Art. 6.
Nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali 29 luglio 1971, 18 aprile 1973 e 14 luglio 1971, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 31 luglio 1971, n. 111 del 2 maggio 1973 e n. 191 del 29 luglio 1971 e richiamati nell' articolo 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , le misure orarie delle indennita' e dei relativi assegni supplementari attinenti ai servizi svolti dagli impiegati civili, come rivalutate dall' articolo 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 852 , sono raddoppiate.
Nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali 29 luglio 1971 e 14 luglio 1971 di cui al comma precedente le misure orarie delle indennita' e dei relativi assegni supplementari attinenti ai servizi svolti dai militari della Guardia di finanza sono rivalutate mediante applicazione alle singole voci del coefficiente 3, con arrotondamento alle 100 lire superiori e quindi raddoppiate.
Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , e' soppresso ed il secondo comma del medesimo articolo e' sostituito dal seguente:
"Le somme affluite in tesoreria, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per i servizi svolti dalla Guardia di finanza nei settori delle dogane e delle imposte di fabbricazione, indicati nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali 14 luglio 1971 e 29 luglio 1971, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 29 luglio 1971 e n. 193 del 31 luglio 1971, sono versate per il cinquanta per cento in conto entrate eventuali del Tesoro. La parte residua riferibile ai servizi riguardanti ciascuno dei suddetti settori, detratta la relativa spesa per la corresponsione ai militari della Guardia di finanza del trattamento di missione, e' assegnata con decreto del Ministro del tesoro, anche in eccedenza ai limiti indicati nell'ultimo comma:
a) per i servizi relativi alle dogane, in ragione:
1) del ventitre per cento, al fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza;
2) del due per cento, alla cassa ufficiali della Guardia di finanza;
3) del cinquanta per cento al fondo assistenza per i finanzieri per i fini istituzionali riferiti alla previdenza;
4) del ventiquattro per cento al fondo assistenza per i finanzieri per essere distribuita in premi ai militari del Corpo secondo criteri analoghi a quelli fissati dall' articolo 4 della legge 7 febbraio 1951, n. 168 , e modalita' da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;
5) dell'uno per cento al fondo a disposizione del Comando generale della Guardia di finanza per essere utilizzato ai fini assistenziali in favore del personale in servizio ed in congedo e per la corresponsione di premi ai militari distintisi in operazioni di servizio, secondo le modalita' da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;
b) per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione, al fondo di assistenza per i finanzieri per i fini istituzionali riferiti alla previdenza".
Agli effetti del pagamento delle indennita' e degli assegni supplementari di cui al primo e secondo comma per servizi nell'interesse del commercio ed a richiesta e a carico di privati ed enti, si considerano eseguite fuori del normale orario d'ufficio le operazioni doganali svolte nelle ore nelle quali il funzionamento degli uffici e' stato protratto ai sensi del secondo comma del precedente articolo 4.
Delle maggiori entrate derivanti per l'anno 1984 dall'applicazione del presente articolo, una quota pari a miliardi 23,5 viene portata in aumento dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6859 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali 29 luglio 1971, 18 aprile 1973 e 14 luglio 1971, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 31 luglio 1971, n. 111 del 2 maggio 1973 e n. 191 del 29 luglio 1971 e richiamati nell' articolo 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , le misure orarie delle indennita' e dei relativi assegni supplementari attinenti ai servizi svolti dagli impiegati civili, come rivalutate dall' articolo 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 852 , sono raddoppiate.
Nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali 29 luglio 1971 e 14 luglio 1971 di cui al comma precedente le misure orarie delle indennita' e dei relativi assegni supplementari attinenti ai servizi svolti dai militari della Guardia di finanza sono rivalutate mediante applicazione alle singole voci del coefficiente 3, con arrotondamento alle 100 lire superiori e quindi raddoppiate.
Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , e' soppresso ed il secondo comma del medesimo articolo e' sostituito dal seguente:
"Le somme affluite in tesoreria, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, per i servizi svolti dalla Guardia di finanza nei settori delle dogane e delle imposte di fabbricazione, indicati nelle tabelle allegate ai decreti ministeriali 14 luglio 1971 e 29 luglio 1971, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 29 luglio 1971 e n. 193 del 31 luglio 1971, sono versate per il cinquanta per cento in conto entrate eventuali del Tesoro. La parte residua riferibile ai servizi riguardanti ciascuno dei suddetti settori, detratta la relativa spesa per la corresponsione ai militari della Guardia di finanza del trattamento di missione, e' assegnata con decreto del Ministro del tesoro, anche in eccedenza ai limiti indicati nell'ultimo comma:
a) per i servizi relativi alle dogane, in ragione:
1) del ventitre per cento, al fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza;
2) del due per cento, alla cassa ufficiali della Guardia di finanza;
3) del cinquanta per cento al fondo assistenza per i finanzieri per i fini istituzionali riferiti alla previdenza;
4) del ventiquattro per cento al fondo assistenza per i finanzieri per essere distribuita in premi ai militari del Corpo secondo criteri analoghi a quelli fissati dall' articolo 4 della legge 7 febbraio 1951, n. 168 , e modalita' da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;
5) dell'uno per cento al fondo a disposizione del Comando generale della Guardia di finanza per essere utilizzato ai fini assistenziali in favore del personale in servizio ed in congedo e per la corresponsione di premi ai militari distintisi in operazioni di servizio, secondo le modalita' da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze;
b) per i servizi relativi alle imposte di fabbricazione, al fondo di assistenza per i finanzieri per i fini istituzionali riferiti alla previdenza".
Agli effetti del pagamento delle indennita' e degli assegni supplementari di cui al primo e secondo comma per servizi nell'interesse del commercio ed a richiesta e a carico di privati ed enti, si considerano eseguite fuori del normale orario d'ufficio le operazioni doganali svolte nelle ore nelle quali il funzionamento degli uffici e' stato protratto ai sensi del secondo comma del precedente articolo 4.
Delle maggiori entrate derivanti per l'anno 1984 dall'applicazione del presente articolo, una quota pari a miliardi 23,5 viene portata in aumento dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6859 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.