Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2000, n. 3336
CASS
Sentenza 26 gennaio 2000

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In tema di commercio di prodotti aventi marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, (art. 474 cod. pen.) il reato è configurabile, qualora la falsificazione, anche imperfetta e parziale sia idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando errore circa l'origine e la provenienza del prodotto e, quindi, la confusione tra contrassegno e prodotto originali, e quelli non autentici. La contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è riconoscibile "ictu oculi", senza necessità di particolari indagini, e che, si concreta in una imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza, da non poter ingannare nessuno.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2000, n. 3336
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3336
Data del deposito : 26 gennaio 2000

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