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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/09/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 16.09.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa RG 718/2018 e vertente tra:
, nata a [...] il [...] C.F. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Brolo, via Ferrara n. 99, presso e nello studio dell'Avv. Stefania Rifici, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici anno 2006
All'udienza odierna, i procuratori concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa ed alle rispettive posizioni e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e motivi della decisione
Con ricorso r.g. n. 718/2018 depositato il 26.02.2018 la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di, essere bracciante agricola e di avere svolto attività lavorativa per l'anno 2006 per 102 giornate lavorative alle dipendenze della ditta Az Agrozootecnica Foraci.
Esponeva di, avere appreso che l'Istituto previdenziale aveva disposto la cancellazione dagli elenchi anagrafici del Comune di appartenenza per il suddetto anno.
Che, non avendo avuto esito positivo la domanda ed il successivo ricorso amministrativo proposto avverso CP_ il provvedimento di cancellazione aveva convenuto in giudizio l' per ottenere la condanna alla iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza.
Sostenendo di avere regolarmente lavorato, chiedeva la reiscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2006 per 102 giornate, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' si costituiva in giudizio contestando le richieste di parte ricorrente e richiedendo il rigetto del CP_2 ricorso.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza. Si evince che il diritto della ricorrente di essere reiscritta negli elenchi anagrafici agricoltura del comune di residenza è stato dichiarato con Sentenza n. 1392/2024 pubblicata il 16.07.2024 e di conseguenza va dichiara la cessata materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi euro: 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15% come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Stefania Rifici.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 16.09.2025
il giudice del lavoro
D.R. Amato Lucia Maria Catena
REPUBBLICA ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 16.09.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
Nella causa RG 718/2018 e vertente tra:
, nata a [...] il [...] C.F. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Brolo, via Ferrara n. 99, presso e nello studio dell'Avv. Stefania Rifici, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rappresentato Controparte_1
e difeso come in atti;
Resistente
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici anno 2006
All'udienza odierna, i procuratori concludevano riportandosi agli atti e verbali di causa ed alle rispettive posizioni e chiedendo l'accoglimento delle domande formulate, con vittoria di spese e compensi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e motivi della decisione
Con ricorso r.g. n. 718/2018 depositato il 26.02.2018 la ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di, essere bracciante agricola e di avere svolto attività lavorativa per l'anno 2006 per 102 giornate lavorative alle dipendenze della ditta Az Agrozootecnica Foraci.
Esponeva di, avere appreso che l'Istituto previdenziale aveva disposto la cancellazione dagli elenchi anagrafici del Comune di appartenenza per il suddetto anno.
Che, non avendo avuto esito positivo la domanda ed il successivo ricorso amministrativo proposto avverso CP_ il provvedimento di cancellazione aveva convenuto in giudizio l' per ottenere la condanna alla iscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza.
Sostenendo di avere regolarmente lavorato, chiedeva la reiscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2006 per 102 giornate, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
L' si costituiva in giudizio contestando le richieste di parte ricorrente e richiedendo il rigetto del CP_2 ricorso.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza. Si evince che il diritto della ricorrente di essere reiscritta negli elenchi anagrafici agricoltura del comune di residenza è stato dichiarato con Sentenza n. 1392/2024 pubblicata il 16.07.2024 e di conseguenza va dichiara la cessata materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza con distrazione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna, l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi euro: 2.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15% come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Stefania Rifici.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 16.09.2025
il giudice del lavoro
D.R. Amato Lucia Maria Catena