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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 07/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4328/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9086 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29.08.2024 e depositato in data 27.09.2024, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 9086 del 12.01.2024 (prot. n. 0030960 del 21.01.2024), notificatogli in data
03.06.2024, con cui il Comune di Messina richiedeva il pagamento della somma di € 6.490,00, di cui € 4.752,00
a titolo di IMU per l'annualità 2019, € 305,33 per interessi ed € 1.425,60 per sanzioni, in relazione a diversi immobili siti nel territorio comunale.
Il ricorrente affidava il proprio gravame ai seguenti motivi:
Illegittimità dell'atto per insussistenza di valida sottoscrizione, essendo la firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del dirigente.
Violazione dell'art. 1, comma 87, L. 549/1995 per mancata indicazione o allegazione del provvedimento dirigenziale di nomina del funzionario responsabile.
Difetto di motivazione e violazione degli artt. 1, co. 162, L. 296/2006 e 7 L. 212/2000, per omessa allegazione della delibera sulle aliquote e per l'impossibilità di evincere le modalità di calcolo.
Difetto di prova in capo all'Ente impositore circa il fatto costitutivo del credito.
Violazione dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 e carenza del presupposto impositivo, per erronea e sopravvalutata determinazione del valore venale di due terreni (fg. 62, partt. 1671 e 1199), asseritamente edificabili. A sostegno di tale doglianza, produceva perizia di parte a firma dell'Ing. Nominativo_1, che stimava il valore dei terreni in € 190,35/mq a fronte dei € 469,00/mq applicati dall'Ente, evidenziando la natura interclusa del fondo, la difficoltà di accesso, la presenza di un vincolo di interesse storico- architettonico e la sua natura pertinenziale rispetto all'abitazione principale.
Inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
Chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto, l'annullamento dello stesso, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il Comune di Messina con controdeduzioni, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività, asserendo che l'atto risultava notificato in data 12.01.2024. Nel merito, contestava tutti i motivi di ricorso, sostenendo la piena legittimità dell'atto impugnato sia sotto il profilo formale (validità della firma a stampa e sufficienza della motivazione) sia sostanziale. In particolare, in merito alla valutazione delle aree, ribadiva che l'onere di provare un valore inferiore a quello accertato grava sul contribuente e che la stima dell'Ufficio era fondata sulla Delibera di Giunta comunale n. 918/2009. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e, in subordine, la compensazione delle spese di giudizio in caso di accoglimento parziale basato sulla perizia di parte prodotta solo in giudizio.
Con ordinanza n. 931/2025 del 19.03.2025, questa Corte accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza del 17.06.2025, la difesa del ricorrente chiedeva un rinvio per acquisire la prova della data di notifica dell'atto, a fronte dell'eccezione di tardività sollevata dall'Ente. Con successiva memoria, il ricorrente depositava l'esito di un'istanza di accesso agli atti da cui emergeva la dichiarazione del
Comune di non avere ancora a disposizione l'avviso di ricevimento della notifica dell'atto impugnato.
All'udienza del 18.11.2025, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Il Comune di Messina ha eccepito la tardività del ricorso sostenendo, sulla base dei propri "data bases", che l'atto impugnato sarebbe stato notificato in data 12.01.2024. Tuttavia, l'Ente non ha fornito alcuna prova a sostegno di tale affermazione, omettendo di depositare l'avviso di ricevimento della notifica, unico documento idoneo a certificare la data di perfezionamento della stessa.
Grava sull'Amministrazione finanziaria, che eccepisce la tardività del ricorso, l'onere di provare la data di notifica dell'atto impugnato e, di conseguenza, la tardività dell'impugnazione. Nel caso di specie, non solo tale prova non è stata fornita, ma la stessa Amministrazione, in risposta a una formale istanza di accesso agli atti del contribuente, ha dichiarato testualmente che "sul data base non è ancora stato reso disponibile/ visibile l'avviso di ricevimento" (cfr. nota prot. n. 225153/2025 del 22.07.2025, depositata in atti). Tale dichiarazione smentisce la perentorietà dell'affermazione contenuta nelle controdeduzioni e conferma la carenza probatoria in capo all'Ente.
In assenza di prova contraria, deve pertanto ritenersi valida la data di notifica indicata dal ricorrente, ovvero il 03.06.2024. Calcolando il termine di 60 giorni da tale data, tenuto conto della sospensione feriale dei termini (dal 1° al 31 agosto), il ricorso, notificato in data 29.08.2024 e depositato il 27.09.2024, risulta tempestivo.
2. Nel merito.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
2.1. Sui vizi formali dell'atto.
I motivi di ricorso attinenti ai vizi formali dell'atto (nn. 1, 2, 3 e 4 del ricorso) sono infondati.
Quanto alla dedotta nullità per apposizione della firma a stampa in luogo di quella autografa, la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ. sez V n. 20628/2017)ha da tempo consolidato il principio secondo cui, in materia di tributi locali, la sottoscrizione autografa dell'avviso di accertamento può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. n. 549/1995, qualora l'atto sia prodotto da sistemi informativi automatizzati.
Parimenti infondata è la censura relativa alla mancata allegazione del provvedimento di nomina del dirigente.
L'avviso di accertamento impugnato reca l'indicazione "nominato Funzionario Responsabile dell'Imposta con Delibera Difensore_1 n. 19 del 23/01/2023". Tale indicazione è sufficiente a soddisfare il requisito della trasparenza, consentendo al contribuente di verificare la legittimità del potere esercitato dal funzionario sottoscrittore mediante l'accesso all'atto di nomina, che costituisce un atto amministrativo a carattere generale e pubblico.
Anche il vizio di difetto di motivazione non sussiste. L'atto impugnato indica con chiarezza gli immobili oggetto di imposizione, la base imponibile, l'aliquota applicata e l'imposta liquidata, consentendo al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di approntare un'adeguata difesa, come dimostra la puntuale contestazione nel merito del valore delle aree edificabili. La mancata allegazione delle delibere tariffarie non costituisce vizio invalidante, trattandosi di atti a contenuto generale e normativo, conoscibili dal contribuente.
2.2. Sulla determinazione del valore delle aree edificabili. Il motivo di ricorso n. 5, relativo all'erronea determinazione della base imponibile dei terreni identificati al foglio 62, particelle 1671 e 1199, è invece fondato.
Il Comune di Messina ha determinato il valore di detti terreni in € 469,00/mq, basando la propria pretesa sulla classificazione urbanistica degli stessi e sui valori medi indicati nella Delibera di Giunta n. 918/2009.
Sebbene sia corretto affermare che l'inserimento di un'area nel piano regolatore generale come edificabile costituisca il presupposto per l'imposizione e che spetti al contribuente l'onere di provare un valore venale inferiore a quello accertato, nel caso di specie il ricorrente ha assolto a tale onere in modo convincente.
La perizia di parte, redatta dall'Ing. Nominativo_1, che si presenta logica, ben argomentata e non meramente assertiva, ha evidenziato una serie di fattori specifici e concreti che incidono negativamente sul valore di mercato dei terreni in esame, elementi che l'Amministrazione ha del tutto ignorato nella sua valutazione standardizzata. In particolare, la perizia ha messo in luce:
- la natura di fondo intercluso, con accesso limitato;
- la presenza di un vincolo di interesse storico-architettonico sull'abitazione principale e sul giardino di cui i terreni costituiscono pertinenza, che limita o esclude di fatto la potenzialità edificatoria;
- la funzione servente dei terreni rispetto all'abitazione principale, adibiti a parcheggio.
Tali elementi, non specificamente contestati dall'Ente resistente se non con generiche affermazioni, sono idonei a dimostrare che il valore venale effettivo dei terreni è significativamente inferiore a quello presunto dall'Ufficio. La stima effettuata dal perito di parte, che giunge a un valore di € 190,35/mq, appare congrua e giustificata alla luce delle peculiarità dell'immobile. L'Amministrazione, a fronte di tali specifiche allegazioni, avrebbe dovuto fornire elementi contrari altrettanto specifici, cosa che non ha fatto, limitandosi semplicemente a richiamare il valore astratto deliberato per la microzona di appartenenza.
Pertanto, in accoglimento del motivo di ricorso, la base imponibile relativa ai terreni siti al foglio 62, particelle
1671 e 1199, deve essere rideterminata applicando il valore di € 190,35/mq.
2.3. Sulle sanzioni.
La rideterminazione della base imponibile comporta la non debenza delle sanzioni relative alla maggiore imposta accertata sui terreni. Per la parte di imposta originariamente dovuta e non contestata, le sanzioni restano applicabili, non ravvisandosi nel caso di specie una situazione di obiettiva incertezza normativa tale da giustificarne la disapplicazione totale.
3. Sulle spese di giudizio.
L'accoglimento parziale del ricorso, con una significativa riduzione della pretesa impositiva, configura una situazione di soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/92.
La Corte in funzione monocratica, definitivamente pronunciando così decide sul ricorso di cui epigrafe
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla in parte l'avviso di accertamento n. 9086 del
12.01.2024, rideterminando la base imponibile dei terreni siti nel Comune di Messina, foglio 62, particelle
1671 e 1199, sulla base del valore di € 190,35 (centonovanta/35) per metro quadrato per l'annualità 2019.
Ordina al Comune di Messina di ricalcolare l'imposta, gli interessi e le sanzioni dovute in base alla predetta rideterminazione.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Messina, in data 18 novembre 2025. Il Giudice Monocratico
OL LE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4328/2024 depositato il 27/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9086 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29.08.2024 e depositato in data 27.09.2024, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 9086 del 12.01.2024 (prot. n. 0030960 del 21.01.2024), notificatogli in data
03.06.2024, con cui il Comune di Messina richiedeva il pagamento della somma di € 6.490,00, di cui € 4.752,00
a titolo di IMU per l'annualità 2019, € 305,33 per interessi ed € 1.425,60 per sanzioni, in relazione a diversi immobili siti nel territorio comunale.
Il ricorrente affidava il proprio gravame ai seguenti motivi:
Illegittimità dell'atto per insussistenza di valida sottoscrizione, essendo la firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del dirigente.
Violazione dell'art. 1, comma 87, L. 549/1995 per mancata indicazione o allegazione del provvedimento dirigenziale di nomina del funzionario responsabile.
Difetto di motivazione e violazione degli artt. 1, co. 162, L. 296/2006 e 7 L. 212/2000, per omessa allegazione della delibera sulle aliquote e per l'impossibilità di evincere le modalità di calcolo.
Difetto di prova in capo all'Ente impositore circa il fatto costitutivo del credito.
Violazione dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 e carenza del presupposto impositivo, per erronea e sopravvalutata determinazione del valore venale di due terreni (fg. 62, partt. 1671 e 1199), asseritamente edificabili. A sostegno di tale doglianza, produceva perizia di parte a firma dell'Ing. Nominativo_1, che stimava il valore dei terreni in € 190,35/mq a fronte dei € 469,00/mq applicati dall'Ente, evidenziando la natura interclusa del fondo, la difficoltà di accesso, la presenza di un vincolo di interesse storico- architettonico e la sua natura pertinenziale rispetto all'abitazione principale.
Inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
Chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto, l'annullamento dello stesso, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il Comune di Messina con controdeduzioni, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività, asserendo che l'atto risultava notificato in data 12.01.2024. Nel merito, contestava tutti i motivi di ricorso, sostenendo la piena legittimità dell'atto impugnato sia sotto il profilo formale (validità della firma a stampa e sufficienza della motivazione) sia sostanziale. In particolare, in merito alla valutazione delle aree, ribadiva che l'onere di provare un valore inferiore a quello accertato grava sul contribuente e che la stima dell'Ufficio era fondata sulla Delibera di Giunta comunale n. 918/2009. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e, in subordine, la compensazione delle spese di giudizio in caso di accoglimento parziale basato sulla perizia di parte prodotta solo in giudizio.
Con ordinanza n. 931/2025 del 19.03.2025, questa Corte accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza del 17.06.2025, la difesa del ricorrente chiedeva un rinvio per acquisire la prova della data di notifica dell'atto, a fronte dell'eccezione di tardività sollevata dall'Ente. Con successiva memoria, il ricorrente depositava l'esito di un'istanza di accesso agli atti da cui emergeva la dichiarazione del
Comune di non avere ancora a disposizione l'avviso di ricevimento della notifica dell'atto impugnato.
All'udienza del 18.11.2025, le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Il Comune di Messina ha eccepito la tardività del ricorso sostenendo, sulla base dei propri "data bases", che l'atto impugnato sarebbe stato notificato in data 12.01.2024. Tuttavia, l'Ente non ha fornito alcuna prova a sostegno di tale affermazione, omettendo di depositare l'avviso di ricevimento della notifica, unico documento idoneo a certificare la data di perfezionamento della stessa.
Grava sull'Amministrazione finanziaria, che eccepisce la tardività del ricorso, l'onere di provare la data di notifica dell'atto impugnato e, di conseguenza, la tardività dell'impugnazione. Nel caso di specie, non solo tale prova non è stata fornita, ma la stessa Amministrazione, in risposta a una formale istanza di accesso agli atti del contribuente, ha dichiarato testualmente che "sul data base non è ancora stato reso disponibile/ visibile l'avviso di ricevimento" (cfr. nota prot. n. 225153/2025 del 22.07.2025, depositata in atti). Tale dichiarazione smentisce la perentorietà dell'affermazione contenuta nelle controdeduzioni e conferma la carenza probatoria in capo all'Ente.
In assenza di prova contraria, deve pertanto ritenersi valida la data di notifica indicata dal ricorrente, ovvero il 03.06.2024. Calcolando il termine di 60 giorni da tale data, tenuto conto della sospensione feriale dei termini (dal 1° al 31 agosto), il ricorso, notificato in data 29.08.2024 e depositato il 27.09.2024, risulta tempestivo.
2. Nel merito.
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
2.1. Sui vizi formali dell'atto.
I motivi di ricorso attinenti ai vizi formali dell'atto (nn. 1, 2, 3 e 4 del ricorso) sono infondati.
Quanto alla dedotta nullità per apposizione della firma a stampa in luogo di quella autografa, la giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ. sez V n. 20628/2017)ha da tempo consolidato il principio secondo cui, in materia di tributi locali, la sottoscrizione autografa dell'avviso di accertamento può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 1, comma 87, della L. n. 549/1995, qualora l'atto sia prodotto da sistemi informativi automatizzati.
Parimenti infondata è la censura relativa alla mancata allegazione del provvedimento di nomina del dirigente.
L'avviso di accertamento impugnato reca l'indicazione "nominato Funzionario Responsabile dell'Imposta con Delibera Difensore_1 n. 19 del 23/01/2023". Tale indicazione è sufficiente a soddisfare il requisito della trasparenza, consentendo al contribuente di verificare la legittimità del potere esercitato dal funzionario sottoscrittore mediante l'accesso all'atto di nomina, che costituisce un atto amministrativo a carattere generale e pubblico.
Anche il vizio di difetto di motivazione non sussiste. L'atto impugnato indica con chiarezza gli immobili oggetto di imposizione, la base imponibile, l'aliquota applicata e l'imposta liquidata, consentendo al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di approntare un'adeguata difesa, come dimostra la puntuale contestazione nel merito del valore delle aree edificabili. La mancata allegazione delle delibere tariffarie non costituisce vizio invalidante, trattandosi di atti a contenuto generale e normativo, conoscibili dal contribuente.
2.2. Sulla determinazione del valore delle aree edificabili. Il motivo di ricorso n. 5, relativo all'erronea determinazione della base imponibile dei terreni identificati al foglio 62, particelle 1671 e 1199, è invece fondato.
Il Comune di Messina ha determinato il valore di detti terreni in € 469,00/mq, basando la propria pretesa sulla classificazione urbanistica degli stessi e sui valori medi indicati nella Delibera di Giunta n. 918/2009.
Sebbene sia corretto affermare che l'inserimento di un'area nel piano regolatore generale come edificabile costituisca il presupposto per l'imposizione e che spetti al contribuente l'onere di provare un valore venale inferiore a quello accertato, nel caso di specie il ricorrente ha assolto a tale onere in modo convincente.
La perizia di parte, redatta dall'Ing. Nominativo_1, che si presenta logica, ben argomentata e non meramente assertiva, ha evidenziato una serie di fattori specifici e concreti che incidono negativamente sul valore di mercato dei terreni in esame, elementi che l'Amministrazione ha del tutto ignorato nella sua valutazione standardizzata. In particolare, la perizia ha messo in luce:
- la natura di fondo intercluso, con accesso limitato;
- la presenza di un vincolo di interesse storico-architettonico sull'abitazione principale e sul giardino di cui i terreni costituiscono pertinenza, che limita o esclude di fatto la potenzialità edificatoria;
- la funzione servente dei terreni rispetto all'abitazione principale, adibiti a parcheggio.
Tali elementi, non specificamente contestati dall'Ente resistente se non con generiche affermazioni, sono idonei a dimostrare che il valore venale effettivo dei terreni è significativamente inferiore a quello presunto dall'Ufficio. La stima effettuata dal perito di parte, che giunge a un valore di € 190,35/mq, appare congrua e giustificata alla luce delle peculiarità dell'immobile. L'Amministrazione, a fronte di tali specifiche allegazioni, avrebbe dovuto fornire elementi contrari altrettanto specifici, cosa che non ha fatto, limitandosi semplicemente a richiamare il valore astratto deliberato per la microzona di appartenenza.
Pertanto, in accoglimento del motivo di ricorso, la base imponibile relativa ai terreni siti al foglio 62, particelle
1671 e 1199, deve essere rideterminata applicando il valore di € 190,35/mq.
2.3. Sulle sanzioni.
La rideterminazione della base imponibile comporta la non debenza delle sanzioni relative alla maggiore imposta accertata sui terreni. Per la parte di imposta originariamente dovuta e non contestata, le sanzioni restano applicabili, non ravvisandosi nel caso di specie una situazione di obiettiva incertezza normativa tale da giustificarne la disapplicazione totale.
3. Sulle spese di giudizio.
L'accoglimento parziale del ricorso, con una significativa riduzione della pretesa impositiva, configura una situazione di soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 546/92.
La Corte in funzione monocratica, definitivamente pronunciando così decide sul ricorso di cui epigrafe
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla in parte l'avviso di accertamento n. 9086 del
12.01.2024, rideterminando la base imponibile dei terreni siti nel Comune di Messina, foglio 62, particelle
1671 e 1199, sulla base del valore di € 190,35 (centonovanta/35) per metro quadrato per l'annualità 2019.
Ordina al Comune di Messina di ricalcolare l'imposta, gli interessi e le sanzioni dovute in base alla predetta rideterminazione.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Messina, in data 18 novembre 2025. Il Giudice Monocratico
OL LE