Art. 12. Misure di semplificazione per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo 1. All' articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118 , dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
« 2-bis. Agli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026, da realizzare ai sensi del comma 1 da parte dei soggetti beneficiari di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 . Per tali finalita' e' previsto un vincolo decennale di destinazione d'uso. Al mutamento di destinazione d'uso degli edifici, funzionale all'impiego di tali immobili per le finalita' previste dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applica la disciplina prevista dall' articolo 23-ter del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , per le singole unita' immobiliari. In ogni caso, i soggetti beneficiari di cui al comma 2 stipulano con enti o soggetti gestori di parcheggi apposite convenzioni, comunque idonee, tenuto conto della destinazione d'uso dell'immobile, quale risultante a seguito del mutamento, e del numero dei potenziali soggetti alloggiati nell'immobile, a mitigare l'incremento del carico urbanistico. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 . Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ». Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell' articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n.118 , recante «Disposizioni urgenti per il finanziamento di attivita' economiche e imprese, nonche' interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali», come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Disposizioni urgenti in materia di turismo). - 1. Al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all' articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 , garantendo, altresi', positive ricadute sociali, economiche e occupazionali per le categorie e per i territori interessati, e' autorizzata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la spesa di euro 44.000.000 per l'anno 2025 e di euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui euro 22.000.000 per l'anno 2025 e euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilita' ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori, nonche' euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilita' di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo ((o termali)) , gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all' articolo 5 della legge n. 287 del 1991 .
2-bis. Agli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026, da realizzare ai sensi del comma 1 da parte dei soggetti beneficiari di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 .
Per tali finalita' e' previsto un vincolo decennale di destinazione d'uso. Al mutamento di destinazione d'uso degli edifici, funzionale all'impiego di tali immobili per le finalita' previste dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applica la disciplina prevista dall' articolo 23-ter del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , per le singole unita' immobiliari. In ogni caso, i soggetti beneficiari di cui al comma 2 stipulano con enti o soggetti gestori di parcheggi apposite convenzioni, comunque idonee, tenuto conto della destinazione d'uso dell'immobile, quale risultante a seguito del mutamento, e del numero dei potenziali soggetti alloggiati nell'immobile, a mitigare l'incremento del carico urbani-stico. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 . Dall'attuazione delle di-sposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 44.000.000 per l'anno 2025 e a euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
4. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalita' per garantire gli alloggi ai lavoratori di cui al comma 1, per un periodo non inferiore a cinque anni, secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento del valore medio di mercato. Con il decreto di cui al primo periodo sono, inoltre, definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalita' di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonche' le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1. Le somme oggetto di revoca sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
5. All' articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 , le parole: «15 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2025».
6. All' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 , le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».
6-bis. All' articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
7. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 152 del 2021 , come modificato dal comma 6 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti amministrativi avviati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021 e pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.»
« 2-bis. Agli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026, da realizzare ai sensi del comma 1 da parte dei soggetti beneficiari di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 . Per tali finalita' e' previsto un vincolo decennale di destinazione d'uso. Al mutamento di destinazione d'uso degli edifici, funzionale all'impiego di tali immobili per le finalita' previste dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applica la disciplina prevista dall' articolo 23-ter del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , per le singole unita' immobiliari. In ogni caso, i soggetti beneficiari di cui al comma 2 stipulano con enti o soggetti gestori di parcheggi apposite convenzioni, comunque idonee, tenuto conto della destinazione d'uso dell'immobile, quale risultante a seguito del mutamento, e del numero dei potenziali soggetti alloggiati nell'immobile, a mitigare l'incremento del carico urbanistico. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 . Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ». Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell' articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n.118 , recante «Disposizioni urgenti per il finanziamento di attivita' economiche e imprese, nonche' interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali», come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Disposizioni urgenti in materia di turismo). - 1. Al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all' articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 , garantendo, altresi', positive ricadute sociali, economiche e occupazionali per le categorie e per i territori interessati, e' autorizzata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la spesa di euro 44.000.000 per l'anno 2025 e di euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui euro 22.000.000 per l'anno 2025 e euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilita' ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori, nonche' euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilita' di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo ((o termali)) , gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all' articolo 5 della legge n. 287 del 1991 .
2-bis. Agli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026, da realizzare ai sensi del comma 1 da parte dei soggetti beneficiari di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 .
Per tali finalita' e' previsto un vincolo decennale di destinazione d'uso. Al mutamento di destinazione d'uso degli edifici, funzionale all'impiego di tali immobili per le finalita' previste dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applica la disciplina prevista dall' articolo 23-ter del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 , per le singole unita' immobiliari. In ogni caso, i soggetti beneficiari di cui al comma 2 stipulano con enti o soggetti gestori di parcheggi apposite convenzioni, comunque idonee, tenuto conto della destinazione d'uso dell'immobile, quale risultante a seguito del mutamento, e del numero dei potenziali soggetti alloggiati nell'immobile, a mitigare l'incremento del carico urbani-stico. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio , di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 . Dall'attuazione delle di-sposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 44.000.000 per l'anno 2025 e a euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 20.
4. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalita' per garantire gli alloggi ai lavoratori di cui al comma 1, per un periodo non inferiore a cinque anni, secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento del valore medio di mercato. Con il decreto di cui al primo periodo sono, inoltre, definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalita' di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonche' le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1. Le somme oggetto di revoca sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
5. All' articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 , le parole: «15 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2025».
6. All' articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 , le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2026».
6-bis. All' articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 , le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
7. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 152 del 2021 , come modificato dal comma 6 del presente articolo, si applica anche ai procedimenti amministrativi avviati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021 e pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.»