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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
LI NI IVAN, Relatore
VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 245/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi - Via Giuseppe Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IPOTECA n. 4539 542 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il
23/02/2026 Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 07/05/2025, il sig. Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso le iscrizioni ipotecarie di cui ha affermato di aver avuto conoscenza solo a seguito di ispezione Cerved. Eccepiva
l'illegittimità delle ipoteche per omessa notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria e per illegittimità dell'iscrizione dell'ipoteca su fondo patrimoniale per violazione dell'art. 170 c.c..
L'ente resistente si costituiva in giudizio, eccependo che il ricorso di parte ricorrente e' destituito di ogni fondamento, in fatto ed in diritto, e meritava di essere rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, parte ricorrente sostiene di non aver ricevuto la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Tale assunto deve ritenersi smentito dalla documentazione in atti.
In data 27/03/2024 al Sig. Ricorrente_1 , infatti, risulta notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02476202400000036000 (ALL. 3, in atti) e tale atto, legittimamente pervenuto al ricorrente precedentemente all'iscrizione ipotecaria qui opposta, non impugnata nei termini di legge, ha reso definitiva la pretesa;
ragione per cui le questioni di merito sono diventate inoppugnabili.
Parimenti deve ritenersi che essendo rituale la notifica del suddetto atto, non sia possibile far decorrere i termini per proporre ricorso dalla data in cui avrebbe appreso dell'ipoteca tramite schermata Società_1.
Come noto, qualora sussista un rapporto di presupposizione tra atti, l'omessa o tardiva impugnazione dell'atto presupposto rende infatti inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l'atto consequenziale, impugnabile solo per vizi propri.
Del resto, costituisce principio generale quello secondo cui: “la decorrenza dei termini per l'impugnazione deve essere ancorata al momento in cui in concreto si è verificata ed è stata apprezzata la situazione di lesività, atteso che la piena conoscenza del provvedimento causativo non può ritenersi operante oltre ogni limite temporale, atteso che ciò renderebbe l'attività dell'Amministrazione e le iniziative dei controinteressati suscettibili di impugnazione sine die, in aperta contraddizione con il limite temporale che la legge impone al soggetto per farsi diligente” (Consiglio di Stato sez. IV 19/08/2016 n. 3645).
Detto termine, configurando il limite temporale entro il quale il contribuente può esercitare il potere di sottoporre a controllo giudiziale il provvedimento impositivo, è per sua natura perentorio, e non può risentire di evenienze successive al suo inutile decorso, inclusa la costituzione della parte convenuta. La scadenza del termine, infatti, segna, con la perdita della facoltà d'impugnare l'atto, la definitività di quest'ultimo.
2. L'unico vizio, che rimane delibabile in quanto afferente in astratto l'oggetto dell'atto, odiernamente impugnato, e' quello relativo alla dedotta violazione dell'art. 170 c.c. così come alla violazione del giuidicato che si sarebbe formato, tra le parti, sul punto.
Sotto tal ultimo profilo da cui si muovono le mosse, e' stata eccepita la violazione di legge per intangibilità del giudicato per effetto della sentenza n. 1235/2020 resa dalla CTR Puglia, in relazione ad altro avviso di iscrizione ipotecaria, anno 2012, che avrebbe statuito sulla illegittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata dall'Agente della Riscossione sui beni conferiti in fondo patrimoniale del contribuente per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Invero, l'iscrizione ipotecaria dell'anno 2012 oggetto del giudizio definito con sentenza n. 1235/2020, era fondata su presupposti diversi rispetto a quelli sui quali si fonda il giudizio odierno in quanto riferita anche a cartelle non contestate dal contribuente e non presenti nella precedente iscrizione e nella specie: Cartella
n. 02420110009438631000, notificata il 25/03/2013 Cartella n. 02420130007887517000, notificata il
20/11/2013 Cartella n. 02420160001262323000, notificata il 05/04/2017 Cartella n. 02420170006083342000, notificata il 25/08/2017 Cartella n. 02420190003324238000, notificata il 12/03/2019 Cartella n.
02420190019805050000, notificata il 17/12/2019 Cartella n. 02420200013437159000, notificata il
22/03/2022 Cartella n. 02420210016407882000, notificata il 09/06/2023 Cartella n. 02420220000309767000, notificata il 09/06/2022 Avviso di accertamento Ente n. 848, notificato il 24/01/2022 (riferimento interno
024R62423999000007939000); Avviso di accertamento Ente n. 956, notificato il 24/01/2022 (riferimento interno 024R62423999000007940000).
Orbene, non può condividersi la tesi relativo alla spendibilità di un'eceptio acti iudicati, spendibile e rilevabile d'ufficio, a seguito di altra sentenza, passata in giudicato, intervenuta fra le parti in quanto la stessa aveva diverso oggetto rispetto alla presente controversia che riguarda altra iscrizione ipotecaria fondata su cartelle in parte diverse.
Pertanto, L'individuazione del diritto dedotto in giudizio rileva ai fini della definizione dei limiti oggettivi del giudicato, cioè ai fini della delimitazione di quella parte dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato ex art. 324 c.p.c., che ha efficacia di regola di condotta concreta e relativamente immutabile tra le parti sul piano sostanziale e che,dunque, è vincolante nei successivi processi fra le stesse parti, i loro eredi e aventi causa.
Pertanto, se dal rapporto controverso, come nel caso di sprcie, mutano alcuni elementi, con conseguente venir meno della originaria causa petendi, il pregresso giudicato cessa di operare (cfr. Cass. 19 aprile 2000
n. 5092).
Ciò premesso, la Suprema Corte di Cassazione civile sez. trib., con la sentenza del 27/02/2025, n.5206 ha statuito che, in tema di pignorabilità dei beni conferiti in un fondo patrimoniale, la protezione offerta dall'art. 170 c.c. non opera in via automatica, ma presuppone che il debitore dimostri, anche mediante elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, che il debito per cui si procede è stato contratto per finalità estranee ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse consapevole di tale estraneità. In particolare, nell'ambito della riscossione tributaria, l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo è legittima quando il debito tributario è riconducibile, anche indirettamente, alle esigenze familiari o quando il contribuente non fornisca prova contraria idonea a escludere il collegamento tra l'obbligazione e il sostentamento del nucleo familiare.
La Suprema Corte è costante nella ricostruzione dell'onere della prova relativa all'eventuale configurabilità di scopi estranei ai bisogni della famiglia, addossandolo al contribuente, quale soggetto destinato a trarne giovamento: “L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari” (Cass., sez. III, 19/02/2013, n. 4011).
Dunque, l'onere della prova dei presupposti dell'impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale grava su colui che intende avvalersene, sicché il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari" (cfr. Cass. n. 15251 del 2021; Cass. n. 641 del 2015; Cass. n. 23876 e n. 641 del 2015;Cass. n.
4011 del 2013).
Inoltre, poiché il vincolo de quo opera esclusivamente nei confronti dei creditori consapevoli che l'obbligazione
è stata contratta non già per far fronte ai bisogni della famiglia ma per altra e diversa finalità alla famiglia estranea, si è sottolineato come tale consapevolezza debba sussistere al momento del perfezionamento dell'atto da cui deriva l'obbligazione.
Nel caso de quo, parte ricorrente non ha fornito la prova richiesta dal legislatore con riferimento a tutte le cartelle – non contestate - indicate nel paragrafo 3 del presente atto di controdeduzioni;
limitandosi, invece, ad affermare la valenza del giudicato in riferimento alle nr. 2 cartelle presenti nell'iscrizione ipotecaria dell'anno
2012.
In particolare, il debitore non risulta aver fornito la prova dell'eventuale estraneità delle obbligazioni tributarie rispetto ai bisogni famigliari.
D'altronde, di norma, in applicazione di una massima di comune esperienza, un'attivita d'impresa e' idonea a accrescere il patrimonio famigliare.
Invero, l'attività imprenditoriale del soggetto debitore, essendo connaturata all'oggetto sociale, non potrà intendersi come <> e, quindi, esclusa dai presupposti di opponibilità del fondo, ma come ordinaria e, pertanto, suscettibile di arrecare beneficio al patrimonio familiare.
D'altronde, a prescindere dalla redditività di detta partecipazione, è plausibile ritenere come la fideiussione sia stata rilasciata al fine di consentire operazioni commerciali dal cui sperato esito avrebbe tratto beneficio la s.r.l. di cui l'appellante era socio amministratore.
In ogni caso, deve ritenersi che l'art. 170 c.c. non sia di ostacolo alla iscrizione di ipoteca in quanto, avendo l'ipoteca funzione di garanzia e non avendo il fondo durata illimitata, il dispiegarsi della funzione di garanzia
è possibile durante la vita del fondo, restando vietata la sola esecuzione.
Ciò trova riscontro in quanto affermato dalla Corte Suprema di Cassazione, secondo cui l'iscrizione di ipoteca non può essere considerato un atto preordinato all'espropriazione forzata (Cass., 21 marzo 2013, n. 7239).
Pertanto, non potendosi considerare un atto esecutivo ma solo cautelare, l'iscrizione di ipoteca non rientra tra gli atti della “esecuzione” che ai sensi dall'art. 170 c.c. non possono colpire i beni rientranti nel fondo patrimoniale.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell'Agenzia resistente, delle spese processuali, liquidate per compensi in € 10.000,00, oltre accessori di legge, che distrae in favore del difensore antistatario. Bari, 28/1/2026 Il Giudice rel. Antonio Ivan Natali Il Presidente Salvatore Grillo
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
LI NI IVAN, Relatore
VIGORITA CELESTE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 245/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi - Via Giuseppe Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- IPOTECA n. 4539 542 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME ORDINARIO)
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 120/2026 depositato il
23/02/2026 Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 07/05/2025, il sig. Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso le iscrizioni ipotecarie di cui ha affermato di aver avuto conoscenza solo a seguito di ispezione Cerved. Eccepiva
l'illegittimità delle ipoteche per omessa notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria e per illegittimità dell'iscrizione dell'ipoteca su fondo patrimoniale per violazione dell'art. 170 c.c..
L'ente resistente si costituiva in giudizio, eccependo che il ricorso di parte ricorrente e' destituito di ogni fondamento, in fatto ed in diritto, e meritava di essere rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, parte ricorrente sostiene di non aver ricevuto la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Tale assunto deve ritenersi smentito dalla documentazione in atti.
In data 27/03/2024 al Sig. Ricorrente_1 , infatti, risulta notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02476202400000036000 (ALL. 3, in atti) e tale atto, legittimamente pervenuto al ricorrente precedentemente all'iscrizione ipotecaria qui opposta, non impugnata nei termini di legge, ha reso definitiva la pretesa;
ragione per cui le questioni di merito sono diventate inoppugnabili.
Parimenti deve ritenersi che essendo rituale la notifica del suddetto atto, non sia possibile far decorrere i termini per proporre ricorso dalla data in cui avrebbe appreso dell'ipoteca tramite schermata Società_1.
Come noto, qualora sussista un rapporto di presupposizione tra atti, l'omessa o tardiva impugnazione dell'atto presupposto rende infatti inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto contro l'atto consequenziale, impugnabile solo per vizi propri.
Del resto, costituisce principio generale quello secondo cui: “la decorrenza dei termini per l'impugnazione deve essere ancorata al momento in cui in concreto si è verificata ed è stata apprezzata la situazione di lesività, atteso che la piena conoscenza del provvedimento causativo non può ritenersi operante oltre ogni limite temporale, atteso che ciò renderebbe l'attività dell'Amministrazione e le iniziative dei controinteressati suscettibili di impugnazione sine die, in aperta contraddizione con il limite temporale che la legge impone al soggetto per farsi diligente” (Consiglio di Stato sez. IV 19/08/2016 n. 3645).
Detto termine, configurando il limite temporale entro il quale il contribuente può esercitare il potere di sottoporre a controllo giudiziale il provvedimento impositivo, è per sua natura perentorio, e non può risentire di evenienze successive al suo inutile decorso, inclusa la costituzione della parte convenuta. La scadenza del termine, infatti, segna, con la perdita della facoltà d'impugnare l'atto, la definitività di quest'ultimo.
2. L'unico vizio, che rimane delibabile in quanto afferente in astratto l'oggetto dell'atto, odiernamente impugnato, e' quello relativo alla dedotta violazione dell'art. 170 c.c. così come alla violazione del giuidicato che si sarebbe formato, tra le parti, sul punto.
Sotto tal ultimo profilo da cui si muovono le mosse, e' stata eccepita la violazione di legge per intangibilità del giudicato per effetto della sentenza n. 1235/2020 resa dalla CTR Puglia, in relazione ad altro avviso di iscrizione ipotecaria, anno 2012, che avrebbe statuito sulla illegittimità dell'iscrizione ipotecaria effettuata dall'Agente della Riscossione sui beni conferiti in fondo patrimoniale del contribuente per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Invero, l'iscrizione ipotecaria dell'anno 2012 oggetto del giudizio definito con sentenza n. 1235/2020, era fondata su presupposti diversi rispetto a quelli sui quali si fonda il giudizio odierno in quanto riferita anche a cartelle non contestate dal contribuente e non presenti nella precedente iscrizione e nella specie: Cartella
n. 02420110009438631000, notificata il 25/03/2013 Cartella n. 02420130007887517000, notificata il
20/11/2013 Cartella n. 02420160001262323000, notificata il 05/04/2017 Cartella n. 02420170006083342000, notificata il 25/08/2017 Cartella n. 02420190003324238000, notificata il 12/03/2019 Cartella n.
02420190019805050000, notificata il 17/12/2019 Cartella n. 02420200013437159000, notificata il
22/03/2022 Cartella n. 02420210016407882000, notificata il 09/06/2023 Cartella n. 02420220000309767000, notificata il 09/06/2022 Avviso di accertamento Ente n. 848, notificato il 24/01/2022 (riferimento interno
024R62423999000007939000); Avviso di accertamento Ente n. 956, notificato il 24/01/2022 (riferimento interno 024R62423999000007940000).
Orbene, non può condividersi la tesi relativo alla spendibilità di un'eceptio acti iudicati, spendibile e rilevabile d'ufficio, a seguito di altra sentenza, passata in giudicato, intervenuta fra le parti in quanto la stessa aveva diverso oggetto rispetto alla presente controversia che riguarda altra iscrizione ipotecaria fondata su cartelle in parte diverse.
Pertanto, L'individuazione del diritto dedotto in giudizio rileva ai fini della definizione dei limiti oggettivi del giudicato, cioè ai fini della delimitazione di quella parte dell'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato ex art. 324 c.p.c., che ha efficacia di regola di condotta concreta e relativamente immutabile tra le parti sul piano sostanziale e che,dunque, è vincolante nei successivi processi fra le stesse parti, i loro eredi e aventi causa.
Pertanto, se dal rapporto controverso, come nel caso di sprcie, mutano alcuni elementi, con conseguente venir meno della originaria causa petendi, il pregresso giudicato cessa di operare (cfr. Cass. 19 aprile 2000
n. 5092).
Ciò premesso, la Suprema Corte di Cassazione civile sez. trib., con la sentenza del 27/02/2025, n.5206 ha statuito che, in tema di pignorabilità dei beni conferiti in un fondo patrimoniale, la protezione offerta dall'art. 170 c.c. non opera in via automatica, ma presuppone che il debitore dimostri, anche mediante elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, che il debito per cui si procede è stato contratto per finalità estranee ai bisogni della famiglia e che il creditore fosse consapevole di tale estraneità. In particolare, nell'ambito della riscossione tributaria, l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo è legittima quando il debito tributario è riconducibile, anche indirettamente, alle esigenze familiari o quando il contribuente non fornisca prova contraria idonea a escludere il collegamento tra l'obbligazione e il sostentamento del nucleo familiare.
La Suprema Corte è costante nella ricostruzione dell'onere della prova relativa all'eventuale configurabilità di scopi estranei ai bisogni della famiglia, addossandolo al contribuente, quale soggetto destinato a trarne giovamento: “L'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari” (Cass., sez. III, 19/02/2013, n. 4011).
Dunque, l'onere della prova dei presupposti dell'impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale grava su colui che intende avvalersene, sicché il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari" (cfr. Cass. n. 15251 del 2021; Cass. n. 641 del 2015; Cass. n. 23876 e n. 641 del 2015;Cass. n.
4011 del 2013).
Inoltre, poiché il vincolo de quo opera esclusivamente nei confronti dei creditori consapevoli che l'obbligazione
è stata contratta non già per far fronte ai bisogni della famiglia ma per altra e diversa finalità alla famiglia estranea, si è sottolineato come tale consapevolezza debba sussistere al momento del perfezionamento dell'atto da cui deriva l'obbligazione.
Nel caso de quo, parte ricorrente non ha fornito la prova richiesta dal legislatore con riferimento a tutte le cartelle – non contestate - indicate nel paragrafo 3 del presente atto di controdeduzioni;
limitandosi, invece, ad affermare la valenza del giudicato in riferimento alle nr. 2 cartelle presenti nell'iscrizione ipotecaria dell'anno
2012.
In particolare, il debitore non risulta aver fornito la prova dell'eventuale estraneità delle obbligazioni tributarie rispetto ai bisogni famigliari.
D'altronde, di norma, in applicazione di una massima di comune esperienza, un'attivita d'impresa e' idonea a accrescere il patrimonio famigliare.
Invero, l'attività imprenditoriale del soggetto debitore, essendo connaturata all'oggetto sociale, non potrà intendersi come <> e, quindi, esclusa dai presupposti di opponibilità del fondo, ma come ordinaria e, pertanto, suscettibile di arrecare beneficio al patrimonio familiare.
D'altronde, a prescindere dalla redditività di detta partecipazione, è plausibile ritenere come la fideiussione sia stata rilasciata al fine di consentire operazioni commerciali dal cui sperato esito avrebbe tratto beneficio la s.r.l. di cui l'appellante era socio amministratore.
In ogni caso, deve ritenersi che l'art. 170 c.c. non sia di ostacolo alla iscrizione di ipoteca in quanto, avendo l'ipoteca funzione di garanzia e non avendo il fondo durata illimitata, il dispiegarsi della funzione di garanzia
è possibile durante la vita del fondo, restando vietata la sola esecuzione.
Ciò trova riscontro in quanto affermato dalla Corte Suprema di Cassazione, secondo cui l'iscrizione di ipoteca non può essere considerato un atto preordinato all'espropriazione forzata (Cass., 21 marzo 2013, n. 7239).
Pertanto, non potendosi considerare un atto esecutivo ma solo cautelare, l'iscrizione di ipoteca non rientra tra gli atti della “esecuzione” che ai sensi dall'art. 170 c.c. non possono colpire i beni rientranti nel fondo patrimoniale.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell'Agenzia resistente, delle spese processuali, liquidate per compensi in € 10.000,00, oltre accessori di legge, che distrae in favore del difensore antistatario. Bari, 28/1/2026 Il Giudice rel. Antonio Ivan Natali Il Presidente Salvatore Grillo