, n.225, (vigente ratione temporis ma poi abrogato con D.Lgs. n. 13/2024) disponeva che “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalita' di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato puo' essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”. Il successivo comma 7 dell'art 7 quater citato prevede che “le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1°luglio 2017”. La disposizione è stata abrogata dall'art. 1 D.Lgs. n- 13/2024 con effetto per gli atti emessi a partire dal 30.4.2024, ma sostanzialmente trasfusa nel neo-introdotto articolo 60 ter.
Dall'esame delle disposizioni richiamate emerge che ai sensi dell'art. 26 cit. l'indirizzo di posta elettronica certificata debba risultare dal pubblico registro soltanto per il destinatario e non per il mittente. Analogo rilievo vale per la citata disposizione dell'art. 60 del D.P.R. n.600/1973, la quale, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabilisce che l'atto notificando debba essere inviato all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI
-PEC), ma nulla prescrive in ordine all'indirizzo p.e.c. del mittente (v. Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. XI, 01/06/2021, n.2803; v. anche Tribunale di Roma, sentenza n. 8575/2021 pubbl. il 21/10/2021 – est. PASCARELLA). Dal canto suo, il d.P.R. n. 68/2005 fissa le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, ma nulla prescrive in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente. Le citate disposizioni dell'art. 26, comma 2, e 60 d.P.R. n. 602/1973 consentono, quindi, al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, con una soluzione che diverge da quella adottata dall'art. 3 bis, comma 1, l. n. 53/94 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. In tal senso si sono pronunciate anche le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza del 18/05/2022, n.15979, ove si è affermato che la notifica eseguita da un indirizzo PEC non
8 censito in un pubblico elenco “non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche Contr eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
4.2. Tanto chiarito, va poi rammentato che ai sensi dell'art. 6, comma 3 del d.p.r. n.
68/2005, espressamente richiamato dall'art. 60 cit., “La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione”. La prova della notifica via PEC è dunque assolta mediante produzione della ricevuta di avvenuta consegna trasmessa dal gestore di posta elettronica e tanto sino a prova contraria, come chiarito dalla S.C. di Cassazione con sentenza n. 15035/2016. Nel caso di specie, come detto, sia l' che il concessionario hanno prodotto le CP_2 ricevute di avvenuta consegna mai disconosciute dalla parte ricorrente, e, pertanto, del tutto idonee a fornire la prova del recapito ai sensi della citata disposizione. Ne discende l'infondatezza del vizio lamentato.
5. Stante la rituale notifica di tutti gli avvisi presupposti, l'opposizione è infondata in relazione al vizio di omessa notifica, mentre del tutto inammissibili sono le doglianze inerenti a vizi formali e di merito avverso gli atti presupposti, in quanto divenuti inoppugnabili, ivi inclusi la prescrizione maturata anteriormente alla notifica degli atti presupposti e la decadenza dalla potestà impositiva.
6. Quanto alla prescrizione eventualmente maturata successivamente alla notifica degli atti presupposti, la stessa appare pure infondata. Ed invero accertata, come detto, la rituale notifica di tutti gli atti presupposti nelle date indicate nell'intimazione opposta (la più risalente delle quali è il 13.5.2016), va rilevato che l ha prodotto la prova dell'invio di un preavviso di fermo Controparte_1 recapitato a mezzo PEC entro il quinquennio e, precisamente, in data in data 11.7.2019, in riferimento a tutte le cartelle ed avvisi di addebito, fatta eccezione per l'avviso di addebito più recente, n. 39720190009460222000, notificato dall' il 4.7.2019. CP_2
Per tutti i predetti atti presupposti (sia cartelle che avvisi di cui ai nn. da 1 a 8) seguiti dall'invio del preavviso di fermo in data 11.7.2019 risulta intercorso un periodo di tempo
9 infra-quinquennale tra la notifica dell'atto presupposto e l'atto interruttivo, con conseguente utile interruzione del periodo prescrizionale. Il preavviso di fermo amministrativo, recapitato l'11.7.2019, e l'avviso di addebito, recapitato il 4.7.2019, sono stati poi seguiti dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede, pacificamente avvenuta il 14.3.2025.
Il termine di prescrizione, decorrente per tutti gli atti dal luglio 2019, ha subito una sospensione di 311 gg. in forza delle speciali disposizioni adottate dal legislatore per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19.
In particolare, trova applicazione, nel caso di specie, la sospensione del termine di prescrizione dei contributi prevista dall'art. 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, il quale al comma 2, ha previsto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” e dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, il quale ha del pari previsto che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
Il termine quinquennale di prescrizione dei contributi dovuti anteriormente al 23.2.2020, ove ordinariamente venga a maturare successivamente al 31.12.2020, soggiace dunque ad un periodo complessivo di sospensione di 311 gg. (129 gg. dal 23 febbraio 2020 al 30.6.2020 + 182 gg. dal 31.12.2020 al 30.6.2021 = 311 gg.), come già riconosciuto dall' nella circolare n. 126 del 10.8.2021. CP_2
Nel caso di specie, dunque, l'efficacia interruttiva della prescrizione connessa alla notifica dell'intimazione di pagamento recapitata il 14.3.2025 vale dunque certamente a salvare dalla prescrizione tutti i crediti, stante lo slittamento - per effetto della sospensione di 311 gg. - del termine quinquennale di prescrizione dal luglio 2024 (cinque anni dal luglio 2019) al maggio 2025 (precisamente al 19 maggio 2025 per i crediti oggetto di preavviso di fermo ed al 12.5.2025 per l'ultimo avviso di addebito).
In definitiva, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso va integralmente rigettato.
7. Nel rapporto con la soc. , rimasta contumace, non v'è luogo a provvedere CP_5 sulle spese di lite.
Tra le altre parti le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
10 P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta Parte_1 con ricorso depositato il 22/04/2025, così provvede:
[...]
1. - dichiara inammissibile l'opposizione per vizi formali ed in funzione recuperatoria;
2. - dichiara il difetto di legittimazione passiva della soc. ; CP_5
3. - dichiara il difetto di legittimazione passiva del concessionario in relazione ai vizi di prescrizione e decadenza;
4. - rigetta l'opposizione all'esecuzione;
5. - condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida a titolo di compensi professionali in €500,00 in favore dell' ed €2700,00 per ciascuno, CP_3 in favore dell' e dell' , oltre spese forfettarie, CP_2 Controparte_1
IVA e CPA come per legge. Roma, 10/12/2025
Il Giudice
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