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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 05/01/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 51/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4628/2023 depositato il 21/07/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1177/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 7
e pubblicata il 26/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120219017180889 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento appello con vittoria di spese
Appellato: rigetto appello con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 adì la CGT di primo grado di Napoli per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 07120219017180889000, notificatagli a mezzo pec il 10 gennaio 2022, limitatamente alla sottostante cartella esattoriale n. 07120150139699415000 asseritamente notificata il 24 febbraio 2016 relativa all'omesso pagamento di euro 92,33 dovuti per l'Irpef anno 2012.
A sostegno dedusse l'omessa notifica della cartella e il decorso del termine di prescrizione.
Intervenne l'agenzia delle entrate, documentando la notifica della cartella.
La CGT con sentenza n.1177 pronunciata all'udienza del 19.1.2023 e depositata il 26.1.2023 accolse il ricorso annullando l'intimazione per omessa notifica della prodromica cartella esattoriale, rigettando la eccezione di prescrizione della pretesa.
La sentenza è stata impugnata dall'agenzia delle entrate che ne ha chiesto la integrale riforma con vittoria di spese.
Si è costituito il contribuente il quale ha chiesto in via preliminare l'integrazione del contraddittorio con l'AD, parte del giudizio di primo grado, e, nel merito, il rigetto dell'appello con vittoria di spese e loro distrazione ai difensori.
Poiché nell'atto di appello si faceva riferimento anche all'altra cartella oggetto della intimazione, la n. ..527, per la quale il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata, il giudizio è stato in un primo momento sospeso con ordinanza del 14 maggio 2024 in attesa delle determinazioni sulla richiesta di definizione.
L'11 febbraio 2025 la difesa dell'appellato ha chiesto la fissazione della udienza, evidenziando che per l'unica cartella per la quale era stato presentato il ricorso, la n. 00415, non v'era stata richiesta di definizione bonaria.
Nella seduta del 18 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio dell'AD in quanto, essendo stato il ricorso proposto in epoca antecedente il 4 gennaio 2024, quando è stato introdotto l'articolo
14 c. 6 bis del decreto legislativo 546/92, non v'era litisconsorzio necessario tra ente impositore e riscossore, potendo il contribuente scegliere il soggetto cui notificare il ricorso. Sarebbe stato onere del secondo quello di chiamare in causa la riscossione.
L'agenzia ha ravvisato un vizio di ultrapetizione della sentenza perché avrebbe annullato tutta l'intimazione di pagamento e non solo in relazione alla cartella …415. Il rilevo, alla luce di una attenta lettura della decisione, non è fondata in quanto dal tenore complessivo della motivazione, che fa riferimento alla notifica della cartella …415 e che annulla l'intimazione per omessa notifica dell'atto prodromico, al singolare, si evince che non è stata annullata l'intimazione in relazione all'altra cartella
La questione che ha portato i primi giudici all'annullamento della cartella …415 verte sulla validità della notifica.
Dagli atti risulta che:
in data 20.1.2016 il messo notificatore si recò alla Indirizzo_1 a Capodimonte, 51, civico indicato sulla relata, effettuando un primo tentativo di notifica che ebbe esito infruttuoso al civico 51/A in quanto il destinatario risultava essersi trasferito;
in data 23.2.206 sempre il messo ritornò a quell'indirizzo e, come si deve desumere, non avendo trovato il Nominativo_1, lo ritenne irreperibile e depositò l'atto alla casa comunale.
Il contribuente nel ricorso eccepì l'omessa notifica della cartella.
Dopo la costituzione dell'agenzia, la quale depositò la documentazione relativa alla notifica, con note di replica depositate il 30.12.2022, sostanzialmente integrando i motivi, eccepì vizi della notifica depositando un certificato storico di residenza dal quale risulta che dal 2014 egli risiedeva a quell'indirizzo, cioè al civico
51 scala A.
E' però incorso nella violazione della norma prevista dall'art. 24 cit. la quale prevede che “… 2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.”.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità – ribadito con reiterate pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica, nella specie, della cartella, non può far ritenere acquisito al
"thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (ex multis, Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479).
Con successivo ulteriore e più recente dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una
“memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» (così, Cass.,
Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo l'allora ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità – cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte, in sede di costituzione e controdeduzioni aveva prodotto, sostenendone la legittimità, la documentazione notificatoria degli atti presupposti e prodromici a quello opposto – era risultata da ciò decaduta non avendo ritualmente contestato la validità della notificazione delle cartelle in questione, comprovata dai documenti che l'agenzia aveva depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la “memoria integrativa dei motivi”, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi
1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può essere, pertanto, “supplita” dalla presentazione, avvenuta, come detto, da parte della ricorrente, di una semplice memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione.
In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo – anche d'ufficio – dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità della notificazione della cartella esattoriale di cui trattasi, sollevata nel giudizio di prime cure mediante nota e non, invece, contestate con la procedura tassativamente prevista dall'art. 24 d. lgs. 546/92.
Si tratta di giurisprudenza che il collegio pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito addivenendo, quindi, all'accoglimento del ricorso e non definendolo mediante una declaratoria di inammissibilità dello stesso.
E, invero, l'art. 24 d.lgs. 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario.
L'appello va pertanto accolto.
Le spese del giudizio, per le ragioni, in diritto, di accoglimento dell'appello, vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4628/2023 depositato il 21/07/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1177/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 7
e pubblicata il 26/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120219017180889 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Appellante: accoglimento appello con vittoria di spese
Appellato: rigetto appello con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 adì la CGT di primo grado di Napoli per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 07120219017180889000, notificatagli a mezzo pec il 10 gennaio 2022, limitatamente alla sottostante cartella esattoriale n. 07120150139699415000 asseritamente notificata il 24 febbraio 2016 relativa all'omesso pagamento di euro 92,33 dovuti per l'Irpef anno 2012.
A sostegno dedusse l'omessa notifica della cartella e il decorso del termine di prescrizione.
Intervenne l'agenzia delle entrate, documentando la notifica della cartella.
La CGT con sentenza n.1177 pronunciata all'udienza del 19.1.2023 e depositata il 26.1.2023 accolse il ricorso annullando l'intimazione per omessa notifica della prodromica cartella esattoriale, rigettando la eccezione di prescrizione della pretesa.
La sentenza è stata impugnata dall'agenzia delle entrate che ne ha chiesto la integrale riforma con vittoria di spese.
Si è costituito il contribuente il quale ha chiesto in via preliminare l'integrazione del contraddittorio con l'AD, parte del giudizio di primo grado, e, nel merito, il rigetto dell'appello con vittoria di spese e loro distrazione ai difensori.
Poiché nell'atto di appello si faceva riferimento anche all'altra cartella oggetto della intimazione, la n. ..527, per la quale il contribuente aveva aderito alla definizione agevolata, il giudizio è stato in un primo momento sospeso con ordinanza del 14 maggio 2024 in attesa delle determinazioni sulla richiesta di definizione.
L'11 febbraio 2025 la difesa dell'appellato ha chiesto la fissazione della udienza, evidenziando che per l'unica cartella per la quale era stato presentato il ricorso, la n. 00415, non v'era stata richiesta di definizione bonaria.
Nella seduta del 18 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio dell'AD in quanto, essendo stato il ricorso proposto in epoca antecedente il 4 gennaio 2024, quando è stato introdotto l'articolo
14 c. 6 bis del decreto legislativo 546/92, non v'era litisconsorzio necessario tra ente impositore e riscossore, potendo il contribuente scegliere il soggetto cui notificare il ricorso. Sarebbe stato onere del secondo quello di chiamare in causa la riscossione.
L'agenzia ha ravvisato un vizio di ultrapetizione della sentenza perché avrebbe annullato tutta l'intimazione di pagamento e non solo in relazione alla cartella …415. Il rilevo, alla luce di una attenta lettura della decisione, non è fondata in quanto dal tenore complessivo della motivazione, che fa riferimento alla notifica della cartella …415 e che annulla l'intimazione per omessa notifica dell'atto prodromico, al singolare, si evince che non è stata annullata l'intimazione in relazione all'altra cartella
La questione che ha portato i primi giudici all'annullamento della cartella …415 verte sulla validità della notifica.
Dagli atti risulta che:
in data 20.1.2016 il messo notificatore si recò alla Indirizzo_1 a Capodimonte, 51, civico indicato sulla relata, effettuando un primo tentativo di notifica che ebbe esito infruttuoso al civico 51/A in quanto il destinatario risultava essersi trasferito;
in data 23.2.206 sempre il messo ritornò a quell'indirizzo e, come si deve desumere, non avendo trovato il Nominativo_1, lo ritenne irreperibile e depositò l'atto alla casa comunale.
Il contribuente nel ricorso eccepì l'omessa notifica della cartella.
Dopo la costituzione dell'agenzia, la quale depositò la documentazione relativa alla notifica, con note di replica depositate il 30.12.2022, sostanzialmente integrando i motivi, eccepì vizi della notifica depositando un certificato storico di residenza dal quale risulta che dal 2014 egli risiedeva a quell'indirizzo, cioè al civico
51 scala A.
E' però incorso nella violazione della norma prevista dall'art. 24 cit. la quale prevede che “… 2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.”.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità – ribadito con reiterate pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica, nella specie, della cartella, non può far ritenere acquisito al
"thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (ex multis, Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479).
Con successivo ulteriore e più recente dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una
“memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» (così, Cass.,
Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo l'allora ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità – cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte, in sede di costituzione e controdeduzioni aveva prodotto, sostenendone la legittimità, la documentazione notificatoria degli atti presupposti e prodromici a quello opposto – era risultata da ciò decaduta non avendo ritualmente contestato la validità della notificazione delle cartelle in questione, comprovata dai documenti che l'agenzia aveva depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la “memoria integrativa dei motivi”, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi
1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può essere, pertanto, “supplita” dalla presentazione, avvenuta, come detto, da parte della ricorrente, di una semplice memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione.
In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo – anche d'ufficio – dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità della notificazione della cartella esattoriale di cui trattasi, sollevata nel giudizio di prime cure mediante nota e non, invece, contestate con la procedura tassativamente prevista dall'art. 24 d. lgs. 546/92.
Si tratta di giurisprudenza che il collegio pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito addivenendo, quindi, all'accoglimento del ricorso e non definendolo mediante una declaratoria di inammissibilità dello stesso.
E, invero, l'art. 24 d.lgs. 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario.
L'appello va pertanto accolto.
Le spese del giudizio, per le ragioni, in diritto, di accoglimento dell'appello, vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio