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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 03/11/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n. Reg.Gen. n. 144/2023
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 144/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 138/2023 del
Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica, pubblicata il 28.02.2023 a conclusione del giudizio n. 2038/2019 R.G., avente ad oggetto: “pagamento somme”,
vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso, per procura Parte_1 CodiceFiscale_1
in calce all'atto di appello, dall' avv.to Giovanni Di Nardo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli, C.so Umberto I n. 293.
-APPELLANTE-
e
1 2
P.iva – c.f. , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Luigi Ancona, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bari, v. Cairoli n. 51.
-APPELLATA -
e
Controparte_2
-APPELLATO non costituito -
CONCLUSIONI: come da note scritte, depositate in via telematica, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti costituite, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c., la decisione della causa è stata riservata al Collegio con ordinanza del Consigliere
istruttore del 9.10.2025.
FATTO
Lo svolgimento del processo è stato così ricostruito nella sentenza di primo grado:
”Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva avanti CP_1
l'intestato Tribunale i sigg.ri e per ivi sentirli Parte_1 CP_2
condannare al pagamento, in via di regresso e/o surroga, del 50% dell'ammontare
dell'importo complessivamente pagato, pari ad euro 859.319,91 o altra maggiore
o minore somma, agli eredi di a titolo di risarcimento dei danni Parte_2
subiti a causa del decesso del loro congiunto avvenuto a seguito ed in conseguenza
dell'incidente sul lavoro occorsogli in data 16.05.2000. Parte attrice deduceva, in
particolare, che i signori e , in solido fra loro CP_2 CP_2 Parte_1
e con i responsabili civili, società (già e società Controparte_3 Controparte_4
2 3
erano stati ritenuti penalmente responsabili dal Tribunale di CP_5
Campobasso con sentenza del 17.1.2005/11.3,2005, con conseguente condanna al
risarcimento del danno, da liquidare, in separata sede, in favore delle costituite
parti civili;
che proposto appello dalle parti civili, con sentenza del 22.05.2008 la
Corte d'Appello di Campobasso estendeva la responsabilità anche del sig. CP_6
dipendente dell'assicurata, sotto il profilo civilistico e lo condannava, in
[...]
solido con , , nonché con i responsabili civili CP_2 Parte_1
(poi , già e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_3 CP_4 CP_9
[... al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede in favore delle parti
civili, con la provvisionale di euro 50.000,00; che essa a seguito di CP_1
trattative intercorse nella fase stragiudiziale, l'11.12.2003 corrispondeva agli
eredi del defunto la complessiva somma di euro 200.000,00; che il Parte_2
giudizio civile intrapreso dai danneggiati nel 2014 veniva definito con sentenza del
Tribunale di Campobasso n. 696/2018 di condanna, in via solidale, del sig. CP_6
, ,
[...] CP_2 Parte_1 Controparte_8 Controparte_3
alla complessiva somma di euro 690.000,00, detratti gli acconti già ricevuti, oltre
interessi e spese di lite;
che avverso la predetta sentenza ha proposto CP_1
appello ma, nelle more, con atto di transazione del 12.6.2019, i danneggiati
accettavano le somme offerte dalla Compagnia rinunciando alle maggiori somme
liquidate nella sentenza n. 696/2021 del Tribunale di Campobasso e, nel contempo,
cedevano, ai sensi dell'art. 1916 c.c., i diritti derivanti dalla suddetta transazione
in favore di . CP_1
Sulla base di tali premesse , avendo corrisposto agli eredi di CP_1 [...]
il risarcimento integrale dei danni in forza della polizza n. 37725905 Pt_2
3 4
stipulata da , che prevedeva la garanzia anche per l'attività prestata CP_8
dai dipendenti dell'assicurata (ing. ), chiedeva che venisse Controparte_6
determinata la graduazione delle colpe tra gli altri corresponsabili e la loro
condanna, ex art. 1299, 1916 e 2055 c.c., al pagamento della somma di euro
429.659,95, pari alla metà delle somme versate agli eredi o ad altra maggiore o
minore somma, sul presupposto che la responsabilità dell'evento non poteva essere
ascritta in via totale ed esclusiva a carico dell'assicurata.
Si costituiva in giudizio il solo eccependo la pendenza del Parte_1
giudizio d'appello proprio sulla graduazione delle responsabilità, e l'intervenuta
prescrizione del diritto azionato. Concludeva, quindi, chiedendo l'accoglimento
dell'eccezione di litispendenza e, in via subordinata, la prescrizione del diritto
azionato.
Rigettata la richiesta di sequestro conservativo avanzata da , la causa CP_1
veniva istruita con l'acquisizione dei documenti ritualmente prodotti e trattenuta
in decisione all'udienza del 18 maggio 2022.”
Il Tribunale, con sentenza n. 138/2023, disattese le eccezioni di litispendenza e di prescrizione, accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto condannava
[...]
e a pagare in favore di l'importo di € Parte_1 CP_2 CP_1
286.439,97 cadauno, oltre interessi legali e spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto notificato il 24.04.2023, il e ha citato l' (nonché ), a Parte_1 CP_1 CP_2
comparire innanzi all'intestata Corte di Appello, per ivi, in riforma della sentenza impugnata, sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni: “a) […]; b)
Dichiarare la litispendenza al momento della notifica dell'atto introduttivo del
4 5
primo grado di giudizio, con le conseguenze di legge;
c) In subordine, dichiarare
l'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto alla rivalsa quantomeno
limitatamente all'acconto corrisposto di € 200.000,00; d) Sempre in subordine,
ripartire la somma dovuta in numero di sei quote anziché in numero tre quota;
e)
In ogni caso condannare l'appellata alla rifusione e competenze di lite, con
distrazione…”.
Nei motivi di impugnazione il ha sostenuto la “violazione dell'art. 39 CP_2
c.p.c.”, la “violazione degli artt. 2946 e 2947 c.c.” e la “violazione dell'art. 2055
c.c.”.
Con comparsa del 15.09.2023 si è costituita in giudizio l' CP_1
impugnando e contestando l'appello avversario poiché inammissibile e comunque destituito di ogni fondamento, chiedendone, previa conferma della sentenza impugnata, il rigetto, con vittoria di spese ed onorario del presente grado di giudizio.
L'altro appellato , dichiarato contumace in primo grado, non si è CP_2
costituito nemmeno in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, non essendosi provveduto in precedenza, va dichiarata la contumacia dell'appellato , non costituitosi in giudizio nonostante la ritualità e CP_2
tempestività della notificazione dell'atto di appello, eseguita tramite servizio postale,
come risulta dai documenti allegati dall'appellante all'atto di gravame.
Va pertanto disattesa l'eccezione di disintegrità del contraddittorio, sollevata dall'appellata.
5 6
Ne merito, nel primo motivo di appello si critica la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 c.p.c., il difetto dell'identità
di causa, stante la diversità del petitum tra la causa portata alla sua attenzione, n.
2038/2019, e quella pendente in appello n. 430/18 R.G. intrapresa dall' per CP_1
impugnare la sentenza n. 696/18 Trib. Campobasso.
Sul punto il espone che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, le CP_2
predette cause avevano entrambe ad oggetto l'accertamento della graduazione delle colpe ed il grado di corresponsabilità nel sinistro dei vari coobbligati, e, che, dunque, erano identiche nel petitum, per cui il Tribunale, giudice successivamente adito (con citazione notificata il 16.09.2019) avrebbe dovuto dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo.
Indi l'appellante confuta l'affermazione del primo giudice secondo cui “quella azionata
in appello, tra l'altro, è stata definita con sentenza dichiarativa di cessazione della
materia del contendere quanto al rapporto fra e le altre parti costituite”, CP_1
deducendo, il , che la questione della litispendenza è indipendente dal fatto che il CP_2
giudizio di appello n. 430/2018 R.G. si sia concluso in corso di causa, posto che la valutazione in ordine alla pendenza della lite deve essere effettuata all'atto della notifica dell'atto introduttivo del giudizio ed è del tutto irrilevante l'esito successivo dello stesso.
Il motivo è infondato.
Fermo il dato fattuale che la sentenza n. 138/2023 – conclusiva del primo grado del presente giudizio - è stata pronunciata il 27.02.2023 e pubblicata il giorno successivo,
mentre il giudizio di appello n. 430/2018 R.G. si è concluso precedentemente nel 2022,
con sentenza n. 12/2022, va al riguardo richiamata la sentenza della S.C. n. 1832/2015, a mente della quale “Le questioni di litispendenza vanno decise con riferimento alla
6 7
situazione processuale esistente al momento della pronuncia, dovendosi tenere conto delle
vicende processuali sopravvenute;
sicchè, in caso di intervenuta definizione di uno dei due
giudizi pendenti cessano le condizioni per l'applicabilità” (in senso conforme: Cass.
01/3340; 00/14357; 00/190; 99/398; 91/8923; 88/6862; 87/6339; 99/3622; 84/686;
05/12123; 11/478; 79/1258; 89/2000; 95/12694; 04/22252 ed altre del medesimo tenore).
Si tenga poi conto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere – che ha definito la causa di appello n. 430/2018 R.G. – non è altro che l'accertamento del sopravvenuto difetto dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (in questo caso ad impugnare), e che, come la legitimatio ad causam (espressione del principio dettato dall'art. 81 c.p.c.), l'interesse ad agire/impugnare rappresenta una condizione dell'azione,
il cui difetto, originario o sopravvenuto, determina la definizione del giudizio in rito, e non nel merito.
In ogni caso il primo giudice ha richiamato la prevalente giurisprudenza di legittimità,
secondo la quale: ”la situazione processuale della litispendenza non è configurabile tra
cause che si assumano identiche sul piano soggettivo e oggettivo, ma siano pendenti in
gradi diversi, potendo in tal caso solo sussistere, quando ne ricorrano i presupposti,
un'ipotesi di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (cfr Cass. n.
27018/2011)”, sospensione non praticabile nel caso di specie in quanto, giustappunto, alla data della sentenza qui gravata, la causa in appello, assertivamente “pregiudicante”, si era già in precedenza conclusa con una pronuncia in rito per sopravvenuto difetto di interesse ad impugnare.
Il secondo motivo di appello attinge il capo della sentenza relativo al rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto, che viene criticato per violazione degli artt. 2946 e 2947, co.1,
7 8
c.c., e per omessa declaratoria di estinzione del diritto di regresso e/o di surroga in relazione all'acconto di € 200.000,00.
Il Tribunale ha respinto l'eccezione ritenendo che: “Consegue da ciò che già a voler
considerare la sola sentenza n. 696/2018 del Tribunale di Campobasso, deve concludersi
che, applicandosi la prescrizione decennale e tenuto conto degli effetti permanenti degli
atti interruttivi dei giudizi penali e civili, il diritto fatto valere in surroga dalla alla CP_1
stessa stregua del diritto dei danneggiati, alla data di notifica dell'odierno atto di citazione
(2019), non si è assolutamente prescritto”.
Al riguardo l'appellante deduce che posto che il Tribunale ha accolto la domanda subordinata di regresso ex art. 2055 c.c., vertendosi in materia di risarcimento del danno,
sebbene in via di regresso, dovrebbe ritenersi applicabile il termine quinquennale di prescrizione ex art. 2947, co.1, c.c. e non il termine decennale;
che, in ogni caso,
l'eccezione di prescrizione è stata sollevata limitatamente all'acconto corrisposto dall'Assicuratrice di € 200,000,00 in data 11.12.2003, e che è dunque da detta data che dovrebbe computarsi il termine di prescrizione;
che, già all'epoca della notifica dell'atto di citazione (anno 2014) relativo al giudizio conclusosi con sentenza n. 696/2018, quale atto interruttivo con effetti permanenti, era decorso sia il termine quinquennale che quello decennale di prescrizione.
L'appellante ha poi richiamato, in merito sia al termine di prescrizione che alla sua decorrenza, in caso di adempimenti parziali, due sentenze della Cassazione, nn. 29883/08
e 13600/19 che hanno stabilito che: “In ipotesi di azione di rivalsa a norma della legge n.
990 del 1969, art 18, comma 2 (sostituito dall'art. 144, comma 2 c. assicur.), il termine di
prescrizione è quello di cui all'art. 2952 c.c., comma 2, e decorre dal giorno in cui
l'assicuratore abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo a favore del terzo
8 9
danneggiato, con la precisazione che il diritto di rivalsa decorre da quando tale diritto
può essere fatto valere e perciò, in caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi,
il predetto termine inizia a decorrere dalla data di corresponsione di ciascuno di essi, e
non invece dall'ultimo pagamento, pur se con questo si realizza il globale depauperamento
dell'assicuratore”.
Senonchè tale principio giurisprudenziale non attiene alla fattispecie in esame, in quanto relativo alla diversa ipotesi di azione di rivalsa della compagnia assicuratrice nei confronti del proprio assicurato.
Nel caso che occupa, in realtà, l' avendo, per conto dei propri assicurati, CP_1
adempiuto per intero all'obbligazione risarcitoria nei confronti dei danneggiati, ha avanzato domanda di regresso e/o surroga nei confronti degli altri coobbligati, ritenuti anch' essi responsabili, in solido, dell'evento dannoso lamentato dai sigg. e Pt_2 Pt_3
Pertanto correttamente il primo giudice ha ritenuto di non accogliere l'eccezione di prescrizione evidenziando, come dianzi già riportato che “….. applicandosi la
prescrizione decennale e tenuto conto degli effetti permanenti degli atti interruttivi dei
giudizi penali e civili, il diritto fatto valere in surroga dalla alla stessa stregua del CP_1
diritto dei danneggiati, alla data di notifica dell'odierno atto di citazione (2019), non si è
assolutamente prescritto”.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'acconto rappresenta un pagamento parziale che non estingue l'obbligazione. Dunque, l'azione di regresso può
essere esercitata solo dopo che il condebitore abbia versato l'intera somma dovuta e cioè
dopo l'estinzione dell'obbligazione, e la prescrizione inizia a decorrere dal pagamento integrale (cfr. Cass. civ., Sentenza n. 22524 del 10.09.2019; Cass. civ, Ord. n. 25688
dell'11.10.2019).
9 10
E l' , per conto degli assicurati, ha adempiuto per intero alla obbligazione risarcitoria CP_1
solo con l'atto di transazione del 12.06.2019. E' evidente quindi che il diritto di regresso e/o surroga dell'appellata nei confronti degli appellanti non possa ritenersi prescritto,
ragione per la quale anche il secondo motivo di appello va respinto.
Il terzo motivo di appello è relativo alla asserita, erronea ripartizione delle quote dell'importo oggetto di risarcimento tra i responsabili solidali in via di regresso, e con esso si censura la sentenza di prime cure per violazione dell'art. 2055 c.c..
Preliminarmente occorre precisare che la questione relativa al conteggio delle parti solidalmente responsabili, rappresenta una mera argomentazione difensiva e, quindi,
contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non si è al cospetto di eccezione o domanda nuova, inammissibile in appello ex art. 345 c.p.c.
Nel merito, l'appellante lamenta che nel quantificare la somma dovuta il giudice di prime cure non ha tenuto conto del fatto che le parti obbligate in solido non erano tre, bensì sei:
, e , per CP_6 CP_8 CP_5 Controparte_3 CP_2 CP_2 Parte_1
cui, nella ripartizione delle quote, si sarebbe dovuto tener conto anche della presenza di altri due debitori solidali, ovvero la e la pretermessi dalla Controparte_3 CP_5 CP_1
nel computo, in virtù del fatto che la prima era stata dichiarata fallita e la seconda era cessata.
Il motivo è destituito di fondamento, alla luce della corretta motivazione resa sulla questione dal Tribunale, che di seguito si trascrive: ”Entrando nel merito, non appare
condivisibile la tesi del convenuto laddove, in ordine alla proporzione della domanda di
rivalsa spiegata da nei propri riguardi, deduce la necessità di dividere CP_1
l'obbligazione risarcitoria non solo tra , e i due imputati nel processo CP_6 CP_8
10 11
penale ( e ), ma anche tra essi i responsabili civili, CP_2 Parte_1
e con essi condannati in solido al risarcimento. Controparte_3 CP_5
Invero, la condanna dei responsabili civili attiene alla obbligazione risarcitoria altrui e
non certo alla causazione del danno e alla materialità del fatto, in ordine al quale le
società non hanno responsabilità diretta. Quindi, correttamente la società assicuratrice
ha citato in giudizio e sulla base delle sentenze CP_2 Parte_1
emesse dal giudice penale e dal giudice civile del Tribunale di Campobasso, tutte passate
in giudicato”.
Per tali ragioni l'appello va rigettato.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo, in base ai criteri di cui al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum (€ 572.879,94).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente decidendo nel giudizio civile n. 144/2023 R.G., sull'appello proposto da con Parte_1
citazione notificata il 24.04.2023, nei confronti dell' di , CP_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 138/2023 del Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica, pubblicata il 28.02.2023 a conclusione del giudizio n. 2038/2019 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna e , al rimborso, in favore dell' Parte_1 CP_2
delle spese processuali del grado, che si liquidano in € CP_1
11 12
19.615,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che l' appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. N. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 16.10.2025.
Il Consigliere est. – Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico
12
Sentenza n. Reg.Gen. n. 144/2023
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 144/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 138/2023 del
Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica, pubblicata il 28.02.2023 a conclusione del giudizio n. 2038/2019 R.G., avente ad oggetto: “pagamento somme”,
vertente tra
, c.f. , rappresentato e difeso, per procura Parte_1 CodiceFiscale_1
in calce all'atto di appello, dall' avv.to Giovanni Di Nardo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Napoli, C.so Umberto I n. 293.
-APPELLANTE-
e
1 2
P.iva – c.f. , in persona del legale CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Luigi Ancona, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Bari, v. Cairoli n. 51.
-APPELLATA -
e
Controparte_2
-APPELLATO non costituito -
CONCLUSIONI: come da note scritte, depositate in via telematica, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti costituite, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c., la decisione della causa è stata riservata al Collegio con ordinanza del Consigliere
istruttore del 9.10.2025.
FATTO
Lo svolgimento del processo è stato così ricostruito nella sentenza di primo grado:
”Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva avanti CP_1
l'intestato Tribunale i sigg.ri e per ivi sentirli Parte_1 CP_2
condannare al pagamento, in via di regresso e/o surroga, del 50% dell'ammontare
dell'importo complessivamente pagato, pari ad euro 859.319,91 o altra maggiore
o minore somma, agli eredi di a titolo di risarcimento dei danni Parte_2
subiti a causa del decesso del loro congiunto avvenuto a seguito ed in conseguenza
dell'incidente sul lavoro occorsogli in data 16.05.2000. Parte attrice deduceva, in
particolare, che i signori e , in solido fra loro CP_2 CP_2 Parte_1
e con i responsabili civili, società (già e società Controparte_3 Controparte_4
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erano stati ritenuti penalmente responsabili dal Tribunale di CP_5
Campobasso con sentenza del 17.1.2005/11.3,2005, con conseguente condanna al
risarcimento del danno, da liquidare, in separata sede, in favore delle costituite
parti civili;
che proposto appello dalle parti civili, con sentenza del 22.05.2008 la
Corte d'Appello di Campobasso estendeva la responsabilità anche del sig. CP_6
dipendente dell'assicurata, sotto il profilo civilistico e lo condannava, in
[...]
solido con , , nonché con i responsabili civili CP_2 Parte_1
(poi , già e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_3 CP_4 CP_9
[... al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede in favore delle parti
civili, con la provvisionale di euro 50.000,00; che essa a seguito di CP_1
trattative intercorse nella fase stragiudiziale, l'11.12.2003 corrispondeva agli
eredi del defunto la complessiva somma di euro 200.000,00; che il Parte_2
giudizio civile intrapreso dai danneggiati nel 2014 veniva definito con sentenza del
Tribunale di Campobasso n. 696/2018 di condanna, in via solidale, del sig. CP_6
, ,
[...] CP_2 Parte_1 Controparte_8 Controparte_3
alla complessiva somma di euro 690.000,00, detratti gli acconti già ricevuti, oltre
interessi e spese di lite;
che avverso la predetta sentenza ha proposto CP_1
appello ma, nelle more, con atto di transazione del 12.6.2019, i danneggiati
accettavano le somme offerte dalla Compagnia rinunciando alle maggiori somme
liquidate nella sentenza n. 696/2021 del Tribunale di Campobasso e, nel contempo,
cedevano, ai sensi dell'art. 1916 c.c., i diritti derivanti dalla suddetta transazione
in favore di . CP_1
Sulla base di tali premesse , avendo corrisposto agli eredi di CP_1 [...]
il risarcimento integrale dei danni in forza della polizza n. 37725905 Pt_2
3 4
stipulata da , che prevedeva la garanzia anche per l'attività prestata CP_8
dai dipendenti dell'assicurata (ing. ), chiedeva che venisse Controparte_6
determinata la graduazione delle colpe tra gli altri corresponsabili e la loro
condanna, ex art. 1299, 1916 e 2055 c.c., al pagamento della somma di euro
429.659,95, pari alla metà delle somme versate agli eredi o ad altra maggiore o
minore somma, sul presupposto che la responsabilità dell'evento non poteva essere
ascritta in via totale ed esclusiva a carico dell'assicurata.
Si costituiva in giudizio il solo eccependo la pendenza del Parte_1
giudizio d'appello proprio sulla graduazione delle responsabilità, e l'intervenuta
prescrizione del diritto azionato. Concludeva, quindi, chiedendo l'accoglimento
dell'eccezione di litispendenza e, in via subordinata, la prescrizione del diritto
azionato.
Rigettata la richiesta di sequestro conservativo avanzata da , la causa CP_1
veniva istruita con l'acquisizione dei documenti ritualmente prodotti e trattenuta
in decisione all'udienza del 18 maggio 2022.”
Il Tribunale, con sentenza n. 138/2023, disattese le eccezioni di litispendenza e di prescrizione, accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto condannava
[...]
e a pagare in favore di l'importo di € Parte_1 CP_2 CP_1
286.439,97 cadauno, oltre interessi legali e spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto notificato il 24.04.2023, il e ha citato l' (nonché ), a Parte_1 CP_1 CP_2
comparire innanzi all'intestata Corte di Appello, per ivi, in riforma della sentenza impugnata, sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni: “a) […]; b)
Dichiarare la litispendenza al momento della notifica dell'atto introduttivo del
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primo grado di giudizio, con le conseguenze di legge;
c) In subordine, dichiarare
l'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto alla rivalsa quantomeno
limitatamente all'acconto corrisposto di € 200.000,00; d) Sempre in subordine,
ripartire la somma dovuta in numero di sei quote anziché in numero tre quota;
e)
In ogni caso condannare l'appellata alla rifusione e competenze di lite, con
distrazione…”.
Nei motivi di impugnazione il ha sostenuto la “violazione dell'art. 39 CP_2
c.p.c.”, la “violazione degli artt. 2946 e 2947 c.c.” e la “violazione dell'art. 2055
c.c.”.
Con comparsa del 15.09.2023 si è costituita in giudizio l' CP_1
impugnando e contestando l'appello avversario poiché inammissibile e comunque destituito di ogni fondamento, chiedendone, previa conferma della sentenza impugnata, il rigetto, con vittoria di spese ed onorario del presente grado di giudizio.
L'altro appellato , dichiarato contumace in primo grado, non si è CP_2
costituito nemmeno in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, non essendosi provveduto in precedenza, va dichiarata la contumacia dell'appellato , non costituitosi in giudizio nonostante la ritualità e CP_2
tempestività della notificazione dell'atto di appello, eseguita tramite servizio postale,
come risulta dai documenti allegati dall'appellante all'atto di gravame.
Va pertanto disattesa l'eccezione di disintegrità del contraddittorio, sollevata dall'appellata.
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Ne merito, nel primo motivo di appello si critica la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 c.p.c., il difetto dell'identità
di causa, stante la diversità del petitum tra la causa portata alla sua attenzione, n.
2038/2019, e quella pendente in appello n. 430/18 R.G. intrapresa dall' per CP_1
impugnare la sentenza n. 696/18 Trib. Campobasso.
Sul punto il espone che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, le CP_2
predette cause avevano entrambe ad oggetto l'accertamento della graduazione delle colpe ed il grado di corresponsabilità nel sinistro dei vari coobbligati, e, che, dunque, erano identiche nel petitum, per cui il Tribunale, giudice successivamente adito (con citazione notificata il 16.09.2019) avrebbe dovuto dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo.
Indi l'appellante confuta l'affermazione del primo giudice secondo cui “quella azionata
in appello, tra l'altro, è stata definita con sentenza dichiarativa di cessazione della
materia del contendere quanto al rapporto fra e le altre parti costituite”, CP_1
deducendo, il , che la questione della litispendenza è indipendente dal fatto che il CP_2
giudizio di appello n. 430/2018 R.G. si sia concluso in corso di causa, posto che la valutazione in ordine alla pendenza della lite deve essere effettuata all'atto della notifica dell'atto introduttivo del giudizio ed è del tutto irrilevante l'esito successivo dello stesso.
Il motivo è infondato.
Fermo il dato fattuale che la sentenza n. 138/2023 – conclusiva del primo grado del presente giudizio - è stata pronunciata il 27.02.2023 e pubblicata il giorno successivo,
mentre il giudizio di appello n. 430/2018 R.G. si è concluso precedentemente nel 2022,
con sentenza n. 12/2022, va al riguardo richiamata la sentenza della S.C. n. 1832/2015, a mente della quale “Le questioni di litispendenza vanno decise con riferimento alla
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situazione processuale esistente al momento della pronuncia, dovendosi tenere conto delle
vicende processuali sopravvenute;
sicchè, in caso di intervenuta definizione di uno dei due
giudizi pendenti cessano le condizioni per l'applicabilità” (in senso conforme: Cass.
01/3340; 00/14357; 00/190; 99/398; 91/8923; 88/6862; 87/6339; 99/3622; 84/686;
05/12123; 11/478; 79/1258; 89/2000; 95/12694; 04/22252 ed altre del medesimo tenore).
Si tenga poi conto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere – che ha definito la causa di appello n. 430/2018 R.G. – non è altro che l'accertamento del sopravvenuto difetto dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (in questo caso ad impugnare), e che, come la legitimatio ad causam (espressione del principio dettato dall'art. 81 c.p.c.), l'interesse ad agire/impugnare rappresenta una condizione dell'azione,
il cui difetto, originario o sopravvenuto, determina la definizione del giudizio in rito, e non nel merito.
In ogni caso il primo giudice ha richiamato la prevalente giurisprudenza di legittimità,
secondo la quale: ”la situazione processuale della litispendenza non è configurabile tra
cause che si assumano identiche sul piano soggettivo e oggettivo, ma siano pendenti in
gradi diversi, potendo in tal caso solo sussistere, quando ne ricorrano i presupposti,
un'ipotesi di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (cfr Cass. n.
27018/2011)”, sospensione non praticabile nel caso di specie in quanto, giustappunto, alla data della sentenza qui gravata, la causa in appello, assertivamente “pregiudicante”, si era già in precedenza conclusa con una pronuncia in rito per sopravvenuto difetto di interesse ad impugnare.
Il secondo motivo di appello attinge il capo della sentenza relativo al rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto, che viene criticato per violazione degli artt. 2946 e 2947, co.1,
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c.c., e per omessa declaratoria di estinzione del diritto di regresso e/o di surroga in relazione all'acconto di € 200.000,00.
Il Tribunale ha respinto l'eccezione ritenendo che: “Consegue da ciò che già a voler
considerare la sola sentenza n. 696/2018 del Tribunale di Campobasso, deve concludersi
che, applicandosi la prescrizione decennale e tenuto conto degli effetti permanenti degli
atti interruttivi dei giudizi penali e civili, il diritto fatto valere in surroga dalla alla CP_1
stessa stregua del diritto dei danneggiati, alla data di notifica dell'odierno atto di citazione
(2019), non si è assolutamente prescritto”.
Al riguardo l'appellante deduce che posto che il Tribunale ha accolto la domanda subordinata di regresso ex art. 2055 c.c., vertendosi in materia di risarcimento del danno,
sebbene in via di regresso, dovrebbe ritenersi applicabile il termine quinquennale di prescrizione ex art. 2947, co.1, c.c. e non il termine decennale;
che, in ogni caso,
l'eccezione di prescrizione è stata sollevata limitatamente all'acconto corrisposto dall'Assicuratrice di € 200,000,00 in data 11.12.2003, e che è dunque da detta data che dovrebbe computarsi il termine di prescrizione;
che, già all'epoca della notifica dell'atto di citazione (anno 2014) relativo al giudizio conclusosi con sentenza n. 696/2018, quale atto interruttivo con effetti permanenti, era decorso sia il termine quinquennale che quello decennale di prescrizione.
L'appellante ha poi richiamato, in merito sia al termine di prescrizione che alla sua decorrenza, in caso di adempimenti parziali, due sentenze della Cassazione, nn. 29883/08
e 13600/19 che hanno stabilito che: “In ipotesi di azione di rivalsa a norma della legge n.
990 del 1969, art 18, comma 2 (sostituito dall'art. 144, comma 2 c. assicur.), il termine di
prescrizione è quello di cui all'art. 2952 c.c., comma 2, e decorre dal giorno in cui
l'assicuratore abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo a favore del terzo
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danneggiato, con la precisazione che il diritto di rivalsa decorre da quando tale diritto
può essere fatto valere e perciò, in caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi,
il predetto termine inizia a decorrere dalla data di corresponsione di ciascuno di essi, e
non invece dall'ultimo pagamento, pur se con questo si realizza il globale depauperamento
dell'assicuratore”.
Senonchè tale principio giurisprudenziale non attiene alla fattispecie in esame, in quanto relativo alla diversa ipotesi di azione di rivalsa della compagnia assicuratrice nei confronti del proprio assicurato.
Nel caso che occupa, in realtà, l' avendo, per conto dei propri assicurati, CP_1
adempiuto per intero all'obbligazione risarcitoria nei confronti dei danneggiati, ha avanzato domanda di regresso e/o surroga nei confronti degli altri coobbligati, ritenuti anch' essi responsabili, in solido, dell'evento dannoso lamentato dai sigg. e Pt_2 Pt_3
Pertanto correttamente il primo giudice ha ritenuto di non accogliere l'eccezione di prescrizione evidenziando, come dianzi già riportato che “….. applicandosi la
prescrizione decennale e tenuto conto degli effetti permanenti degli atti interruttivi dei
giudizi penali e civili, il diritto fatto valere in surroga dalla alla stessa stregua del CP_1
diritto dei danneggiati, alla data di notifica dell'odierno atto di citazione (2019), non si è
assolutamente prescritto”.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, l'acconto rappresenta un pagamento parziale che non estingue l'obbligazione. Dunque, l'azione di regresso può
essere esercitata solo dopo che il condebitore abbia versato l'intera somma dovuta e cioè
dopo l'estinzione dell'obbligazione, e la prescrizione inizia a decorrere dal pagamento integrale (cfr. Cass. civ., Sentenza n. 22524 del 10.09.2019; Cass. civ, Ord. n. 25688
dell'11.10.2019).
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E l' , per conto degli assicurati, ha adempiuto per intero alla obbligazione risarcitoria CP_1
solo con l'atto di transazione del 12.06.2019. E' evidente quindi che il diritto di regresso e/o surroga dell'appellata nei confronti degli appellanti non possa ritenersi prescritto,
ragione per la quale anche il secondo motivo di appello va respinto.
Il terzo motivo di appello è relativo alla asserita, erronea ripartizione delle quote dell'importo oggetto di risarcimento tra i responsabili solidali in via di regresso, e con esso si censura la sentenza di prime cure per violazione dell'art. 2055 c.c..
Preliminarmente occorre precisare che la questione relativa al conteggio delle parti solidalmente responsabili, rappresenta una mera argomentazione difensiva e, quindi,
contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non si è al cospetto di eccezione o domanda nuova, inammissibile in appello ex art. 345 c.p.c.
Nel merito, l'appellante lamenta che nel quantificare la somma dovuta il giudice di prime cure non ha tenuto conto del fatto che le parti obbligate in solido non erano tre, bensì sei:
, e , per CP_6 CP_8 CP_5 Controparte_3 CP_2 CP_2 Parte_1
cui, nella ripartizione delle quote, si sarebbe dovuto tener conto anche della presenza di altri due debitori solidali, ovvero la e la pretermessi dalla Controparte_3 CP_5 CP_1
nel computo, in virtù del fatto che la prima era stata dichiarata fallita e la seconda era cessata.
Il motivo è destituito di fondamento, alla luce della corretta motivazione resa sulla questione dal Tribunale, che di seguito si trascrive: ”Entrando nel merito, non appare
condivisibile la tesi del convenuto laddove, in ordine alla proporzione della domanda di
rivalsa spiegata da nei propri riguardi, deduce la necessità di dividere CP_1
l'obbligazione risarcitoria non solo tra , e i due imputati nel processo CP_6 CP_8
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penale ( e ), ma anche tra essi i responsabili civili, CP_2 Parte_1
e con essi condannati in solido al risarcimento. Controparte_3 CP_5
Invero, la condanna dei responsabili civili attiene alla obbligazione risarcitoria altrui e
non certo alla causazione del danno e alla materialità del fatto, in ordine al quale le
società non hanno responsabilità diretta. Quindi, correttamente la società assicuratrice
ha citato in giudizio e sulla base delle sentenze CP_2 Parte_1
emesse dal giudice penale e dal giudice civile del Tribunale di Campobasso, tutte passate
in giudicato”.
Per tali ragioni l'appello va rigettato.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo, in base ai criteri di cui al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum (€ 572.879,94).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente decidendo nel giudizio civile n. 144/2023 R.G., sull'appello proposto da con Parte_1
citazione notificata il 24.04.2023, nei confronti dell' di , CP_1 Controparte_2
avverso la sentenza n. 138/2023 del Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica, pubblicata il 28.02.2023 a conclusione del giudizio n. 2038/2019 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna e , al rimborso, in favore dell' Parte_1 CP_2
delle spese processuali del grado, che si liquidano in € CP_1
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19.615,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del l5% dei compensi, Iva e Cpa come per legge;
3) Dà atto che l' appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 1- quater del D.P.R. N. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 16.10.2025.
Il Consigliere est. – Dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico
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