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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARPINO SALVATORE, Presidente
AT IO IVAN, Relatore
CASSANO FRANCESCO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 192/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi - Via S. Lucia N.10 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240018746474000 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 671/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso notificato il 13/03/2025 il sig. Nominativo_1, legale rappresentante della Ricorrente_1, si oppone alla cartella di pagamento 02420240018746474000 notificata il 15/01/2025.
L'ente resistente si costituiva, eccependo che il ricorso di parte ricorrente era destituito di ogni fondamento, in fatto ed in diritto, e meritava di essere rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e' infondato.
Secondo parte opponente la cartella sarebbe viziata dal difetto di motivazione.
Ebbene, ritiene questo Collegio che l'eccezione sollevata sia infondata.
Deve premettersi che l'articolo 7 dello Statuto del contribuente così recita: “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui
è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti”.
In virtù di quanto disposto all'art. 5 dello Statuto del Contribuente, 1° comma, l'amministrazione finanziaria ha l'onere di “assumere iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria … omissis … mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore”.
Ciò implica che sull'Amministrazione grava l'onere di indicare le norme poste a base della pretesa fatta valere nei confronti del contribuente, così che questi possa verificare la conformità dell'atto alle previsioni normative e regolamentari;
essa non ha l'onere di allegare le norme richiamate, dovendo, tuttavia, consentire che il contribuente possa consultarle.
Inoltre, in via generale, sotto il profilo della concreta articolazione dell'iter motivazionale, per costante giurisprudenza, si evidenzia che “l'obbligo di motivare gli atti tributari deve ritenersi soddisfatto quando l'atto consente di verificare quali criteri siano stati seguiti nella vantazione ed, altresì, di conoscere in modo sommario, gli elementi all'uopo utilizzati” (Corte di Cassazione Sez. Unite n. 4853 del 03/06/87) e, quindi, di contestare l'an ed il quantum debeatur”.
In relazione al tema della motivazione delle cartelle, si ritengono opportune alcune precisazioni.
Con attinenza alle cartelle recanti pretese tributarie la portata precettiva dell'obbligo di motivazione va differenziata a seconda del contenuto prescritto dalle norme per ciascun atto impositivo (cfr Cassazione sent. n. 3948/2011). In particolare, con riferimento alle cartelle di pagamento, devono distinguersi gli atti di liquidazione d'imposta da quelli con i quali viene determinata una pretesa ulteriore da parte dell'Amministrazione Finanziaria. In entrambi i casi, l'obbligo di motivazione assolve alla funzione generale di garantire finalità conoscitive e di difesa del contribuente, ma ha contenuto diverso.
Quando, infatti, con la cartella di pagamento si rettificano i risultati della dichiarazione, la stessa cartella diventa estrinsecazione di una pretesa ulteriore e, configurando l'esercizio di una vera e propria potestà impositiva riconducibile all'ordinaria attività accertatrice, deve essere debitamente motivata al pari di un avviso di accertamento (ex articoli 42, comma 2, Dpr 600/1973 e 56, comma 1, Dpr 600/1973), ossia deve contenere tutte le indicazioni idonee a consentire al contribuente di apprestare un'efficace difesa
(Cassazione, pronunce 11176/2014, 14376/2013 e 28056/2009). Diversamente, per le attività di controllo con rilievo solo cartolare (articoli 36-bis, Dpr 600/1973 e 54-bis, Dpr 633/1972), ovvero qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, l'obbligo di motivazione si sovrappone alla dichiarazione del contribuente, nel senso che l'ufficio procede alla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria. In tali ipotesi, quindi, il contribuente si trova già dall'origine nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'ufficio impositore mediante il mero richiamo alla dichiarazione dei redditi (Cassazione ordinanza n. 5371 del 2 marzo 2017; pronunce nn. 8137/2012, 10033/2011, 26671/2009). Infine, trattandosi di cartella susseguente ad un atto di accertamento o liquidazione, ovvero altro atto costitutivo della pretesa, precedentemente notificato al contribuente, ex art 12 del dpr 602/73, è sufficiente il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, occorre la motivazione, anche sintetica, della stessa. In relazione a quest'ultimo tema occorre segnalare i recenti approdi giurisprudenziali della giurisprudenza di legittimità ( cfr Cass. Sentenza del 31/03/2017 n. 8403) i quali hanno confermato che per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , ex art. 25, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta nel D.M. Finanze 3 settembre 1999, n. 321, art. 1, comma 2, e art. 6, comma 1 (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l'indicazione degli "estremi di tale atto e la relativa data di notifica"), in quanto essa va letta in combinato disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello
Statuto del contribuente ( L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 3) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 8, comma 1, lett. a) che ha modificato il D.P.R. n.
602 cit., artt. 1 e 12), che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto "il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa" (cfr. Cass. n. 11466 del 2011).
Infine, non va trascurato che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, anche in tema di motivazione della cartella, vale la considerazione che chi intenda opporsi a questa deducendo tale vizio, è tenuto ad allegare e a provare di aver subito un concreto pregiudizio del suo diritto di difesa a causa del preteso vizio di motivazione della cartella impugnata, derivandone, in difetto, la sanatoria dell'eventuale nullità di quest'ultima per raggiungimento dello scopo ex art 156 cpc ( cfr. Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza
14/05/2010, n. 11722 e più di recente Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 25/02/2016, n. 3707). E' di particolare rilievo l'insegnamento giurisprudenziale o atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa. Tale principio è stato ribadito con pronuncia della Cassazione n. 3516/12 ed è stato posto a fondamento di numerose successive decisioni (cfr., tra le altre, Cass. n. 2373/13 e n.
21177/14). Quanto sopra detto esplica i suoi effetti per tutte le entrate iscritte a ruolo, quindi anche ai crediti tributari considerato che la giurisprudenza di merito ( cfr sent. 233/01/15 della CTR di Catanzaro) e quella di legittimità ritengono, quanto alla motivazione della cartella che allorquando questa segua un autonomo atto impositivo, la stessa non richiede alcuna specifica motivazione, sussistendo l'obbligo di motivazione solo nel caso in cui essa costituisca il primo e unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria. In questo senso si è espressa, infatti, la Cassazione ( cfr sentenze n. 28276/2013, n. 31101/2013 e n. 2373/13), secondo cui “Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati;
pertanto, non può ravvisarsi un difetto di motivazione nell'atto impositivo vincolato, che espressamente indichi gli anteriori avvisi di accertamento già notificati all'intimato ed in relazione ai quali sia pendente contenzioso, mentre invece erroneamente l'accertamento era stato indicato come definitivo anziché provvisorio, non sussistendo un'effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente”.
Orbene, nel caso di specie, l'obbligo di motivazione deve ritenersi adeguatamente assolto, il contenuto dell'atto essendo idoneo ad assolvere, in concreto, all'esigenza (dettata dal principio di legalità e dalla garanzia costituzionale del diritto di difesa) di portare a conoscenza del contribuente i fatti costitutivi sui quali si fonda la pretesa, al fine di consentire al destinatario dell'atto di verificare la correttezza o meno dell'attività accertativa ed eventualmente di sindacare l'illegittimo esercizio del potere esercitato innanzi al giudice competente.
Infatti, detto atto riscossivo risulta essere stato formato al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze (art. 50, comma 3, d.p.r. Cit.). L'ultimo modello, in ordine di tempo, è quello approvato con provvedimento de Direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo 22585 del 17 febbraio 2015, frutto di una revisione grafica e contenutistica finalizzata ad assicurare una maggiore chiarezza dei dati ivi contenuti e una migliore fruibilità delle informazioni fornite, consentendone l'utilizzo per tutte le differenti tipologie di atti il cui recupero coattivo è affidato all'agente della riscossione. In particolare, il nuovo modello contiene un frontespizio che riporta un prospetto riassuntivo in cui vengono indicati, dall'agente della riscossione, gli elementi identificativi della cartella di pagamento o degli altri atti per i quali il contribuente risulta moroso, oltre ad ulteriori informazioni e chiarimenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione I, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di Agenzia Entrate e Riscossione di Brindisi, della somma di euro 1.500,00, per compensi, oltre accessori come per legge.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARPINO SALVATORE, Presidente
AT IO IVAN, Relatore
CASSANO FRANCESCO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 192/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi - Via S. Lucia N.10 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240018746474000 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 671/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso notificato il 13/03/2025 il sig. Nominativo_1, legale rappresentante della Ricorrente_1, si oppone alla cartella di pagamento 02420240018746474000 notificata il 15/01/2025.
L'ente resistente si costituiva, eccependo che il ricorso di parte ricorrente era destituito di ogni fondamento, in fatto ed in diritto, e meritava di essere rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e' infondato.
Secondo parte opponente la cartella sarebbe viziata dal difetto di motivazione.
Ebbene, ritiene questo Collegio che l'eccezione sollevata sia infondata.
Deve premettersi che l'articolo 7 dello Statuto del contribuente così recita: “Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui
è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti”.
In virtù di quanto disposto all'art. 5 dello Statuto del Contribuente, 1° comma, l'amministrazione finanziaria ha l'onere di “assumere iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria … omissis … mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore”.
Ciò implica che sull'Amministrazione grava l'onere di indicare le norme poste a base della pretesa fatta valere nei confronti del contribuente, così che questi possa verificare la conformità dell'atto alle previsioni normative e regolamentari;
essa non ha l'onere di allegare le norme richiamate, dovendo, tuttavia, consentire che il contribuente possa consultarle.
Inoltre, in via generale, sotto il profilo della concreta articolazione dell'iter motivazionale, per costante giurisprudenza, si evidenzia che “l'obbligo di motivare gli atti tributari deve ritenersi soddisfatto quando l'atto consente di verificare quali criteri siano stati seguiti nella vantazione ed, altresì, di conoscere in modo sommario, gli elementi all'uopo utilizzati” (Corte di Cassazione Sez. Unite n. 4853 del 03/06/87) e, quindi, di contestare l'an ed il quantum debeatur”.
In relazione al tema della motivazione delle cartelle, si ritengono opportune alcune precisazioni.
Con attinenza alle cartelle recanti pretese tributarie la portata precettiva dell'obbligo di motivazione va differenziata a seconda del contenuto prescritto dalle norme per ciascun atto impositivo (cfr Cassazione sent. n. 3948/2011). In particolare, con riferimento alle cartelle di pagamento, devono distinguersi gli atti di liquidazione d'imposta da quelli con i quali viene determinata una pretesa ulteriore da parte dell'Amministrazione Finanziaria. In entrambi i casi, l'obbligo di motivazione assolve alla funzione generale di garantire finalità conoscitive e di difesa del contribuente, ma ha contenuto diverso.
Quando, infatti, con la cartella di pagamento si rettificano i risultati della dichiarazione, la stessa cartella diventa estrinsecazione di una pretesa ulteriore e, configurando l'esercizio di una vera e propria potestà impositiva riconducibile all'ordinaria attività accertatrice, deve essere debitamente motivata al pari di un avviso di accertamento (ex articoli 42, comma 2, Dpr 600/1973 e 56, comma 1, Dpr 600/1973), ossia deve contenere tutte le indicazioni idonee a consentire al contribuente di apprestare un'efficace difesa
(Cassazione, pronunce 11176/2014, 14376/2013 e 28056/2009). Diversamente, per le attività di controllo con rilievo solo cartolare (articoli 36-bis, Dpr 600/1973 e 54-bis, Dpr 633/1972), ovvero qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, l'obbligo di motivazione si sovrappone alla dichiarazione del contribuente, nel senso che l'ufficio procede alla liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o rinvenibili negli archivi dell'anagrafe tributaria. In tali ipotesi, quindi, il contribuente si trova già dall'origine nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi assolto dall'ufficio impositore mediante il mero richiamo alla dichiarazione dei redditi (Cassazione ordinanza n. 5371 del 2 marzo 2017; pronunce nn. 8137/2012, 10033/2011, 26671/2009). Infine, trattandosi di cartella susseguente ad un atto di accertamento o liquidazione, ovvero altro atto costitutivo della pretesa, precedentemente notificato al contribuente, ex art 12 del dpr 602/73, è sufficiente il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, occorre la motivazione, anche sintetica, della stessa. In relazione a quest'ultimo tema occorre segnalare i recenti approdi giurisprudenziali della giurisprudenza di legittimità ( cfr Cass. Sentenza del 31/03/2017 n. 8403) i quali hanno confermato che per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , ex art. 25, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta nel D.M. Finanze 3 settembre 1999, n. 321, art. 1, comma 2, e art. 6, comma 1 (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l'indicazione degli "estremi di tale atto e la relativa data di notifica"), in quanto essa va letta in combinato disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello
Statuto del contribuente ( L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 3) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 8, comma 1, lett. a) che ha modificato il D.P.R. n.
602 cit., artt. 1 e 12), che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto "il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa" (cfr. Cass. n. 11466 del 2011).
Infine, non va trascurato che, per consolidato insegnamento giurisprudenziale, anche in tema di motivazione della cartella, vale la considerazione che chi intenda opporsi a questa deducendo tale vizio, è tenuto ad allegare e a provare di aver subito un concreto pregiudizio del suo diritto di difesa a causa del preteso vizio di motivazione della cartella impugnata, derivandone, in difetto, la sanatoria dell'eventuale nullità di quest'ultima per raggiungimento dello scopo ex art 156 cpc ( cfr. Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza
14/05/2010, n. 11722 e più di recente Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 25/02/2016, n. 3707). E' di particolare rilievo l'insegnamento giurisprudenziale o atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa. Tale principio è stato ribadito con pronuncia della Cassazione n. 3516/12 ed è stato posto a fondamento di numerose successive decisioni (cfr., tra le altre, Cass. n. 2373/13 e n.
21177/14). Quanto sopra detto esplica i suoi effetti per tutte le entrate iscritte a ruolo, quindi anche ai crediti tributari considerato che la giurisprudenza di merito ( cfr sent. 233/01/15 della CTR di Catanzaro) e quella di legittimità ritengono, quanto alla motivazione della cartella che allorquando questa segua un autonomo atto impositivo, la stessa non richiede alcuna specifica motivazione, sussistendo l'obbligo di motivazione solo nel caso in cui essa costituisca il primo e unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria. In questo senso si è espressa, infatti, la Cassazione ( cfr sentenze n. 28276/2013, n. 31101/2013 e n. 2373/13), secondo cui “Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati;
pertanto, non può ravvisarsi un difetto di motivazione nell'atto impositivo vincolato, che espressamente indichi gli anteriori avvisi di accertamento già notificati all'intimato ed in relazione ai quali sia pendente contenzioso, mentre invece erroneamente l'accertamento era stato indicato come definitivo anziché provvisorio, non sussistendo un'effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente”.
Orbene, nel caso di specie, l'obbligo di motivazione deve ritenersi adeguatamente assolto, il contenuto dell'atto essendo idoneo ad assolvere, in concreto, all'esigenza (dettata dal principio di legalità e dalla garanzia costituzionale del diritto di difesa) di portare a conoscenza del contribuente i fatti costitutivi sui quali si fonda la pretesa, al fine di consentire al destinatario dell'atto di verificare la correttezza o meno dell'attività accertativa ed eventualmente di sindacare l'illegittimo esercizio del potere esercitato innanzi al giudice competente.
Infatti, detto atto riscossivo risulta essere stato formato al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze (art. 50, comma 3, d.p.r. Cit.). L'ultimo modello, in ordine di tempo, è quello approvato con provvedimento de Direttore dell'Agenzia delle entrate protocollo 22585 del 17 febbraio 2015, frutto di una revisione grafica e contenutistica finalizzata ad assicurare una maggiore chiarezza dei dati ivi contenuti e una migliore fruibilità delle informazioni fornite, consentendone l'utilizzo per tutte le differenti tipologie di atti il cui recupero coattivo è affidato all'agente della riscossione. In particolare, il nuovo modello contiene un frontespizio che riporta un prospetto riassuntivo in cui vengono indicati, dall'agente della riscossione, gli elementi identificativi della cartella di pagamento o degli altri atti per i quali il contribuente risulta moroso, oltre ad ulteriori informazioni e chiarimenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione I, in composizione collegiale, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di Agenzia Entrate e Riscossione di Brindisi, della somma di euro 1.500,00, per compensi, oltre accessori come per legge.