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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2025, n. 3462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3462 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, dott. LI Mercurio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 4373 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 posta in deliberazione, tramite lettura del dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art.281 sexies c.p.c., all'udienza del 04.11.2025 e vertente pendente tra
, elettivamente domiciliata in Vairano Parte_1
Patenora (CE) in Via Volturno n. 93, presso lo studio dell'Avv. Lucia Zannino, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ATTRICE -
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Portico di Caserta alla Via F. Lodice n.
17, presso lo studio dell'Avv. NF De LE, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Francesco Abbate, giusta procura in atti;
- OPPOSTA-
NONCHE'
, in persona del sindaco l.t.p.t., elettivamente Parte_2 domiciliata in Piazza Duomo n. 12 – 81100 Caserta, presso lo studio dell'Avv.
IA IM IC, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
In via del tutto preliminare giova osservare che il presente giudizio costituisce la fase di merito della opposizione endoesecutiva spiegata da nel corso dell'espropriazione ex art. 72 bis DPR Parte_1
602/73, azionato dalla società Nel corso della fase Controparte_1
sommaria, conclusasi con una declaratoria di non luogo a provvedere sulla istanza di cautela, stante la dichiarazione di inefficacia del pignoramento, era sollevata una doglianza certamente sussumibile nel novero delle opposizioni all'esecuzione di cui all'art.615, secondo comma, c.p.c.
La parte opponente, invero, deduceva che per quanto concerne i crediti indicati nell'atto di pignoramento, già prima della presunta notifica della ingiunzione di pagamento, era maturata la prescrizione.
Più precisamente: con riferimento alla ingiunzione n. 325 del
14/12/2018 a titolo di IMU per l'anno 2012, la prescrizione sarebbe maturata al 31.12.2017, mentre con riferimento alla ingiunzione n. n. 123 del
12/08/2015 a titolo di Servizio Idrico anno 2005, 2007, 2008, la prescrizione sarebbe maturata al 31 dicembre 2010, 2012 e 2013.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la parte opposta che sollevava difetto di giurisdizione quanto alla domanda avente CP_1
ad oggetto la pretesa IMU. La eccezione si appalesava fondata e si procedeva alla declinatoria, previa separazione delle domande. Successivamente, dopo una serie di rinvii dovuti allo stato del ruolo ed alla necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti di la causa era decisa in Parte_2
data odierna, mediante lettura del dispositivo e decisione contestuale.
2. Preliminarmente, deve procedersi alla qualificazione giuridica della domanda, compito devoluto all'organo giudicante: Trattasi di opposizione all'esecuzione endoesecutiva di cui all'articolo 615, secondo comma, c.p.c., in quanto si contesta il diritto a procedere alla riscossione mediante ruolo.
3. Tanto chiarito in punto di qualificazione giuridica, e venendo al gradato esame delle doglianze, si osserva quanto segue.
3.1. Non può essere accolta la eccezione di difetto di competenza per valore, trattandosi di opposizione endoesecutiva la cui competenza funzionale
– dopo il pignoramento – è sempre del Tribunale o in altri termini,
l'opposizione successiva, ad esecuzione già iniziata, si propone davanti al
Giudice presso cui è incardinato il processo esecutivo in corso, il quale individua, all'esito della prima udienza di comparizione, il giudice competente alla trattazione della causa di merito.
3.2. Venendo al merito della controversia, e dunque alle doglianze, mosse ex art. 615, secondo comma, c.p.c., deve rilevarsi, quanto segue.
La parte opponente deduce la intervenuta prescrizione del credito indicato nell'atto di pignoramento. Più precisamente si afferma che “L'atto di pignoramento presso terzi impugnato si fonda sulla pretesa di pagamento di somme dovute a titolo di servizio idrico per gli anni 2005, 2007, 2008, in virtù dell'ingiunzione di pagamento n. 123 del 12/08/2015, asseritamente notificata in data 18/05/2017. Il diritto al recupero delle richiamate somme era già prescritto alla data della presunta notifica della richiamata ingiunzione di pagamento” e che “nè è mai stata notificata l'ingiunzione di pagamento n.
123 del 12/08/2015. In relazione ai canoni idrici del 2005, 2007, 2008, in effetti, l'atto di pignoramento impugnato costituisce il primo atto pervenuto alla opponente”.
La parte opposta, invece, ha dedotto che “Invero, a fronte del mancato pagamento al dei canoni idrici anni 2005, 2006, 2008, la Controparte_2
emetteva i seguenti solleciti di pagamento: - anno 2005 sollecito CP_1
n. 346 del 15/2/2012 notificato il 13/11/2012; - anno 2006/2007 sollecito n.
287 del 29/9/2012 notificato il 14/11/2012; - anno 2008 sollecito n. 353 del
29/9/2012 notificato il 13/11/2012; che si allegano in unico allegato
(ALLEGATO N. 5). Perdurando il pagamento di quanto dovuto la Pubblialifana emetteva e notificava in data 5/10/2015 l'ingiunzione fiscale n. 123 del
12/8/2015; nuovamente notificata in data 18/5/2017 (ALLEGATO n. 4)”.
Ebbene, la documentazione indicata dalla parte opposta è presente in atti e sul punto, la parte opposta nelle note di trattazione scritta depositate in data 20.10.2022, muoveva diverse censure affermando che “Parte opponente disconosce, ai sensi dell'art. 2719 c.c. la conformità all'originale della
documentazione allegata al fascicolo telematico della In Controparte_1 particolare, disconosce la conformità all'originale del file “ALL. 3”. In ogni caso, osserva come il documento in esso contenuto (avviso di accertamento relativo all'imposta IMU anno 2012) non sia stato consegnato alla sig.ra
[...]
, ma ad altra persona in “assenza del contribuente”, e Parte_1 manchi la Raccomandata che attesta l'avvenuto avviso ai sensi di legge. La notifica è, quindi, radicalmente nulla. Disconosce, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la conformità all'originale del file “ALL 4”, con riserva di disconoscere, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., la sottoscrizione apposta alla pagina 2, in quanto apocrifa, poiché non riferibile alla sig.ra . Disconosce, ai sensi Parte_1 dell'art.2719 c.c., la conformità all'originale del file “ALL 5”, con riserva di disconoscere ai sensi dell'art. 214 c.p.c. le sottoscrizioni apposte alla pagina 2, alla pagina 4 e alla pagina 6, in quanto apocrife, poiché non riferibili alla sig.ra
. I richiamati atti prodromici (contenuti nel file “ALL Parte_1
5”) non sono mai stati notificati alla opponente”.
Dal canto suo, la parte opposta ha replicato “ evidenziando la pretestuosità della stessa atteso che il procuratore della , Avv. CP_1
NF De LE, all'atto della costituzione in giudizio, unitamente alla documentazione prodotta in atti, depositava dichiarazione di conformità, resa ai sensi degli art. 16 bis d.l. 179/2012 con la quale attestava che “ Le copie riportate dal n. 1 al 5 sono conformi agli originali analogici in possesso della dai quali sono stati estratti”. Pertanto, attesa tale Controparte_1 attestazione, l'eccezione è pretestuosa. Altrettanto pretestuose sono le ulteriori dichiarazioni di disconoscimento riferite alla firma della opponente evidenziando che i documenti su cui apposti, in calce gli agli atti contestati, sono relate di notifica eseguite da un Pubblico Ufficiale, il messo notificatore,
che fanno fede fino a querela di falso. Pertanto la opponente avrebbe dovuto procedere in tal senso e non limitarsi al generico disconoscimento, altrettanto pretestuosamente sollevato”.
Tanto chiarito in fatto, in diritto si osserva quanto segue.
3.3 Circa il credito preteso con l'atto di pignoramento, la Cassazione ha evidenziato che << La tariffa del servizio idrico integrato, che costituisce un'entrata di diritto privato, può essere riscossa - salvo che ricorrano i presupposti di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'art. 37 del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46 - mediante iscrizione a ruolo, per gli effetti di cui agli artt. 17 e 21 del d.lgs. citato, soltanto quando risulti da titolo avente efficacia esecutiva.
(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva annullato la cartella esattoriale fondata su fatture emesse dal gestore del servizio idrico integrato, in quanto non costituenti titolo esecutivo >>
(Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14628 del 04/07/2011).
Sul punto, la giurisprudenza ha inoltre affermato che << Questa Corte ha avuto modo in più occasioni e in relazione a diverse questioni di pronunciarsi in relazione al servizio idrico integrato, chiarendo, quanto alla natura del rapporto che si instaura con gli utenti, che la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, si configura come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, ricavando come precipitato di questa qualificazione che
è il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda il pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di depurazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione (Cass. n. 14042 del 2013; Cass. n. 24312 del 2014). Dal complesso della normativa citata, e dalla complessità stessa del servizio di idrico integrato,
che obbedisce necessariamente a principi e soddisfa interessi, non esclusivamente privatistici, consegue che la società che gestisce il servizio non è una comune società di capitali il cui capitale possa liberamente circolare sul mercato, ma è, soggettivamente, una società a capitale obbligatoriamente pubblico, i cui soci possono essere soltanto i Comuni dell'area in cui viene dalla stessa società organizzato, sorvegliato, gestito ed erogato al pubblico il servizio idrico integrato. Il gestore, benché abbia assunto la forma societaria della società di capitali, continua ad erogare un servizio di natura pubblica, non soggetto esclusivamente alle regole del mercato, per quanto trovi origine, nel suo rapporto con i privati fruitori delle prestazioni, non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 335 del 2008, ha evidenziato
l'inestricabile connessione delle suddetti componenti emergente, in particolare, dal fatto che, a fronte del pagamento della tariffa, l'utente riceve un complesso di prestazioni, consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica, sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione (e ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale delle disposizioni di legge che prevedevano che il privato dovesse pagare per il servizio di depurazione delle acque anche se lo stesso non fosse stato effettivamente svolto). >> (in questi termini, Cassazione,
Sez. 3, Sentenza n. 1549 del 23/01/2018). La corte ha altresì chiaramente affermato, in ordine al contratto di fornitura che che, in considerazione sia della particolare composizione della società che gestisce il servizio, sia delle particolarità della funzione svolta, sia della prestazione commerciale complessa che essa eroga in favore degli utenti , in cui si fondono indistricabilmente interessi privatistici e pubblicistici, il soggetto gestore del servizio pubblico di erogazione di acqua potabile, sia esso
organizzato come Consorzio di Comuni o come società di capitali, sia soggetto, nello stipulare con i fruitori del servizio il contratto di utenza, al rispetto degli obblighi anche di forma previsti per la redazione dei contratti della Pubblica
Amministrazione e quindi al rispetto, per quanto qui interessa, del requisito della forma scritta a pena di nullità del contratto. >> .
Ebbene, ferma questa ricostruzione in punto di diritto, in ordine al tempo utile a maturare la prescrizione, invero, deve rilevarsi che la natura privatistica del rapporto di utenza idrica comporta che il termine di prescrizione per il diritto al pagamento del canone abbia durata quinquennale ex art. 2948, c. 1, n. 4, c.c., come del resto avviene per tutti i contratti di somministrazione periodica o continuativa.
3.4. Calando i menzionati principi nel caso di specie, il consumo su cui si fonda l'azione esecutiva è relativo agli anni 2005, 2007, 2008.
Quanto al consumo dell'anno 2005, la richiesta di pagamento doveva pervenire entro il 31 dicembre 2010.
Quanto al consumo dell'anno 2007, la richiesta di pagamento doveva pervenire entro il 31 dicembre 2012.
Quanto al consumo dell'anno 2008, la richiesta di pagamento doveva pervenire entro il 31 dicembre 2013.
La parte convenuta ha provato la notifica di atti interruttivi della invocata prescrizione (come sopra analiticamente indicati ed in particolare ha provato per l'anno 2005 sollecito n. 346 del 15/2/2012 notificato il
13/11/2012; per l'anno 2006/2007 sollecito n. 287 del 29/9/2012 notificato il 14/11/2012 e per l'anno 2008 sollecito n. 353 del 29/9/2012 notificato il
13/11/2012) ed in proposito, non può ritenersi contestata la valenza probatoria della documentazione versata in atti.
Occorre infatti precisare che la norma invocata dalla parte opponente ed ovvero l'art.2919 c.c., è disposizione afferente alle “copie fotografiche di scritture” che richiedono – per avere la stessa efficacia delle autentiche – la attestazione di conformità con l'originale attestata da pubblico ufficiale competente (ovvero l'assenza di un espresso disconoscimento).
Ebbene, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con l'ordinanza 7 ottobre 2024, n. 26200 (testo in calce), chiarisce che l'attestazione di conformità all'originale resa dall'avvocato è richiesta per le copie informatiche depositate telematicamente di atti processuali di parte o provvedimenti del giudice formati su supporto analogico e detenuti in originale o copia conforme
(art. 16-decies d.l. 179/2012 abrogato dalla Riforma Cartabia – art. 196-novies disp. att. c.p.c. attualmente vigente).
Nessuna attestazione è richiesta per le copie informatiche delle scritture che siano dirette a provare o negare fatti storici posti a fondamento di domande ed eccezioni, per le quali operano le regole ordinarie previste dal
Codice civile. A tal proposito, gli ermellini ricordano che il disconoscimento di conformità all'originale delle copie informatiche di scritture analogiche – depositate telematicamente – va effettuato, a pena di inefficacia, con una dichiarazione che evidenzi in modo perspicuo quali siano gli aspetti differenziali, tra originale e copia, che si intendono contestare. Infatti, benché non vi siano vincoli di forma, ai fini di tale disconoscimento, non sono sufficienti generiche formule di stile o vaghe contestazioni. Infine, nel caso in cui si contesti la copia fotostatica ex art. 2719 c.c., al giudice non è precluso di accertarne la conformità all'originale anche tramite altri mezzi di prova, incluse le presunzioni. Pertanto, tale disconoscimento produce effetti diversi
da quello della scrittura privata ex art. 215 c. 1 n. 2 c.p.c. ove l'assenza di verificazione preclude al giudice l'utilizzabilità del documento.
Tanto chiarito, questo Giudice ritiene che sia raggiunta la prova della notifica dell'atto interruttivo, dalla disamina della documentazione prodotta ed in particolare dalla particolare tipologia di documentazione versata, tra cui relata del pubblico ufficiale.
E però, dalla disamina della documentazione in atti deve evidenziarsi che per l'anno 2005 l'atto interruttivo giunge a notifica in un momento in cui la prescrizione era già decorsa, atteso che per l'anno 2005 il sollecito n. 346 del 15/2/2012 risulta notificato il 13/11/2012.
Pertanto, ne discende che la domanda di prescrizione può essere solo parzialmente accolta con riferimento alla pretesa di cui all'anno 2005.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e ravvisandosi una ipotesi di soccombenza reciproca, ritiene questo Giudice di compensare integralmente tra le parti le spese di lite ai sensi dell'art.92, secondo comma, c.p.c.. Sul punto, si segnala la sentenza della
Corte di cassazione, a mente della quale << La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91
c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché
quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento >> ( in questi termini, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del
22/02/2016).
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Rigetta l'eccezione di incompetenza per valore.
2. Accoglie l'opposizione con riferimento al credito per il canone idrico dell'anno 2005, per il quale non sussiste il diritto a procedere all'esecuzione forzata avviata, essendosi lo stesso prescritto prima e dichiara la nullità parziale dell'atto di pignoramento posto in essere, con condanna della parte opposta alla restituzione delle somme non dovute ed eventualmente riscosse.
3. Compensa le spese di lite.
S. IA C.V., lì 04.11.2025.
Il Giudice Monocratico
dott. ssa LI Mercurio
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 R. G. A. C. 4373 2022 Il Giudice Monocratico
Dott. LI Mercurio
2 R. G. A. C. 4373 2022 Il Giudice Monocratico
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3 R. G. A. C. 4373 2022 Il Giudice Monocratico
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4 R. G. A. C. 4373 2022 Il Giudice Monocratico
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