Ordinanza cautelare 18 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 28/04/2026, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01281/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00627/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 627 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Di Fede, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Siracusa - Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza volta ad ottenere il rilascio del passaporto ordinario Cat. -OMISSIS-, notificato il 18.01.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Siracusa - Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa AG RI UL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
Con ricorso notificato il 17 marzo 2025 il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Siracusa Cat. -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza di rilascio del passaporto e di ritiro della carta d’identità valida per l’espatrio, lamentandone la illegittimità per violazione dell’art. 3 lett. d l. 1185/67, eccesso di potere per mancata valutazione dei fatti che determinano l’accoglimento dell’istanza e arbitraria mancata applicazione del nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica di -OMISSIS-.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio insistendo per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 146 del 18 aprile 2025, la Sezione ha rigettato la domanda cautelare richiamando l’art. 3 della legge 1185/1967 secondo cui “ non possono ottenere il passaporto: […] d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza …” e ritenendo che, allo stato, tale nulla osta non fosse stato rilasciato atteso che “alla luce di quanto emerge dalla documentazione versata in atti dallo stesso ricorrente, il GIP presso il Tribunale di -OMISSIS- ha, prima, rigettato la richiesta di estinzione per prescrizione della pena di cui al decreto penale n. -OMISSIS-) e, poi, ritenuta la propria incompetenza sull’istanza di concessione del nulla osta al rilascio del passaporto ordinario, ha trasmesso gli atti al Tribunale di -OMISSIS-)” ed altresì, che non integrasse “il suddetto nulla osta il provvedimento del -OMISSIS-con cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- ha rigetto la richiesta di conversione della pena pecuniaria, limitandosi a fare salvi gli effetti dell’eventuale richiesta di concessione di nulla osta al rilascio del passaporto”.
In data 11 aprile 2026 l’avvocatura erariale ha versato in atti la nota della Questura di Siracusa – Commissariato di P.S. di -OMISSIS-del 19 febbraio 2026 con la quale si riferisce che il ricorrente è titolare di passaporto -OMISSIS- consegnato da questo Ufficio il 12.6.2025 al ricorrente in persona che, pertanto, è stato soddisfatto nella sua richiesta dopo l’ottenimento del nulla osta giudiziario con conseguente cessazione della materia del contendere.
All’udienza pubblica del 22 aprile 2026, nessuno presente per parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi del comma 5 dell’art. 34 c.p.a., risultando la pretesa di parte ricorrente al rilascio del passaporto, pienamente soddisfatta, alla luce di quanto emerge dalla documentazione versata in atti dalla difesa erariale, il cui contenuto non è stato contestato dal ricorrente.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AR AS, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
AG RI UL, Consigliere, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AG RI UL | AN AR AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.