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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/12/2025, n. 4787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4787 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 12.12.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al numero 14127 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2024 vertente
TRA
, c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. prof. Vito A. Martielli;
Ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: gestione commercianti.
*******
Con ricorso depositato il 18.11.2024 ha esposto di aver Parte_1 ricevuto, in data 20.10.2022, comunicazione da parte dell' di avvenuta CP_1 iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti, in quanto titolare d'azienda, con inizio attività a partire dal 5.9.2022 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal giorno 1.9.2022, sul presupposto di una domanda presentata in data
14.9.2022. Ha allegato che, in data 31.3.2024, l' convenuto gli aveva comunicato CP_1
– con avviso bonario (protocollo 0900.15/03/2024.0217333) - il CP_1 mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e per somme aggiuntive, in relazione al periodo dal 01/2022 al 01/2023, per € 1.200,45.
In senso contrario alla pretesa dell' convenuto, ha però allegato: - di CP_1 aver rivestito la carica di socio unico e amministratore unico della
[...]
senza tuttavia aver mai svolto alcuna attività per la predetta società, CP_2
successivamente cancellata dal Registro delle Imprese della CCIAA di Bari in data 1.8.2024; - di rivestire la carica di Amministratore Unico della
FOR.DE S.r.l. e della EELLEGIEMME S.r.l., oltre che svolgere per le stesse attività di consulenza, percependo compensi assoggettati a contribuzione
– Gestione Separata (come da iscrizione a partire dall'11.12.2014). CP_1
Ha quindi concluso chiedendo di accertare l'illegittima iscrizione d'ufficio alla
Gestione commercianti.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si è costituito in giudizio, CP_1 sostenendo la legittimità dell'iscrizione alla Gestione commercianti, così come il conseguente onere contributivo.
Ha allegato che il ricorrente è stato socio unico e amministratore unico della società dalla data di inizio attività (5.09.2022), oltre che CP_2 liquidatore della stessa da febbraio 2024; ha evidenziato, quale circostanza rilevante, l'assenza di dipendenti assunti per la predetta società, tale per cui il ricorrente è l'unico ad essersi occupato personalmente e direttamente della gestione, organizzazione e direzione dell'azienda; ha rimarcato, inoltre, come non fosse risultato lo svolgimento di altre attività soggette ad obbligo assicurativo, ponendo in risalto che la contestuale iscrizione nella gestione separata non costituisce elemento ostativo all'obbligo contributivo nella gestione commercianti;
ha infine sottolineato, a sostegno del proprio credito, la mancata compilazione del quadro AC.
Pag. 2 di 8 Ha concluso, pertanto, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente “al pagamento di quanto indicato nell'avviso bonario impugnato, o della diversa somma che verrà ritenuta all'esito del giudizio dovuta, oltre interessi e sanzioni sino al soddisfo”.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In linea generale, occorre considerare che la L. 27 novembre 1960, n. 1397 -
Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali - dispone all'art. 1 (articolo così sostituito dalla L. 3 giugno
1975, n. 160, art. 29, comma 1, nel testo sostituito dalla L. 23 dicembre
1996, n. 662, art. 1, comma 203): “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966,
n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate
e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro
Pag. 3 di 8 aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
La verifica della sussistenza di requisiti di legge deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso nel rispetto dei principi generali in materia di onere probatorio, il quale grava sull'Ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. ex multiis Cass. civ., Sez. lav.,
06/11/2009, n. 23600).
E' poi noto che l'orientamento ormai consolidatosi riconosce l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la gestione commercianti del socio di società a responsabilità limitata in presenza dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa (Cass. civ., Sez. lav., 29/11/2019, n.
31286).
Ancora Cassazione civ., Sez. lav., 26/01/2021, n. 1683, secondo il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
A tal proposito è da tener presente che “per partecipazione personale al
Pag. 4 di 8 lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa” (Cass. civ., Sez. lav.,
04/04/2012, n. 5360).
Tuttavia, la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata, ed occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore (Cass. civ., Sez. lav., 10/08/2023, n. 24439).
L'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività d'impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza.
L'attività lavorativa è, invece, rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi.
Tenendo conto dei principi di diritto sopra espressi ed applicando gli stessi nella fattispecie oggetto di causa, deve evidenziarsi che l'Ente previdenziale convenuto non ha assolto al proprio onere probatorio, nonostante gravassero su di esso la prova dei fatti costitutivi l'obbligo contributivo.
Difatti, seppur vero che “per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere, in via di principio, la doppia iscrizione consentita dalla legge (anche in base alla nuova norma interpretativa),
Pag. 5 di 8 rimane pur sempre da accertare in concreto, ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale commerciale in modo abituale
e prevalente, con onere della prova a carico dell' ” (Cass. civ., Sez. lav., CP_1
10/08/2023, n. 24439).
Nel caso di specie, invece, l' non ha in alcun modo fornito la prova CP_1 concreta della partecipazione del ricorrente al lavoro aziendale della
[...]
con requisiti di abitualità e prevalenza. Piuttosto, l'ente previdenziale CP_2 resistente ha allegato, a sostegno della legittimità dell'iscrizione alla
Gestione commercianti e del relativo obbligo contributivo, elementi non dirimenti quali: la mancata compilazione del quadro AC;
l'assenza di dipendenti;
la mancata indicazione della società come inattiva nei pubblici registri.
Nulla è stato dedotto e dimostrato, viceversa, sullo svolgimento, da parte dell'odierno istante, di attività ulteriore rispetto a quella di amministratore e liquidatore della società medesima.
Del resto, in assenza di dichiarazioni di contenuto (anche latamente) confessorio, perché la comunicazione ex art. 44, comma 8, D.L. 269/2003 del settembre 2022 pacificamente non recava compilazione del quadro AC - in senso sfavorevole alla sussistenza dell'obbligo contributivo presso la
Gestione commercianti depone anche l'assenza di reddito di impresa, come emerso dal bilancio finale di liquidazione presentato l'8.7.2022 e dalla successiva cancellazione dal registro delle Imprese della CCIAA di Bari in data 1.08.2024.
In senso analogo, si è espressa la Corte di Cassazione (Sez. lav.,
19/08/2022, n. 24966), che ha attuato i principi di diritto sopra enunciati, rimarcando che, nella fattispecie oggetto del proprio scrutinio, "la società non aveva distribuito redditi nel periodo di causa”, con conseguente
“inesistenza dell'obbligo contributivo” in capo ad un socio unico e
Pag. 6 di 8 amministratore della società “in virtù dell'assenza di un abituale apporto lavorativo da parte di questa all'attività d'impresa”.
Si ribadisce che non vi sono dubbi, come correttamente espresso dalla parte convenuta, circa la possibilità della doppia iscrizione in entrambe le gestioni, ma ciò è possibile solo alla presenza di determinate condizioni. Difatti, va osservato che il comma 208 dell'art. 1 L. 662/96 “non ha introdotto alcun principio di alternatività tra l'iscrizione alla gestione commercianti e
l'iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/95
e che, sotto il profilo logico-sistematico, le contemporanee iscrizioni presso le due gestioni si fondano su titoli diversi: la percezione di redditi di lavoro autonomo, come amministratore della società, e la percezione di redditi di impresa, in qualità di socio che partecipa al lavoro aziendale, nel caso della gestione commercianti, sì che non può ipotizzarsi una duplicazione di contribuzione, che il legislatore ha inteso evitare con il comma 208 sopra citato” (Cass. civ., Sez. lav., 27/01/2021, n. 1759).
In passato, le Sezioni Unite con sentenza n. 3240 del 13.02.2010 avevano stabilito che in caso di svolgimento sia di attività operativa, che di posizione di amministratore, l'iscrizione fosse obbligatoria in un'unica gestione individuata sulla base della attività prevalente, identificata ad opera dell'Ente previdenziale. Successivamente con intervento del legislatore - art. 12, comma 11, D.L. 78 del 2010, convertito dalla L. 122 del 2010 - si è esclusa la regola dell'unicità dell'iscrizione “che resta possibile (e presso la gestione dell'attività prevalente) solo per le attività autonome esercitate in forma di impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti”.
Sul punto, nuovamente intervenute le Sezioni Unite, con sentenza n. 17076 dell'8.8.2011, si è giunti ad una diversa soluzione giuridica secondo cui “in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla
Pag. 7 di 8 gestione previdenziale separata … non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del paramento dell'attività prevalente”.
Il punto è che, tuttavia, anche nella presente controversia “il facere che avrebbe giustificato una doppia iscrizione avrebbe dovuto essere diverso e distinto da quello di amministratore, e che nella specie lo svolgere attività di supervisione, fungere da referente per i clienti e fornitori o l'avere assunto un dipendente rientravano tutte nelle competenze dell'amministratore” (Cass. civ., Sez. lav., 27/01/2021, n. 1759).
Pertanto, per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 14127 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza dell'obbligo contributivo oggetto di causa;
2) condanna l' , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in CP_1 favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.312,00, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 12.12.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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