Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 19/03/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
composta da RT TONOLO Presidente ROBERTO ANGIONI Consigliere DANIELA ALBERGHINI Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 32609 del registro di segreteria, promosso con atto di citazione dalla Procura Regionale nei confronti di DI SQ, c.f. [...], nato il [...] a [...] e residente in [...]
Visti l’atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale in data 8 ottobre 2025, i documenti e gli atti di causa;
Udito alla pubblica udienza del giorno 12 febbraio 2026, con l’assistenza del segretario sig.ra Doriana Tornielli, data per letta la relazione del Consigliere IE Alberghini, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Cosentino, nessuno presente per il convenuto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura regionale conveniva innanzi a questa Sezione giurisdizionale il sig. LE DI, per ivi
sentirlo condannare, in favore del Ministero della Difesa, al risarcimento del danno patrimoniale pari ad euro 19.580,00, dallo stesso causato, nella qualità di responsabile dell’Officina manutenzione e riparazione automezzi dell’Amministrazione, per aver indebitamente prelevato n. 1018 cedole carburante con indebito arricchimento personale.
Il Pubblico Ministero esponeva che era pervenuta comunicazione da parte dell’Amministrazione Militare dell’avvio di un procedimento penale a carico di LE DI, all’epoca dei fatti arruolato nell’Esercito Italiano con il grado di Sergente Maggiore Capo in servizio presso l’8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti “FOLGORE” di Legnago (VR), con la carica di Capo Officina, imputato per ipotesi di truffa militare pluriaggravata e continuata, ex artt. 81 cpv c.p., 234 co. 1 e 2, e 47 n. 2 CPMP nel procedimento penale n. 284/2017, a cui è stato riunito il procedimento n. 79/2019/SA R.G.N.R.,
innanzi al Tribunale Militare di Verona.
Secondo l’accusa, il militare, tra il gennaio 2014 e il maggio 2017, inducendo in errore l’Amministrazione mediante l’utilizzo di artifici e raggiri consistiti, tra l’altro, nel formare falsi D.I.M. (Documento Impiego Mezzi) o nell’utilizzare più volte il medesimo D.I.M. per richieste differenti, aveva ottenuto indebitamente la disponibilità di n. 1018 cedole carburante, con indebito arricchimento personale. Formavano oggetto di contestazione, complessivamente, n. 86 episodi delittuosi corrispondenti ad un indebito profitto di € 19.580,00, con l’aggravante di aver commesso i fatti essendo militare rivestito di grado e di avere procurato danno all’Amministrazione militare.
La Procura regionale provvedeva, quindi, all’istruzione della vertenza, acquisendo gli atti del procedimento penale, sospeso all’udienza del 26.11.2021 ex art. 168 bis c.p. per messa alla prova dell’imputato per anni 1 e mesi due e definito, successivamente, con sentenza n. 71/2024 del 25.10.2024 (divenuta irrevocabile in data 22 novembre 2024), del Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale militare di Verona. Con tale provvedimento, accertato l’esito negativo della messa alla prova dell’imputato per inadempimento degli oneri risarcitori, veniva statuito: 1)
il non luogo a procedere nei confronti dell’indagato per essersi il reato estinto per prescrizione, limitatamente alle condotte commesse fino al 25 agosto 2014; 2) l’applicazione al militare della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 e ss. c.p.p. e art. 261 c.p.m.p., pari a mesi 6 di reclusione (con applicazione della sospensione condizionale), con riferimento alle sole condotte commesse a far data dal 26/08/2014.
Dalla documentazione acquisita dalla Procura erariale emergeva chiaramente che, come da accertamenti condotti da una commissione di inchiesta nominata dal Comandante del Reparto a cui era assegnato il convenuto, il Sergente Maggiore Capo DI LE, in qualità di capo officina del Reparto, nel periodo aprile 2016/maggio 2017, aveva indebitamente prelevato dal consegnatario del Deposito Carburanti plurime cedole carburante. In particolare, era emerso che il DI aveva apposto la propria firma sui Documenti di Impiego Mezzi sostituendosi ai soggetti realmente competenti (e cioè i conduttori dei mezzi e le autorità disponenti il servizio) ed aveva utilizzato le cedole per acquisire benzina o gasolio presso un’area di servizio esterna, in quantitativi non giustificabili sulla base della documentazione prodotta a supporto dall’ Officina medesima.
Tanto accertato, la Commissione d’inchiesta aveva quindi trasmesso gli esiti dell’inchiesta alla Procura militare presso il Tribunale militare di Verona, generando l’apertura del procedimento penale 284/2017/DC.
Ampliate le indagini a ritroso fino al 2012, una seconda commissione di inchiesta aveva appurato ulteriori, analoghi, comportamenti illeciti del Sergente Maggiore commessi nel periodo 1.1.2014/31.12.2015, oggetto di ulteriore segnalazione alla Procura Militare, che aveva dato origine al procedimento penale 79/2019 R.g.n.r..
Gli accertamenti condotti dalle due commissioni di inchiesta avevano riguardato l’esame dei registri e della documentazione contabile dell’officina, dal quale erano emerse difformità tra il numero di veicoli in carico all’officina, le loro necessità di utilizzo e collaudo e il numero di cedole carburante richieste dal DI, nonché l’acquisizione di sommarie informazioni da altri soggetti e militari del Reparto, i quali in larga misura avevano disconosciuto le sottoscrizioni sui Documenti di Impiego Mezzi.
Nel corso delle indagini della (prima) commissione il convenuto aveva spontaneamente reso dichiarazione confessoria in data 19 luglio 2017.
Ravvisando ipotesi di responsabilità erariale, la Procura regionale aveva provveduto a notificare in data 8 maggio 2025 al Sig. LE DI invito a dedurre, in esito al quale lo stesso non aveva formulato deduzioni.
La Procura regionale traeva, quindi, il convenuto all’odierno giudizio, chiedendone la condanna al risarcimento del danno patrimoniale causato all’Amministrazione della difesa e quantificato in euro 19.580,00.
Osservava che dagli elementi di prova acquisiti nell’ambito dell’istruttoria si evinceva, in modo incontrovertibile, il compimento degli illeciti contestati, peraltro spontaneamente riconosciuti dallo stesso convenuto. Sottolineava, inoltre, che l’elemento soggettivo che aveva sorretto le condotte illecite doveva essere individuato nel dolo, trattandosi del compimento di fattispecie di natura dolosa (truffa militare pluriaggravata e continuata) e non essendo in alcun modo ipotizzabile una diversa qualificazione giuridica.
La gravità della vicenda era, inoltre, evincibile dalla numerosità degli episodi delittuosi, dalla complessità degli artifici posti in essere nonché dal prolungato periodo di tempo durante il quale erano state realizzate le condotte delittuose.
L’atto di citazione ed il relativo decreto di fissazione dell’udienza sono stati notificati al sig. LE DI a mani proprie in data 28 ottobre 2025.
Il convenuto non si è costituito.
All’odierna udienza il Pubblico Ministero, richiamato l’atto di citazione, ha insistito per l’accoglimento della domanda.
All’esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, non costituito e non presente, al quale l’atto di citazione ed il relativo decreto presidenziale di fissazione dell’udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati a mani proprie in data 28 ottobre 2025.
2. Nel merito, la domanda è fondata.
Preliminarmente il Collegio, in adesione ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis, recentemente, Sez. II App. n. 252/2025; id., n. 29/2025 e n. 193/2024; Sez. III App. n. 210/2024),
intende affermare “il principio secondo cui il giudice contabile è libero di trarre il proprio convincimento anche dalle prove formate nell’ambito di altri plessi giudiziari, intendendo con esse ricomprendere anche le prove c.d.
atipiche e anche quelle eventualmente inutilizzabili in sede penale per violazione del contraddittorio, essendo comunque liberamente consentito il contraddittorio nel processo in cui tale prova si fa valere. Consolidato è, infatti, in giurisprudenza “il principio di “circolarità delle prove”, non potendosi revocare in dubbio l’utilizzabilità, in sede di giudizio contabile, delle risultanze istruttorie emerse nel corso di altri processi (civile, penale, amministrativo). Il giudice può, infatti, far legittimo uso delle cd. “prove atipiche” considerata l’assenza di una norma di chiusura che cristallizzi il numerus clausus delle prove, ma anche l’oggettiva elasticità che caratterizza la nozione stessa di produzione documentale, e l’affermazione del diritto alla prova e del correlativo principio del libero convincimento del giudice (in termini, Sez. II 26 settembre 2017 n. 647)” (Sez.II app.n.97/2020)” (Sez. II App. n. 28/2025, ex multis: cfr. anche Cass. civ. ord, n. 2947/2023; Cass. civ. ord, n. 30298/2023 - v., in tal senso, Sez. giur.
Toscana n. 41/2025 del 26 marzo 2025).
Ciò posto, le condotte illecite del DI, oggetto anche della sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p. del Tribunale Militare di Verona, emergono per tabulas dalla documentazione acquisita in istruttoria, che ha fornito idoneo supporto probatorio - avvalorato dalla dichiarazione ampiamente confessoria resa dal convenuto innanzi alla Commissione interna di inchiesta - quanto alle circostanze, modalità e tempi con cui il militare, alterando il sistema di documentazione amministrativa e contabile dell’approvvigionamento del carburante per le necessità dell’officina da lui gestita (rivestiva, infatti, la qualità di Capo officina), si è procurato, illecitamente, sottraendole all’uso per il quale erano state emesse, numerosissime cedole carburante (1018) in un ampio arco di tempo (circa tre anni e mezzo), destinandole, indebitamente, all’uso personale.
Quanto all’elemento soggettivo non sembra potersi mettere in dubbio la connotazione dolosa delle condotte, anche alla luce del tenore letterale della dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal convenuto in data 19 luglio 2017, nella quale lo stesso dimostra di essere stato perfettamente consapevole non solo dell’illiceità delle condotte (“dichiaro di aver prelevato ed usato in maniera impropria alcune cedole carburante”), ma anche delle loro dirette conseguenze in termini di danno patrimoniale all’Amministrazione, tant’è vero che vi è l’assunzione di impegno all’integrale risarcimento (“assumendomi tutta la responsabilità per eventuali ammanchi amministrativi”), peraltro non ottemperato.
Concorrono, poi, a sostenere tale conclusione da un lato, l’elevatissimo numero di cedole indebitamente utilizzate (1018, di cui 78 da 10 euro per benzina e 940 da 20 euro per gasolio: ipotizzando un costo medio del carburante di circa 1,60 euro/litro, equivalgono a oltre 12.000 litri di carburante in meno di quattro anni, corrispondenti ad una percorrenza di circa 150.000 chilometri con un veicolo mediamente performante), il quale dimostra come il sig. DI ricorresse deliberatamente in maniera sistematica all’approvvigionamento di carburante per usi diversi da quelli di servizio (quale sistema alternativo all’acquisto a titolo personale), e, dall’altro, le modalità con cui il sig.
DI ha ottenuto i predetti buoni carburante.
Questi, infatti, in ragione delle mansioni a cui era addetto, era ben consapevole del fatto che le cedole riguardanti l’officina - a differenza di quelle attribuite ai Reparti del Reggimento - venivano assegnate semplicemente in base alle richieste (risultando difficile conoscere, a priori, le effettive necessità, trattandosi di riparazione o collaudo dei mezzi) e, dunque, approfittava di tale circostanza fidando su giustificazioni all’utilizzo dei buoni meno rigorose rispetto a quelle richieste ad altri reparti. Dunque, in taluni casi, ometteva di emettere i D.I.M. giustificativi dell’impiego del carburante e/o non contabilizzava la chiusura delle lavorazioni (in tal modo impedendo il controllo sull’effettivo utilizzo del carburante); in altri, giustificava l’utilizzo delle cedole carburante, tralasciando, tuttavia, di indicare l’orario di chiusura, i km percorsi, il tipo e la quantità di carburante utilizzato per riempire il serbatoio dopo l’utilizzo in strada oppure riportava lo stesso numero d’ordine del D.I.M. per differenti richieste di cedole; in altri casi, ancora, apponeva nei D.I.M. le firme false dei propri superiori
(dagli stessi poi disconosciute), indicando, spesso, dati macroscopicamente ed inescusabilmente incongruenti (uso atipico ed eccessivo dei mezzi, correzione ex post del numero di chilometri percorsi, cedole gasolio per mezzi alimentati a benzina).
Il quadro probatorio testè delineato determina il Collegio a ritenere il sig.
DI pienamente responsabile degli addebiti formulati dalla Procura erariale. Di conseguenza, lo stesso deve essere condannato al risarcimento del danno patrimoniale arrecato all’Amministrazione della Difesa da quantificarsi nel valore complessivo delle n. 1018 cedole carburante indebitamente utilizzate per usi personali pari ad euro 19.580,00.
Su tale somma – comprensiva di rivalutazione monetaria – vanno calcolati gli interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo.
3. In applicazione dell’art. 31 c.g.c., le spese del giudizio devono essere poste a carico del convenuto nella misura liquidata in dispositivo.
Tutto ciò premesso e considerato
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32609 del registro di Segreteria promosso dalla Procura Regionale nei confronti di LE
DI
DICHIARA
la contumacia del convenuto e, in accoglimento della domanda attorea,
NN
il sig. LE DI al pagamento, a titolo di risarcimento del danno in favore del Ministero della Difesa, della somma di euro 19.580,00 comprensiva di rivalutazione monetaria.
Sulla predetta somma sono dovuti gli interessi legali dal deposito del presente provvedimento al saldo.
NN
altresì, il sig. LE DI al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 266,26 euro (duecentosessantasei/26).
Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.
Così pronunciato in Venezia, all’esito dell’udienza del 12 febbraio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
IE Alberghini RT TO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)