Sentenza 26 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di commercio di prodotti aventi marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, (art. 474 cod. pen.) il reato è configurabile, qualora la falsificazione, anche imperfetta e parziale sia idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando errore circa l'origine e la provenienza del prodotto e, quindi, la confusione tra contrassegno e prodotto originali, e quelli non autentici. La contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è riconoscibile "ictu oculi", senza necessità di particolari indagini, e che, si concreta in una imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza, da non poter ingannare nessuno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2000, n. 3336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3336 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Lacanna Presidente del 26/1/2000
1. Dott. Pasquale Perrone Consigliere SENTENZA
2. " Nunzio Cicchetti Consigliere N. 195
3. " Alfonso Amato Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Maurizio Fumo Consigliere N. 22571/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Dame Ndao, nato il [...] a [...] avverso la sentenza 5.2.1999 della Corte di Appello di Firenze Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del Dott. Vincenzo Verderosa che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'imputato è stato condannato dalla Corte di Appello, in accoglimento del gravame della Procura Generale, per il reato previsto dall'art. 474 c.p., per aver detenuto per la vendita portafogli, cinture e portachiavi con i marchi contraffatti CA, AN, RA e UI IT. La difesa ricorre e deduce la "violazione di norme processuali e l'erronea applicazione della legge", sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe potuto giudicare sussistente il reato sulla base del solo esame dei reperti e valorizzare, contraddittoriamente, la imprecisione e l'approssimazione dei marchi, definite così evidenti da escludere la necessità di una perizia, senza ritenere la grossolanità della contraffazione per inidoneità ad attentare alla pubblica fede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il primo motivo non è fondato.
Per il principio della libera prova e del libero convincimento del giudice, in materia di falso e, in particolare, di contraffazione e alterazione di marchi e segni distintivi di prodotti, non è indispensabile l'indagine peritale ai fini dell'accertamento dell'elemento oggettivo che può essere desunto aliunde e dallo stesso esame diretto del reperto, da parte del giudice, soprattutto quando vengono in considerazione dati elementari di comune esperienza, purché sia dato atto dei risultati della diretta percezione sensoriale e siano spiegate le ragioni che, sulla base di essi, hanno determinato la decisione. Consegue che una siffatta motivazione, ancorata ai descrittivi elementi di fatto, è insindacabile in sede di legittimità se la fattispecie concreta che ne risulta è inquadrabile nella norma incriminatrice. Ciò posto, si osserva che il giudice a quo ha fatto corretta applicazione di questo principio ed ha desunto la prova, ritenuta inesistente in primo grado, del fatto materiale della contraffazione dall'esame dei reperti sequestrati e, in particolare, dalle percepite caratteristiche dei segni distintivi - disegni non rifiniti, contorni approssimativi, imprecisa disposizione sui beni - oggettivamente incompatibili con una originale produzione.
2 - Il secondo motivo non è fondato.
A norma dell'art. 49 c.p. e ai fini dell'accertamento della grossolanità della falsificazione, poiché la contraffazione è incriminata anche quando consiste in una non ben riuscita imitazione dell'originale, totale o parziale, perfetta e imperfetta, è giuridicamente arbitrario confondere l'imprecisione, che è il risultato di un errore di riproduzione, rappresentativo, sotto il profilo probatorio, della esistenza del fatto materiale, con la grossolana imperfezione che, per il grado di incompletezza o per la qualità dell'errore, rende il fatto inidoneo a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. L'imprecisione non determina, di per sè, la grossolanità del falso, la quale richiede un quid pluris qualificante, desunto da elementi concreti, sintomatici di una assoluta inidoneità offensiva. Questa, valutata ex ante e non ex post, e apprezzata con riferimento ad un numero indeterminato di presone, secondo la diligenza ordinaria e la media avvedutezza, e non ai singoli soggetti, specie se istituzionalmente preposti alla prevenzione o repressione dei reati, determina l'impossibilità assoluta, e non la semplice improbabilità, dell'azione a produrre l'evento di danno o di pericolo. In particolare, in tema di commercio di prodotti aventi marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, punito ex art. 474 c.p., il reato è configurabile, nei limiti in cui tutela la fede pubblica, per la idoneità della falsificazione, anche imperfetta e parziale, a trarre in inganno i terzi, a ingenerare l'errore circa l'origine e la provenienza del prodotto e, quindi, la confusione tra contrassegno e prodotto originali e quelli non autentici. La contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è riconoscibile da tutti, ictu oculi, senza particolari indagini, e che, in definitiva, si concreta in una imitazione così ostentata e macroscopica, per il grado di incompiutezza, da non poter ingannare nessuno. Ciò posto, si osserva che questa ipotesi, nei limiti del devoluto, non ricorre nella fattispecie e che non vi è, quindi, la dedotta contraddizione tra la descritta imprecisione delle caratteristiche dei segni distintivi, rappresentativa della non originalità dei prodotti incriminati, e la ritenuta idoneità a ledere la fede pubblica. La grossolanità del falso richiede l'esistenza di ulteriori elementi concreti e specifici, che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare davanti al giudice del merito, sintomatici di un tale grado di imperfezione e incompletezza da escludere, erga omnes, una imitazione ingannevole.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, alla pubblica udienza, il 26 gennaio 2000. Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2000