Articolo 10 della Legge 11 maggio 1999, n. 140
Articolo 9Articolo 11
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21 maggio 1999
Art. 10. (Attivita' di valutazione delle leggi) 1. Per l'acquisto di strumenti tecnici e informatici, nonche' per le spese di funzionamento strettamente connesse allo svolgimento dell'attivita' di informazione e monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attivita' economiche e produttive, secondo quanto previsto dall' articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266 , e per le spese di funzionamento connesse alle attivita' relative alla sicurezza dei prodotti e di tutela dei consumatori, anche in relazione alle conseguenti esigenze di collegamento informatico con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi annue a decorrere dal 1999. 2. Per le finalita' e nei limiti di spesa di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' inoltre autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti o societa' specializzate, mediante appositi contratti.
Nota all'art. 10:
- Per l'argomento della legge 7 agosto 1997, n. 266 , si veda nelle note all'art. 6.
Entrata in vigore il 21 maggio 1999