CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Prato, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Prato |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GL GRAZIELLA, Presidente e Relatore PIERAGNOLI GIACOMO, Giudice TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I301015/2024 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/
Resistente/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente proposto la S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa come in epigrafe, impugnava l'avviso di accertamento n. T8T03I301015/2024 per IVA-ALTRO 2020, con recupero effettuato a seguito di contestazione da parte dell'Ufficio sulla sussistenza del requisito territoriale necessario per l'esenzione IVA ex art. 41 d. l. n. 331/93 in relazione a cessioni intracomunitarie. La ricorrente opponeva l'illegittimità dell'atto e l'infondatezza della pretesa, depositando documentazione a comprova delle proprie ragioni. L'Agenzia delle entrate, costituendosi in giudizio, ribadiva la legittimità del proprio operato. Fisata l'udienza di trattazione, le parti comunicavano di aver raggiunto un accordo conciliativo per cui chiedevano concordemente dichiararsi l'estinzione del processo per intervenuta conciliazione a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e, in particolare, la prodotta documentazione comprovante l'intervenuta conciliazione, deve, in accoglimento di quanto richiesto dalle parti, dichiararsi l'estinzione del processo per cessata materia del contendere a seguito di intervenuta conciliazione, a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Prato, sez. II, in composizione collegiale, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di intervenuta conciliazione. Spese compensate. Prato, 26 gennaio 2026.
Il Presidente estensore Graziella Glendi
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PRATO Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GL GRAZIELLA, Presidente e Relatore PIERAGNOLI GIACOMO, Giudice TOCCAFONDI ALBERTO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Prato
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8T03I301015/2024 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/
Resistente/
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente proposto la S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa come in epigrafe, impugnava l'avviso di accertamento n. T8T03I301015/2024 per IVA-ALTRO 2020, con recupero effettuato a seguito di contestazione da parte dell'Ufficio sulla sussistenza del requisito territoriale necessario per l'esenzione IVA ex art. 41 d. l. n. 331/93 in relazione a cessioni intracomunitarie. La ricorrente opponeva l'illegittimità dell'atto e l'infondatezza della pretesa, depositando documentazione a comprova delle proprie ragioni. L'Agenzia delle entrate, costituendosi in giudizio, ribadiva la legittimità del proprio operato. Fisata l'udienza di trattazione, le parti comunicavano di aver raggiunto un accordo conciliativo per cui chiedevano concordemente dichiararsi l'estinzione del processo per intervenuta conciliazione a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e, in particolare, la prodotta documentazione comprovante l'intervenuta conciliazione, deve, in accoglimento di quanto richiesto dalle parti, dichiararsi l'estinzione del processo per cessata materia del contendere a seguito di intervenuta conciliazione, a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di 1° grado di Prato, sez. II, in composizione collegiale, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di intervenuta conciliazione. Spese compensate. Prato, 26 gennaio 2026.
Il Presidente estensore Graziella Glendi