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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/11/2025, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13553 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13553 / 2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Simona Ghionni ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Via Buccari 18, giusta procura speciale in atti;
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Gerarda Russo ed Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Avellino Via Fioretti10, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: domanda congiunta di separazione e di divorzio ex art. 473-bis.51 C.P.C.
Conclusioni congiunte di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14 ottobre 2025: " dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, Parte_1 Parte_2
1° comma, cod. civ.; · ordinare al Comune di Avellino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
alle seguenti CONDIZIONI 1) nulla è richiesto e dovuto fra i coniugi, dichiarando i medesimi di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
2) la casa familiare, in comproprietà di entrambi i coniugi, in Roma, alla Via Davide Campari n. 114, è stata venduta con suddivisione del ricavato e i coniugi dichiarano di nulla richiedere e pretendere l'uno dall'altra; 3)
1 Il mobilio di esclusiva proprietà del sig. è già stato ritirato, mentre quello acquistato da Pt_1 entrambi è stato fra gli stessi suddiviso e/o di comune accordo altrimenti utilizzato, dichiarando i coniugi di nulla richiedere e pretendere l'uno dall'altra; 4) l'autovettura Renault Clio tg. FH961XM, di proprietà del sig. è rimasta nell'esclusiva disponibilità del medesimo;
5) l'autovettura Pt_1
CITROEN C3 tg. GW533AD, di proprietà della sig.ra è rimasta nell'esclusiva disponibilità Pt_2 della medesima. 6) il premio mensile relativo alla polizza sanitaria Intesa San Paolo, cointestata fra
i coniugi, di € 187,00 circa, verrà corrisposto in quote uguali da entrambi i coniugi fino al momento del recesso dalla medesima. CHIEDONO inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. -con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio • dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 28.08.2022; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Avellino al n. 67, P II, Serie A;
• ordinare al Comune di Avellino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali".
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Avellino in data 28.08.2022 in regime di separazione dei beni;
che dall'unione coniugale non sono nati figli e che il marito si era già allontanato dalla casa coniugale, hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, nonché, alla scadenza dei termini di legge, la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle condizioni indicate in ricorso.
Con le note scritte in sostituzione di udienza del 14.10.2025, le parti hanno confermato di volersi separazione alle condizioni indicate in epigrafe, pure sono state depositate le dichiarazioni sottoscritte personalmente dalle parti di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale in udienza.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
La causa è stata rimessa al Collegio il 23 ottobre 2025.
***
1. SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione personale dei coniugi sia meritevole di accoglimento.
2 Il matrimonio, contratto in Avellino (AV) in data 28 agosto 2022, è comprovato dalla copia dell'estratto per riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Avellino, agli atti, da cui risulta che il matrimonio è stato trascritto al n 67, parte II, anno 2022 e che i coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni.
Le parti hanno ribadito anche nella nota scritta in sostituzione di udienza del 14 ottobre 2025 di non volersi riconciliare, sicché nulla osta a pronunciare la separazione personale delle parti su loro domanda congiunta.
SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Il Tribunale, in assenza di figli nati dal matrimonio, prende atto di quanto concordato dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni intervenute tra le parti, esulanti dal contenuto necessario della regolamentazione della separazione.
La causa va rimessa sul ruolo, stante la richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, sulla causa r.g. n. 13553 del 2024 V.G. così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale di e , che hanno Parte_3 Parte_2 contratto matrimonio con rito religioso in Avellino il 28.08.2022, e prende atto delle condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe, ferma restando la valenza meramente negoziale di suddette pattuizioni, esulanti dal contenuto necessario della regolamentazione della separazione.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio, atto n. 67, Parte II, Serie A, Anno 2022).
3. Rimette la causa sul ruolo come da contestuale ordinanza.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avellino per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24.10.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice Relatore Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13553 / 2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Simona Ghionni ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, Via Buccari 18, giusta procura speciale in atti;
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Gerarda Russo ed Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Avellino Via Fioretti10, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: domanda congiunta di separazione e di divorzio ex art. 473-bis.51 C.P.C.
Conclusioni congiunte di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 14 ottobre 2025: " dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, Parte_1 Parte_2
1° comma, cod. civ.; · ordinare al Comune di Avellino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
alle seguenti CONDIZIONI 1) nulla è richiesto e dovuto fra i coniugi, dichiarando i medesimi di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto entrambi economicamente autosufficienti;
2) la casa familiare, in comproprietà di entrambi i coniugi, in Roma, alla Via Davide Campari n. 114, è stata venduta con suddivisione del ricavato e i coniugi dichiarano di nulla richiedere e pretendere l'uno dall'altra; 3)
1 Il mobilio di esclusiva proprietà del sig. è già stato ritirato, mentre quello acquistato da Pt_1 entrambi è stato fra gli stessi suddiviso e/o di comune accordo altrimenti utilizzato, dichiarando i coniugi di nulla richiedere e pretendere l'uno dall'altra; 4) l'autovettura Renault Clio tg. FH961XM, di proprietà del sig. è rimasta nell'esclusiva disponibilità del medesimo;
5) l'autovettura Pt_1
CITROEN C3 tg. GW533AD, di proprietà della sig.ra è rimasta nell'esclusiva disponibilità Pt_2 della medesima. 6) il premio mensile relativo alla polizza sanitaria Intesa San Paolo, cointestata fra
i coniugi, di € 187,00 circa, verrà corrisposto in quote uguali da entrambi i coniugi fino al momento del recesso dalla medesima. CHIEDONO inoltre che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché: fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c. -con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti conclusioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio • dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 28.08.2022; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
Avellino al n. 67, P II, Serie A;
• ordinare al Comune di Avellino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali".
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Avellino in data 28.08.2022 in regime di separazione dei beni;
che dall'unione coniugale non sono nati figli e che il marito si era già allontanato dalla casa coniugale, hanno chiesto all'adito Tribunale di pronunciare la loro separazione personale, nonché, alla scadenza dei termini di legge, la successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle condizioni indicate in ricorso.
Con le note scritte in sostituzione di udienza del 14.10.2025, le parti hanno confermato di volersi separazione alle condizioni indicate in epigrafe, pure sono state depositate le dichiarazioni sottoscritte personalmente dalle parti di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale in udienza.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
La causa è stata rimessa al Collegio il 23 ottobre 2025.
***
1. SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione personale dei coniugi sia meritevole di accoglimento.
2 Il matrimonio, contratto in Avellino (AV) in data 28 agosto 2022, è comprovato dalla copia dell'estratto per riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Avellino, agli atti, da cui risulta che il matrimonio è stato trascritto al n 67, parte II, anno 2022 e che i coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni.
Le parti hanno ribadito anche nella nota scritta in sostituzione di udienza del 14 ottobre 2025 di non volersi riconciliare, sicché nulla osta a pronunciare la separazione personale delle parti su loro domanda congiunta.
SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Il Tribunale, in assenza di figli nati dal matrimonio, prende atto di quanto concordato dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni intervenute tra le parti, esulanti dal contenuto necessario della regolamentazione della separazione.
La causa va rimessa sul ruolo, stante la richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, sulla causa r.g. n. 13553 del 2024 V.G. così provvede:
“1. Pronuncia la separazione personale di e , che hanno Parte_3 Parte_2 contratto matrimonio con rito religioso in Avellino il 28.08.2022, e prende atto delle condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe, ferma restando la valenza meramente negoziale di suddette pattuizioni, esulanti dal contenuto necessario della regolamentazione della separazione.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio, atto n. 67, Parte II, Serie A, Anno 2022).
3. Rimette la causa sul ruolo come da contestuale ordinanza.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Avellino per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24.10.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
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