CGT2
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 902/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente NOVELLI PAOLO, Relatore LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5980/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
A E Q U A R O M A S . P . A . - 08670661001 1 Email_4elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6562/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 29 e pubblicata il 17/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202201980599324000 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3215/2025 depositato il 03/11/2025
Svolgimento del processo Resistente_1 impugnava, nei confronti del Comune di Roma e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, una cartella di pagamento notificata il 24.3.2023, dell'importo di € 18.926,88, ai fini IMU 2014, a seguito di avviso di accertamento n. 712-2014, asseritamente notificato il 3 luglio 2019. Parte ricorrente deduceva l'omessa notifica dell'atto prodromico ed il difetto di presupposto impositivo Resistente_1soggettivo, in quanto erano stati tassati immobili di proprietà del Sig. , deceduto nel 2017, di cui la ricorrente era coerede al 50% e che erano passati nella titolarità della Società Hills srl, come illustrato a pag. 4 del ricorso introduttivo. Allegava l'atto impugnato, certificato di morte del "de cuius", denuncia di successione e relativa integrazione, visura camerale della Società Hills srl, contratto di affitto di azienda del 26.6.2015, trasformazione della comunione legale in srl, perizia valutativa. Nessuna delle parti intimate si costituiva in giudizio. Non venivano depositati altri atti. La CGT di primo grado accoglieva il ricorso con sentenza n. 6562/2024. Così motiva la decisione impugnata: «Il ricorso è meritevole di accoglimento. Riveste rilevanza assorbente ai fini del decidere la deduzione circa l'omessa notifica dell'atto prodromico, indicato in cartella, con conseguente infondatezza della cartella impugnata, che espressamente si basa sul citato avviso di accertamento n. 712-2014, che il Comune di Roma aveva l'onere di aver ritualmente notificato. Il ricorso va dunque accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e sono poste a carico del Comune di Roma, cui incombeva l'onere di provare la fondatezza della pretesa iscritta a ruolo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Roma alle spese liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge e CUT». Contro tale decisione ha proposto appello parziale l'AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONE Espone che l'avviso di accertamento, prodromico alla cartella impugnata, era stato in realtà ritualmente notificato dal Comune di Roma come da relata che produce, sicchè il ricorso risulterebbe inammissibile ai sensi del combinato disposto dagli articoli 19 e 21 del d. lgs 546/92. Evidenzia inoltre che, considerata la data di introduzione del presente giudizio, e cioè in data antecedente la novella del 4 gennaio 2024, deve ritenersi ammissibile la documentazione che si produce in appello. Conclude chiedendo di accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande ed eccezioni avversarie
2 per tardività ex articolo 21 e 19 del d. lgs 546/92 essendo il prodromico atto regolarmente notificato, non pagato e non impugnato tempestivamente. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario. Si è costituita altresì Roma Capitale, aderendo all'appello di ADER. Nel caso di specie, espone che il Comune di Roma Capitale, aveva regolarmente notificato agli eredi del ricorrente l'avviso di accertamento relativo all'annualità 2014. Infatti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 59, comma 1, lett. l) n. 3 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, la norma di riferimento in materia di decadenza dal potere di accertamento è l'art. 15, comma 1, del Regolamento ICI del Comune di Roma, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni. Il capoverso della disposizione predetta stabilisce che “l'avviso è notificato, anche a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione”. Nel caso di specie, pertanto, trattandosi dell'anno di imposizione 2014 il termine di decadenza coincide con la data del 31 dicembre 2019. La procedura di notifica era stata avviata dall'Ente impositore, con consegna alle Poste di due Resistente_1raccomandate, una notificata alla Sig.ra e l'altra notificata alla Sig.ra Nominativo_2. Resistente_1Quanto alla notifica alla Sig.ra : Roma Capitale ha spedito presso l'Ufficio Postale C.P. Portonaccio in data 27/06/2019 l'avviso di accertamento prodromico alla cartella, l'Agente Postale ha poi notificato alla sig.ra Resistente_1 la cartolina 78801102599-7 contenente il plico, Resistente_1la Sig.ra non era presente in casa al momento della notifica, pertanto l'addetto al recapito ha lasciato la cartolina nella cassetta postale e come previsto da normativa, ha notificato alla stessa la Resistente_1comunicazione di avvenuto deposito in data 01/07/2019 n. 628714144135, la Sig.ra Resistente_1, come da cartolina allegata, si recava presso l'Ufficio Postale ed in data 03/07/2019 ritirava il plico contenente l'avviso di accertamento anno 2014 prodromico alla cartella di pagamento, la notifica pertanto era stata regolarmente effettuata (Doc3) Nominativo_2Quanto alla notifica alla Sig.ra : Roma Capitale ha spedito presso l'Ufficio Postale C.P. Portonaccio in data 27/06/2019 l'avviso di accertamento prodromico alla cartella, l'Agente Nominativo_2Postale ha poi notificato alla sig.ra la cartolina 788011002663-5 contenente il plico relativo all'accertamento inerente il 2014 prodromico alla cartella di pagamento. Il plico come da cartolina veniva consegnato alla Sig.ra Nominativo_2, la notifica pertanto era stata regolarmente effettuata (Doc4) Conclude chiedendo di accogliere l'Appello dell'ADER e di condannare parte appellante alle spese del giudizio. Si è costituita in giudizio Resistente_1. Eccepisce la inammissibilità delle prove prodotte in appello stante la nuova formulazione dell'art. 58 del D.lgs. 546/1992, in vigore dal 04.01.2024 per effetto dell'art. 4 del D.lgs. 220/2023, titolandosi
“Nuove prove in appello” prescrive che “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. In ogni caso eccepisce la insussistenza dei presupposti impositivi. Espone che la pretesa erariale del Comune di Roma si riferisce a beni immobili di proprietà del Sig.
3 Resistente_1 nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 12 Maggio 2017, titolare della ditta individuale denominata Seven Hills Camping di Resistente_1, successivamente trasferiti Società_1dopo la sua morte a “ ”, sicchè dalla trasformazione della comunione d'azienda in società a responsabilità limitata, senza alcuna opposizione da parte dei creditori, scaturisce anche il mutarsi del destinatario della pretesa erariale che potrà essere, per contro, fatta valere nei confronti della suddetta Nominativo_3 Società a responsabilità limitata. Conclude chiedendo di rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado impugnata. Con vittoria di spese di lite.” La causa è stata trattata e decisa nella camera di consiglio odierna. Motivi della decisione. L'appello di ADER è fondato e deve essere accolto. Innanzi tutto, quanto alla documentazione prodotta solamente in appello, ogni questione di ammissibilità deve intendersi superata in ragione della sopravvenienza della sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, del Decreto legislativo n. 220/2023, nella parte in cui estende l'applicazione della nuova disciplina alle impugnazioni relative a cause instaurate in primo grado prima dell'entrata in vigore del decreto stesso (4 gennaio 2024), come è per il caso di specie, trattandosi di ricorso introdotto nel 2023. Ciò posto, dall'esame della documentazione prodotta risulta che l'atto presupposto è stato correttamente notificato alla odierna appellante in qualità di coerede e che in data 03/07/2019 ritirava presso l'Ufficio postale il plico contenente l'avviso di accertamento per IMU anno 2014 (racc. 78801102599-7) prodromico alla cartella di pagamento. Non essendo stato impugnato detto avviso, la pretesa ivi dedotta si è consolidata, e quindi non possono ora essere sollevate doglianze rivolte al merito della pretesa recata in detto avviso e che avrebbero dovuto essere tempestivamente dedotte in seguito alla conoscenza di tale avviso di Resistente_1accertamento da parte della stessa coerede del defunto . Ne consegue che ogni eccezione in merito alle vicende che avrebbero riguardato i beni in questione come esposte in ricorso e poi riprodotte in controdeduzioni, sono inammissibili in questa sede in quanto tardive. All'accoglimento dell'appello consegue la integrale riforma della decisione impugnata ed il rigetto del ricorso. Le spese dell'intero giudizio possono essere compensate tenuto conto che sia il Comune di Roma Capitale che ADER si sono costituiti solo in appello e solo in questa sede hanno prodotto la documentazione relativa alla notifica dell'atto presupposto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata decisione, accoglie l'appello di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Compensa le spese. Così deciso in Roma, 29 ottobre 2025 Il giudice est. dott. Paolo Novelli La presidente dott.ssa Giuliana Passero
4
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente NOVELLI PAOLO, Relatore LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5980/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
A E Q U A R O M A S . P . A . - 08670661001 1 Email_4elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6562/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 29 e pubblicata il 17/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202201980599324000 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3215/2025 depositato il 03/11/2025
Svolgimento del processo Resistente_1 impugnava, nei confronti del Comune di Roma e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, una cartella di pagamento notificata il 24.3.2023, dell'importo di € 18.926,88, ai fini IMU 2014, a seguito di avviso di accertamento n. 712-2014, asseritamente notificato il 3 luglio 2019. Parte ricorrente deduceva l'omessa notifica dell'atto prodromico ed il difetto di presupposto impositivo Resistente_1soggettivo, in quanto erano stati tassati immobili di proprietà del Sig. , deceduto nel 2017, di cui la ricorrente era coerede al 50% e che erano passati nella titolarità della Società Hills srl, come illustrato a pag. 4 del ricorso introduttivo. Allegava l'atto impugnato, certificato di morte del "de cuius", denuncia di successione e relativa integrazione, visura camerale della Società Hills srl, contratto di affitto di azienda del 26.6.2015, trasformazione della comunione legale in srl, perizia valutativa. Nessuna delle parti intimate si costituiva in giudizio. Non venivano depositati altri atti. La CGT di primo grado accoglieva il ricorso con sentenza n. 6562/2024. Così motiva la decisione impugnata: «Il ricorso è meritevole di accoglimento. Riveste rilevanza assorbente ai fini del decidere la deduzione circa l'omessa notifica dell'atto prodromico, indicato in cartella, con conseguente infondatezza della cartella impugnata, che espressamente si basa sul citato avviso di accertamento n. 712-2014, che il Comune di Roma aveva l'onere di aver ritualmente notificato. Il ricorso va dunque accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e sono poste a carico del Comune di Roma, cui incombeva l'onere di provare la fondatezza della pretesa iscritta a ruolo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Roma alle spese liquidate in € 1.500,00 oltre accessori di legge e CUT». Contro tale decisione ha proposto appello parziale l'AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONE Espone che l'avviso di accertamento, prodromico alla cartella impugnata, era stato in realtà ritualmente notificato dal Comune di Roma come da relata che produce, sicchè il ricorso risulterebbe inammissibile ai sensi del combinato disposto dagli articoli 19 e 21 del d. lgs 546/92. Evidenzia inoltre che, considerata la data di introduzione del presente giudizio, e cioè in data antecedente la novella del 4 gennaio 2024, deve ritenersi ammissibile la documentazione che si produce in appello. Conclude chiedendo di accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande ed eccezioni avversarie
2 per tardività ex articolo 21 e 19 del d. lgs 546/92 essendo il prodromico atto regolarmente notificato, non pagato e non impugnato tempestivamente. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario. Si è costituita altresì Roma Capitale, aderendo all'appello di ADER. Nel caso di specie, espone che il Comune di Roma Capitale, aveva regolarmente notificato agli eredi del ricorrente l'avviso di accertamento relativo all'annualità 2014. Infatti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 59, comma 1, lett. l) n. 3 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, la norma di riferimento in materia di decadenza dal potere di accertamento è l'art. 15, comma 1, del Regolamento ICI del Comune di Roma, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998, n. 335, e successive modifiche ed integrazioni. Il capoverso della disposizione predetta stabilisce che “l'avviso è notificato, anche a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione”. Nel caso di specie, pertanto, trattandosi dell'anno di imposizione 2014 il termine di decadenza coincide con la data del 31 dicembre 2019. La procedura di notifica era stata avviata dall'Ente impositore, con consegna alle Poste di due Resistente_1raccomandate, una notificata alla Sig.ra e l'altra notificata alla Sig.ra Nominativo_2. Resistente_1Quanto alla notifica alla Sig.ra : Roma Capitale ha spedito presso l'Ufficio Postale C.P. Portonaccio in data 27/06/2019 l'avviso di accertamento prodromico alla cartella, l'Agente Postale ha poi notificato alla sig.ra Resistente_1 la cartolina 78801102599-7 contenente il plico, Resistente_1la Sig.ra non era presente in casa al momento della notifica, pertanto l'addetto al recapito ha lasciato la cartolina nella cassetta postale e come previsto da normativa, ha notificato alla stessa la Resistente_1comunicazione di avvenuto deposito in data 01/07/2019 n. 628714144135, la Sig.ra Resistente_1, come da cartolina allegata, si recava presso l'Ufficio Postale ed in data 03/07/2019 ritirava il plico contenente l'avviso di accertamento anno 2014 prodromico alla cartella di pagamento, la notifica pertanto era stata regolarmente effettuata (Doc3) Nominativo_2Quanto alla notifica alla Sig.ra : Roma Capitale ha spedito presso l'Ufficio Postale C.P. Portonaccio in data 27/06/2019 l'avviso di accertamento prodromico alla cartella, l'Agente Nominativo_2Postale ha poi notificato alla sig.ra la cartolina 788011002663-5 contenente il plico relativo all'accertamento inerente il 2014 prodromico alla cartella di pagamento. Il plico come da cartolina veniva consegnato alla Sig.ra Nominativo_2, la notifica pertanto era stata regolarmente effettuata (Doc4) Conclude chiedendo di accogliere l'Appello dell'ADER e di condannare parte appellante alle spese del giudizio. Si è costituita in giudizio Resistente_1. Eccepisce la inammissibilità delle prove prodotte in appello stante la nuova formulazione dell'art. 58 del D.lgs. 546/1992, in vigore dal 04.01.2024 per effetto dell'art. 4 del D.lgs. 220/2023, titolandosi
“Nuove prove in appello” prescrive che “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. In ogni caso eccepisce la insussistenza dei presupposti impositivi. Espone che la pretesa erariale del Comune di Roma si riferisce a beni immobili di proprietà del Sig.
3 Resistente_1 nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 12 Maggio 2017, titolare della ditta individuale denominata Seven Hills Camping di Resistente_1, successivamente trasferiti Società_1dopo la sua morte a “ ”, sicchè dalla trasformazione della comunione d'azienda in società a responsabilità limitata, senza alcuna opposizione da parte dei creditori, scaturisce anche il mutarsi del destinatario della pretesa erariale che potrà essere, per contro, fatta valere nei confronti della suddetta Nominativo_3 Società a responsabilità limitata. Conclude chiedendo di rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza di primo grado impugnata. Con vittoria di spese di lite.” La causa è stata trattata e decisa nella camera di consiglio odierna. Motivi della decisione. L'appello di ADER è fondato e deve essere accolto. Innanzi tutto, quanto alla documentazione prodotta solamente in appello, ogni questione di ammissibilità deve intendersi superata in ragione della sopravvenienza della sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, del Decreto legislativo n. 220/2023, nella parte in cui estende l'applicazione della nuova disciplina alle impugnazioni relative a cause instaurate in primo grado prima dell'entrata in vigore del decreto stesso (4 gennaio 2024), come è per il caso di specie, trattandosi di ricorso introdotto nel 2023. Ciò posto, dall'esame della documentazione prodotta risulta che l'atto presupposto è stato correttamente notificato alla odierna appellante in qualità di coerede e che in data 03/07/2019 ritirava presso l'Ufficio postale il plico contenente l'avviso di accertamento per IMU anno 2014 (racc. 78801102599-7) prodromico alla cartella di pagamento. Non essendo stato impugnato detto avviso, la pretesa ivi dedotta si è consolidata, e quindi non possono ora essere sollevate doglianze rivolte al merito della pretesa recata in detto avviso e che avrebbero dovuto essere tempestivamente dedotte in seguito alla conoscenza di tale avviso di Resistente_1accertamento da parte della stessa coerede del defunto . Ne consegue che ogni eccezione in merito alle vicende che avrebbero riguardato i beni in questione come esposte in ricorso e poi riprodotte in controdeduzioni, sono inammissibili in questa sede in quanto tardive. All'accoglimento dell'appello consegue la integrale riforma della decisione impugnata ed il rigetto del ricorso. Le spese dell'intero giudizio possono essere compensate tenuto conto che sia il Comune di Roma Capitale che ADER si sono costituiti solo in appello e solo in questa sede hanno prodotto la documentazione relativa alla notifica dell'atto presupposto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata decisione, accoglie l'appello di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Compensa le spese. Così deciso in Roma, 29 ottobre 2025 Il giudice est. dott. Paolo Novelli La presidente dott.ssa Giuliana Passero
4