Art. 13. Inquadramento del personale in servizio
Il personale appartenente ai ruoli dell'Ufficio traduzioni, di cui alla tabella 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e' collocato nei ruoli organici stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, nella qualifica corrispondente a quella di provenienza, avuto riguardo al titolo di studio posseduto, alla anzianita' di servizio ed all'attuale qualifica.
Il personale appartenente ai ruoli dell'Ufficio traduzioni, di cui alla tabella 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e' collocato nei ruoli organici stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, nella qualifica corrispondente a quella di provenienza, avuto riguardo al titolo di studio posseduto, alla anzianita' di servizio ed all'attuale qualifica.