Sentenza breve 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 02/04/2026, n. 6157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6157 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06157/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03461/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3461 del 2026, proposto da
OB NÀ, rappresentato e difeso dagli avvocati Augusto Colatei, Graziano De Giovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ER NN, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva e/o altra idonea misura cautelare,
della graduatoria finale del concorso interno per titoli pubblicata in data 31.12.2025 con atto dirigenziale n. 2127 a firma della Dott.ssa Maria Siclari, ed ogni altro atto presupposto e/o consequenziale (compresi la scheda di valutazione del ricorrente ed il bando n. 1738 che ha indetto la selezione in questione).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ispra Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 la dott.ssa RA ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Questi i fatti per cui è causa.
L’odierno contenzioso ha ad oggetto l’esito della “ procedura selettiva di valorizzazione ” interna per titoli, ai sensi dell’articolo 64 del C.C.N.L. EPR del 21.02.2002 quadriennio e biennio economico 1998-1999 e dell’articolo 15 del C.C.N.L. EPR del 07.04.2006 quadriennio e biennio economico 2002-2003, per il passaggio dal III livello professionale, profilo di Tecnologo/Ricercatore al II livello, profilo di Primo Tecnologo/Ricercatore, indetta dall’Amministrazione con disposizione n. 1738/DG del 31 dicembre 2024.
Con Disposizione ISPRA n.2127/DG del 31 dicembre 2025, è stata approvata la graduatoria finale e il sig. NÀ, odierno deducente, si è classificato alla posizione 39° su un totale di 20 posizioni utili, riportando il punteggio totale, composto dalla valutazione dei titoli, del curriculum vitae e dell’anzianità di servizio pari a 64,47 punti.
Con istanza di accesso acquisita al protocollo ISPRA n. 205/2026 del 7 gennaio 2026, riscontrata il successivo 21 gennaio, il candidato ha chiesto copia dei documenti relativi alla propria valutazione e di quelli dei candidati collocatisi in posizione superiore.
Esaminati gli atti ostesi, con il ricorso in esame, notificato il 26 febbraio 2026, OB NÀ ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, dei provvedimenti indicati in epigrafe ed in particolare dell’aggiudicazione, per un unico articolato motivo, con cui contesta la valutazione dei titoli.
Si è costituito l’Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito sostenendo che la procedura selettiva in questione attiene alla materia di passaggi di livello ex artt. 15 e 64 del CCNL EPR e che “ l’attuale formulazione dell’art. 15 del CCNL EPR 2002/2005 rende il passaggio di livello non già una “progressione verticale”, idonea a costituire una novazione oggettiva del rapporto di lavoro, (circostanza che avrebbe consentito di mantenere la giurisdizione in capo al Giudice Amministrativo), ma una semplice progressione economica nell’ambito della stessa Area ”.
Nel merito ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto siccome infondato in fatto ed in diritto.
Alla camera di consiglio del primo aprile 2026, dato avviso ai sensi dell’art. 73 c.p.a. della possibile carenza di giurisdizione del giudice adito e ai sensi dell’art. 60 c.p.a. della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
Gli atti impugnati, infatti, appartengono ad una procedura selettiva finalizzata alla progressione di carriera, preordinata ad un mero passaggio di livello, senza variazioni di area o categoria e senza novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
Con riferimento a fattispecie analoghe, questo Tribunale ha già affermato, con argomentazioni dalle quali il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, che:
“ Deve notarsi che il CCNL Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 07 aprile 2006 all'art. 15, rubricato "Opportunità di sviluppo professionale" recita, per quanto qui di interesse, che "(...) 2. Il profilo dei tecnologi è anch'esso caratterizzato da un'omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1 - Dirigente tecnologo; 2 - Primo tecnologo; 3 - Tecnologo" e che lo stesso CCNL prevede che sono periodicamente attivate selezioni all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo per l'accesso al I° livello del profilo professionale di ricercatore e tecnologo da parte del personale appartenente al livello immediatamente inferiore. Al riguardo, nel pronunciarsi su analoga fattispecie relativa al medesimo comparto degli Enti di Ricerca, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno recentemente chiarito, con la sentenza n. 8985 dell'11.04.2018, che "In tema di pubblico impiego contrattualizzato, non rientrano tra le progressioni verticali - le cui controversie sono devolute al giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 - né le progressioni meramente economiche, né quelle che, in base alla contrattazione collettiva applicabile, comportano il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate, da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo. Ne consegue che sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi per oggetto la contestazione dell'esito e della graduatoria finale delle selezioni per la progressione da un livello di inquadramento a quello immediatamente superiore nel profilo di tecnologo, bandite dall'Agenzia Spaziale Italiana ai sensi dell'art. 15 del c.c.n.l. ASI del 29 novembre 2007, giacché tale norma contrattuale, uniformando la classificazione dei tecnologi ai principi di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, ne ha regolato il profilo secondo un'omogenea professionalità e all'interno di un unico organico (...) ” (cfr: sent. Tar Roma n. 19702/2024. Nello stesso senso, anche Tar Roma n. 9773/2022; Cassazione Civile sez. lav. n. 31293/2023).
Orbene, la procedura concorsuale in esame attiene al medesimo profilo dei tecnologi di cui alle sentenze citate, e prevede il passaggio dal III al II livello che comporta una semplice progressione economica e non anche una novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per appartenere la giurisdizione sulla controversia al giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riproposta nel rispetto delle formalità previste dall'art. 11 c.p.a.
3. Le spese di lite possono essere compensate data la natura in rito della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per appartenere la giurisdizione sulla controversia al giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riproposta nel rispetto delle formalità previste dall'art. 11 citato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Lucia Maria Brancatelli, Consigliere
RA ER, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA ER | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO