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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3280 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.34316 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(FILIPPINE, Parte_1
19/09/1977), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNONI
TIZIANA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
1 (FILIPPINE, Controparte_1
18/12/1971)
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 febbraio 2025 la parte ricorrente concludeva come da note di trattazione scritta ed il Giudice
rimetteva la causa in decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
, premesso che in data 21/11/2006 contraeva in
[...]
Roma presso l'Ambasciata delle Filippine matrimonio civile con e che dall'unione Controparte_1
era nata la figlia (nome) Persona_1 CP_1
(cognome), (Roma 4 marzo 2006), esponeva che nel tempo la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile e chiedeva,
pertanto, di dichiarare la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione ed in seguito dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
2 Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, che all'udienza dell'08 Controparte_1
aprile 2024 veniva, pertanto, dichiarato contumace.
In pari data la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sullo status di separazione e in riserva sull'adozione dei provvedimenti provvisori.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.04.2024 il Giudice adito così disponeva: “autorizza i
coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto
disponendo che ognuno provveda autonomamente al proprio
mantenimento; assegna la casa familiare sita in Roma Viale
della Serenissima n. 105 alla ricorrente disponendo che il
coniuge se ne allontani entro il 15/05/2024 asportando i suoi
beni ed effetti personali;
dispone che a far data dal mese di
maggio 2024 il padre corrisponda alla madre, a titolo di
contributo per il mantenimento di , la Persona_1
somma mensile di euro 250,00, da rivalutare annualmente
secondo gli indici Istat con base maggio 2024, e condanna il
al versamento, in favore della ed entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, dei relativi ratei, comprensivi delle
voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17.12.2014; pone a
carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle
3 spese extra afferenti la figlia, con le specificazioni di cui al
suindicato Protocollo.” e fissava per la remissione della causa in decisione anche sulla domanda di scioglimento del matrimonio l'udienza del 11.02.2025.
All'udienza dell'11.02.2025 compariva personalmente la ricorrente e il Giudice rimetteva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 21/11/2006 atteso che è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al
Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b]
della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non v'è
dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, avuto anche riguardo al contegno processuale del resistente.
Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento non essendo stata formulata alcuna domanda di assegno divorzile.
Quanto al collocamento di Persona_1
essendo la ragazza nel frattempo divenuta maggiorenne nulla va disposto al riguardo, mentre quanto alla residenza il collegio prende atto che la stessa risiede presso la casa
4 familiare di via della Serenissima n. 105 Roma dove vive con la madre.
Nulla osta inoltre all'accoglimento della domanda di mantenimento da parte della medesima ricorrente della propria figlia, nel frattempo divenuta maggiorenne, ed affetta da sordità considerata la condotta del padre, contumace nel presente giudizio, e che la medesima studentessa vive con la madre.
Quest'ultima, lavora come baby-sitter ed alla scorsa udienza ha dichiarato di avere un reddito pari a circa Euro
1.200 mensili per 13 mensilità oltre a percepire l'indennità
per la figlia pari a circa Euro 300,00 mensili (vedasi documentazioni in atti) e vive nell'appartamento di via della
Serenissima n. 105, condotto in locazione, di cui non è
provata l'entità del canone;
di contro secondo quanto dedotto dalla ricorrente, il resistente lavora come portiere di albergo presso l'hotel l'albergo Jk Palace dove in effetti è stato notificato il ricorso, con uno stipendio mensile di Euro
1.200,00.
Tenuto conto della condotta del resistente e dei costi che deve sostenere la madre per l'alloggio in cui vive con la figlia
– ed a cui deve contribuire il padre - e dall'altra parte del presumibile reddito del padre, per quanto è dato sapere non
5 essendo il medesimo costituito in giudizio, il Collegio ritiene equo confermare l'assegno di mantenimento, da porre a carico del resistente, nell'importo di Euro 250,00 mensili, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
Devono, inoltre, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura (50%) le spese straordinarie mediche,
scolastiche ed extrascolastiche afferenti la figlia con le specificazioni di cui al suddetto Protocollo che di seguito si trascrivono:
spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche:
iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università
pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica,
disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori,
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese
6 sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività
agonistica; d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione:
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN
in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato,
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà
manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
7 Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.34316/2023 R.G.A.C.,
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così
decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in
Roma presso l'Ambasciata delle Filippine in data 21/11/2006
tra Rizal Parte_1 Per_2
FILIPPINE, 19/09/1977) e Controparte_1
, , 18/12/1971)
[...] Per_3 Persona_4
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di ROMA al n. 00144, Parte II, Serie C04, Anno 2021, alle seguenti condizioni:
ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
assegna la casa familiare sita in Roma Viale della
Serenissima n. 105 alla ricorrente;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di , la Persona_1
somma mensile di euro 250,00, da rivalutare annualmente
8 secondo gli indici Istat con base maggio 2024, e condanna il al versamento, in favore della ed entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, dei relativi ratei, comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17.12.2014 come specificato in motivazione;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti la figlia, con le specificazioni di cui al suindicato Protocollo;
dichiara irripetibili le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/02/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.34316 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(FILIPPINE, Parte_1
19/09/1977), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNONI
TIZIANA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
1 (FILIPPINE, Controparte_1
18/12/1971)
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 febbraio 2025 la parte ricorrente concludeva come da note di trattazione scritta ed il Giudice
rimetteva la causa in decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
, premesso che in data 21/11/2006 contraeva in
[...]
Roma presso l'Ambasciata delle Filippine matrimonio civile con e che dall'unione Controparte_1
era nata la figlia (nome) Persona_1 CP_1
(cognome), (Roma 4 marzo 2006), esponeva che nel tempo la convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile e chiedeva,
pertanto, di dichiarare la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione ed in seguito dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
2 Non si costituiva in giudizio, sebbene ritualmente evocato, che all'udienza dell'08 Controparte_1
aprile 2024 veniva, pertanto, dichiarato contumace.
In pari data la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sullo status di separazione e in riserva sull'adozione dei provvedimenti provvisori.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.04.2024 il Giudice adito così disponeva: “autorizza i
coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto
disponendo che ognuno provveda autonomamente al proprio
mantenimento; assegna la casa familiare sita in Roma Viale
della Serenissima n. 105 alla ricorrente disponendo che il
coniuge se ne allontani entro il 15/05/2024 asportando i suoi
beni ed effetti personali;
dispone che a far data dal mese di
maggio 2024 il padre corrisponda alla madre, a titolo di
contributo per il mantenimento di , la Persona_1
somma mensile di euro 250,00, da rivalutare annualmente
secondo gli indici Istat con base maggio 2024, e condanna il
al versamento, in favore della ed entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, dei relativi ratei, comprensivi delle
voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17.12.2014; pone a
carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle
3 spese extra afferenti la figlia, con le specificazioni di cui al
suindicato Protocollo.” e fissava per la remissione della causa in decisione anche sulla domanda di scioglimento del matrimonio l'udienza del 11.02.2025.
All'udienza dell'11.02.2025 compariva personalmente la ricorrente e il Giudice rimetteva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 21/11/2006 atteso che è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al
Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b]
della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non v'è
dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, avuto anche riguardo al contegno processuale del resistente.
Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento non essendo stata formulata alcuna domanda di assegno divorzile.
Quanto al collocamento di Persona_1
essendo la ragazza nel frattempo divenuta maggiorenne nulla va disposto al riguardo, mentre quanto alla residenza il collegio prende atto che la stessa risiede presso la casa
4 familiare di via della Serenissima n. 105 Roma dove vive con la madre.
Nulla osta inoltre all'accoglimento della domanda di mantenimento da parte della medesima ricorrente della propria figlia, nel frattempo divenuta maggiorenne, ed affetta da sordità considerata la condotta del padre, contumace nel presente giudizio, e che la medesima studentessa vive con la madre.
Quest'ultima, lavora come baby-sitter ed alla scorsa udienza ha dichiarato di avere un reddito pari a circa Euro
1.200 mensili per 13 mensilità oltre a percepire l'indennità
per la figlia pari a circa Euro 300,00 mensili (vedasi documentazioni in atti) e vive nell'appartamento di via della
Serenissima n. 105, condotto in locazione, di cui non è
provata l'entità del canone;
di contro secondo quanto dedotto dalla ricorrente, il resistente lavora come portiere di albergo presso l'hotel l'albergo Jk Palace dove in effetti è stato notificato il ricorso, con uno stipendio mensile di Euro
1.200,00.
Tenuto conto della condotta del resistente e dei costi che deve sostenere la madre per l'alloggio in cui vive con la figlia
– ed a cui deve contribuire il padre - e dall'altra parte del presumibile reddito del padre, per quanto è dato sapere non
5 essendo il medesimo costituito in giudizio, il Collegio ritiene equo confermare l'assegno di mantenimento, da porre a carico del resistente, nell'importo di Euro 250,00 mensili, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
Devono, inoltre, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura (50%) le spese straordinarie mediche,
scolastiche ed extrascolastiche afferenti la figlia con le specificazioni di cui al suddetto Protocollo che di seguito si trascrivono:
spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche:
iscrizioni e rette di scuole private e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università
pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica,
disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori,
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); c) spese
6 sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività
agonistica; d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione:
libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN
in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato,
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà
manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
7 Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.34316/2023 R.G.A.C.,
disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così
decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in
Roma presso l'Ambasciata delle Filippine in data 21/11/2006
tra Rizal Parte_1 Per_2
FILIPPINE, 19/09/1977) e Controparte_1
, , 18/12/1971)
[...] Per_3 Persona_4
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune
di ROMA al n. 00144, Parte II, Serie C04, Anno 2021, alle seguenti condizioni:
ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
assegna la casa familiare sita in Roma Viale della
Serenissima n. 105 alla ricorrente;
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di , la Persona_1
somma mensile di euro 250,00, da rivalutare annualmente
8 secondo gli indici Istat con base maggio 2024, e condanna il al versamento, in favore della ed entro il CP_1 Parte_1
giorno 5 di ogni mese, dei relativi ratei, comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17.12.2014 come specificato in motivazione;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti la figlia, con le specificazioni di cui al suindicato Protocollo;
dichiara irripetibili le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/02/2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
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