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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 18/12/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 232/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 18/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 232/2024 promossa
DA
, nella qualità di erede del sig. rappresentata e Parte_1 Persona_1 difesa dall'Avv. CUSEO ROBERTA, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
rappresentato Controparte_1
e difeso, dagli avv.ti LAURA LORENI E ANNA PAOLA CIARELLI, giusto mandato generali alle liti a rogito del notaio di Roma Persona_2
-resistente-
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l' odierno ricorso parte ricorrente sig.ra , a seguito di contestazione delle Parte_1 conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, nella sua qualità di erede del de cuius sig.
per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua Persona_1 pretesa (indennità di accompagnamento art.1 L. n. 18/1980).
Occorre osservare che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
2. Nel merito, ricorrono le condizioni sanitarie di cui all'art. 1 L. 18/1980 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore di parte ricorrente nella sua qualità di erede, con decorrenza dalla data della visita peritale svolta dal perito nominato in sede di ATPO in data 27/04/2023 e fino al decesso avvenuto il 07/11/2023.
Il ctu dr. nominato in questa fase di merito - in esito all'esame peritale Persona_3 espletato sugli atti di causa e depositato in data 6.10.2025, previo esame della documentazione prodotta ha concluso il suo giudizio ritenendo che il de cuis
[...]
fosse in possesso dei requisiti sanitari per la declaratoria di riconoscimento Per_1 dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n. 18/1980) che, in concreto, le infermità riscontrate hanno determinato un impegno funzionale sufficiente per concretizzare il diritto rivendicato.
Il Ctu ha accertato che: “il signor è deceduto nel corso dell'ATP svolto Persona_1 dal Dott. per un evento acuto, caratterizzato dalla rottura della protesi Persona_4 aortica, che non può essere considerato incidente sul riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Tuttavia, si ritiene che nel corso delle operazioni peritali del Dott.
[...]
il signor avesse le condizioni per potergli riconoscere Per_4 Persona_1
l'indennità di accompagnamento per “impossibilità a deambulare senza l'ausilio di terzi , dalla data della visita peritale ( 27/04/2023) fino al decesso ( 07/11/2023).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
3. Va, pertanto, dichiarata la sussistenza in capo alla ricorrente sig.ra , nella sua Parte_1 qualità di erede del de cuius sig. delle condizioni sanitarie per poter Persona_1 beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della Legge 18/1980 con decorrenza dalla data della visita peritale (27/04/2023) fino al decesso (07/11/2023).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 4. Le spese della presente fase di merito e di quella relativa all'ATPO, stante il riconoscimento del requisito sanitario in data successiva alla presentazione della domanda amministrativa del 30.12.2020 e al deposito del ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c. avvenuto il 22.9.2022 ma antecedente al deposito del presente ricorso ex art. 445 bis, comma
6, c.p.c., possono essere compensate per metà, la restante metà – liquidata e distratta come in dispositivo, secondo il DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 in relazione al valore della causa ed in applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà stante la non complessità delle questioni affrontate ed inclusa la fase istruttoria – sono poste a carico CP_ l' secondo soccombenza.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' cui CP_1 vanno definitivamente poste anche quelle relative alla CTU espletata nel corso del presente giudizio e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1) dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente sig.ra nella sua qualità di Parte_1 erede del de cuius sig. delle condizioni sanitarie per poter beneficiare Persona_1 dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n. 18/1980) con decorrenza dalla data della visita peritale (27/04/2023) fino al decesso (07/11/2023);
2) compensa per metà le spese di lite e condanna l' a rifondere in favore di parte CP_1 ricorrente la restante metà che si liquida in complessivi € 1.450,50 oltre spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; CP_
3) pone le spese di ctu espletata nel presente giudizio a carico dell' da liquidarsi in favore del dr. come da separato decreto emesso in pari data;
Persona_3
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo nella misura già liquidata.
Latina, data del deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 18/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 232/2024 promossa
DA
, nella qualità di erede del sig. rappresentata e Parte_1 Persona_1 difesa dall'Avv. CUSEO ROBERTA, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
rappresentato Controparte_1
e difeso, dagli avv.ti LAURA LORENI E ANNA PAOLA CIARELLI, giusto mandato generali alle liti a rogito del notaio di Roma Persona_2
-resistente-
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l' odierno ricorso parte ricorrente sig.ra , a seguito di contestazione delle Parte_1 conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, nella sua qualità di erede del de cuius sig.
per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua Persona_1 pretesa (indennità di accompagnamento art.1 L. n. 18/1980).
Occorre osservare che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
2. Nel merito, ricorrono le condizioni sanitarie di cui all'art. 1 L. 18/1980 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in favore di parte ricorrente nella sua qualità di erede, con decorrenza dalla data della visita peritale svolta dal perito nominato in sede di ATPO in data 27/04/2023 e fino al decesso avvenuto il 07/11/2023.
Il ctu dr. nominato in questa fase di merito - in esito all'esame peritale Persona_3 espletato sugli atti di causa e depositato in data 6.10.2025, previo esame della documentazione prodotta ha concluso il suo giudizio ritenendo che il de cuis
[...]
fosse in possesso dei requisiti sanitari per la declaratoria di riconoscimento Per_1 dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n. 18/1980) che, in concreto, le infermità riscontrate hanno determinato un impegno funzionale sufficiente per concretizzare il diritto rivendicato.
Il Ctu ha accertato che: “il signor è deceduto nel corso dell'ATP svolto Persona_1 dal Dott. per un evento acuto, caratterizzato dalla rottura della protesi Persona_4 aortica, che non può essere considerato incidente sul riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Tuttavia, si ritiene che nel corso delle operazioni peritali del Dott.
[...]
il signor avesse le condizioni per potergli riconoscere Per_4 Persona_1
l'indennità di accompagnamento per “impossibilità a deambulare senza l'ausilio di terzi , dalla data della visita peritale ( 27/04/2023) fino al decesso ( 07/11/2023).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
3. Va, pertanto, dichiarata la sussistenza in capo alla ricorrente sig.ra , nella sua Parte_1 qualità di erede del de cuius sig. delle condizioni sanitarie per poter Persona_1 beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della Legge 18/1980 con decorrenza dalla data della visita peritale (27/04/2023) fino al decesso (07/11/2023).
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 4. Le spese della presente fase di merito e di quella relativa all'ATPO, stante il riconoscimento del requisito sanitario in data successiva alla presentazione della domanda amministrativa del 30.12.2020 e al deposito del ricorso per ATP ex art. 445 bis c.p.c. avvenuto il 22.9.2022 ma antecedente al deposito del presente ricorso ex art. 445 bis, comma
6, c.p.c., possono essere compensate per metà, la restante metà – liquidata e distratta come in dispositivo, secondo il DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 in relazione al valore della causa ed in applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà stante la non complessità delle questioni affrontate ed inclusa la fase istruttoria – sono poste a carico CP_ l' secondo soccombenza.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' cui CP_1 vanno definitivamente poste anche quelle relative alla CTU espletata nel corso del presente giudizio e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1) dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente sig.ra nella sua qualità di Parte_1 erede del de cuius sig. delle condizioni sanitarie per poter beneficiare Persona_1 dell'indennità di accompagnamento (art. 1 L. n. 18/1980) con decorrenza dalla data della visita peritale (27/04/2023) fino al decesso (07/11/2023);
2) compensa per metà le spese di lite e condanna l' a rifondere in favore di parte CP_1 ricorrente la restante metà che si liquida in complessivi € 1.450,50 oltre spese generali nella misura del 15% oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; CP_
3) pone le spese di ctu espletata nel presente giudizio a carico dell' da liquidarsi in favore del dr. come da separato decreto emesso in pari data;
Persona_3
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo nella misura già liquidata.
Latina, data del deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro