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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/12/2025, n. 4245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4245 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N.2625 /2023
Reg.Gen. Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, II sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Cristiana Satta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2625 /2023 R.Gen.Aff.Cont.,
TRA
, in persona del sindaco p.t., rappr. e dif. Parte_1 dagli avv. Francesca Palagi e Chiara Canuti ed elettivamente domiciliato in Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio), ; Pt_1
- APPELLANTE -
CONTRO
, rappr. e dif. dall' avv. Francesco Sticchi presso CP_1 il cui studio in , Viale A. Volta n. 72 è elettivamente Pt_1 domiciliata;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza giudice di pace in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come nelle note ex art. 127 ter cpc per l'udienza del
10.12.25. osserva
con l'appello di cui in atti parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza del giudice di pace di con cui lo stesso Pt_1 ha annullato l'ingiunzione di pagamento (ex R.D. 639/1910) n.
99202110250078835546 del 25/10/2021, chiedendo confermarsi la legittimità dell'ingiunzione e con vittoria di spese di lite, oltre al rimborso delle spese di lite corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con l'ingiunzione annullata dalla sentenza in questa sede impugnata, veniva ingiunto a il pagamento della CP_1 somma di €335,52, per la violazione al Codice della Strada di cui ai verbali n.967680 notificato in data 27/09/2017 e n. 976207/2017 notificato in data 01/12/2017.
Il a fondamento dell'appello deduce la violazione Parte_1 dell'art. 1 comma 544 l. n. 228/2012 – travisamento iter del procedimento di ingiunzione. In particolare rileva come attraverso l'ingiunzione impugnata, nessuna azione, cautelare o esecutiva è stata intrapresa dal e come pertanto non era Parte_1 necessaria la previa comunicazione del dettaglio delle iscrizioni a ruolo, rappresentando l'ingiunzione stessa la comunicazione richiesta dalla sopra citata norma, in seguito alla quale il Comune deve attendere il decorso di 120 giorni prima di procedere in via esecutiva. Il ha rilevato l'erroneità dell'iter Pt_1 Parte_1 argomentativo del giudice di pace che ha ritenuto applicabile al caso di specie il predetto art. 1 comma 544, ritenendo necessario che il dettaglio della posizione debitoria debba precedere l'ingiunzione e non possa essere contestuale alla stessa, pena la violazione del predetto comma 544.
La signora nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello rilevando in via preliminare, l'improponibilita' dell'appello per acquiescenza prestata dal che Parte_1 avrebbe provveduto al pagamento delle spese di lite e nel merito deducendo l'infondatezza dell'appello in ragione del mancato invio preventivo, da parte del della comunicazione Parte_1 preventiva prevista dall'art. 1, comma 544 della legge nr. 228/2012.
***
L'appello è fondato e deve esser accolto per le ragioni di cui alla motivazione che segue.
2 Ritiene il tribunale che il giudice di pace abbia fatto erronea applicazione dell'art. 1 comma 544 legge n. 228/2012. La disposizione in esame prevede che “In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti di importo fino a mille euro, riferiti a ciascun credito iscritto a ruolo, l'agente della riscossione, prima di procedere all'esecuzione forzata, è tenuto a inviare al debitore una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo non ancora notificate, con l'invito a provvedere al pagamento entro centoventi giorni […]"
L'unica questione di merito sottoposta al vaglio del tribunale attiene, infatti, all'interpretazione della predetta norma con riferimento all'ordinanza ingiunzione ed in particolare alla necessità o meno di una previa comunicazione degli importi iscritti a ruolo ai fini della validità dell'ingiunzione stessa.
Il giudice di pace, con la sentenza impugnata, ha erroneamente ritenuto necessario il previo invio della comunicazione inerente gli importi iscritti a ruolo ex art. 1 comma 544 cit., ai fini della legittimità dell'ingiunzione di pagamento.
Sul punto il tribunale intende fare applicazione dei canoni ermeneutici espressi in materia dalla Suprema Corte con sentenza n. 17640/2025 ed in particolare del principio di diritto in forza del quale “l'ingiunzione emessa ai sensi del r.d. n. 639 del 1910 non deve essere preceduta dall'invio della comunicazione di cui all'art. 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012".
A riguardo si osserva come l'ingiunzione fiscale oggetto di causa, emessa ex r.d. 639/2010 non è qualificabile come atto esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 544 sopra cit., trattandosi di mero atto con cui l'amministrazione pubblica notifica al contribuente l'esistenza di un debito tributario e costituisce contestualmente il titolo esecutivo per l'avvio successivo (eventuale) dell'espropriazione forzata (cfr. in tal senso Cass. n. 7133/2025).
3 L'art. 1 comma 544 legge n. 228/2012, avendo natura di norma speciale in quanto concerne le sole procedure di riscossione coattiva promosse mediante iscrizione del debitore nei ruoli esattoriali e notifica di cartella di pagamento, non può trovare applicazione fuori dalle ipotesi di riscossione mediante ruolo esattoriale di cui al dpr n.
602/1973, così come chiarito dalla Suprema corte con la sentenza sopra citata. In conseguenza di ciò, risulta evidente l'estraneità dell'ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 alla previsione dell'art. 1 comma 544 legge n. 228/2012, con conseguente piena legittimità dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa.
Ciò chiarito, neppure può trovare accoglimento la doglianza di parte appellata in merito all'improponibilità dell'appello per asserita acquiescenza alla decisione in ragione dell'avvenuto pagamento delle spese di lite.
Si rileva a riguardo come la sentenza di primo grado sia dotata di efficacia esecutiva e, pertanto, in mancanza di sospensione dell'esecutorietà, correttamente il ha pagato a seguito della Pt_1 richiesta della parte vittoriosa, da ciò non potendosi in alcun modo dedurre acquiescenza alla decisione.
Quanto alle spese di lite, stante la novità della questione e l'esistenza di precedenti giurisprudenziali difformi, si ritiene di disporne l'integrale compensazione per entrambi i gradi di giudizio, con conseguente condanna dell'appellata a restituire al Parte_1
le somme pagate a titolo di spese in esecuzione della
[...] sentenza di primo grado qui riformata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe individuate, rapp.te e difese, nel giudizio
2625 /2023 , R.Gen.Aff.Cont.:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del giudice di pace di n. 2047/2022, rigetta l'opposizione Pt_1
4 proposta da e conferma la legittimità dell'ingiunzione CP_1 di pagamento (ex R.D. 639/1910) n. 99202110250078835546 del
25/10/202;
2) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio e per l'effetto condanna alla restituzione di quanto pagato CP_1 dal a titolo di spese legali in esecuzione della Parte_1 sentenza del giudice di pace di n. 2047/2022 Pt_1
Così deciso in Firenze il 27.12.2025
Il Giudice dott.ssa Cristiana Satta
5
Reg.Gen. Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze, II sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Cristiana Satta, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2625 /2023 R.Gen.Aff.Cont.,
TRA
, in persona del sindaco p.t., rappr. e dif. Parte_1 dagli avv. Francesca Palagi e Chiara Canuti ed elettivamente domiciliato in Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio), ; Pt_1
- APPELLANTE -
CONTRO
, rappr. e dif. dall' avv. Francesco Sticchi presso CP_1 il cui studio in , Viale A. Volta n. 72 è elettivamente Pt_1 domiciliata;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza giudice di pace in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione
Conclusioni: come nelle note ex art. 127 ter cpc per l'udienza del
10.12.25. osserva
con l'appello di cui in atti parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza del giudice di pace di con cui lo stesso Pt_1 ha annullato l'ingiunzione di pagamento (ex R.D. 639/1910) n.
99202110250078835546 del 25/10/2021, chiedendo confermarsi la legittimità dell'ingiunzione e con vittoria di spese di lite, oltre al rimborso delle spese di lite corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con l'ingiunzione annullata dalla sentenza in questa sede impugnata, veniva ingiunto a il pagamento della CP_1 somma di €335,52, per la violazione al Codice della Strada di cui ai verbali n.967680 notificato in data 27/09/2017 e n. 976207/2017 notificato in data 01/12/2017.
Il a fondamento dell'appello deduce la violazione Parte_1 dell'art. 1 comma 544 l. n. 228/2012 – travisamento iter del procedimento di ingiunzione. In particolare rileva come attraverso l'ingiunzione impugnata, nessuna azione, cautelare o esecutiva è stata intrapresa dal e come pertanto non era Parte_1 necessaria la previa comunicazione del dettaglio delle iscrizioni a ruolo, rappresentando l'ingiunzione stessa la comunicazione richiesta dalla sopra citata norma, in seguito alla quale il Comune deve attendere il decorso di 120 giorni prima di procedere in via esecutiva. Il ha rilevato l'erroneità dell'iter Pt_1 Parte_1 argomentativo del giudice di pace che ha ritenuto applicabile al caso di specie il predetto art. 1 comma 544, ritenendo necessario che il dettaglio della posizione debitoria debba precedere l'ingiunzione e non possa essere contestuale alla stessa, pena la violazione del predetto comma 544.
La signora nel costituirsi in giudizio ha chiesto il rigetto CP_1 dell'appello rilevando in via preliminare, l'improponibilita' dell'appello per acquiescenza prestata dal che Parte_1 avrebbe provveduto al pagamento delle spese di lite e nel merito deducendo l'infondatezza dell'appello in ragione del mancato invio preventivo, da parte del della comunicazione Parte_1 preventiva prevista dall'art. 1, comma 544 della legge nr. 228/2012.
***
L'appello è fondato e deve esser accolto per le ragioni di cui alla motivazione che segue.
2 Ritiene il tribunale che il giudice di pace abbia fatto erronea applicazione dell'art. 1 comma 544 legge n. 228/2012. La disposizione in esame prevede che “In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti di importo fino a mille euro, riferiti a ciascun credito iscritto a ruolo, l'agente della riscossione, prima di procedere all'esecuzione forzata, è tenuto a inviare al debitore una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo non ancora notificate, con l'invito a provvedere al pagamento entro centoventi giorni […]"
L'unica questione di merito sottoposta al vaglio del tribunale attiene, infatti, all'interpretazione della predetta norma con riferimento all'ordinanza ingiunzione ed in particolare alla necessità o meno di una previa comunicazione degli importi iscritti a ruolo ai fini della validità dell'ingiunzione stessa.
Il giudice di pace, con la sentenza impugnata, ha erroneamente ritenuto necessario il previo invio della comunicazione inerente gli importi iscritti a ruolo ex art. 1 comma 544 cit., ai fini della legittimità dell'ingiunzione di pagamento.
Sul punto il tribunale intende fare applicazione dei canoni ermeneutici espressi in materia dalla Suprema Corte con sentenza n. 17640/2025 ed in particolare del principio di diritto in forza del quale “l'ingiunzione emessa ai sensi del r.d. n. 639 del 1910 non deve essere preceduta dall'invio della comunicazione di cui all'art. 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012".
A riguardo si osserva come l'ingiunzione fiscale oggetto di causa, emessa ex r.d. 639/2010 non è qualificabile come atto esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 544 sopra cit., trattandosi di mero atto con cui l'amministrazione pubblica notifica al contribuente l'esistenza di un debito tributario e costituisce contestualmente il titolo esecutivo per l'avvio successivo (eventuale) dell'espropriazione forzata (cfr. in tal senso Cass. n. 7133/2025).
3 L'art. 1 comma 544 legge n. 228/2012, avendo natura di norma speciale in quanto concerne le sole procedure di riscossione coattiva promosse mediante iscrizione del debitore nei ruoli esattoriali e notifica di cartella di pagamento, non può trovare applicazione fuori dalle ipotesi di riscossione mediante ruolo esattoriale di cui al dpr n.
602/1973, così come chiarito dalla Suprema corte con la sentenza sopra citata. In conseguenza di ciò, risulta evidente l'estraneità dell'ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 alla previsione dell'art. 1 comma 544 legge n. 228/2012, con conseguente piena legittimità dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa.
Ciò chiarito, neppure può trovare accoglimento la doglianza di parte appellata in merito all'improponibilità dell'appello per asserita acquiescenza alla decisione in ragione dell'avvenuto pagamento delle spese di lite.
Si rileva a riguardo come la sentenza di primo grado sia dotata di efficacia esecutiva e, pertanto, in mancanza di sospensione dell'esecutorietà, correttamente il ha pagato a seguito della Pt_1 richiesta della parte vittoriosa, da ciò non potendosi in alcun modo dedurre acquiescenza alla decisione.
Quanto alle spese di lite, stante la novità della questione e l'esistenza di precedenti giurisprudenziali difformi, si ritiene di disporne l'integrale compensazione per entrambi i gradi di giudizio, con conseguente condanna dell'appellata a restituire al Parte_1
le somme pagate a titolo di spese in esecuzione della
[...] sentenza di primo grado qui riformata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe individuate, rapp.te e difese, nel giudizio
2625 /2023 , R.Gen.Aff.Cont.:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del giudice di pace di n. 2047/2022, rigetta l'opposizione Pt_1
4 proposta da e conferma la legittimità dell'ingiunzione CP_1 di pagamento (ex R.D. 639/1910) n. 99202110250078835546 del
25/10/202;
2) compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio e per l'effetto condanna alla restituzione di quanto pagato CP_1 dal a titolo di spese legali in esecuzione della Parte_1 sentenza del giudice di pace di n. 2047/2022 Pt_1
Così deciso in Firenze il 27.12.2025
Il Giudice dott.ssa Cristiana Satta
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