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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/08/2025, n. 11864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11864 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 55264/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 55264/2022 e vertente
TRA
in persona del liquidatore pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Tommaso Salvini n. 55, presso lo studio degli avv. Simonetta De Sanctis Mangelli e Fabrizio Spagnoli, che la rappresentano e difendono, come da procura depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione attrice
E
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Orazio, Controparte_1
n. 31, presso lo studio dell'avv. Marco Mattei, che lo rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di risposta convenuto
Oggetto: contratto di appalto pagina 1 di 41 Conclusioni: in vista dell'udienza del 10 dicembre 2024, trattata con modalità cartolare, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. In particolare, l'attrice ha insistito nella escussione di tutti i testi indicati e nell'ammissione dei capitoli di prova orale non ammessi. Ha quindi precisato nel merito le conclusioni chiedendo di “condannare l'Avv. al pagamento in favore della Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, della somma di euro 79.955,77 oltre IVA, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio, anche con valutazione da condursi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora al saggio di cui al d.lgs. 231/2002 con decorrenza dalla data della costituzione in mora sino al giorno dell'effettivo ed integrale soddisfo;
dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare, poiché infondate in fatto ed in diritto, le domande restitutorie e risarcitorie svolte in via riconvenzionale dall'Avv. ; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze Controparte_1 di giudizio, oltre spese generali ed accessori nella misura di legge”. Il convenuto ha insistito nella richiesta di chiamata in causa dei terzi articolata in comparsa di risposta e nelle prove articolate e non ammesse. Ha chiesto di ordinare all'attrice ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di esibire tutte le fatture passive relative ai costi sostenuti e tutte le fatture emesse nei confronti di coloro che ne avevano beneficiato e di disporre ctu al fine di accertare le somme dovute da esso convenuto. Nel merito ha chiesto di rigettare le domande proposte nei suoi confronti, accertare che esso convenuto aveva versato alla controparte l'importo preteso e autonomamente quantificato dalla società non inferiore a complessivi € Parte_1
850.000,00 e che esso avvocato aveva diritto alla Controparte_1 restituzione della somma non inferiore ad € 400.000,00 e, per l'effetto, condannare la a restituire il predetto importo oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dai singoli indebiti esborsi o, in subordine, dalla richiesta e pagina 2 di 41 messa in mora o, in ulteriore subordine, dalla domanda;
ha chiesto di accertate le condotte illegittime e gravemente inadempienti perpetrate dalla società
[...]
nei suoi confronti, condannare la stessa società attrice Parte_1 al risarcimento del danno in ragione di € 500.000 ovvero del diverso importo, maggiore o minore ritenuto di giustizia, con vittoria di spese di lite e condanna dell'attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in ragione di € 50.000,00 ovvero al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 41 1,Con l'atto introduttivo di giudizio la ha Parte_1 esposto che, con contratto del 5.12.2001, il prof. aveva Persona_1 concesso in locazione alla Parte_2
unità immobiliari site in Roma, Via Eleonora Duse, n. 35, piani primo,
[...] secondo e terzo;
che, successivamente, detta associazione si era scissa e, in particolare, con atto del 21.12.2004, era stata costituita l'associazione
[...]
, cui era stato ceduto il Controparte_2 contratto di locazione relativo all'immobile sito in Via Duse al primo piano;
che tale associazione aveva svolto la propria attività anche in una porzione dell'immobile sovrastante, di proprietà di tale che il prof. nel Per_2 Per_1
2011, era receduto dalla associazione, inattiva dal 2012 e sciolta nel 2016; che solo alcuni dei professionisti associati e, in particolare, gli avv. NT, e CP_1
AL, unitamente al relativo team di collaboratori, avevano continuato a lavorare presso l'immobile di Via Duse;
che, a giugno 2011, era stata costituita dal prof. e dall'avv. al fine di erogare Per_1 CP_3 Parte_1 prestazioni di servizi di supporto e di organizzazione dello studio professionale;
che, in particolare, la società era subentrata nei contratti di locazione degli immobili di Via Duse e aveva fornito servizi di supporto relativi ad attività amministrative e segretariali, quali depositi di cancelleria, attività di receptionist e apertura pratiche, aveva stipulato contratti di somministrazione del servizio telefonico e di internet, di cui fruivano i professionisti che lavoravano nello studio e aveva curato la manutenzione dell'immobile, l'acquistato di arredi, stampanti, fotocopiatrici e materiali di cancelleria;
che, a titolo di corrispettivo, per tali attività la società aveva chiesto delle somme corrispondenti ai costi sostenuti, pari ai canoni di locazione, alle spese condominiali e di riscaldamento, alle spese di pulizia, alle retribuzione dei dipendenti e ai relativi contributi, ai costi dei materiali di consumo;
che di tali spese, sino al 2017, si erano fatti carico gli avv. CP_1
pagina 4 di 41 e NT, in misura pari al 38-40% ciascuno, e, per la quota residua, l'avv.
AL, mentre dalla fine del 2017/inizi del 2018, anche gli avv. Bruno
ZZ e DA CA avevano iniziato a farsi carico di tali spese, versando importi fissi nella misura concordata con gli stessi avv. NT,
e AL nell'ambito di accordi cui l'attrice era rimasta estranea;
che CP_1 nel 2020 l'avv. AL aveva manifestato la sua indisponibilità a farsi carico delle spese dei servizi erogati dall'attrice attesa l'esiguità dei propri guadagni;
che, pertanto, nel 2020 l'avv. NT aveva versato alla l'ulteriore Parte_1 somma di € 10.983,61 nel presupposto che anche l'avv. avrebbe CP_1 provveduto ad analogo versamento integrativo, ma il convenuto non aveva proceduto in tal senso;
che vi era stato, quindi, un ulteriore incontro al fine di valutare una ripartizione delle spese tra i soli avv. NT e , che non CP_1 era andato a buon fine, così che la aveva comunicato la propria Controparte_4 disdetta dal contratto di locazione, a far tempo dal 31.07.2021, e aveva interrotto l'erogazione dei propri servizi, progressivamente licenziando le proprie dipendenti;
che il costo complessivo dei servizi resi dall'1.01.2021 al 31.07.2021, inclusi oneri di pregressi esercizi inevasi e spese per il TFR del personale era pari a € 254.477,6
e di tale spesa doveva farsi carico il nella misura di € 95.429,10, pari CP_1 alla quota del 37,5%, che corrispondeva alla quota di partecipazione da sempre sostenuta nella ripartizione delle somme dovute alla nonché Parte_1 alla percentuale di godimento di tali servizi da parte del convenuto e del suo team, con la conseguenza che, avendo l'attore versato solo la minor somma di €
15.473,32, era dovuto l'importo di € 79.955,77 oltre IVA.
L'attrice ha, quindi, rassegnato le sue domande come riportate in epigrafe.
pagina 5 di 41 Differita, con decreto ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c. la data della prima udienza, si è costituito in giudizio , il quale ha evidenziato Controparte_1 che, nel corso del tempo, numerosi professionisti avevano lavorato nello studio, con sede in Via Eleonora Duse n. 35, e avevano fruito dei servizi resi da parte della società attrice, così che era erroneo fargliene carico nella indicata misura del
37,5% in ciò valutato che esso convenuto aveva usufruito di una sola stanza che, peraltro, a differenza di quelle di altri legali era stata arredata unicamente con suoi mobili e non aveva un team di collaboratori, ma di tanto in tanto, versando uno specifico corrispettivo, si era avvalso della collaborazione di altri professionisti, che operavano nello studio autonomamente con la loro clientela. Il convenuto ha, tra l'altro, riferito che avevano operato all'interno dell'immobile di Via Duse altre società che facevano capo all'avv. NT e a tale avv. , il quale, pure Per_3 aveva usufruito di una stanza al pari di tale dott. Per_4
Ha, quindi, evidenziato che la controparte, negli anni pregressi, ponendo a suo carico, nella misura da essa stessa indicata, i costi necessari per l'erogazione delle prestazioni rese a servizio dello studio, gli aveva richiesto un rimborso spese superiore al dovuto, con suo diritto di ripetere le somme versate in eccedenza. Ha, infine, rilevato la condotta inadempiente dell'attrice, che gli aveva comunicato con poco preavviso la decisione, presa senza il suo consenso, di disdire il contratto di locazione dell'immobile di Via Duse nonché tutti i servizi di cui fruiva lo studio, incluso quello telefonico, e ha osservato che tale condotta era stata per lui pregiudizievole attesa la perdita di avviamento e di clientela, determinata dal trasferimento della sua attività professionale in altri locali e dalle difficoltà incontrate dai clienti nel raggiungerlo telefonicamente.
pagina 6 di 41 Ha, pertanto, chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa gli avv. Ernesto
EG NT, Bruno ZZ e nonché Controparte_5 CP_6
erede del prof. Quindi, nel merito, ha domandato CP_7 Persona_1 il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e, in ogni caso, in via riconvenzionale, di accertare che aveva versato alla Parte_1
, sin dalla sua costituzione, l'importo non inferiore ad € 850.000,00 e
[...] che lo stesso, eseguiti i corretti conteggi e ricalcoli degli importi dovuti, anche da parte degli altri professionisti fruitori chiamati in causa, aveva diritto alla restituzione di un importo non inferiore ad € 300.000,00 o di quello diverso maggiore o minore accertato all'esito dei dovuti conteggi e ricalcoli o comunque ritenuto di giustizia e, per l'effetto, ha chiesto di condannare la Parte_1
a restituirgli tale somma. Ha, quindi, chiesto di accertare le condotte
[...] inadempienti poste in essere ai suoi danni e condannare l'attrice al risarcimento del pregiudizio arrecatogli nella misura non inferiore ad € 300.000,00 o a quella diversa, maggiore o minore, accertata in corso di causa;
con vittoria di spese di lite e condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per € 96.000,00 o per la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
2.Tanto esposto in ordine alle domande proposte dalle parti e alle difese svolte, deve essere preliminarmente disattesa la richiesta avanzata dal convenuto di remissione della causa in istruttoria per procedere alla chiamata in causa dei terzi indicati in comparsa di risposta.
Al riguardo va premesso che, come chiarito dalla Corte di legittimità, perché sussista un'ipotesi di litisconsorzio necessario, al di fuori dei casi specificamente previsti dalla legge, è necessario non solo che venga in rilievo un unico rapporto con una pluralità di parti, ma anche che, in ragione della domanda proposta, debba ritenersi che la sentenza sia inutiliter data se non in presenza di tutte le parti.
pagina 7 di 41 Ne consegue che tale situazione non è ravvisabile quando viene richiesto l'adempimento di un'obbligazione ovvero l'esecuzione di una prestazione di carattere non inscindibile, quale è certamente il pagamento di un debito pecuniario, nei confronti di uno solo dei più obbligati, tanto più nel caso in cui la domanda, come nel caso di specie, sia proposta pro quota (cfr. Cass. n. 14102 del 23.09.2003 in cui è stato rilevato che “al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile, incidente su una situazione inscindibilmente comune a più soggetti, di modo che, se pronunciata in assenza del contraddittorio di tutte le parti interessate, l'emananda sentenza sia priva di alcuna pratica utilità; pertanto, non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario allorché il giudice proceda in via meramente incidentale e con effetto limitato alle parti in giudizio ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche la parte in esso non presente, dal momento che tale accertamento può ben compiersi e produrre i suoi effetti tra dette parti del processo, senza chiamare in giudizio l'altra, la quale, in quanto pretermessa, non subisce alcun pregiudizio dall'accertamento incidentale, inidoneo a costituire giudicato nei suoi confronti”).
Tanto premesso, a prescindere da ogni altra considerazione, si osserva che, come chiarito dalla Corte di legittimità, “in materia di chiamata in causa ad istanza di parte, qualora sia stata proposta dal convenuto, a tale scopo, tempestiva richiesta di differimento della prima udienza di trattazione, l'eventuale provvedimento di rigetto può essere revocato (anche implicitamente) dallo stesso giudice, o da altro avanti al quale la causa sia stata riassunta a seguito di declinatoria di competenza ad opera del primo, sempreché ciò avvenga anteriormente all'esaurimento della fase della prima udienza di trattazione” (cfr. Cass. n. 21462 del 25.10.2016).
pagina 8 di 41 Pertanto, una volta concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., ove venga in rilievo, come nel caso di specie, un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, non è più possibile rivedere le determinazioni assunte in ordine alla chiamata in causa del terzo, la cui autorizzazione determinerebbe la necessità di concedere nuovamente tali termini, comportando un'inammissibile regressione del procedimento, in spregio dell'imprescindibile esigenza di assicurare la ragionevole durata del giudizio.
3. Ciò posto nel merito si osserva che costituiscono circostanze pacifiche e documentali che l'avv. , unitamente ad altri sette Controparte_1 professionisti (prof. avv. Ernesto EG NT, avv. Mario Persona_1
OI, avv. Alberto GO, avv. avv. Fabio Roscioli e Controparte_5 avv. Giuseppe NA) faceva parte dell'associazione professionale
[...]
, il cui studio era ubicato in un Parte_3 immobile di proprietà del prof. sito in Roma, Via Eleonora Duse n. 35, al Per_1 primo piano interno 5, condotto in locazione (cfr. all. 3 atto di citazione).
E' analogamente pacifico e documentale che nel 2011, a seguito della nota del 5 aprile, con cui il prof. aveva manifestato l'intenzione di sciogliere Per_1
l'associazione (cfr. all. 84 alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p..c), questa era rimasta inattiva.
pagina 9 di 41 Si osserva, quindi, che degli otto professionisti originariamente associati, avevano continuato a lavorare, in proprio, presso l'immobile di Via E. Duse n. 35, interno 5, dapprima, il prof. e gli avv. NT, , NA, AL e Per_1 CP_1
GO e, successivamente, a far tempo dal 2013, gli avv. NT, CP_1
e AL (il trasferimento degli avv. Roscioli, così come il fatto che l'avv.
OI aveva iniziato a lavorare esclusivamente presso lo studio di Milano, di cui sosteneva i costi sono circostanze non contestate, al pari del successivo trasferimento anche degli avv. NA e GO e cfr. comunque deposizioni, rese all'udienza dell'11.09.2024, dai testi NT e cfr. all. 94 di parte Tes_1 attrice da cui emerge che il il NA e il GO avevano partecipato Per_1 alle spese di studio negli anni 2011 e 2012, mentre non è specificamente contestato che il prof. adoperava una stanza sita in altro immobile sovrastante quello Per_1 condotto in locazione dalla e dalla deposizione del teste Parte_1
ZZ, escusso all'udienza dell'11.09.2024, emerge che il aveva una Per_1 sua segretaria, tanto ciò vero che, come di seguito meglio esposto, a far tempo dal
2013, non era tra i destinatari delle sotto richiamate comunicazioni in ordine alla ripartizione dei costi). Ciò posto si osserva che dalla documentazione in atti risulta che, in data 23 giugno 2011, il prof. e l'avv. NT avevano costituito la Per_1
il cui oggetto era costituito dall'organizzazione di studi Parte_1 professionali e dalla prestazione di servizi connessi al relativo funzionamento, incluso il disbrigo di pratiche amministrative e fiscali, ricerche anagrafiche, consultazione di pubblici elenchi, gestione di servizi di segreteria (cfr. all. 7 all'atto di citazione). Nel dettaglio la predetta società era divenuta cessionaria del contratto di locazione dell'immobile di Via Duse n. 35, interno 5, primo piano nonché parte del contratto di locazione di una porzione del piano superiore, appartenente a tale ove erano ubicate le stanze dell'avv. NT e di altri professionisti che Per_2 lavoravano all'interno dello studio (cfr. all. 8 atto di citazione e deposizione resa,
pagina 10 di 41 all'udienza dell'11.09.2024, dai testi ZZ e NT, i quali hanno riferito che la porzione di immobile sita al secondo piano era composta da tre stanze, di cui una in uso esclusivo all'avv. NT e le altre due utilizzate da altri professionisti, avv.
avv. SA CA, avv. Marta Munzi e dott. Roberto Ferrara, i CP_6 quali collaboravano con i professionisti dello studio. Tale circostanza è stata riferita anche dai testi e escussi a tale medesima Testimone_2 Testimone_3 udienza, anche se gli stessi hanno, invece, ricordate che le stanze locate erano quattro e che i predetti avv. , CA, Munzi e Ferrara, che occupavano le CP_6 stanze in cui non lavorava l'avv. NT, collaboravano “principalmente” con il
NT). La tramite il suo personale dipendente, aveva svolto, Controparte_8 quindi, attività di segreteria e aveva gestito ogni altro servizio funzionale ad assicurare l'operatività dello studio, quale, ad esempio, il contratto con colui che si occupava delle pulizie, i contratti di somministrazione dell'energia elettrica, dei servizi di telefonia e di internet, gli abbonamenti alle riviste giuridiche, sopportandone i relativi costi (tale circostanza è pacifica e cfr. contratti all. da 9 a
12 dell'atto di citazione nonché corrispondenza come di seguito esaminata).
pagina 11 di 41 Ciò posto si osserva che dalla disamina della documentazione in atti emerge che la non aveva concordato con i professionisti che operavano Parte_1 all'interno dello studio legale un corrispettivo che le doveva essere versato per i servizi resi, ma calcolato il costo di tali servizi, inclusi gli stipendi e i contributi dovuti al personale dipendente della stessa parte attrice, e detratti i pagamenti eseguiti da terzi, cui, nel tempo erano state date in uso delle stanze o delle postazioni di lavoro ovvero cui venivano forniti dei servizi, la Parte_1 si rivolgeva ai soli professionisti che originariamente avevano fatto parte della e, quindi, nel 2011 e Parte_3 nel 2012 al prof. e agli avv. GO, NA, NT, e Per_1 CP_1
AL e, a far tempo dal 2013, ai soli avv. NT, e AL, per CP_1 chiedere il versamento di somme di denaro tali da coprire tali spese.
Successivamente, a far tempo dalla fine del 2017, era stato coinvolto anche l'avv.
ZZ.
Nel dettaglio, inizialmente sino al coinvolgimento dell'avv. ZZ, non era prestabilito un compenso di entità determinata che i suindicati avvocati dovevano versare alla società, ma, di volta in volta, la segretaria, Testimone_4 prospettava ai predetti professionisti le “esigenze di cassa” e questi concordavano come farvi fronte, provvedendo ai relativi pagamenti, tanto ciò vero che la stessa attrice, nel formulare la sua domanda, ha fatto riferimento alla entità dei versamenti di media effettuati dal convenuto.
pagina 12 di 41 Al riguardo va precisato che l'entità di tale partecipazione veniva stabilita, di volta in volta e in piena consapevolezza. Gli avvocati avevano, infatti, deciso di contribuire essi soli alle spese di studio, sapevano ciascuno dei versamenti eseguiti dagli altri e del fatto che gli altri avvocati che lavoravano all'interno dello studio non provvedevano alle relative spese tanto ciò vero che ricevevano periodicamente dei prospetti dalla in cui erano riportati i versamenti eseguiti (cfr. email Tes_1 dell'1.07.2014 all. 54 di parte attrice e cfr. deposizione resa dal teste NT che ha riferito che tali prospetti venivano redatti periodicamente al fine di consentire una discussione sulla ripartizione dei costi in occasione delle riunioni cui partecipavano i predetti professionisti). L'assetto, come sopra ricostruito, trova, infatti, sostegno probatorio nella documentazione versata in atti. Premesso che gli stessi fogli di prima nota, versati in atti dall'attrice evidenziano bonifici eseguiti nel 2011 e nel
2012 dal prof. e dagli avv. NA e GO per importi Per_1 sostanzialmente corrispondenti a quelli degli avv. NT, e AL CP_1
(cfr. all. 94 di parte attrice), dal 2012 ossia da quando gli avv. GO e NA avevano lasciato le stanze sino a quel momento occupate presso l'immobile di Via
Duse n. 35 int, 5, dalla disamina della corrispondenza versata in atti emerge che la di volta in volta, indicava ai soli tre professionisti, avv. NT, avv. Tes_1
e avv. AL, le spese cui provvedere e questi si accordavano sul CP_1 contributo che ciascuno di loro avrebbe dato alla Ciò emerge Parte_1 dalla corrispondenza in atti e, in particolare, dalle email del 5.08.2013 (cfr. all. 52 all'atto di citazione) e del 27.11.2013, con cui era stato richiesto quanto necessario per pagare l' , nonché dalla precedente email del 25.11.2013 Controparte_9 contenente il prospetto delle spese da sostenere (cfr. all. 53 di parte attrice), dall'email del 3.09.2014, con cui erano stati ricordati ai soli tre professionisti in questione i pagamenti da eseguire per l'assicurazione, le rate e CP_10
l'acquisto monitor del computer (cfr. all. 55), dalle email del 23 gennaio e del 2
pagina 13 di 41 febbraio 2015 (cfr. all. 56), del 2.08.2016 (cfr. all. 57) e del 6.09.2016 (cfr. all. 58).
Rileva, inoltre, l'email del 30.01.2017, in cui la richiamato un Tes_1 versamento di € 5.000,00, effettuato dal AL, utilizzato per pagare i contributi dei dipendenti e i canoni di locazione dovuti a e un pagamento di € Per_2
7.000,00 del NT, usato per pagare gli stipendi di gennaio, le rate del condominio e le bollette, aveva lamentato che i soldi presenti sul conto, pari a €
2.245,00, non erano sufficienti a pagare i debiti in scadenza, rilevando “senza altri fondi non posso pagare gli affitti ed altre voci urgenti”. Tale email faceva seguito ad una precedente comunicazione del 18.01.2017, in cui pure la aveva Tes_1 evidenziato ai predetti tre professionisti i pagamenti da effettuare, ricordando “il versamento per far fronte alle spese scadute e in scadenza”, senza indicare un importo dovuto da ciascuno dei suoi interlocutori (cfr. all. 17 di parte attrice). Sulla stessa linea si pongono le comunicazioni dell'8.02.2017, del 27.02.2017 e del
2.05.2017, in cui la predetta segretaria aveva indicato il saldo del conto corrente e aveva ricordato i pagamenti in scadenza (cfr. all. 18 e 18 bis di parte attrice). Nelle comunicazioni di maggio 2017, anch'esse come le altre indirizzate ai soli avv.
NT, e AL, erano richiamati i versamenti effettuati da CP_1 ciascuno, € 4.000,00 da AL, € 5.960,00 da ed € 5.000,00 da CP_1
NT, ed era stata segnalata la necessità di effettuare versamenti integrativi, con quantificazione del fabbisogno di cassa, senza in alcun modo indicare le somme dovute da ognuno (cfr. all. 20 di parte attrice). Sulla stessa linea si pone la comunicazione dell'1.06.2017 (cfr. all. 21 di parte attrice in cui la aveva Tes_1 scritto di aver ricevuto un pagamento di AL per € 4.000,00 e di CP_1 per € 6.282,59, evidenziando, al contempo, la necessità di un ulteriore versamento di € 6.000,00 per coprire le spese e osservando che era stato possibile onorare i pregressi debiti grazie all'utilizzo del credito IVA nonché all. 22). D'altro canto, risulta indirizzata unicamente ai predetti tre professionisti anche l'email del 25
pagina 14 di 41 maggio 2016 prodotta da parte convenuta (cfr. all. 10 alla seconda memoria 183). Il fatto poi che nessuno dei tre professionisti si fosse impegnato ad eseguire un pagamento di un importo predeterminato emerge anche dai toni e dalle espressioni usate dalla da cui risulta, in modo, evidente l'obbligo per i suoi tre Tes_1 interlocutori di contribuire alle spese di studio a fronte dei servizi resi, tanto ciò vero che venivano richiesti i necessari pagamenti, senza che però fosse predeterminato l'importo dovuto da ciascuno (cfr. email del 5 agosto 2013 all. 52 all'atto di citazione in cui la aveva prospettato una spesa di € 25.287,06 Tes_1 per i canoni di locazione, a fronte di un saldo in banca di € 10.500,00 circa, per poi scrivere senza fare riferimento a pagamenti per un importo prestabilito, “se siete d'accordo potreste versare l'importo di 25.000,00 + iva e mantenendo il saldo banca per settembre. In questo modo dovreste effettuare bonifico soltanto a fine settembre – primi di ottobre. AL verserà € 5.000,00 + iva;
sul punto cfr. altresì email del 2 agosto 2016 in cui la dopo aver evidenziato che il CP_11 saldo del conto corrente non consentiva neanche di pagare le spese di affitto, aveva chiesto agli avv. NT, e AL “fatemi sapere al più presto le CP_1 vostre intenzioni” nonché email del 31 luglio 2017, all. 23 di parte attrice, in cui, richiamati i versamenti effettuati dagli avv. NT e AL, la aveva Tes_1 scritto “se l'avv. potesse versare almeno € 6.000,00 potrei far fronte CP_1 alle spese più urgenti” nonché email del 25.05.2016, all. 10 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte convenuta in cui la nel Tes_1 rappresentare agli avv. NT, e AL la necessità di acquisire i CP_1 fondi necessari per pagare le spettanze di una segretaria in procinto di andare in pensione, aveva scritto “per quanto riguarda l'importo che ciascuno di Voi dovrà versare sinceramente non ti so dire, Vi allego il prospetto degli importi sino ad oggi versati”; cfr. sul punto anche deposizione della teste escussa all'udienza Tes_1 dell'11.09.2024, la quale non ha indicato una misura predeterminata di pagina 15 di 41 partecipazione ai costi, riferendo che la stessa veniva, di volta in volta, stabilita in base al fatturato realizzato da ciascun professionista ed variava nel tempo all'esito delle riunioni in cui gli avvocati discutevano di tali ripartizioni).
Come sopra esposto, gli unici professionisti che si facevano carico delle spese, a far tempo dal 2013, erano i predetti avv. , avv. NT, il quale era CP_1 anche amministratore della e avv. AL. In particolare, Controparte_4 anche il prof. aveva smesso di farsene carico, nella piena consapevolezza Per_1 dei tre professionisti suindicati, tanto ciò vero che, nonostante fosse il fondatore dello studio, non era tra i destinatari delle comunicazioni relative al riparto dei costi trasmesse dalla Gli avv. NT, e AL erano Tes_1 CP_1 consapevoli del fatto che non partecipava alle spese tanto ciò vero che non compariva tra coloro che eseguivano i versamenti nei prospetti loro trasmessi. Ciò trovava ragione nel fatto che non adoperava nessuna delle stanze condotte in locazione dalla e aveva una sua segretaria che non era una Parte_1 dipendente della società attrice (cfr. a tale ultimo riguardo dichiarazioni rese dal teste ZZ, all'udienza dell'11.09.2024, da cui risulta che il prof. si Per_1 avvaleva delle segretarie dipendenti della solo quando era in Controparte_8 codelega con gli avv. NT, e AL, mentre non è contestato che CP_1 la stanza adoperata dal prof. si trovava in un immobile sito al secondo Per_1 piano di Via Duse 35, diverso da quello condotto in locazione dalla società attrice).
Le suindicate richieste di pagamento della con allegati i prospetti dei Tes_1 debiti da onorare e le situazioni relative ai versamenti eseguiti, riportavano pagamenti effettuati dai soli NT, e AL ed erano indirizzate CP_1 unicamente ai predetti tre professionisti che, quindi, erano perfettamente consapevoli di essere gli unici a farsi carico delle spese di funzionamento dello studio.
pagina 16 di 41 Peraltro, tale situazione emerge anche dalle email scritte dai predetti avvocati che davano conto di tale situazione come risultante da una decisione da essi stessi presa. Si segnalano, in particolare, l'email dell'11.02.2016, scritta dall'avv.
NT, indirizzata al convenuto e all'avv. AL, in cui era schematicamente riportata la posizione dei collaboratori di studio e da cui risulta che, a tale data, costoro, e, quindi, tutti gli altri professionisti dello studio, a prescindere dall'eventuale fatturato personale, tratto anche dai loro clienti, ricevevano un corrispettivo dagli avv. NT, e AL, fisso ovvero a percentuale, CP_1 per la loro collaborazione, e non partecipavano alle spese di studio tanto ciò vero che doveva essere valutata la possibilità di chiedere ad alcuni di loro di contribuirvi
(cfr. email all. dell'11.02.2016, all. 19, in cui il NT aveva scritto, con riferimento all'avv. Conforti, “poi vediamo se dovrebbe contribuire alle spese di
Studio” e con riguardo alla posizione di Bruno ZZ “B poi ci dice se riesce a partecipare alle spese”). Tale email faceva seguito ad una precedente email del 29.01.2016 dell'avv. AL il quale aveva dato atto che erano trascorsi tre anni da quando avevano intrapreso una nuova fase dello studio e, nel lamentare che i costi sopportati erano eccessivi, in particolare, se rapportati al suo fatturato, incidendo, considerando anche il costo dei collaboratori, in una misura pari al
60/70%, aveva individuato alcune spese che potevano essere ridotte o eliminate.
Tale email conferma che erano i soli avv. NT, AL e a farsi CP_1 carico delle spese. Rilevano, inoltre, l'email del 17 aprile 2018 in cui il NT aveva rilevato l'opportunità di chiedere ad alcuni degli altri professionisti che lavoravano nello studio, tali DA, e AD, un contributo di € 350 al Per_5 mese, con ciò dovendosi ritenere che nessun contributo era da questi sino ad allora versato (cfr. all. 27 di parte attrice). Tali comunicazioni erano condivise dall'avv.
, che ne era destinatario, tanto ciò vero che non risulta fosse mai CP_1 intervenuto per contrastarne il contenuto (cfr. sul punto anche email del 6.09.2021,
pagina 17 di 41 all. 83 alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice, in cui l'avv. , nel lamentarsi della entità dei compensi che l'avv. CP_1 CP_6
gli aveva richiesto per la collaborazione in una pratica, aveva scritto “e
[...] senza mai avere partecipato alle non indifferenti spese dello studio, come ben sai”, così da essere ben consapevole dell'assetto relativo alla ripartizione dei costi di funzionamento dello studio).
Non smentiscono tale assunto le fatture emesse nei confronti di altri professionisti, prodotte dal convenuto in quanto riferite a limitati servizi specifici (cfr. fattura n.
11/2017 emessa nei confronti dell'avv. , fattura n. 14/2017 emessa nei CP_6 confronti del dott. (cfr. all 14 alla seconda memoria ex Persona_6 art. 183 sesto comma c.p.c. del convenuto)
Né rileva la corrispondenza prodotta dal convenuto di giugno 2016, indirizzata anche ad altri professionisti, in quanto non è riferita alle spese di funzionamento dello studio legale, ma agli adempimenti per il formale scioglimento della
(cfr. all. Controparte_2
9 e 11 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma di parte convenuta) sicché delle relative spese dovevano farsi carico tutti coloro che ne avevano fatto parte.
Analogamente le comunicazioni di novembre 2017, intercorse tra gli avv. NT,
, AL e ZZ, che, come di seguito esposto, era stato CP_1 successivamente coinvolto nella ripartizione dei costi, si riferiscono alla sola contribuzione ad un servizio di centralino, di cui gli avv. GO e NA dovevano farsi carico in relazione ai due interni telefonici, 402 e 404, ad essi in uso
(cfr. all. 12 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte convenuta tanto ciò vero che a tali limitati servizi specifici si riferiscono le fatture n. 6/2017,
7/2017, 26/2017, 27/2017, emesse nei loro confronti, come le fattura n. 8/2017 e n.
25/2017 emesse nei confronti dell'avv. OI, all 14 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. del convenuto).
pagina 18 di 41 Come sopra anticipato, risulta dagli atti di causa che, alla fine del 2017, la posizione dell'avv. ZZ era cambiata e gli era stato chiesto di farsi carico delle spese dello studio tanto ciò vero che era divenuto anche lui destinatario delle email della in cui erano indicati i costi sostenuti, i pagamenti in scadenza Tes_1 ed era chiesto di provvedere ai relativi versamenti (cfr. email del 21.11.2017, all.
24 di parte attrice nonché email del 28.02.2018 all, 25 e email del 3.05.2018 in cui la aveva chiesto “gli importi che verserete saranno i seguenti? Per quanto Tes_1 riguarda AL (€ 4.000,00 iva inclusa) e NT (€ 4.100 iva inclusa) mentre l'avv. deve dirmi se intenda effettuare il pagamento sotto indicato pari CP_1
a 1/3 dell'importo richiesto (€ 22.341,19)” nonché email dell'8 agosto 2018, all 31, in cui la dato atto di aver ricevuto dal NT € 4.000,00, iva inclusa, e, Tes_1 richiamato il versamento che il ZZ avrebbe effettuato per i mesi di agosto e settembre, pari a € 2.440,00, aveva scritto “non ho avuto modo di parlare con l'avv.
ma se anche lui potesse effettuare un versamento potrei coprire tutte le CP_1 spese” nonché all. 17 di parte convenuta;
cfr. all. 88 alla terza memoria di parte convenuta da cui può evincersi che la posizione del ZZ era verosimilmente diversa rispetto a quella degli altri collaboratori dello studio, anche in ragione dei maggiori compensi ricevuti, assicurandogli la sola , un corrispettivo di € CP_12
60.000,00 l'anno tanto ciò vero che aveva all'interno dello studio una sua stanza e un suo collaboratore, come riferito, nella sua deposizione della teste e, per Tes_3 tale ragione, gli era stato verosimilmente chiesto di partecipare alle spese).
pagina 19 di 41 Nel dettaglio dalla disamina della corrispondenza in atti si evince che, dopo il coinvolgimento dell'avv. ZZ nella ripartizione delle spese, erano stati stabiliti dei contributi fissi mensili, pari a € 4.100,00 ciascuno per gli avv. NT e
, € 3.000,00 per l'avv. AL ed € 1.220,00 per l'avv. ZZ, cui CP_1 doveva aggiungersi l'importo di € 610,00, versato dall'avv. CA, quale contributo fisso mensile. Tali versamenti erano, tuttavia, insufficienti a coprire i costi di funzionamento dello studio sicché la richiedeva dei Parte_1 contributi integrativi di ammontare non predeterminato (cfr. email del 15.03.2019 all. 35 in cui la aveva evidenziato di ricevere ogni mese € 4.100,00 Tes_1 ciascuno dagli avv. NT e , € 3.000,00 dall'avv. AL, € CP_1
1.220,00 dall'avv. ZZ ed € 610,00 dall'avv. CA nonché all. 31 in cui la aveva indicato l'importo dovuto da ZZ per agosto e settembre Tes_1
2018 in € 2.440,00 ed email del 23.07.2019 e del 18.09.2019, all. 38 e 37 in cui erano riportati versamenti rispondenti a tali previsioni;
cfr. in ordine ai versamenti integrativi, email del 17 dicembre 2019, all. 39 di parte attrice, ossia proposta formulata dall'avv. NT di supplire alle carenze di cassa con un versamento di €
10..000,00 ciascuno da parte di esso avv. NT e del , di € 8.000,00 da CP_1 parte del AL e di € 5.000,00 da parte del ZZ nonché scambio di corrispondenza intercorso a giugno 2019, all. 64, in cui la aveva Tes_1 evidenziato che, con i pagamenti eseguiti, non vi era liquidità sufficiente per coprire alcune spese, quali il canone di locazione dovuto al prof. e i costi Per_1 del pulitore, e aveva precisato “vi farò avere il dettaglio di tutte le spese che la dovrà sostenere di qui al mese di agosto in modo tale che possiate coordinarvi Pt_1 per gli importi da versare alla e a tale email aveva risposto l'avv. NT, Pt_1 offrendosi di versare l'ulteriore somma di € 2.000,00, e chiedendo pagamenti integrativi al convenuto e al ZZ nonché all. 68 e 69 di parte attrice nonché email del 14 maggio 2019, in cui la a fronte della necessità di chiedere Tes_1
pagina 20 di 41 contributi integrativi, aveva scritto “mi avete chiesto di comunicarVi la nuova quota che ciascuno di Voi dovrebbe versare, io non sono in grado di stabilirne l'importo” nonché all. 33 email del 6.10.2020 in cui il NT aveva lamentato di aver versato dal mese di giugno un contributo superiore a quello corrisposto dagli avv. , AL e ZZ complessivamente considerati). Invero, CP_1
l'assetto ora descritto tale per cui gli avv. NT e versavano un CP_1 contributo fisso mensile di € 4.100,00 ciascuno e gli avv. AL e CP_13 eseguivano pagamenti mensili, il primo di € 3.000,00 e il secondo di € 1.100,00, aveva ragionevolmente fatto seguito alla email del 30 gennaio 2019, in cui l'avv.
NT aveva proposto ai suoi colleghi, avv. , avv. AL e avv. CP_1
ZZ, di eseguire versamenti mensili di tale ammontare così da garantire un'entrata fissa di € 12.000,00 al mese, evitando alla di chiedere Tes_1 mensilmente un contributo (cfr. all. 26 alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte convenuta in cui era stato proposto anche un pagamento aggiuntivo di € 16.000,00 ripartito tra i predetti quattro professionisti secondo la stessa proporzione). Dal tenore di tale email emerge anche che i predetti professionisti stavano valutando ancora la possibilità di coinvolgere altri nelle spese (cfr. all. 26 in cui è scritto che i criteri di riparto potevano cambiare una volta Contr affittata una stanza e una volta che e tale avessero iniziato a pagare la Per_7 loro quota, così rendendo evidente che, sino a quel momento, nessun'altro avvocato era coinvolto nel riparto delle spese). Dalla corrispondenza successiva emerge che tali pagamenti non erano ancora sufficienti così che si rendeva necessario integrarli e i predetti quattro professionisti stavano valutando la possibilità di coinvolgere altri avvocati nella contribuzione alle spese, ma non risulta che tale intenzione avesse avuto poi un fattivo seguito, se non per quanto riguarda la CA, cui era stato chiesto un contributo (cfr. all. 22 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte convenuta e all. 29 alla stessa pagina 21 di 41 memoria ossia email del 16 aprile 2020 in cui l'avv. NT aveva chiesto a
AL, e ZZ “avete parlato con i collaboratori e considerato CP_1 chi deve rimanere pagando la sua quota e chi non sia necessario?”).
In ordine ai predetti pagamenti aggiuntivi eseguiti per supplire alle carenze di cassa, va rilevato che gli stessi erano fatti spontaneamente, nella piena consapevolezza dei pagamenti eseguiti dagli altri professionisti, indicati dalla nelle suindicate email e nelle altre in atti (cfr. email del 7.01.2019, in cui Tes_1 la segretaria aveva dato atto di allegare i pagamenti effettuati a dicembre 2019 e all.
40 email dell'11.02.2020, all. 67 email del 6.08.2020 con cui la aveva Tes_1 trasmesso agli avv. NT, , ZZ e AL un prospetto dei CP_1 versamenti eseguiti).
Si osserva, quindi, che la posizione dell'avv. ZZ era diversa da quella dell'avv. Carderelli, che contribuiva con un versamento fisso e invariabile.
Ciò emerge dalla corrispondenza in atti da cui risulta che l'avv. ZZ, a differenza di altri professionisti di studio e, in particolare, della CA, dalla fine del 2017 ossia da quando aveva iniziato a contribuire ai costi dello studio, era destinatario, unitamente agli avv. NT, e AL, delle CP_1 comunicazioni della sulle spese da sostenere, incluse le richieste di Tes_1 pagamenti integrativi e, come è pacifico, partecipava alle riunioni in cui si discuteva della ripartizione dei costi unitamente ai predetti tre avvocati (cfr. all. 24,
25, 26, 27 e 28 di parte attrice, e all. 31, 35, 36, tanto ciò vero che l'avv. NT, che era anche il legale rappresentante della aveva richiesto Controparte_8 anche a lui di procedere con dei pagamenti integrativi, come da email del
17.12.2019 con cui aveva richiesto al ZZ il versamento della somma aggiuntiva di € 5.000,00, richiesta che sarebbe stata incompatibile ove il contratto concluso con tale professionista avesse previsto il pagamento del contributo fisso e invariabile di € 1.000,00 oltre IVA al mese nonché all. 68 e 69).
pagina 22 di 41 Diversamente deve ritenersi per quanto riguarda la CA, che, pur contribuendo alle spese dello studio nella misura fissa, come sopra indicata, non partecipava alle riunioni sulla ripartizione dei costi e non era destinataria delle comunicazioni della e di richieste di pagamento integrative. Tes_1
Ciò posto in ordine alla posizione della si osserva che i testi Controparte_8
NT e hanno riferito che gli accordi in ordine alla partecipazione alle Tes_1 spese da parte degli avv. ZZ e CA erano stati raggiunti da questi ultimi con i predetti avv. NT, e AL (cfr. deposizioni rese CP_1 all'udienza dell'11.09.2024).
Invero, non può per tale ragione ritenersi che si tratti di accordi ai quali l'attrice era estranea, dovendosi ritenere che, a prescindere dalla identità dei soggetti con cui gli accordi erano stati presi, gli avv. ZZ e CA avevano assunto delle obbligazioni impegnandosi nei confronti della tanto ciò vero Parte_1 che la si rivolgeva con le richieste di pagamento anche al ZZ e, a Tes_1 fronte dei versamenti eseguiti, emettere fattura nei confronti dei predetti professionisti.
Diversamente, infatti, se costoro avessero onorato parte dei debiti altrui, le fatture per i pagamenti effettuati sarebbero state emesse nei confronti degli avv. NT,
e AL. CP_1
D'altra parte, che anche l'avv. ZZ fosse subentrato nel rapporto che l'impegnava nei confronti della a contribuire alle spese risulta Controparte_8 dallo steso prospetto all.80 di parte attrice in cui compare anche l'avv. ZZ nella ripartizione dei costi.
pagina 23 di 41 Si osserva, quindi, che dalle risultanze istruttorie è emerso che le somme richieste ai professionisti suindicati erano determinate decurtando dai costi sostenuti le altre entrate della società, quali il corrispettivo degli specifici servizi resi al GO
e al NA, come da fatture all. 14 di parte convenuta, specificamente riferite a tali servizi;
il corrispettivo versato dalla in forza di un contratto concluso, in CP_12 data 23.12.2013, dalla con quest'ultima, che, diversamente da Parte_1 quanto sostenuto dall'attrice, è un soggetto giuridico diverso dall'avv. , CP_1 per un compenso annuo di € 11.000,00 (cfr. all. 16 di parte attrice;
all. 6 alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. del convenuto nonché fattura n.
36/2017 all. 14 di parte convenuta e fattura n. 80/2018 all. 115), il corrispettivo dovuto dalla , che aveva in uso una postazione di lavoro (cfr. all. 6 Parte_4 di parte convenuta e deposizione del teste il quale ha riferito Testimone_2 che la aveva in uso una postazione in cui operavano i suoi Parte_4 collaboratori tra cui il nonché deposizione resa dallo stesso alla Per_4 Per_4 udienza dell'11.09.2024). Deve, quindi, ritenersi che, come dedotto dall'attrice,
l'avv. CA nel 2018 si era impegnata ad eseguire nei confronti della un Pt_1 pagamento mensile di € 500,00 (cfr. email del 7.08.2018, all. 31 di parte attrice, in cui la rilevava di aver sollecitato il pagamento del dovuto alla CA, Tes_1
e cfr. deposizione del teste il quale ha riferito, all'udienza Testimone_2 dell'11.09.2024, che era stata data in uso alla CA una postazione di lavoro, mentre la teste ha precisato che la CA aveva in uso una stanza). Tes_3
pagina 24 di 41 Dalle risultanze istruttorie è quindi emerso che nel corso del 2020 l'avv. AL aveva rappresentato agli altri professionisti di non essere nelle condizioni di sostenere i costi di gestione della nella misura di cui si era fatto Parte_1 carico sino ad allora e gli avv. NT e avevano concordato di CP_1 eseguire un pagamento suppletivo. Successivamente, a gennaio 2021, il AL aveva nuovamente manifestato le sue difficoltà, ma gli avv. NT e CP_1 non erano stati disponibili ad una integrazione del contributo a loro carico (cfr. deposizione resa dal teste ZZ all'udienza dell'11.09.2024). E' quindi pacifico e documentale che l'attrice aveva comunicato alla proprietaria dell'immobile di Via Eleonora Duse n. 35, erede del prof. CP_7 Per_1 nel frattempo deceduto, l'intenzione di rilasciare l'immobile in locazione a far data dal 31.07.2021 e aveva avviato la liquidazione della società. A luglio 2021 la
[...] aveva dismesso anche il contratto di locazione della porzione di Parte_1 immobile sovrastante, che aveva ceduto, all'avv. NT cui, successivamente, era subentrata un'altra associazione professionale (cfr. deposizione del teste
ZZ).
4.I fatti di causa vanno ricostruiti secondo quanto sopra esposto alla luce delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio e senza che la causa debba essere rimessa sul ruolo per l'espletamento di ulteriori prove orali, neanche per superare alcune differenze nelle dichiarazioni rese dai testimoni, in quanto non hanno carattere dirimente ai fini del decidere.
Nel dettaglio, una volta ricostruiti nei termini sopra indicati, i rapporti economici intercorsi tra le parti e, quindi, individuati coloro che si facevano carico delle spese dello studio, non è dirimente procedere ad una più dettagliata disamina della posizione di ciascun professionista all'interno dello studio legale.
pagina 25 di 41 In particolare, come emerge dalle deposizioni dei testimoni, e Testimone_2
all'interno dello studio lavoravano più professionisti così che, oltre Testimone_5 agli avvocati con maggiore esperienza, come NT, e AL e, CP_1 successivamente, ZZ, ve ne erano altri più giovani, che avevano i loro clienti e collaboravano con quelli più anziani che pagavano loro un compenso, in misura fissa o a percentuale, ma salvo il contributo versato dall'avv. CA, costoro non partecipavano alle spese di studio. Vi erano poi altri professionisti, ancora più giovani, come , SA CA e Testimone_2 CP_15
, che non avevano neanche una loro clientela e collaboravano solo con gli
[...] avvocati più anziani, senza a fortiori partecipare alle spese di gestione dello studio, sostenendo unicamente le spese vive, funzionali allo svolgimento dell'attività processuale, come il versamento delle marche e del contributo unificato, così come
, che collaborava all'università con il prof. mentre il dott. Persona_8 Per_1
si occupava solo di traduzioni (cfr. deposizioni rese all'udienza Per_9 dell'11.09.2024 dai testi e la quale ha, tra Testimone_2 Testimone_3
l'altro, riferito “posso dire che se si doveva anticipare una spesa per marche, contributi o raccomandate io vi provvedevo, ma non ho mai partecipato alle spese della segretaria e non so chi sosteneva queste spese”)
Tale assetto è stato confermato anche dal teste , escusso all'udienza del Tes_6
23.10.2024, commercialista della sino al 2021, il quale ha Parte_1 riferito che i costi di gestione dello studio erano sostenuti dalla società attrice, che poi li recuperava dagli avv. NT, e AL e dai soli altri CP_1 professionisti sopra indicati, nei cui confronti emetteva le sue fatture per i servizi resi, quali GO, ZZ e la precisando “la che era CP_12 Pt_1 rappresentata dall'avv. NT aveva raggiunto gli accordi con ZZ e e Per_4 con coloro nei cui confronti emetteva le relative fatture, tanto so perché me lo diceva NT e poi perché vedevo le fatture e quindi per questo lo suppongo”.
pagina 26 di 41 In definitiva, come esposto, partecipavano a tale riparto dal 2013 a tutto il 2016 i soli avv. NT, e AL e dal 2017 anche l'avv. ZZ, CP_1 mentre non venivano coinvolti gli altri professionisti che operavano all'interno dello studio né quelli più giovani, che operavano in mero supporto dei professionisti più anziani, né gli altri, che avevano una loro clientela e, se richiesti, collaboravano, dietro pagamento di un corrispettivo, con gli avv. NT,
e AL (cfr. sul punto anche deposizioni dei testi NT e CP_1
. Tes_1
5.Ciò posto prima di procedere a definire le domande proposte dalle parti occorre ricostruire, alla luce dei fatti di causa, quali sopra riportati, il rapporto giuridico intercorso tra le stesse, come costituito per facta concludentia, così da rendere chiaro il titolo della domanda proposta da parte attrice.
Nel dettaglio da quanto sopra esposto risulta che la aveva Parte_1 concluso con il convenuto e con gli altri professionisti, come di seguito indicati, un contratto di appalto di servizi, in forza del quale gli stessi potevano avvalersi degli immobili di Via Eleonora Duse n. 35, condotti in locazione da parte attrice, in cui erano ubicate le loro stanze e quelle in cui operavano gli altri professionisti dello studio, che erano anche loro collaboratori, oltre alle sale riunioni, e potevano fruire degli ulteriori servizi che la erogava e procurava, quali servizio Parte_1 di deposito atti presso le cancellerie, segreteria, abbonamenti alle riviste giuridiche, servizi internet e telefonici, pulizia e manutenzione dei locali.
Tali servizi erano erogati a titolo oneroso e, in particolare, gli avvocati di seguito indicati contribuivano alle relative spese, coprendole, al netto delle altre entrate che la conseguiva in forza di specifici contratti, quali quelli Parte_1 conclusi con la e con la , nonché a far tempo dal 2013 CP_12 Parte_4 con gli avv. GO, NA e OI per servizi internet e di telefonia nonché
a far tempo dal 2018 con l'avv. CA per l'uso di una stanza.
pagina 27 di 41 Quanto ai professionisti coinvolti e alle quote di cui dovevano farsi carico è emerso che: 1) negli anni 2011 e 2012 i professionisti legati all'attrice dal predetto contratto di appalto erano sei avvocati, avv. avv. GO, avv. NA, Per_1 avv. NT, avv. e avv. AL, ossia i professionisti che facevano CP_1 parte dell'associazione professionale, e associati, Per_1 Controparte_2 che non avevano trasferito altrove la loro attività, che si erano impegnati a coprire i costi senza determinazioni di quote;
2) negli anni dal 2013 al 2017 il rapporto era proseguito con i soli tre avvocati NT, e AL senza CP_1 determinazione di quote;
3) dalla fine del 2017 era subentrato nel rapporto anche l'avv. ZZ, ed era stata convenuta una ripartizione di quote tale da prevedere versamenti mensili di € 4.100,00 ciascuno da parte degli avv. NT e , CP_1
€ 3.000,00 per l'avv. AL ed € 1.100,00 per l'avv. ZZ.
Gli altri professionisti che lavoravano nello studio non partecipavano alla ripartizione delle spese, non avendo assunto alcuna obbligazione in tal senso nei confronti della che, infatti, non rivolgeva loro le sue richieste Parte_1 di pagamento, neanche quando versava in carenza di liquidità, ciò nella piena consapevolezza degli avvocati coinvolti nel riparto delle spese, i quali erano loro a decidere chi coinvolgere nella contribuzione e stavano valutando se richiedere anche ad altri di assumere tale impegno.
5.Tanto esposto deve essere, in primo luogo, respinta la domanda di ripetizione di indebito proposta dal convenuto il quale, evidenziato di aver effettuato pagamenti di importo superiore al dovuto, ha chiesto alla la restituzione Parte_1 delle somme versate in eccedenza.
Come sopra esposto, gli accordi intercorsi tra le parti erano tali da escludere che professionisti diversi dagli avvocati sopra indicati dovessero contribuire alle spese di studio così che solo alcuni avvocati avevano concluso il contratto di appalto di servizi con la Parte_1
pagina 28 di 41 Ciò posto si osserva, a prescindere da ogni altra considerazione, che ai sensi dell'art. 2036 c.c. “chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base ad un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito”.
Ne consegue che la domanda va respinta per non avere l'avv. , attore in CP_1 ripetizione, provato di aver eseguito pagamenti eccedenti l'importo cui era tenuto per un errore scusabile.
Piuttosto, dalla disamina della documentazione in atti risulta che il convenuto era perfettamente consapevole sia dei costi che dovevano essere sopportati dalla
[...] sia dei versamenti eseguiti dagli avv. NT, AL e ZZ, CP_8 di cui riceveva periodicamente ogni comunicazione, sia del fatto che costoro erano, come lui, i soli che sostenevano le spese di funzionamento dello studio.
Ne consegue che va esclusa la sussistenza di un errore scusabile, presupposto imprescindibile per poter ottenere la restituzione delle somme versate.
Va, infatti, considerato che il consapevole adempimento di un debito altrui non legittima colui che lo ha eseguito a proporre azione di ripetizione nei confronti dell'accipiens (cfr. Cass. sezioni unite n. 9946 del 29.04.2009 e n. 12111 dell'11.11.1992).
Peraltro, attesa la natura dei servizi resi dalla di carattere Controparte_8 indivisibile, e considerata la disposizione di cui all'art. 1294 c.c., deve presumersi la natura solidale del debito, con la conseguenza che eventuali pagamenti eseguiti in eccedenza non potrebbero rilevare nei confronti della creditrice, potendo, al più, dare luogo ad un'azione di regresso verso gli altri condebitori.
pagina 29 di 41 6.Tanto esposto si osserva che con la domanda introduttiva di giudizio la
[...] ha chiesto la condanna dell'avv. al pagamento della Parte_1 CP_1 somma di € 79.955,77 oltre IVA, quale importo residuo dovuto al netto dei pagamenti eseguiti per € 15.473,33, in ragione della quota di partecipazione alle spese facente capo al convenuto, pari al 37,5%, così calcolando il dovuto sull'importo di € 254.477,60, tale da comprendere le spese sostenute dalla società a far tempo dall'1.01.2021 e i debiti pregressi, secondo lo schema allegato 80 all'atto di citazione.
Al riguardo va, in primo luogo, considerato che la domanda proposta ha ad oggetto la sola quota dovuta dal , con la conseguenza che, al fine di stabilire CP_1
l'ammontare delle somme dovute, deve procedersi alla relativa determinazione.
Sul punto ritiene questo giudice che non sia corretto il riferimento alla quota del
37,5% in ragione dell'ammontare dei pagamenti effettuati dall'avv. CP_1 sino al 31.12.2020 e, quindi, alla media della quota parte di debiti dallo stesso pagati nel tempo, atteso che, come sopra esposto, sino a quando l'avv. ZZ non aveva iniziato a contribuire alle spese dello studio, non vi era stata una predeterminazione di quote e il contributo di ognuno era stabilito, di volta in volta, per le singole spese da ripartire, senza che i professionisti si fossero accordati nel senso di versare contributi di un determinato ammontare ovvero per una percentuale prestabilita.
Ne consegue che, non potendo, peraltro, neanche essere ricostruito con precisione il fatturato di ciascun professionista e i servizi da ciascuno goduti (quali criteri pure richiamati dalla parte attrice), al fine di stabilire la quota di ciascuno, va applicato il principio di cui all'art. 1298, secondo comma, c.c. in ragione del quale devono presumersi uguali le quote di ciascun debitore.
pagina 30 di 41 Pertanto, la quota di contribuzione alle spese dell'avv. è pari a 1/6 per CP_1 gli anni dal 2011 al 2016 e a 1/3 dal 2013 alla fine del 2017 quando l'avv.
ZZ aveva iniziato a contribuire alle spese dello studio. Per il periodo successivo, va richiamato quanto sopra esposto in ordine al fatto che gli avvocati avevano stabilito di contribuire alle spese di studio nella misura di € 4.100,00 al mese, ciascuno, per quanto riguarda gli avv. NT e , € 3.000,00 per CP_1 quanto riguarda l'avv. AL ed € 1.100,00 per quanto riguarda l'avv.
ZZ.
Ne consegue che anche per il periodo successivo deve fare capo all'avv.
una contribuzione pari a 1/3 dell'intero, proporzionata agli accordi CP_1 presi per i suindicati pagamenti mensili.
6.Venendo ora alla quantificazione delle somme dovute, deve, in primo luogo, rilevarsi che la parte istante ha fatto riferimento alle somme riportate nello schema allegato 80 all'atto di citazione, in cui sono indicate spese per complessivi €
227.339,28, quali importi versati per cassa ovvero con bonifico o da saldare, quali
“spese 2021” cui è stata aggiunta la somma di € 27.138,32 per debiti pregressi (cfr. all. 80 all'atto di citazione).
Al riguardo va, in primo luogo, evidenziato che, come sopra esposto, l'attrice aveva comunicato la propria disdetta dal contratto di locazione dell'immobile di
Via Duse a far tempo dal 31.07.2021, così che deve ritenersi che, sino a tale data, aveva erogato i suoi servizi a favore del convenuto e degli altri professionisti. Per quanto riguarda il periodo successivo, possono essere considerate unicamente le spese funzionali a garantire servizi ulteriori, quali quelli volti a indirizzare i clienti che telefonavano ai numeri precedentemente riferiti allo studio verso i singoli avvocati, a ricevere la posta che continuava ad arrivare presso l'indirizzo di Via
Duse e a dismettere la documentazione cartacea, che includeva anche fascicoli del convenuto, avv. . CP_1
pagina 31 di 41 Ritiene invece questo giudice che non possano essere considerati altri costi per i quali non è provato che fossero funzionali ad assicurare servizi in favore del convenuto o per i quali ciò deve escludersi, trattandosi di spese correlate alla messa in liquidazione della società.
Il titolo dell'azione esercitata dalla è il contratto di appalto di Parte_1 servizi concluso, tra gli altri, con l'avv. , in forza del quale la predetta CP_1 società erogava servizi funzionali allo svolgimento dell'attività forense e il convenuto contribuiva a coprirne i costi, così che deve escludersi che possa essere richiesto al convenuto di sostenere spese diverse funzionali, ad esempio, alla liquidazione della società tanto più che egli non aveva condiviso tale scelta.
7-Nel dettaglio, considerando le risultanze degli estratti conto, vanno riconosciute, quali spese funzionali alla erogazione dei servizi, le spese riportate nell'allegato 80 che trovano riscontro nei bonifici, registrati come uscite, dall'1.01.2021 al
30.09.2021, tali da includere anche i contributi dovuti per i dipendenti, per un importo complessivo di € 127.449,18.
A tale importo vanno aggiunte le spese per cassa documentate quali il costo sostenuto per l'acquisto di lampadine di cui alla fattura zagarella in atti per € 37,5, la somma di € 302,00 per il pagamento della bolletta TIM, la spesa di € 7,00 per disgorgante (cfr. all. 121 a di parte attrice), laddove non vi sono elementi per riferire al convenuto gli acquisti effettuati presso i supermercati;
la spesa di € 10,5 per l'acquisto di una multipresa presso zagarella, come da fattura emessa nei confronti della (cfr. all 12 B), la somma di € 201,23 per bolletta TIM, e la Pt_1 somma di € 71,80 per tale medesima causale (cfr. all. 121D); le spese di € 229,58 e di € 72,39 per bollette TIM (cfr. all. 121 F), per un ulteriore importo di € 932.
pagina 32 di 41 8.Per quanto concerne il periodo successivo, come anticipato, non possono essere considerati tutti i costi indicati dalla parte istante atteso che per alcuni non risulta o, comunque, non è provata l'attività di pertinenza, quale servizio funzionale alle esigenze del convenuto.
Sul punto si osserva che l'avv. ha depositato la comunicazione del CP_1
10.09.2021, ricevuta dalla in cui si rendeva noto che gli Parte_1 indirizzi email avrebbero continuato a funzionare regolarmente, ma dall'1 agosto, le spese del provider internet sarebbero state fatturate ai professionisti che ne avessero fatto richiesta per continuare ad utilizzare l'indirizzo e-mail, mentre per la telefonia era stato attivato un messaggio che invitava chi telefonava a chiamare il n.
351-9565922, che corrispondeva al numero di cellulare della da sempre Pt_1 utilizzato dalla , così che la rispondendo, avrebbe fornito il Parte_5 Tes_1 numero del cellulare dell'avvocato di riferimento così come avrebbe informato tutti i professionisti, della ricezione presso lo Studio di buste, lettere ed altro. Era stata, quindi contattata la società per verificare la possibilità di attivare un Parte_6 servizio che permetteva di mettere in contatto il cliente con il professionista desiderato ed era stato reso noto che tale servizio avrebbe avuto un costo di €
310,00 + IVA, che sarebbe stato fatturato ai soli professionisti che lo avrebbero richiesto. Tale servizio sarebbe stato attivo quando era assente la la quale Tes_1 si stava occupando dello svuotamento dello Studio e delle pratiche amministrative, lavorando dalle ore 11 alle ore 15 nei giorni martedì, mercoledì e venerdì (cfr. all,
62 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c di parte convenuta).
pagina 33 di 41 Invero, alla luce di quanto sopra esposto e, quindi, di tali servizi che la
[...] ha continuato ad erogare anche all'avv. nelle mensilità Parte_1 CP_1 immediatamente successive alla dismissione dei locali, è corretto considerare gli stipendi e i contributi versati per la segretaria nei mesi di settembre e Tes_1 ottobre 2021, per una spesa di € 1.775,72, quale stipendio del mese di settembre
2021, di € 942,00 quali contributi dello stesso mese ed € 1.762,72, quale stipendio del mese di ottobre ed € 908, quale contributi versati per il mese di ottobre come da
F24 del 16.11.2021 in atti (cfr. all da 121 h 121 j ed estratto conto all. 119) per un importo complessivo di € 5.388,44.
Premesso che è ragionevole fare riferimento ad un lasso di tempo di due mesi per il disbrigo dei servizi sopra richiamati, non possono essere considerati gli stipendi versati alla nei mesi successivi a ottobre 2021 e, quindi, da novembre Tes_1
2021 a gennaio 2022, e i relativi contributi, non essendo chiaro quali attività siano stati svolte dalla predetta, tali da poter essere considerate servizi funzionali all'attività professionale svolta dal convenuto.
Per tali ragioni va considerata la sola quota di 10/12 della tredicesima versata alla per un importo di € 1.321,66 (pari a 10/12 della somma versata a titolo di Tes_1 tredicesima come da all. 121 j).
Va altresì considerato il saldo del TFR versato alla segretaria , per € Parte_7
12.825,38, stante l'obbligo di accantonamento per tutta la durata del rapporto di lavoro, con la conseguenza che viene in rilievo un costo funzionale ai servizi resi anche in favore del (cfr. all. 121 h e 119). CP_1
pagina 34 di 41 Vanno quindi considerate le spese sostenute a settembre e ottobre 2021, riferite a mensilità precedenti ovvero a costi per servizi resi anche in favore del professionista istante, quali il costo per lo smaltimento del materiale cartaceo, come da fattura emessa da tale per € 70,00, la spesa di € 135,30, versata a tale Per_10
come da fattura in atti, la spesa di € 227,80 per la bolletta telefonica Per_11 riferita al bimestre 1.07.2021/31.08.2021, le spese di € 205,4, di € 563,57 e di €
71,39, per altre bollette riferite a tale medesimo periodo, la somma di € 379,57 versata a proprietaria dell'immobile di Via Duse, quale conguaglio di CP_7 rate condominiali e spese di riscaldamento dell'anno 2020/2021, l'importo di €
658,80 versato a per gli interventi effettuati come da fatture in Controparte_16 atti, la somma di € 701,51 versata a Infotrading s.r.l. per servizi pregressi resi a far tempo dall'1.04.2021, i pagamenti di € 71,39, € 227,8, € 562,08 ed € 198,12 per bollette tim riferite al bimestre 1.09/31.10 2021 (cfr. all. da 121 h a 121 j), per un importo complessivo di € 3.730,73.
Non sono, invece, chiare le ragioni per le quali il convenuto dovrebbe partecipare alla spesa di € 385,30 relativa al pagamento della bolletta dell'energia elettrica per i mesi di agosto e settembre 2021 dell'immobile di Via Duse, considerato che lo stesso era stato dismesso a far tempo dal 31.07.2021.
Non vanno, altresì, considerate le bollette Irideos, atteso che non è stato allegato e provato che le stesse si riferiscono a servizi fruiti da parte convenuta, i costi delle fatture emesse dal per smaltimento arredi e monitor per complessivi € Per_10
700,00, risultando dalla corrispondenza in atti che il convenuto aveva asportato i propri arredi e pc prima del 31 luglio 2021, così che, per tali medesime ragioni, non va considerata la spesa di € 610,00 per smaltimento hard disk.
pagina 35 di 41 9.Con riferimento alle spese sostenute nel 2022 va, in primo luogo, rilevato che non è stata depositata la relativa documentazione di supporto, non rinvenibile negli allegati da 121 h a 121 j, in atti laddove mancano i documenti all. 121 k indicati nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice.
Ne consegue che, al fine di valutare se si tratta di spese che possono essere considerate, in quanto riferite a servizi o oneri pregressi correlate alle attività svolte anche in favore del convenuto, potrà farsi riferimento unicamente alle causali indicate nei relativi bonifici versati in atti (cfr. all. 119).
Ciò posto va considerato che, per le ragioni sopra esposte, non può aversi riguardo alle fatture Irideos e agli stipendi e contributi versati alla nel 2022. Tes_1
Analogamente in assenza delle relative fatture, non possono essere considerati i pagamenti eseguiti in favore della Infotrading, della e del non Pt_8 Pt_9 potendo evincersi dalla documentazione prodotta i servizi resi da tali soggetti.
Diversamente vanno, invece, considerati il TFR versato per la per € Tes_1
21.658,81, riassumendo gli accantonamenti di tutti gli anni di durata del rapporto.
Non possono essere riconosciuti, in assenza degli F24 di riferimento, i pagamenti indicati come eseguiti in favore dell' per € 3.538,00, non essendo Parte_10 neanche chiaro se gli stessi costituiscano, in parte duplicazioni delle somme richieste, quali debiti pregressi, né i versamenti a titolo di imposte e IVA ravveduto, per complessivi € 28.821,59, atteso che l'omesso deposito dei modelli
F24 di supporto non consente di inferire specifici riferimenti che consentano di ritenere l'imputabilità di tale spesa, non essendo peraltro chiaro per quale ragione il dovrebbe farsi carico di sanzioni e oneri relativi al ravvedimento CP_1 operoso per il tardivo pagamento di imposte.
Risulta, quindi, versato un compenso di € 4.801,1 in favore di con Parte_11 un bonifico recante quale causale “compenso contabilità aprile 2021 – marzo 2022”
e, quindi, riferita ad un anno di lavoro.
pagina 36 di 41 Per le stesse ragioni sopra esposte con riferimento alla posizione della Tes_1 anche tale spesa va riconosciuta nei limiti di 8 mesi per un importo di € 3.200,73
Considerato quanto sopra esposto in ordine al fatto che il titolo azionato impone di porre a carico del convenuto solo i costi funzionali ai servizi resi in suo favore, non possono essere considerate le somme versate alla riferite nella causale a Parte_12
“deposito bilancio 2020 e messa in liquidazione”, in ciò valutato che non possono essere posti a carico del convenuto, come dallo stesso osservato, i costi per la messa in liquidazione della e non vi sono elementi per Parte_1 comprendere quanta parte della spesa di complessivi € 812,7 si riferisca al deposito del bilancio 2020.
L'utilizzo del conto corrente per pagamenti anche di debiti pregressi giustifica, invece, il riconoscimento degli oneri bancari nella misura complessiva richiesta di
€ 100,94, pari a € 14,42al mese, per il periodo successivo al 30.09.2021.
Non è documentata la spesa di € 250,00 per deposito bilancio 2021 e non è documentato né è chiaro perché debba fare carico al la spesa di € CP_1
1.566,00 per IVA II trimestre 2022.
Infine, quanto alla somma di € 27.138,32 per debiti pregressi sono documentate la richiesta di € 5.075,2 formulata all' a titolo di corrispettivo per le prestazioni Tes_6
Parte_ rese, quale commercialista della società nel 2020 (cfr. all. 122) e i debiti II semestre 2019 per € 2.479,09, I semestre 2020 per € 2.057,91 e per il II semestre
2020 per € 2.200,3 (cfr. all. 51), per un importo complessivo di € 11.812,5.
Non sono documentati gli ulteriori debiti, mentre la pretesa di € 2.262,5 avanzata Per_1 per spese Telecom da – risulta contestata (cfr. all. 51) così che in Per_1 assenza di prove in ordine al relativo pagamento non va posta pro quota a carico del convenuto.
In definitiva va considerata una spesa di € 153.936,2, cui deve aggiungersi la somma di € 34.484,19 per TFR.
pagina 37 di 41 10.Dal predetto complessivo importo di € 153.936,20 vanno detratte le entrate diverse dai pagamenti eseguiti dagli altri debitori, NT, AL e ZZ atteso che dalla ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti e, quindi, del contenuto economico dell'accordo raggiunto per facta concludentia si evince che le somme richieste ai professionisti erano ottenute decurtando le altre entrate realizzate dalla società.
Si tratta, nel dettaglio, del saldo attivo di conto corrente all'1.01.2021 per €
1.167,19, delle somme versate dall'avv. CA nella misura di € 300,00 al mese, per una somma complessiva di € 1.800,00 (sei versamenti di € 300,00), dei pagamenti effettuati da GO per € 274,35 (ossia € 50,78 + €38,84 + € 74,31
+ € 25,07 + € 48,54 + € 36,81), dei pagamenti eseguiti, dall'avv. NA per €
308,51 (ossia € 55,66 + € 35,84 + € 7,88 + € 84,07 + € 29,95+ € 53,42 + € 41,69), della somma di € 717,58 versata dall'avv. OI (ossia € 115,99 + € 104,4 + €
416,99+ € 80,20), della somma di complessivi € 2.000,00 versata da , Parte_13 della somma di € 4.473,33 versata dalla e della somma di € 1.500 CP_12 versata dalla , per un importo totale di € 11.073,77. Parte_4
Non rilevano i crediti per l'acquisto di arredi in quanto afferenti l'attività liquidatoria cui è estraneo il convenuto.
Ne consegue che l'importo su cui va calcolata la somma dovuta dal convenuto è di
€ 142.862,43. In particolare, un terzo di tale importo corrisponde a € 47.620,81, da cui va detratto l'importo versato di € 15.473,32, per un dovuto di € 32.147,49.
11.Si osserva, quindi, che il convenuto deve contribuire anche alle spese relative al
TFR versato alle segretarie per € 12.825,38 e per € 21.658,81. Pt_7 Tes_1
Il contributo dovuto dall'avv. non può tuttavia essere pari a un terzo di CP_1 tale importo. Il TFR è, infatti, un emolumento che matura nel tempo così che va considerato che la quota di partecipazione alle spese del convenuto per gli anni
2011 e 2012 era pari a 1/6 delle spese complessive.
pagina 38 di 41 Al riguardo si osserva che i bilanci al 31.12.2011 e al 31.12.2012 indicano quali oneri di competenza di tali esercizi per accantonamenti TFR gli importi di € 5.934
e di € 5.769, riferiti a quattro dipendenti così da doversi quantificare in € 5.851,51, Pt_1 pari alla metà di tali importi, i contributi da accantonare per la e la Tes_1
Tale spesa deve gravare sul convenuto nella misura di 1/6 per un dovuto di €
975,25.
La restante somma di € 28.632,68 (ossia € 34.484,19 - € 5.851,51) deve gravare sul convenuto per la quota di un terzo pari a € 9.544,22.
Ne consegue che il deve contribuire alle spese relative al TFR per la CP_1 somma complessiva di € 10.519,47.
La somma complessivamente dovuta ammonta, dunque, ad € 42.666,96.
11.Sul punto si osserva, infine, che non può escludersi l'esposizione debitoria del convenuto, per avere i condebitori ZZ e AL eseguito Pt_15 pagamenti di importo tale da coprire anche i debiti del come da CP_1 quest'ultimo sostenuto negli scritti difensivi ex art. 190 c.p.c.
Invero, tale circostanza, peraltro dedotta tardivamente solo negli scritti difensivi ex art. 190 c.p.c., non risulta provata, considerato che non risulta che i predetti condebitori abbiano eseguito pagamenti in misura eccedente a quanto dagli stessi dovuti per i servizi di cui avevano fruito, in ciò valutato che dalla disamina degli estratti conto in atti non risulta che tutti i versamenti da costoro eseguiti si riferiscono al pagamento dei corrispettivi per i servizi resi dalla Parte_1
emergendo, piuttosto, che il aveva eseguito in data 27.10.2021 un
[...] Pt_15 versamento di € 20.000,00 a titolo di finanziamento socio e in data 11.05.2022 un bonifico a titolo di prestito infruttifero.
Il va, pertanto, condannato al pagamento del predetto importo di € CP_1
42.666,96 oltre IVA e interessi al tasso di cui al dlgs n. 231/2002 dalla domanda al saldo.
pagina 39 di 41 12Deve infine essere respinta la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dal convenuto per l'assorbente ragione che non è stata data prova del danno subito a causa della condotta della convenuta, che aveva dato disdetta al contratto di locazione dell'immobile di Via Duse a far tempo dal 31 luglio 2021 tanto più che è pacifico che il aveva reperito altro immobile nelle CP_1 vicinanze ove proseguire nell'espletamento della sua attività professionale e che, come sopra esposto, la aveva assicurato un servizio di smistamento delle Pt_1 telefonate della clientela ai professionisti di riferimento.
13 La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione in ragione di un terzo delle spese di lite, per i restanti 2/3 le spese liquidate come in dispositivo, considerando lo scaglione di cause compreso tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00, in ragione delle domande riconvenzionali proposte, seguono la soccombenza e sono liquidate ai valori medi di cui al DM 55/2014, ridotti del 30% attesa la semplicità delle difese svolte rispetto alle domande riconvenzionali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa:
• condanna al pagamento in favore Controparte_1 della della somma di € Parte_16
42.666,96 oltre IVA e interessi al tasso di cui al d.lgs n. 231/2002 dalla domanda al saldo;
• rigetta le domande riconvenzionali;
• compensa in ragione di un terzo le spese di lite e per la restante quota di due terzi, condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in € 533,06 per spese ed € 13.623,40 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge.
Roma, 20 luglio 2025
pagina 40 di 41 Il Giudice
pagina 41 di 41
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA sezione undicesima civile in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 55264/2022 e vertente
TRA
in persona del liquidatore pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Tommaso Salvini n. 55, presso lo studio degli avv. Simonetta De Sanctis Mangelli e Fabrizio Spagnoli, che la rappresentano e difendono, come da procura depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione attrice
E
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Orazio, Controparte_1
n. 31, presso lo studio dell'avv. Marco Mattei, che lo rappresenta e difende come da procura depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di risposta convenuto
Oggetto: contratto di appalto pagina 1 di 41 Conclusioni: in vista dell'udienza del 10 dicembre 2024, trattata con modalità cartolare, le parti hanno depositato note di trattazione scritta. In particolare, l'attrice ha insistito nella escussione di tutti i testi indicati e nell'ammissione dei capitoli di prova orale non ammessi. Ha quindi precisato nel merito le conclusioni chiedendo di “condannare l'Avv. al pagamento in favore della Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante Parte_1 pro-tempore, della somma di euro 79.955,77 oltre IVA, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia all'esito del presente giudizio, anche con valutazione da condursi in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora al saggio di cui al d.lgs. 231/2002 con decorrenza dalla data della costituzione in mora sino al giorno dell'effettivo ed integrale soddisfo;
dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare, poiché infondate in fatto ed in diritto, le domande restitutorie e risarcitorie svolte in via riconvenzionale dall'Avv. ; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze Controparte_1 di giudizio, oltre spese generali ed accessori nella misura di legge”. Il convenuto ha insistito nella richiesta di chiamata in causa dei terzi articolata in comparsa di risposta e nelle prove articolate e non ammesse. Ha chiesto di ordinare all'attrice ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di esibire tutte le fatture passive relative ai costi sostenuti e tutte le fatture emesse nei confronti di coloro che ne avevano beneficiato e di disporre ctu al fine di accertare le somme dovute da esso convenuto. Nel merito ha chiesto di rigettare le domande proposte nei suoi confronti, accertare che esso convenuto aveva versato alla controparte l'importo preteso e autonomamente quantificato dalla società non inferiore a complessivi € Parte_1
850.000,00 e che esso avvocato aveva diritto alla Controparte_1 restituzione della somma non inferiore ad € 400.000,00 e, per l'effetto, condannare la a restituire il predetto importo oltre interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dai singoli indebiti esborsi o, in subordine, dalla richiesta e pagina 2 di 41 messa in mora o, in ulteriore subordine, dalla domanda;
ha chiesto di accertate le condotte illegittime e gravemente inadempienti perpetrate dalla società
[...]
nei suoi confronti, condannare la stessa società attrice Parte_1 al risarcimento del danno in ragione di € 500.000 ovvero del diverso importo, maggiore o minore ritenuto di giustizia, con vittoria di spese di lite e condanna dell'attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. in ragione di € 50.000,00 ovvero al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 41 1,Con l'atto introduttivo di giudizio la ha Parte_1 esposto che, con contratto del 5.12.2001, il prof. aveva Persona_1 concesso in locazione alla Parte_2
unità immobiliari site in Roma, Via Eleonora Duse, n. 35, piani primo,
[...] secondo e terzo;
che, successivamente, detta associazione si era scissa e, in particolare, con atto del 21.12.2004, era stata costituita l'associazione
[...]
, cui era stato ceduto il Controparte_2 contratto di locazione relativo all'immobile sito in Via Duse al primo piano;
che tale associazione aveva svolto la propria attività anche in una porzione dell'immobile sovrastante, di proprietà di tale che il prof. nel Per_2 Per_1
2011, era receduto dalla associazione, inattiva dal 2012 e sciolta nel 2016; che solo alcuni dei professionisti associati e, in particolare, gli avv. NT, e CP_1
AL, unitamente al relativo team di collaboratori, avevano continuato a lavorare presso l'immobile di Via Duse;
che, a giugno 2011, era stata costituita dal prof. e dall'avv. al fine di erogare Per_1 CP_3 Parte_1 prestazioni di servizi di supporto e di organizzazione dello studio professionale;
che, in particolare, la società era subentrata nei contratti di locazione degli immobili di Via Duse e aveva fornito servizi di supporto relativi ad attività amministrative e segretariali, quali depositi di cancelleria, attività di receptionist e apertura pratiche, aveva stipulato contratti di somministrazione del servizio telefonico e di internet, di cui fruivano i professionisti che lavoravano nello studio e aveva curato la manutenzione dell'immobile, l'acquistato di arredi, stampanti, fotocopiatrici e materiali di cancelleria;
che, a titolo di corrispettivo, per tali attività la società aveva chiesto delle somme corrispondenti ai costi sostenuti, pari ai canoni di locazione, alle spese condominiali e di riscaldamento, alle spese di pulizia, alle retribuzione dei dipendenti e ai relativi contributi, ai costi dei materiali di consumo;
che di tali spese, sino al 2017, si erano fatti carico gli avv. CP_1
pagina 4 di 41 e NT, in misura pari al 38-40% ciascuno, e, per la quota residua, l'avv.
AL, mentre dalla fine del 2017/inizi del 2018, anche gli avv. Bruno
ZZ e DA CA avevano iniziato a farsi carico di tali spese, versando importi fissi nella misura concordata con gli stessi avv. NT,
e AL nell'ambito di accordi cui l'attrice era rimasta estranea;
che CP_1 nel 2020 l'avv. AL aveva manifestato la sua indisponibilità a farsi carico delle spese dei servizi erogati dall'attrice attesa l'esiguità dei propri guadagni;
che, pertanto, nel 2020 l'avv. NT aveva versato alla l'ulteriore Parte_1 somma di € 10.983,61 nel presupposto che anche l'avv. avrebbe CP_1 provveduto ad analogo versamento integrativo, ma il convenuto non aveva proceduto in tal senso;
che vi era stato, quindi, un ulteriore incontro al fine di valutare una ripartizione delle spese tra i soli avv. NT e , che non CP_1 era andato a buon fine, così che la aveva comunicato la propria Controparte_4 disdetta dal contratto di locazione, a far tempo dal 31.07.2021, e aveva interrotto l'erogazione dei propri servizi, progressivamente licenziando le proprie dipendenti;
che il costo complessivo dei servizi resi dall'1.01.2021 al 31.07.2021, inclusi oneri di pregressi esercizi inevasi e spese per il TFR del personale era pari a € 254.477,6
e di tale spesa doveva farsi carico il nella misura di € 95.429,10, pari CP_1 alla quota del 37,5%, che corrispondeva alla quota di partecipazione da sempre sostenuta nella ripartizione delle somme dovute alla nonché Parte_1 alla percentuale di godimento di tali servizi da parte del convenuto e del suo team, con la conseguenza che, avendo l'attore versato solo la minor somma di €
15.473,32, era dovuto l'importo di € 79.955,77 oltre IVA.
L'attrice ha, quindi, rassegnato le sue domande come riportate in epigrafe.
pagina 5 di 41 Differita, con decreto ex art. 168 bis, quinto comma, c.p.c. la data della prima udienza, si è costituito in giudizio , il quale ha evidenziato Controparte_1 che, nel corso del tempo, numerosi professionisti avevano lavorato nello studio, con sede in Via Eleonora Duse n. 35, e avevano fruito dei servizi resi da parte della società attrice, così che era erroneo fargliene carico nella indicata misura del
37,5% in ciò valutato che esso convenuto aveva usufruito di una sola stanza che, peraltro, a differenza di quelle di altri legali era stata arredata unicamente con suoi mobili e non aveva un team di collaboratori, ma di tanto in tanto, versando uno specifico corrispettivo, si era avvalso della collaborazione di altri professionisti, che operavano nello studio autonomamente con la loro clientela. Il convenuto ha, tra l'altro, riferito che avevano operato all'interno dell'immobile di Via Duse altre società che facevano capo all'avv. NT e a tale avv. , il quale, pure Per_3 aveva usufruito di una stanza al pari di tale dott. Per_4
Ha, quindi, evidenziato che la controparte, negli anni pregressi, ponendo a suo carico, nella misura da essa stessa indicata, i costi necessari per l'erogazione delle prestazioni rese a servizio dello studio, gli aveva richiesto un rimborso spese superiore al dovuto, con suo diritto di ripetere le somme versate in eccedenza. Ha, infine, rilevato la condotta inadempiente dell'attrice, che gli aveva comunicato con poco preavviso la decisione, presa senza il suo consenso, di disdire il contratto di locazione dell'immobile di Via Duse nonché tutti i servizi di cui fruiva lo studio, incluso quello telefonico, e ha osservato che tale condotta era stata per lui pregiudizievole attesa la perdita di avviamento e di clientela, determinata dal trasferimento della sua attività professionale in altri locali e dalle difficoltà incontrate dai clienti nel raggiungerlo telefonicamente.
pagina 6 di 41 Ha, pertanto, chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa gli avv. Ernesto
EG NT, Bruno ZZ e nonché Controparte_5 CP_6
erede del prof. Quindi, nel merito, ha domandato CP_7 Persona_1 il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti e, in ogni caso, in via riconvenzionale, di accertare che aveva versato alla Parte_1
, sin dalla sua costituzione, l'importo non inferiore ad € 850.000,00 e
[...] che lo stesso, eseguiti i corretti conteggi e ricalcoli degli importi dovuti, anche da parte degli altri professionisti fruitori chiamati in causa, aveva diritto alla restituzione di un importo non inferiore ad € 300.000,00 o di quello diverso maggiore o minore accertato all'esito dei dovuti conteggi e ricalcoli o comunque ritenuto di giustizia e, per l'effetto, ha chiesto di condannare la Parte_1
a restituirgli tale somma. Ha, quindi, chiesto di accertare le condotte
[...] inadempienti poste in essere ai suoi danni e condannare l'attrice al risarcimento del pregiudizio arrecatogli nella misura non inferiore ad € 300.000,00 o a quella diversa, maggiore o minore, accertata in corso di causa;
con vittoria di spese di lite e condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per € 96.000,00 o per la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
2.Tanto esposto in ordine alle domande proposte dalle parti e alle difese svolte, deve essere preliminarmente disattesa la richiesta avanzata dal convenuto di remissione della causa in istruttoria per procedere alla chiamata in causa dei terzi indicati in comparsa di risposta.
Al riguardo va premesso che, come chiarito dalla Corte di legittimità, perché sussista un'ipotesi di litisconsorzio necessario, al di fuori dei casi specificamente previsti dalla legge, è necessario non solo che venga in rilievo un unico rapporto con una pluralità di parti, ma anche che, in ragione della domanda proposta, debba ritenersi che la sentenza sia inutiliter data se non in presenza di tutte le parti.
pagina 7 di 41 Ne consegue che tale situazione non è ravvisabile quando viene richiesto l'adempimento di un'obbligazione ovvero l'esecuzione di una prestazione di carattere non inscindibile, quale è certamente il pagamento di un debito pecuniario, nei confronti di uno solo dei più obbligati, tanto più nel caso in cui la domanda, come nel caso di specie, sia proposta pro quota (cfr. Cass. n. 14102 del 23.09.2003 in cui è stato rilevato che “al di fuori dei casi in cui la legge espressamente impone la partecipazione di più soggetti al giudizio instaurato nei confronti di uno di essi, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario solo allorquando l'azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile, incidente su una situazione inscindibilmente comune a più soggetti, di modo che, se pronunciata in assenza del contraddittorio di tutte le parti interessate, l'emananda sentenza sia priva di alcuna pratica utilità; pertanto, non sussiste un'ipotesi di litisconsorzio necessario allorché il giudice proceda in via meramente incidentale e con effetto limitato alle parti in giudizio ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche la parte in esso non presente, dal momento che tale accertamento può ben compiersi e produrre i suoi effetti tra dette parti del processo, senza chiamare in giudizio l'altra, la quale, in quanto pretermessa, non subisce alcun pregiudizio dall'accertamento incidentale, inidoneo a costituire giudicato nei suoi confronti”).
Tanto premesso, a prescindere da ogni altra considerazione, si osserva che, come chiarito dalla Corte di legittimità, “in materia di chiamata in causa ad istanza di parte, qualora sia stata proposta dal convenuto, a tale scopo, tempestiva richiesta di differimento della prima udienza di trattazione, l'eventuale provvedimento di rigetto può essere revocato (anche implicitamente) dallo stesso giudice, o da altro avanti al quale la causa sia stata riassunta a seguito di declinatoria di competenza ad opera del primo, sempreché ciò avvenga anteriormente all'esaurimento della fase della prima udienza di trattazione” (cfr. Cass. n. 21462 del 25.10.2016).
pagina 8 di 41 Pertanto, una volta concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., ove venga in rilievo, come nel caso di specie, un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, non è più possibile rivedere le determinazioni assunte in ordine alla chiamata in causa del terzo, la cui autorizzazione determinerebbe la necessità di concedere nuovamente tali termini, comportando un'inammissibile regressione del procedimento, in spregio dell'imprescindibile esigenza di assicurare la ragionevole durata del giudizio.
3. Ciò posto nel merito si osserva che costituiscono circostanze pacifiche e documentali che l'avv. , unitamente ad altri sette Controparte_1 professionisti (prof. avv. Ernesto EG NT, avv. Mario Persona_1
OI, avv. Alberto GO, avv. avv. Fabio Roscioli e Controparte_5 avv. Giuseppe NA) faceva parte dell'associazione professionale
[...]
, il cui studio era ubicato in un Parte_3 immobile di proprietà del prof. sito in Roma, Via Eleonora Duse n. 35, al Per_1 primo piano interno 5, condotto in locazione (cfr. all. 3 atto di citazione).
E' analogamente pacifico e documentale che nel 2011, a seguito della nota del 5 aprile, con cui il prof. aveva manifestato l'intenzione di sciogliere Per_1
l'associazione (cfr. all. 84 alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p..c), questa era rimasta inattiva.
pagina 9 di 41 Si osserva, quindi, che degli otto professionisti originariamente associati, avevano continuato a lavorare, in proprio, presso l'immobile di Via E. Duse n. 35, interno 5, dapprima, il prof. e gli avv. NT, , NA, AL e Per_1 CP_1
GO e, successivamente, a far tempo dal 2013, gli avv. NT, CP_1
e AL (il trasferimento degli avv. Roscioli, così come il fatto che l'avv.
OI aveva iniziato a lavorare esclusivamente presso lo studio di Milano, di cui sosteneva i costi sono circostanze non contestate, al pari del successivo trasferimento anche degli avv. NA e GO e cfr. comunque deposizioni, rese all'udienza dell'11.09.2024, dai testi NT e cfr. all. 94 di parte Tes_1 attrice da cui emerge che il il NA e il GO avevano partecipato Per_1 alle spese di studio negli anni 2011 e 2012, mentre non è specificamente contestato che il prof. adoperava una stanza sita in altro immobile sovrastante quello Per_1 condotto in locazione dalla e dalla deposizione del teste Parte_1
ZZ, escusso all'udienza dell'11.09.2024, emerge che il aveva una Per_1 sua segretaria, tanto ciò vero che, come di seguito meglio esposto, a far tempo dal
2013, non era tra i destinatari delle sotto richiamate comunicazioni in ordine alla ripartizione dei costi). Ciò posto si osserva che dalla documentazione in atti risulta che, in data 23 giugno 2011, il prof. e l'avv. NT avevano costituito la Per_1
il cui oggetto era costituito dall'organizzazione di studi Parte_1 professionali e dalla prestazione di servizi connessi al relativo funzionamento, incluso il disbrigo di pratiche amministrative e fiscali, ricerche anagrafiche, consultazione di pubblici elenchi, gestione di servizi di segreteria (cfr. all. 7 all'atto di citazione). Nel dettaglio la predetta società era divenuta cessionaria del contratto di locazione dell'immobile di Via Duse n. 35, interno 5, primo piano nonché parte del contratto di locazione di una porzione del piano superiore, appartenente a tale ove erano ubicate le stanze dell'avv. NT e di altri professionisti che Per_2 lavoravano all'interno dello studio (cfr. all. 8 atto di citazione e deposizione resa,
pagina 10 di 41 all'udienza dell'11.09.2024, dai testi ZZ e NT, i quali hanno riferito che la porzione di immobile sita al secondo piano era composta da tre stanze, di cui una in uso esclusivo all'avv. NT e le altre due utilizzate da altri professionisti, avv.
avv. SA CA, avv. Marta Munzi e dott. Roberto Ferrara, i CP_6 quali collaboravano con i professionisti dello studio. Tale circostanza è stata riferita anche dai testi e escussi a tale medesima Testimone_2 Testimone_3 udienza, anche se gli stessi hanno, invece, ricordate che le stanze locate erano quattro e che i predetti avv. , CA, Munzi e Ferrara, che occupavano le CP_6 stanze in cui non lavorava l'avv. NT, collaboravano “principalmente” con il
NT). La tramite il suo personale dipendente, aveva svolto, Controparte_8 quindi, attività di segreteria e aveva gestito ogni altro servizio funzionale ad assicurare l'operatività dello studio, quale, ad esempio, il contratto con colui che si occupava delle pulizie, i contratti di somministrazione dell'energia elettrica, dei servizi di telefonia e di internet, gli abbonamenti alle riviste giuridiche, sopportandone i relativi costi (tale circostanza è pacifica e cfr. contratti all. da 9 a
12 dell'atto di citazione nonché corrispondenza come di seguito esaminata).
pagina 11 di 41 Ciò posto si osserva che dalla disamina della documentazione in atti emerge che la non aveva concordato con i professionisti che operavano Parte_1 all'interno dello studio legale un corrispettivo che le doveva essere versato per i servizi resi, ma calcolato il costo di tali servizi, inclusi gli stipendi e i contributi dovuti al personale dipendente della stessa parte attrice, e detratti i pagamenti eseguiti da terzi, cui, nel tempo erano state date in uso delle stanze o delle postazioni di lavoro ovvero cui venivano forniti dei servizi, la Parte_1 si rivolgeva ai soli professionisti che originariamente avevano fatto parte della e, quindi, nel 2011 e Parte_3 nel 2012 al prof. e agli avv. GO, NA, NT, e Per_1 CP_1
AL e, a far tempo dal 2013, ai soli avv. NT, e AL, per CP_1 chiedere il versamento di somme di denaro tali da coprire tali spese.
Successivamente, a far tempo dalla fine del 2017, era stato coinvolto anche l'avv.
ZZ.
Nel dettaglio, inizialmente sino al coinvolgimento dell'avv. ZZ, non era prestabilito un compenso di entità determinata che i suindicati avvocati dovevano versare alla società, ma, di volta in volta, la segretaria, Testimone_4 prospettava ai predetti professionisti le “esigenze di cassa” e questi concordavano come farvi fronte, provvedendo ai relativi pagamenti, tanto ciò vero che la stessa attrice, nel formulare la sua domanda, ha fatto riferimento alla entità dei versamenti di media effettuati dal convenuto.
pagina 12 di 41 Al riguardo va precisato che l'entità di tale partecipazione veniva stabilita, di volta in volta e in piena consapevolezza. Gli avvocati avevano, infatti, deciso di contribuire essi soli alle spese di studio, sapevano ciascuno dei versamenti eseguiti dagli altri e del fatto che gli altri avvocati che lavoravano all'interno dello studio non provvedevano alle relative spese tanto ciò vero che ricevevano periodicamente dei prospetti dalla in cui erano riportati i versamenti eseguiti (cfr. email Tes_1 dell'1.07.2014 all. 54 di parte attrice e cfr. deposizione resa dal teste NT che ha riferito che tali prospetti venivano redatti periodicamente al fine di consentire una discussione sulla ripartizione dei costi in occasione delle riunioni cui partecipavano i predetti professionisti). L'assetto, come sopra ricostruito, trova, infatti, sostegno probatorio nella documentazione versata in atti. Premesso che gli stessi fogli di prima nota, versati in atti dall'attrice evidenziano bonifici eseguiti nel 2011 e nel
2012 dal prof. e dagli avv. NA e GO per importi Per_1 sostanzialmente corrispondenti a quelli degli avv. NT, e AL CP_1
(cfr. all. 94 di parte attrice), dal 2012 ossia da quando gli avv. GO e NA avevano lasciato le stanze sino a quel momento occupate presso l'immobile di Via
Duse n. 35 int, 5, dalla disamina della corrispondenza versata in atti emerge che la di volta in volta, indicava ai soli tre professionisti, avv. NT, avv. Tes_1
e avv. AL, le spese cui provvedere e questi si accordavano sul CP_1 contributo che ciascuno di loro avrebbe dato alla Ciò emerge Parte_1 dalla corrispondenza in atti e, in particolare, dalle email del 5.08.2013 (cfr. all. 52 all'atto di citazione) e del 27.11.2013, con cui era stato richiesto quanto necessario per pagare l' , nonché dalla precedente email del 25.11.2013 Controparte_9 contenente il prospetto delle spese da sostenere (cfr. all. 53 di parte attrice), dall'email del 3.09.2014, con cui erano stati ricordati ai soli tre professionisti in questione i pagamenti da eseguire per l'assicurazione, le rate e CP_10
l'acquisto monitor del computer (cfr. all. 55), dalle email del 23 gennaio e del 2
pagina 13 di 41 febbraio 2015 (cfr. all. 56), del 2.08.2016 (cfr. all. 57) e del 6.09.2016 (cfr. all. 58).
Rileva, inoltre, l'email del 30.01.2017, in cui la richiamato un Tes_1 versamento di € 5.000,00, effettuato dal AL, utilizzato per pagare i contributi dei dipendenti e i canoni di locazione dovuti a e un pagamento di € Per_2
7.000,00 del NT, usato per pagare gli stipendi di gennaio, le rate del condominio e le bollette, aveva lamentato che i soldi presenti sul conto, pari a €
2.245,00, non erano sufficienti a pagare i debiti in scadenza, rilevando “senza altri fondi non posso pagare gli affitti ed altre voci urgenti”. Tale email faceva seguito ad una precedente comunicazione del 18.01.2017, in cui pure la aveva Tes_1 evidenziato ai predetti tre professionisti i pagamenti da effettuare, ricordando “il versamento per far fronte alle spese scadute e in scadenza”, senza indicare un importo dovuto da ciascuno dei suoi interlocutori (cfr. all. 17 di parte attrice). Sulla stessa linea si pongono le comunicazioni dell'8.02.2017, del 27.02.2017 e del
2.05.2017, in cui la predetta segretaria aveva indicato il saldo del conto corrente e aveva ricordato i pagamenti in scadenza (cfr. all. 18 e 18 bis di parte attrice). Nelle comunicazioni di maggio 2017, anch'esse come le altre indirizzate ai soli avv.
NT, e AL, erano richiamati i versamenti effettuati da CP_1 ciascuno, € 4.000,00 da AL, € 5.960,00 da ed € 5.000,00 da CP_1
NT, ed era stata segnalata la necessità di effettuare versamenti integrativi, con quantificazione del fabbisogno di cassa, senza in alcun modo indicare le somme dovute da ognuno (cfr. all. 20 di parte attrice). Sulla stessa linea si pone la comunicazione dell'1.06.2017 (cfr. all. 21 di parte attrice in cui la aveva Tes_1 scritto di aver ricevuto un pagamento di AL per € 4.000,00 e di CP_1 per € 6.282,59, evidenziando, al contempo, la necessità di un ulteriore versamento di € 6.000,00 per coprire le spese e osservando che era stato possibile onorare i pregressi debiti grazie all'utilizzo del credito IVA nonché all. 22). D'altro canto, risulta indirizzata unicamente ai predetti tre professionisti anche l'email del 25
pagina 14 di 41 maggio 2016 prodotta da parte convenuta (cfr. all. 10 alla seconda memoria 183). Il fatto poi che nessuno dei tre professionisti si fosse impegnato ad eseguire un pagamento di un importo predeterminato emerge anche dai toni e dalle espressioni usate dalla da cui risulta, in modo, evidente l'obbligo per i suoi tre Tes_1 interlocutori di contribuire alle spese di studio a fronte dei servizi resi, tanto ciò vero che venivano richiesti i necessari pagamenti, senza che però fosse predeterminato l'importo dovuto da ciascuno (cfr. email del 5 agosto 2013 all. 52 all'atto di citazione in cui la aveva prospettato una spesa di € 25.287,06 Tes_1 per i canoni di locazione, a fronte di un saldo in banca di € 10.500,00 circa, per poi scrivere senza fare riferimento a pagamenti per un importo prestabilito, “se siete d'accordo potreste versare l'importo di 25.000,00 + iva e mantenendo il saldo banca per settembre. In questo modo dovreste effettuare bonifico soltanto a fine settembre – primi di ottobre. AL verserà € 5.000,00 + iva;
sul punto cfr. altresì email del 2 agosto 2016 in cui la dopo aver evidenziato che il CP_11 saldo del conto corrente non consentiva neanche di pagare le spese di affitto, aveva chiesto agli avv. NT, e AL “fatemi sapere al più presto le CP_1 vostre intenzioni” nonché email del 31 luglio 2017, all. 23 di parte attrice, in cui, richiamati i versamenti effettuati dagli avv. NT e AL, la aveva Tes_1 scritto “se l'avv. potesse versare almeno € 6.000,00 potrei far fronte CP_1 alle spese più urgenti” nonché email del 25.05.2016, all. 10 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte convenuta in cui la nel Tes_1 rappresentare agli avv. NT, e AL la necessità di acquisire i CP_1 fondi necessari per pagare le spettanze di una segretaria in procinto di andare in pensione, aveva scritto “per quanto riguarda l'importo che ciascuno di Voi dovrà versare sinceramente non ti so dire, Vi allego il prospetto degli importi sino ad oggi versati”; cfr. sul punto anche deposizione della teste escussa all'udienza Tes_1 dell'11.09.2024, la quale non ha indicato una misura predeterminata di pagina 15 di 41 partecipazione ai costi, riferendo che la stessa veniva, di volta in volta, stabilita in base al fatturato realizzato da ciascun professionista ed variava nel tempo all'esito delle riunioni in cui gli avvocati discutevano di tali ripartizioni).
Come sopra esposto, gli unici professionisti che si facevano carico delle spese, a far tempo dal 2013, erano i predetti avv. , avv. NT, il quale era CP_1 anche amministratore della e avv. AL. In particolare, Controparte_4 anche il prof. aveva smesso di farsene carico, nella piena consapevolezza Per_1 dei tre professionisti suindicati, tanto ciò vero che, nonostante fosse il fondatore dello studio, non era tra i destinatari delle comunicazioni relative al riparto dei costi trasmesse dalla Gli avv. NT, e AL erano Tes_1 CP_1 consapevoli del fatto che non partecipava alle spese tanto ciò vero che non compariva tra coloro che eseguivano i versamenti nei prospetti loro trasmessi. Ciò trovava ragione nel fatto che non adoperava nessuna delle stanze condotte in locazione dalla e aveva una sua segretaria che non era una Parte_1 dipendente della società attrice (cfr. a tale ultimo riguardo dichiarazioni rese dal teste ZZ, all'udienza dell'11.09.2024, da cui risulta che il prof. si Per_1 avvaleva delle segretarie dipendenti della solo quando era in Controparte_8 codelega con gli avv. NT, e AL, mentre non è contestato che CP_1 la stanza adoperata dal prof. si trovava in un immobile sito al secondo Per_1 piano di Via Duse 35, diverso da quello condotto in locazione dalla società attrice).
Le suindicate richieste di pagamento della con allegati i prospetti dei Tes_1 debiti da onorare e le situazioni relative ai versamenti eseguiti, riportavano pagamenti effettuati dai soli NT, e AL ed erano indirizzate CP_1 unicamente ai predetti tre professionisti che, quindi, erano perfettamente consapevoli di essere gli unici a farsi carico delle spese di funzionamento dello studio.
pagina 16 di 41 Peraltro, tale situazione emerge anche dalle email scritte dai predetti avvocati che davano conto di tale situazione come risultante da una decisione da essi stessi presa. Si segnalano, in particolare, l'email dell'11.02.2016, scritta dall'avv.
NT, indirizzata al convenuto e all'avv. AL, in cui era schematicamente riportata la posizione dei collaboratori di studio e da cui risulta che, a tale data, costoro, e, quindi, tutti gli altri professionisti dello studio, a prescindere dall'eventuale fatturato personale, tratto anche dai loro clienti, ricevevano un corrispettivo dagli avv. NT, e AL, fisso ovvero a percentuale, CP_1 per la loro collaborazione, e non partecipavano alle spese di studio tanto ciò vero che doveva essere valutata la possibilità di chiedere ad alcuni di loro di contribuirvi
(cfr. email all. dell'11.02.2016, all. 19, in cui il NT aveva scritto, con riferimento all'avv. Conforti, “poi vediamo se dovrebbe contribuire alle spese di
Studio” e con riguardo alla posizione di Bruno ZZ “B poi ci dice se riesce a partecipare alle spese”). Tale email faceva seguito ad una precedente email del 29.01.2016 dell'avv. AL il quale aveva dato atto che erano trascorsi tre anni da quando avevano intrapreso una nuova fase dello studio e, nel lamentare che i costi sopportati erano eccessivi, in particolare, se rapportati al suo fatturato, incidendo, considerando anche il costo dei collaboratori, in una misura pari al
60/70%, aveva individuato alcune spese che potevano essere ridotte o eliminate.
Tale email conferma che erano i soli avv. NT, AL e a farsi CP_1 carico delle spese. Rilevano, inoltre, l'email del 17 aprile 2018 in cui il NT aveva rilevato l'opportunità di chiedere ad alcuni degli altri professionisti che lavoravano nello studio, tali DA, e AD, un contributo di € 350 al Per_5 mese, con ciò dovendosi ritenere che nessun contributo era da questi sino ad allora versato (cfr. all. 27 di parte attrice). Tali comunicazioni erano condivise dall'avv.
, che ne era destinatario, tanto ciò vero che non risulta fosse mai CP_1 intervenuto per contrastarne il contenuto (cfr. sul punto anche email del 6.09.2021,
pagina 17 di 41 all. 83 alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice, in cui l'avv. , nel lamentarsi della entità dei compensi che l'avv. CP_1 CP_6
gli aveva richiesto per la collaborazione in una pratica, aveva scritto “e
[...] senza mai avere partecipato alle non indifferenti spese dello studio, come ben sai”, così da essere ben consapevole dell'assetto relativo alla ripartizione dei costi di funzionamento dello studio).
Non smentiscono tale assunto le fatture emesse nei confronti di altri professionisti, prodotte dal convenuto in quanto riferite a limitati servizi specifici (cfr. fattura n.
11/2017 emessa nei confronti dell'avv. , fattura n. 14/2017 emessa nei CP_6 confronti del dott. (cfr. all 14 alla seconda memoria ex Persona_6 art. 183 sesto comma c.p.c. del convenuto)
Né rileva la corrispondenza prodotta dal convenuto di giugno 2016, indirizzata anche ad altri professionisti, in quanto non è riferita alle spese di funzionamento dello studio legale, ma agli adempimenti per il formale scioglimento della
(cfr. all. Controparte_2
9 e 11 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma di parte convenuta) sicché delle relative spese dovevano farsi carico tutti coloro che ne avevano fatto parte.
Analogamente le comunicazioni di novembre 2017, intercorse tra gli avv. NT,
, AL e ZZ, che, come di seguito esposto, era stato CP_1 successivamente coinvolto nella ripartizione dei costi, si riferiscono alla sola contribuzione ad un servizio di centralino, di cui gli avv. GO e NA dovevano farsi carico in relazione ai due interni telefonici, 402 e 404, ad essi in uso
(cfr. all. 12 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte convenuta tanto ciò vero che a tali limitati servizi specifici si riferiscono le fatture n. 6/2017,
7/2017, 26/2017, 27/2017, emesse nei loro confronti, come le fattura n. 8/2017 e n.
25/2017 emesse nei confronti dell'avv. OI, all 14 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. del convenuto).
pagina 18 di 41 Come sopra anticipato, risulta dagli atti di causa che, alla fine del 2017, la posizione dell'avv. ZZ era cambiata e gli era stato chiesto di farsi carico delle spese dello studio tanto ciò vero che era divenuto anche lui destinatario delle email della in cui erano indicati i costi sostenuti, i pagamenti in scadenza Tes_1 ed era chiesto di provvedere ai relativi versamenti (cfr. email del 21.11.2017, all.
24 di parte attrice nonché email del 28.02.2018 all, 25 e email del 3.05.2018 in cui la aveva chiesto “gli importi che verserete saranno i seguenti? Per quanto Tes_1 riguarda AL (€ 4.000,00 iva inclusa) e NT (€ 4.100 iva inclusa) mentre l'avv. deve dirmi se intenda effettuare il pagamento sotto indicato pari CP_1
a 1/3 dell'importo richiesto (€ 22.341,19)” nonché email dell'8 agosto 2018, all 31, in cui la dato atto di aver ricevuto dal NT € 4.000,00, iva inclusa, e, Tes_1 richiamato il versamento che il ZZ avrebbe effettuato per i mesi di agosto e settembre, pari a € 2.440,00, aveva scritto “non ho avuto modo di parlare con l'avv.
ma se anche lui potesse effettuare un versamento potrei coprire tutte le CP_1 spese” nonché all. 17 di parte convenuta;
cfr. all. 88 alla terza memoria di parte convenuta da cui può evincersi che la posizione del ZZ era verosimilmente diversa rispetto a quella degli altri collaboratori dello studio, anche in ragione dei maggiori compensi ricevuti, assicurandogli la sola , un corrispettivo di € CP_12
60.000,00 l'anno tanto ciò vero che aveva all'interno dello studio una sua stanza e un suo collaboratore, come riferito, nella sua deposizione della teste e, per Tes_3 tale ragione, gli era stato verosimilmente chiesto di partecipare alle spese).
pagina 19 di 41 Nel dettaglio dalla disamina della corrispondenza in atti si evince che, dopo il coinvolgimento dell'avv. ZZ nella ripartizione delle spese, erano stati stabiliti dei contributi fissi mensili, pari a € 4.100,00 ciascuno per gli avv. NT e
, € 3.000,00 per l'avv. AL ed € 1.220,00 per l'avv. ZZ, cui CP_1 doveva aggiungersi l'importo di € 610,00, versato dall'avv. CA, quale contributo fisso mensile. Tali versamenti erano, tuttavia, insufficienti a coprire i costi di funzionamento dello studio sicché la richiedeva dei Parte_1 contributi integrativi di ammontare non predeterminato (cfr. email del 15.03.2019 all. 35 in cui la aveva evidenziato di ricevere ogni mese € 4.100,00 Tes_1 ciascuno dagli avv. NT e , € 3.000,00 dall'avv. AL, € CP_1
1.220,00 dall'avv. ZZ ed € 610,00 dall'avv. CA nonché all. 31 in cui la aveva indicato l'importo dovuto da ZZ per agosto e settembre Tes_1
2018 in € 2.440,00 ed email del 23.07.2019 e del 18.09.2019, all. 38 e 37 in cui erano riportati versamenti rispondenti a tali previsioni;
cfr. in ordine ai versamenti integrativi, email del 17 dicembre 2019, all. 39 di parte attrice, ossia proposta formulata dall'avv. NT di supplire alle carenze di cassa con un versamento di €
10..000,00 ciascuno da parte di esso avv. NT e del , di € 8.000,00 da CP_1 parte del AL e di € 5.000,00 da parte del ZZ nonché scambio di corrispondenza intercorso a giugno 2019, all. 64, in cui la aveva Tes_1 evidenziato che, con i pagamenti eseguiti, non vi era liquidità sufficiente per coprire alcune spese, quali il canone di locazione dovuto al prof. e i costi Per_1 del pulitore, e aveva precisato “vi farò avere il dettaglio di tutte le spese che la dovrà sostenere di qui al mese di agosto in modo tale che possiate coordinarvi Pt_1 per gli importi da versare alla e a tale email aveva risposto l'avv. NT, Pt_1 offrendosi di versare l'ulteriore somma di € 2.000,00, e chiedendo pagamenti integrativi al convenuto e al ZZ nonché all. 68 e 69 di parte attrice nonché email del 14 maggio 2019, in cui la a fronte della necessità di chiedere Tes_1
pagina 20 di 41 contributi integrativi, aveva scritto “mi avete chiesto di comunicarVi la nuova quota che ciascuno di Voi dovrebbe versare, io non sono in grado di stabilirne l'importo” nonché all. 33 email del 6.10.2020 in cui il NT aveva lamentato di aver versato dal mese di giugno un contributo superiore a quello corrisposto dagli avv. , AL e ZZ complessivamente considerati). Invero, CP_1
l'assetto ora descritto tale per cui gli avv. NT e versavano un CP_1 contributo fisso mensile di € 4.100,00 ciascuno e gli avv. AL e CP_13 eseguivano pagamenti mensili, il primo di € 3.000,00 e il secondo di € 1.100,00, aveva ragionevolmente fatto seguito alla email del 30 gennaio 2019, in cui l'avv.
NT aveva proposto ai suoi colleghi, avv. , avv. AL e avv. CP_1
ZZ, di eseguire versamenti mensili di tale ammontare così da garantire un'entrata fissa di € 12.000,00 al mese, evitando alla di chiedere Tes_1 mensilmente un contributo (cfr. all. 26 alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte convenuta in cui era stato proposto anche un pagamento aggiuntivo di € 16.000,00 ripartito tra i predetti quattro professionisti secondo la stessa proporzione). Dal tenore di tale email emerge anche che i predetti professionisti stavano valutando ancora la possibilità di coinvolgere altri nelle spese (cfr. all. 26 in cui è scritto che i criteri di riparto potevano cambiare una volta Contr affittata una stanza e una volta che e tale avessero iniziato a pagare la Per_7 loro quota, così rendendo evidente che, sino a quel momento, nessun'altro avvocato era coinvolto nel riparto delle spese). Dalla corrispondenza successiva emerge che tali pagamenti non erano ancora sufficienti così che si rendeva necessario integrarli e i predetti quattro professionisti stavano valutando la possibilità di coinvolgere altri avvocati nella contribuzione alle spese, ma non risulta che tale intenzione avesse avuto poi un fattivo seguito, se non per quanto riguarda la CA, cui era stato chiesto un contributo (cfr. all. 22 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte convenuta e all. 29 alla stessa pagina 21 di 41 memoria ossia email del 16 aprile 2020 in cui l'avv. NT aveva chiesto a
AL, e ZZ “avete parlato con i collaboratori e considerato CP_1 chi deve rimanere pagando la sua quota e chi non sia necessario?”).
In ordine ai predetti pagamenti aggiuntivi eseguiti per supplire alle carenze di cassa, va rilevato che gli stessi erano fatti spontaneamente, nella piena consapevolezza dei pagamenti eseguiti dagli altri professionisti, indicati dalla nelle suindicate email e nelle altre in atti (cfr. email del 7.01.2019, in cui Tes_1 la segretaria aveva dato atto di allegare i pagamenti effettuati a dicembre 2019 e all.
40 email dell'11.02.2020, all. 67 email del 6.08.2020 con cui la aveva Tes_1 trasmesso agli avv. NT, , ZZ e AL un prospetto dei CP_1 versamenti eseguiti).
Si osserva, quindi, che la posizione dell'avv. ZZ era diversa da quella dell'avv. Carderelli, che contribuiva con un versamento fisso e invariabile.
Ciò emerge dalla corrispondenza in atti da cui risulta che l'avv. ZZ, a differenza di altri professionisti di studio e, in particolare, della CA, dalla fine del 2017 ossia da quando aveva iniziato a contribuire ai costi dello studio, era destinatario, unitamente agli avv. NT, e AL, delle CP_1 comunicazioni della sulle spese da sostenere, incluse le richieste di Tes_1 pagamenti integrativi e, come è pacifico, partecipava alle riunioni in cui si discuteva della ripartizione dei costi unitamente ai predetti tre avvocati (cfr. all. 24,
25, 26, 27 e 28 di parte attrice, e all. 31, 35, 36, tanto ciò vero che l'avv. NT, che era anche il legale rappresentante della aveva richiesto Controparte_8 anche a lui di procedere con dei pagamenti integrativi, come da email del
17.12.2019 con cui aveva richiesto al ZZ il versamento della somma aggiuntiva di € 5.000,00, richiesta che sarebbe stata incompatibile ove il contratto concluso con tale professionista avesse previsto il pagamento del contributo fisso e invariabile di € 1.000,00 oltre IVA al mese nonché all. 68 e 69).
pagina 22 di 41 Diversamente deve ritenersi per quanto riguarda la CA, che, pur contribuendo alle spese dello studio nella misura fissa, come sopra indicata, non partecipava alle riunioni sulla ripartizione dei costi e non era destinataria delle comunicazioni della e di richieste di pagamento integrative. Tes_1
Ciò posto in ordine alla posizione della si osserva che i testi Controparte_8
NT e hanno riferito che gli accordi in ordine alla partecipazione alle Tes_1 spese da parte degli avv. ZZ e CA erano stati raggiunti da questi ultimi con i predetti avv. NT, e AL (cfr. deposizioni rese CP_1 all'udienza dell'11.09.2024).
Invero, non può per tale ragione ritenersi che si tratti di accordi ai quali l'attrice era estranea, dovendosi ritenere che, a prescindere dalla identità dei soggetti con cui gli accordi erano stati presi, gli avv. ZZ e CA avevano assunto delle obbligazioni impegnandosi nei confronti della tanto ciò vero Parte_1 che la si rivolgeva con le richieste di pagamento anche al ZZ e, a Tes_1 fronte dei versamenti eseguiti, emettere fattura nei confronti dei predetti professionisti.
Diversamente, infatti, se costoro avessero onorato parte dei debiti altrui, le fatture per i pagamenti effettuati sarebbero state emesse nei confronti degli avv. NT,
e AL. CP_1
D'altra parte, che anche l'avv. ZZ fosse subentrato nel rapporto che l'impegnava nei confronti della a contribuire alle spese risulta Controparte_8 dallo steso prospetto all.80 di parte attrice in cui compare anche l'avv. ZZ nella ripartizione dei costi.
pagina 23 di 41 Si osserva, quindi, che dalle risultanze istruttorie è emerso che le somme richieste ai professionisti suindicati erano determinate decurtando dai costi sostenuti le altre entrate della società, quali il corrispettivo degli specifici servizi resi al GO
e al NA, come da fatture all. 14 di parte convenuta, specificamente riferite a tali servizi;
il corrispettivo versato dalla in forza di un contratto concluso, in CP_12 data 23.12.2013, dalla con quest'ultima, che, diversamente da Parte_1 quanto sostenuto dall'attrice, è un soggetto giuridico diverso dall'avv. , CP_1 per un compenso annuo di € 11.000,00 (cfr. all. 16 di parte attrice;
all. 6 alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. del convenuto nonché fattura n.
36/2017 all. 14 di parte convenuta e fattura n. 80/2018 all. 115), il corrispettivo dovuto dalla , che aveva in uso una postazione di lavoro (cfr. all. 6 Parte_4 di parte convenuta e deposizione del teste il quale ha riferito Testimone_2 che la aveva in uso una postazione in cui operavano i suoi Parte_4 collaboratori tra cui il nonché deposizione resa dallo stesso alla Per_4 Per_4 udienza dell'11.09.2024). Deve, quindi, ritenersi che, come dedotto dall'attrice,
l'avv. CA nel 2018 si era impegnata ad eseguire nei confronti della un Pt_1 pagamento mensile di € 500,00 (cfr. email del 7.08.2018, all. 31 di parte attrice, in cui la rilevava di aver sollecitato il pagamento del dovuto alla CA, Tes_1
e cfr. deposizione del teste il quale ha riferito, all'udienza Testimone_2 dell'11.09.2024, che era stata data in uso alla CA una postazione di lavoro, mentre la teste ha precisato che la CA aveva in uso una stanza). Tes_3
pagina 24 di 41 Dalle risultanze istruttorie è quindi emerso che nel corso del 2020 l'avv. AL aveva rappresentato agli altri professionisti di non essere nelle condizioni di sostenere i costi di gestione della nella misura di cui si era fatto Parte_1 carico sino ad allora e gli avv. NT e avevano concordato di CP_1 eseguire un pagamento suppletivo. Successivamente, a gennaio 2021, il AL aveva nuovamente manifestato le sue difficoltà, ma gli avv. NT e CP_1 non erano stati disponibili ad una integrazione del contributo a loro carico (cfr. deposizione resa dal teste ZZ all'udienza dell'11.09.2024). E' quindi pacifico e documentale che l'attrice aveva comunicato alla proprietaria dell'immobile di Via Eleonora Duse n. 35, erede del prof. CP_7 Per_1 nel frattempo deceduto, l'intenzione di rilasciare l'immobile in locazione a far data dal 31.07.2021 e aveva avviato la liquidazione della società. A luglio 2021 la
[...] aveva dismesso anche il contratto di locazione della porzione di Parte_1 immobile sovrastante, che aveva ceduto, all'avv. NT cui, successivamente, era subentrata un'altra associazione professionale (cfr. deposizione del teste
ZZ).
4.I fatti di causa vanno ricostruiti secondo quanto sopra esposto alla luce delle risultanze istruttorie acquisite al giudizio e senza che la causa debba essere rimessa sul ruolo per l'espletamento di ulteriori prove orali, neanche per superare alcune differenze nelle dichiarazioni rese dai testimoni, in quanto non hanno carattere dirimente ai fini del decidere.
Nel dettaglio, una volta ricostruiti nei termini sopra indicati, i rapporti economici intercorsi tra le parti e, quindi, individuati coloro che si facevano carico delle spese dello studio, non è dirimente procedere ad una più dettagliata disamina della posizione di ciascun professionista all'interno dello studio legale.
pagina 25 di 41 In particolare, come emerge dalle deposizioni dei testimoni, e Testimone_2
all'interno dello studio lavoravano più professionisti così che, oltre Testimone_5 agli avvocati con maggiore esperienza, come NT, e AL e, CP_1 successivamente, ZZ, ve ne erano altri più giovani, che avevano i loro clienti e collaboravano con quelli più anziani che pagavano loro un compenso, in misura fissa o a percentuale, ma salvo il contributo versato dall'avv. CA, costoro non partecipavano alle spese di studio. Vi erano poi altri professionisti, ancora più giovani, come , SA CA e Testimone_2 CP_15
, che non avevano neanche una loro clientela e collaboravano solo con gli
[...] avvocati più anziani, senza a fortiori partecipare alle spese di gestione dello studio, sostenendo unicamente le spese vive, funzionali allo svolgimento dell'attività processuale, come il versamento delle marche e del contributo unificato, così come
, che collaborava all'università con il prof. mentre il dott. Persona_8 Per_1
si occupava solo di traduzioni (cfr. deposizioni rese all'udienza Per_9 dell'11.09.2024 dai testi e la quale ha, tra Testimone_2 Testimone_3
l'altro, riferito “posso dire che se si doveva anticipare una spesa per marche, contributi o raccomandate io vi provvedevo, ma non ho mai partecipato alle spese della segretaria e non so chi sosteneva queste spese”)
Tale assetto è stato confermato anche dal teste , escusso all'udienza del Tes_6
23.10.2024, commercialista della sino al 2021, il quale ha Parte_1 riferito che i costi di gestione dello studio erano sostenuti dalla società attrice, che poi li recuperava dagli avv. NT, e AL e dai soli altri CP_1 professionisti sopra indicati, nei cui confronti emetteva le sue fatture per i servizi resi, quali GO, ZZ e la precisando “la che era CP_12 Pt_1 rappresentata dall'avv. NT aveva raggiunto gli accordi con ZZ e e Per_4 con coloro nei cui confronti emetteva le relative fatture, tanto so perché me lo diceva NT e poi perché vedevo le fatture e quindi per questo lo suppongo”.
pagina 26 di 41 In definitiva, come esposto, partecipavano a tale riparto dal 2013 a tutto il 2016 i soli avv. NT, e AL e dal 2017 anche l'avv. ZZ, CP_1 mentre non venivano coinvolti gli altri professionisti che operavano all'interno dello studio né quelli più giovani, che operavano in mero supporto dei professionisti più anziani, né gli altri, che avevano una loro clientela e, se richiesti, collaboravano, dietro pagamento di un corrispettivo, con gli avv. NT,
e AL (cfr. sul punto anche deposizioni dei testi NT e CP_1
. Tes_1
5.Ciò posto prima di procedere a definire le domande proposte dalle parti occorre ricostruire, alla luce dei fatti di causa, quali sopra riportati, il rapporto giuridico intercorso tra le stesse, come costituito per facta concludentia, così da rendere chiaro il titolo della domanda proposta da parte attrice.
Nel dettaglio da quanto sopra esposto risulta che la aveva Parte_1 concluso con il convenuto e con gli altri professionisti, come di seguito indicati, un contratto di appalto di servizi, in forza del quale gli stessi potevano avvalersi degli immobili di Via Eleonora Duse n. 35, condotti in locazione da parte attrice, in cui erano ubicate le loro stanze e quelle in cui operavano gli altri professionisti dello studio, che erano anche loro collaboratori, oltre alle sale riunioni, e potevano fruire degli ulteriori servizi che la erogava e procurava, quali servizio Parte_1 di deposito atti presso le cancellerie, segreteria, abbonamenti alle riviste giuridiche, servizi internet e telefonici, pulizia e manutenzione dei locali.
Tali servizi erano erogati a titolo oneroso e, in particolare, gli avvocati di seguito indicati contribuivano alle relative spese, coprendole, al netto delle altre entrate che la conseguiva in forza di specifici contratti, quali quelli Parte_1 conclusi con la e con la , nonché a far tempo dal 2013 CP_12 Parte_4 con gli avv. GO, NA e OI per servizi internet e di telefonia nonché
a far tempo dal 2018 con l'avv. CA per l'uso di una stanza.
pagina 27 di 41 Quanto ai professionisti coinvolti e alle quote di cui dovevano farsi carico è emerso che: 1) negli anni 2011 e 2012 i professionisti legati all'attrice dal predetto contratto di appalto erano sei avvocati, avv. avv. GO, avv. NA, Per_1 avv. NT, avv. e avv. AL, ossia i professionisti che facevano CP_1 parte dell'associazione professionale, e associati, Per_1 Controparte_2 che non avevano trasferito altrove la loro attività, che si erano impegnati a coprire i costi senza determinazioni di quote;
2) negli anni dal 2013 al 2017 il rapporto era proseguito con i soli tre avvocati NT, e AL senza CP_1 determinazione di quote;
3) dalla fine del 2017 era subentrato nel rapporto anche l'avv. ZZ, ed era stata convenuta una ripartizione di quote tale da prevedere versamenti mensili di € 4.100,00 ciascuno da parte degli avv. NT e , CP_1
€ 3.000,00 per l'avv. AL ed € 1.100,00 per l'avv. ZZ.
Gli altri professionisti che lavoravano nello studio non partecipavano alla ripartizione delle spese, non avendo assunto alcuna obbligazione in tal senso nei confronti della che, infatti, non rivolgeva loro le sue richieste Parte_1 di pagamento, neanche quando versava in carenza di liquidità, ciò nella piena consapevolezza degli avvocati coinvolti nel riparto delle spese, i quali erano loro a decidere chi coinvolgere nella contribuzione e stavano valutando se richiedere anche ad altri di assumere tale impegno.
5.Tanto esposto deve essere, in primo luogo, respinta la domanda di ripetizione di indebito proposta dal convenuto il quale, evidenziato di aver effettuato pagamenti di importo superiore al dovuto, ha chiesto alla la restituzione Parte_1 delle somme versate in eccedenza.
Come sopra esposto, gli accordi intercorsi tra le parti erano tali da escludere che professionisti diversi dagli avvocati sopra indicati dovessero contribuire alle spese di studio così che solo alcuni avvocati avevano concluso il contratto di appalto di servizi con la Parte_1
pagina 28 di 41 Ciò posto si osserva, a prescindere da ogni altra considerazione, che ai sensi dell'art. 2036 c.c. “chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base ad un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito”.
Ne consegue che la domanda va respinta per non avere l'avv. , attore in CP_1 ripetizione, provato di aver eseguito pagamenti eccedenti l'importo cui era tenuto per un errore scusabile.
Piuttosto, dalla disamina della documentazione in atti risulta che il convenuto era perfettamente consapevole sia dei costi che dovevano essere sopportati dalla
[...] sia dei versamenti eseguiti dagli avv. NT, AL e ZZ, CP_8 di cui riceveva periodicamente ogni comunicazione, sia del fatto che costoro erano, come lui, i soli che sostenevano le spese di funzionamento dello studio.
Ne consegue che va esclusa la sussistenza di un errore scusabile, presupposto imprescindibile per poter ottenere la restituzione delle somme versate.
Va, infatti, considerato che il consapevole adempimento di un debito altrui non legittima colui che lo ha eseguito a proporre azione di ripetizione nei confronti dell'accipiens (cfr. Cass. sezioni unite n. 9946 del 29.04.2009 e n. 12111 dell'11.11.1992).
Peraltro, attesa la natura dei servizi resi dalla di carattere Controparte_8 indivisibile, e considerata la disposizione di cui all'art. 1294 c.c., deve presumersi la natura solidale del debito, con la conseguenza che eventuali pagamenti eseguiti in eccedenza non potrebbero rilevare nei confronti della creditrice, potendo, al più, dare luogo ad un'azione di regresso verso gli altri condebitori.
pagina 29 di 41 6.Tanto esposto si osserva che con la domanda introduttiva di giudizio la
[...] ha chiesto la condanna dell'avv. al pagamento della Parte_1 CP_1 somma di € 79.955,77 oltre IVA, quale importo residuo dovuto al netto dei pagamenti eseguiti per € 15.473,33, in ragione della quota di partecipazione alle spese facente capo al convenuto, pari al 37,5%, così calcolando il dovuto sull'importo di € 254.477,60, tale da comprendere le spese sostenute dalla società a far tempo dall'1.01.2021 e i debiti pregressi, secondo lo schema allegato 80 all'atto di citazione.
Al riguardo va, in primo luogo, considerato che la domanda proposta ha ad oggetto la sola quota dovuta dal , con la conseguenza che, al fine di stabilire CP_1
l'ammontare delle somme dovute, deve procedersi alla relativa determinazione.
Sul punto ritiene questo giudice che non sia corretto il riferimento alla quota del
37,5% in ragione dell'ammontare dei pagamenti effettuati dall'avv. CP_1 sino al 31.12.2020 e, quindi, alla media della quota parte di debiti dallo stesso pagati nel tempo, atteso che, come sopra esposto, sino a quando l'avv. ZZ non aveva iniziato a contribuire alle spese dello studio, non vi era stata una predeterminazione di quote e il contributo di ognuno era stabilito, di volta in volta, per le singole spese da ripartire, senza che i professionisti si fossero accordati nel senso di versare contributi di un determinato ammontare ovvero per una percentuale prestabilita.
Ne consegue che, non potendo, peraltro, neanche essere ricostruito con precisione il fatturato di ciascun professionista e i servizi da ciascuno goduti (quali criteri pure richiamati dalla parte attrice), al fine di stabilire la quota di ciascuno, va applicato il principio di cui all'art. 1298, secondo comma, c.c. in ragione del quale devono presumersi uguali le quote di ciascun debitore.
pagina 30 di 41 Pertanto, la quota di contribuzione alle spese dell'avv. è pari a 1/6 per CP_1 gli anni dal 2011 al 2016 e a 1/3 dal 2013 alla fine del 2017 quando l'avv.
ZZ aveva iniziato a contribuire alle spese dello studio. Per il periodo successivo, va richiamato quanto sopra esposto in ordine al fatto che gli avvocati avevano stabilito di contribuire alle spese di studio nella misura di € 4.100,00 al mese, ciascuno, per quanto riguarda gli avv. NT e , € 3.000,00 per CP_1 quanto riguarda l'avv. AL ed € 1.100,00 per quanto riguarda l'avv.
ZZ.
Ne consegue che anche per il periodo successivo deve fare capo all'avv.
una contribuzione pari a 1/3 dell'intero, proporzionata agli accordi CP_1 presi per i suindicati pagamenti mensili.
6.Venendo ora alla quantificazione delle somme dovute, deve, in primo luogo, rilevarsi che la parte istante ha fatto riferimento alle somme riportate nello schema allegato 80 all'atto di citazione, in cui sono indicate spese per complessivi €
227.339,28, quali importi versati per cassa ovvero con bonifico o da saldare, quali
“spese 2021” cui è stata aggiunta la somma di € 27.138,32 per debiti pregressi (cfr. all. 80 all'atto di citazione).
Al riguardo va, in primo luogo, evidenziato che, come sopra esposto, l'attrice aveva comunicato la propria disdetta dal contratto di locazione dell'immobile di
Via Duse a far tempo dal 31.07.2021, così che deve ritenersi che, sino a tale data, aveva erogato i suoi servizi a favore del convenuto e degli altri professionisti. Per quanto riguarda il periodo successivo, possono essere considerate unicamente le spese funzionali a garantire servizi ulteriori, quali quelli volti a indirizzare i clienti che telefonavano ai numeri precedentemente riferiti allo studio verso i singoli avvocati, a ricevere la posta che continuava ad arrivare presso l'indirizzo di Via
Duse e a dismettere la documentazione cartacea, che includeva anche fascicoli del convenuto, avv. . CP_1
pagina 31 di 41 Ritiene invece questo giudice che non possano essere considerati altri costi per i quali non è provato che fossero funzionali ad assicurare servizi in favore del convenuto o per i quali ciò deve escludersi, trattandosi di spese correlate alla messa in liquidazione della società.
Il titolo dell'azione esercitata dalla è il contratto di appalto di Parte_1 servizi concluso, tra gli altri, con l'avv. , in forza del quale la predetta CP_1 società erogava servizi funzionali allo svolgimento dell'attività forense e il convenuto contribuiva a coprirne i costi, così che deve escludersi che possa essere richiesto al convenuto di sostenere spese diverse funzionali, ad esempio, alla liquidazione della società tanto più che egli non aveva condiviso tale scelta.
7-Nel dettaglio, considerando le risultanze degli estratti conto, vanno riconosciute, quali spese funzionali alla erogazione dei servizi, le spese riportate nell'allegato 80 che trovano riscontro nei bonifici, registrati come uscite, dall'1.01.2021 al
30.09.2021, tali da includere anche i contributi dovuti per i dipendenti, per un importo complessivo di € 127.449,18.
A tale importo vanno aggiunte le spese per cassa documentate quali il costo sostenuto per l'acquisto di lampadine di cui alla fattura zagarella in atti per € 37,5, la somma di € 302,00 per il pagamento della bolletta TIM, la spesa di € 7,00 per disgorgante (cfr. all. 121 a di parte attrice), laddove non vi sono elementi per riferire al convenuto gli acquisti effettuati presso i supermercati;
la spesa di € 10,5 per l'acquisto di una multipresa presso zagarella, come da fattura emessa nei confronti della (cfr. all 12 B), la somma di € 201,23 per bolletta TIM, e la Pt_1 somma di € 71,80 per tale medesima causale (cfr. all. 121D); le spese di € 229,58 e di € 72,39 per bollette TIM (cfr. all. 121 F), per un ulteriore importo di € 932.
pagina 32 di 41 8.Per quanto concerne il periodo successivo, come anticipato, non possono essere considerati tutti i costi indicati dalla parte istante atteso che per alcuni non risulta o, comunque, non è provata l'attività di pertinenza, quale servizio funzionale alle esigenze del convenuto.
Sul punto si osserva che l'avv. ha depositato la comunicazione del CP_1
10.09.2021, ricevuta dalla in cui si rendeva noto che gli Parte_1 indirizzi email avrebbero continuato a funzionare regolarmente, ma dall'1 agosto, le spese del provider internet sarebbero state fatturate ai professionisti che ne avessero fatto richiesta per continuare ad utilizzare l'indirizzo e-mail, mentre per la telefonia era stato attivato un messaggio che invitava chi telefonava a chiamare il n.
351-9565922, che corrispondeva al numero di cellulare della da sempre Pt_1 utilizzato dalla , così che la rispondendo, avrebbe fornito il Parte_5 Tes_1 numero del cellulare dell'avvocato di riferimento così come avrebbe informato tutti i professionisti, della ricezione presso lo Studio di buste, lettere ed altro. Era stata, quindi contattata la società per verificare la possibilità di attivare un Parte_6 servizio che permetteva di mettere in contatto il cliente con il professionista desiderato ed era stato reso noto che tale servizio avrebbe avuto un costo di €
310,00 + IVA, che sarebbe stato fatturato ai soli professionisti che lo avrebbero richiesto. Tale servizio sarebbe stato attivo quando era assente la la quale Tes_1 si stava occupando dello svuotamento dello Studio e delle pratiche amministrative, lavorando dalle ore 11 alle ore 15 nei giorni martedì, mercoledì e venerdì (cfr. all,
62 alla seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c di parte convenuta).
pagina 33 di 41 Invero, alla luce di quanto sopra esposto e, quindi, di tali servizi che la
[...] ha continuato ad erogare anche all'avv. nelle mensilità Parte_1 CP_1 immediatamente successive alla dismissione dei locali, è corretto considerare gli stipendi e i contributi versati per la segretaria nei mesi di settembre e Tes_1 ottobre 2021, per una spesa di € 1.775,72, quale stipendio del mese di settembre
2021, di € 942,00 quali contributi dello stesso mese ed € 1.762,72, quale stipendio del mese di ottobre ed € 908, quale contributi versati per il mese di ottobre come da
F24 del 16.11.2021 in atti (cfr. all da 121 h 121 j ed estratto conto all. 119) per un importo complessivo di € 5.388,44.
Premesso che è ragionevole fare riferimento ad un lasso di tempo di due mesi per il disbrigo dei servizi sopra richiamati, non possono essere considerati gli stipendi versati alla nei mesi successivi a ottobre 2021 e, quindi, da novembre Tes_1
2021 a gennaio 2022, e i relativi contributi, non essendo chiaro quali attività siano stati svolte dalla predetta, tali da poter essere considerate servizi funzionali all'attività professionale svolta dal convenuto.
Per tali ragioni va considerata la sola quota di 10/12 della tredicesima versata alla per un importo di € 1.321,66 (pari a 10/12 della somma versata a titolo di Tes_1 tredicesima come da all. 121 j).
Va altresì considerato il saldo del TFR versato alla segretaria , per € Parte_7
12.825,38, stante l'obbligo di accantonamento per tutta la durata del rapporto di lavoro, con la conseguenza che viene in rilievo un costo funzionale ai servizi resi anche in favore del (cfr. all. 121 h e 119). CP_1
pagina 34 di 41 Vanno quindi considerate le spese sostenute a settembre e ottobre 2021, riferite a mensilità precedenti ovvero a costi per servizi resi anche in favore del professionista istante, quali il costo per lo smaltimento del materiale cartaceo, come da fattura emessa da tale per € 70,00, la spesa di € 135,30, versata a tale Per_10
come da fattura in atti, la spesa di € 227,80 per la bolletta telefonica Per_11 riferita al bimestre 1.07.2021/31.08.2021, le spese di € 205,4, di € 563,57 e di €
71,39, per altre bollette riferite a tale medesimo periodo, la somma di € 379,57 versata a proprietaria dell'immobile di Via Duse, quale conguaglio di CP_7 rate condominiali e spese di riscaldamento dell'anno 2020/2021, l'importo di €
658,80 versato a per gli interventi effettuati come da fatture in Controparte_16 atti, la somma di € 701,51 versata a Infotrading s.r.l. per servizi pregressi resi a far tempo dall'1.04.2021, i pagamenti di € 71,39, € 227,8, € 562,08 ed € 198,12 per bollette tim riferite al bimestre 1.09/31.10 2021 (cfr. all. da 121 h a 121 j), per un importo complessivo di € 3.730,73.
Non sono, invece, chiare le ragioni per le quali il convenuto dovrebbe partecipare alla spesa di € 385,30 relativa al pagamento della bolletta dell'energia elettrica per i mesi di agosto e settembre 2021 dell'immobile di Via Duse, considerato che lo stesso era stato dismesso a far tempo dal 31.07.2021.
Non vanno, altresì, considerate le bollette Irideos, atteso che non è stato allegato e provato che le stesse si riferiscono a servizi fruiti da parte convenuta, i costi delle fatture emesse dal per smaltimento arredi e monitor per complessivi € Per_10
700,00, risultando dalla corrispondenza in atti che il convenuto aveva asportato i propri arredi e pc prima del 31 luglio 2021, così che, per tali medesime ragioni, non va considerata la spesa di € 610,00 per smaltimento hard disk.
pagina 35 di 41 9.Con riferimento alle spese sostenute nel 2022 va, in primo luogo, rilevato che non è stata depositata la relativa documentazione di supporto, non rinvenibile negli allegati da 121 h a 121 j, in atti laddove mancano i documenti all. 121 k indicati nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di parte attrice.
Ne consegue che, al fine di valutare se si tratta di spese che possono essere considerate, in quanto riferite a servizi o oneri pregressi correlate alle attività svolte anche in favore del convenuto, potrà farsi riferimento unicamente alle causali indicate nei relativi bonifici versati in atti (cfr. all. 119).
Ciò posto va considerato che, per le ragioni sopra esposte, non può aversi riguardo alle fatture Irideos e agli stipendi e contributi versati alla nel 2022. Tes_1
Analogamente in assenza delle relative fatture, non possono essere considerati i pagamenti eseguiti in favore della Infotrading, della e del non Pt_8 Pt_9 potendo evincersi dalla documentazione prodotta i servizi resi da tali soggetti.
Diversamente vanno, invece, considerati il TFR versato per la per € Tes_1
21.658,81, riassumendo gli accantonamenti di tutti gli anni di durata del rapporto.
Non possono essere riconosciuti, in assenza degli F24 di riferimento, i pagamenti indicati come eseguiti in favore dell' per € 3.538,00, non essendo Parte_10 neanche chiaro se gli stessi costituiscano, in parte duplicazioni delle somme richieste, quali debiti pregressi, né i versamenti a titolo di imposte e IVA ravveduto, per complessivi € 28.821,59, atteso che l'omesso deposito dei modelli
F24 di supporto non consente di inferire specifici riferimenti che consentano di ritenere l'imputabilità di tale spesa, non essendo peraltro chiaro per quale ragione il dovrebbe farsi carico di sanzioni e oneri relativi al ravvedimento CP_1 operoso per il tardivo pagamento di imposte.
Risulta, quindi, versato un compenso di € 4.801,1 in favore di con Parte_11 un bonifico recante quale causale “compenso contabilità aprile 2021 – marzo 2022”
e, quindi, riferita ad un anno di lavoro.
pagina 36 di 41 Per le stesse ragioni sopra esposte con riferimento alla posizione della Tes_1 anche tale spesa va riconosciuta nei limiti di 8 mesi per un importo di € 3.200,73
Considerato quanto sopra esposto in ordine al fatto che il titolo azionato impone di porre a carico del convenuto solo i costi funzionali ai servizi resi in suo favore, non possono essere considerate le somme versate alla riferite nella causale a Parte_12
“deposito bilancio 2020 e messa in liquidazione”, in ciò valutato che non possono essere posti a carico del convenuto, come dallo stesso osservato, i costi per la messa in liquidazione della e non vi sono elementi per Parte_1 comprendere quanta parte della spesa di complessivi € 812,7 si riferisca al deposito del bilancio 2020.
L'utilizzo del conto corrente per pagamenti anche di debiti pregressi giustifica, invece, il riconoscimento degli oneri bancari nella misura complessiva richiesta di
€ 100,94, pari a € 14,42al mese, per il periodo successivo al 30.09.2021.
Non è documentata la spesa di € 250,00 per deposito bilancio 2021 e non è documentato né è chiaro perché debba fare carico al la spesa di € CP_1
1.566,00 per IVA II trimestre 2022.
Infine, quanto alla somma di € 27.138,32 per debiti pregressi sono documentate la richiesta di € 5.075,2 formulata all' a titolo di corrispettivo per le prestazioni Tes_6
Parte_ rese, quale commercialista della società nel 2020 (cfr. all. 122) e i debiti II semestre 2019 per € 2.479,09, I semestre 2020 per € 2.057,91 e per il II semestre
2020 per € 2.200,3 (cfr. all. 51), per un importo complessivo di € 11.812,5.
Non sono documentati gli ulteriori debiti, mentre la pretesa di € 2.262,5 avanzata Per_1 per spese Telecom da – risulta contestata (cfr. all. 51) così che in Per_1 assenza di prove in ordine al relativo pagamento non va posta pro quota a carico del convenuto.
In definitiva va considerata una spesa di € 153.936,2, cui deve aggiungersi la somma di € 34.484,19 per TFR.
pagina 37 di 41 10.Dal predetto complessivo importo di € 153.936,20 vanno detratte le entrate diverse dai pagamenti eseguiti dagli altri debitori, NT, AL e ZZ atteso che dalla ricostruzione del rapporto intercorso tra le parti e, quindi, del contenuto economico dell'accordo raggiunto per facta concludentia si evince che le somme richieste ai professionisti erano ottenute decurtando le altre entrate realizzate dalla società.
Si tratta, nel dettaglio, del saldo attivo di conto corrente all'1.01.2021 per €
1.167,19, delle somme versate dall'avv. CA nella misura di € 300,00 al mese, per una somma complessiva di € 1.800,00 (sei versamenti di € 300,00), dei pagamenti effettuati da GO per € 274,35 (ossia € 50,78 + €38,84 + € 74,31
+ € 25,07 + € 48,54 + € 36,81), dei pagamenti eseguiti, dall'avv. NA per €
308,51 (ossia € 55,66 + € 35,84 + € 7,88 + € 84,07 + € 29,95+ € 53,42 + € 41,69), della somma di € 717,58 versata dall'avv. OI (ossia € 115,99 + € 104,4 + €
416,99+ € 80,20), della somma di complessivi € 2.000,00 versata da , Parte_13 della somma di € 4.473,33 versata dalla e della somma di € 1.500 CP_12 versata dalla , per un importo totale di € 11.073,77. Parte_4
Non rilevano i crediti per l'acquisto di arredi in quanto afferenti l'attività liquidatoria cui è estraneo il convenuto.
Ne consegue che l'importo su cui va calcolata la somma dovuta dal convenuto è di
€ 142.862,43. In particolare, un terzo di tale importo corrisponde a € 47.620,81, da cui va detratto l'importo versato di € 15.473,32, per un dovuto di € 32.147,49.
11.Si osserva, quindi, che il convenuto deve contribuire anche alle spese relative al
TFR versato alle segretarie per € 12.825,38 e per € 21.658,81. Pt_7 Tes_1
Il contributo dovuto dall'avv. non può tuttavia essere pari a un terzo di CP_1 tale importo. Il TFR è, infatti, un emolumento che matura nel tempo così che va considerato che la quota di partecipazione alle spese del convenuto per gli anni
2011 e 2012 era pari a 1/6 delle spese complessive.
pagina 38 di 41 Al riguardo si osserva che i bilanci al 31.12.2011 e al 31.12.2012 indicano quali oneri di competenza di tali esercizi per accantonamenti TFR gli importi di € 5.934
e di € 5.769, riferiti a quattro dipendenti così da doversi quantificare in € 5.851,51, Pt_1 pari alla metà di tali importi, i contributi da accantonare per la e la Tes_1
Tale spesa deve gravare sul convenuto nella misura di 1/6 per un dovuto di €
975,25.
La restante somma di € 28.632,68 (ossia € 34.484,19 - € 5.851,51) deve gravare sul convenuto per la quota di un terzo pari a € 9.544,22.
Ne consegue che il deve contribuire alle spese relative al TFR per la CP_1 somma complessiva di € 10.519,47.
La somma complessivamente dovuta ammonta, dunque, ad € 42.666,96.
11.Sul punto si osserva, infine, che non può escludersi l'esposizione debitoria del convenuto, per avere i condebitori ZZ e AL eseguito Pt_15 pagamenti di importo tale da coprire anche i debiti del come da CP_1 quest'ultimo sostenuto negli scritti difensivi ex art. 190 c.p.c.
Invero, tale circostanza, peraltro dedotta tardivamente solo negli scritti difensivi ex art. 190 c.p.c., non risulta provata, considerato che non risulta che i predetti condebitori abbiano eseguito pagamenti in misura eccedente a quanto dagli stessi dovuti per i servizi di cui avevano fruito, in ciò valutato che dalla disamina degli estratti conto in atti non risulta che tutti i versamenti da costoro eseguiti si riferiscono al pagamento dei corrispettivi per i servizi resi dalla Parte_1
emergendo, piuttosto, che il aveva eseguito in data 27.10.2021 un
[...] Pt_15 versamento di € 20.000,00 a titolo di finanziamento socio e in data 11.05.2022 un bonifico a titolo di prestito infruttifero.
Il va, pertanto, condannato al pagamento del predetto importo di € CP_1
42.666,96 oltre IVA e interessi al tasso di cui al dlgs n. 231/2002 dalla domanda al saldo.
pagina 39 di 41 12Deve infine essere respinta la domanda risarcitoria proposta in via riconvenzionale dal convenuto per l'assorbente ragione che non è stata data prova del danno subito a causa della condotta della convenuta, che aveva dato disdetta al contratto di locazione dell'immobile di Via Duse a far tempo dal 31 luglio 2021 tanto più che è pacifico che il aveva reperito altro immobile nelle CP_1 vicinanze ove proseguire nell'espletamento della sua attività professionale e che, come sopra esposto, la aveva assicurato un servizio di smistamento delle Pt_1 telefonate della clientela ai professionisti di riferimento.
13 La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione in ragione di un terzo delle spese di lite, per i restanti 2/3 le spese liquidate come in dispositivo, considerando lo scaglione di cause compreso tra € 520.000,00 ed € 1.000.000,00, in ragione delle domande riconvenzionali proposte, seguono la soccombenza e sono liquidate ai valori medi di cui al DM 55/2014, ridotti del 30% attesa la semplicità delle difese svolte rispetto alle domande riconvenzionali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa:
• condanna al pagamento in favore Controparte_1 della della somma di € Parte_16
42.666,96 oltre IVA e interessi al tasso di cui al d.lgs n. 231/2002 dalla domanda al saldo;
• rigetta le domande riconvenzionali;
• compensa in ragione di un terzo le spese di lite e per la restante quota di due terzi, condanna il convenuto a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in € 533,06 per spese ed € 13.623,40 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge.
Roma, 20 luglio 2025
pagina 40 di 41 Il Giudice
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