TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 15/12/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 725/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 725/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nato a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1 CA (CS) alla contrada Chiusa n. 9 e rappresentato e difeso dall'Avv. Marianna Stella Maris (c.f.: ) del Foro di Paola, la quale chiede che tutte le Parte_2 CodiceFiscale_2 comunicazioni siano inviate alla PEC e presso il cui studio, Email_1 sito in Cetraro, alla via Piano n. 53, la parte è elettivamente domiciliata e
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3 Guardia Piemontese (CS) alla via San Marino n. 20 e rappresentata e difesa dall'avv. Laura ALOISE (c.f.: ) del Foro di Paola, la quale chiede che tutte le C.F._4 comunicazioni siano inviate alla PEC e presso il cui studio, in Paola, Email_2 alla via Capo Spartivento n. 7, la parte è elettivamente domiciliata nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essi contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 CP_1 depositato il 30 giugno 2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in regime di comunione dei beni in Acquappesa (CS) in data 12.09.1999 e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune al n. 3, uff. 01, Parte II, serie A dell'anno 1999, rilevando che dalla loro unione sono nati due figli e precisamente:
- (c.f.: ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_3 C.F._5 Guardia Piemontese (CS), alla via Calabria n. 19, maggiorenne ed economicamente non autosufficiente;
- (c.f.: ), nata a [...] il [...], residente in CP_2 C.F._6
CA (CS) alla contrada Chiusa n. 9, minorenne ed economicamente non autosufficiente. I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che in data 14.11.2018, la sig.ra ha proposto ricorso per la separazione giudiziale dal CP_1 coniuge (proc. n. 1629/2018 R.G.) dinanzi al Tribunale Ordinario di Paola;
- che successivamente in data 30.01.2019 - a seguito della rituale costituzione in giudizio del sig.
– il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponendo Pt_1
“che in via provvisoria la figlia sia affidata congiuntamente ai due genitori, con CP_2 domicilio preferenziale presso il padre e facoltà per la madre di vederla e tenerla con sé tutti i giorni della settimana, tenendo conto anche delle esigenze scolastiche della minore, per almeno tre ore nonché a settimane alterne dalle 13.00 del sabato alle 20.00 della domenica e per quindici giorni consecutivi a luglio o ad agosto da stabilire in accordo con il coniuge e la minore stessa entro il mese di maggi;
che in via provvisoria provveda Parte_1 integralmente al mantenimento delle figlie e ”; Parte_3 CP_2
- che in data 24.05.2022, l'On.le Tribunale adito pronunciava sentenza non definitiva (n. 387/2022) in ordine allo status, rimettendo la causa sul ruolo per il prosieguo istruttorio;
- che con sentenza n. 624/2023 del 24.07.2023, il Tribunale di Paola “…definitivamente decidendo nel giudizio di primo grado iscritto al R.G. n. 1629/2018, così provvede: - rigetta le richieste di addebito della separazione a carico del coniuge rispettivamente formulate dalle parti; - affida in via condivisa la figlia minore ad entrambi i genitori, con CP_2 collocamento preferenziale presso il padre e diritto di visita della madre secondo le modalità indicate in parte motiva, qui da intendersi integralmente riportate;
- dispone che
[...]
provveda integralmente al mantenimento delle figlie e;
Parte_1 Parte_3 CP_2
- rigetta la domanda di mantenimento avanzata da per sé stessa;
- dichiara CP_1 inammissibile ogni altra domanda;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti”.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 14.10.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero ha depositato il proprio visto. Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con sentenza n. 387/2022 del 24.05.2022 il Tribunale di Paola pronunciava la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del
[...] Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo: a. i sig.ri e continueranno a vivere separati e nel rispetto reciproco;
Pt_1 CP_1 b. la figlia minore, , sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno CP_2 congiuntamente e in accordo tra loro la responsabilità genitoriale;
c. la minore sarà collocata presso il domicilio del padre, in CA (CS), alla contrada Chiusa, n. 9; d. la madre avrà facoltà di vedere tutti i giorni della settimana - tenendo conto delle CP_2 esigenze scolastiche della minore e, comunque, nel rispetto della volontà della stessa – per almeno tre ore, nonché, a settimane alterne, il sabato, dall'uscita di scuola e sino alle ore 20:00 della domenica;
e. la sig.ra avrà facoltà di tenere con sé la figlia per almeno quindici giorni CP_1 CP_2 consecutivi – nel mese di luglio o di agosto – rispettando comunque la volontà della minore, ormai diciassettenne, da stabilire in accordo con la stessa e con il padre, entro il mese di maggio;
f. il sig. continuerà a farsi carico integralmente del mantenimento, ordinario e Parte_1 straordinario, della figlia minore e della figlia maggiorenne - studentessa CP_2 Parte_3 universitaria - allo stato non ancora economicamente autosufficiente;
g. i sig.ri e danno atto di aver già regolamentato tutti i loro rapporti patrimoniali e di Pt_1 CP_1 non avere nulla, reciprocamente, a pretendere. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di divorzio ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 725/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in regime di comunione dei beni, in Acquappesa (CS) in data Parte_1 CP_1 12.09.1999 e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune al n. 3, uff. 01, Parte II, serie A dell'anno 1999;
- omologa le condizioni relative alle figlie e prende atto di tutti gli altri accordi, come riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Acquappesa (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di Acquappesa ( (CS), perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 13.12.2025 Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott. Matteo TORRETTA -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 725/2025 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare del 14.10.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nato a [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1 CA (CS) alla contrada Chiusa n. 9 e rappresentato e difeso dall'Avv. Marianna Stella Maris (c.f.: ) del Foro di Paola, la quale chiede che tutte le Parte_2 CodiceFiscale_2 comunicazioni siano inviate alla PEC e presso il cui studio, Email_1 sito in Cetraro, alla via Piano n. 53, la parte è elettivamente domiciliata e
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3 Guardia Piemontese (CS) alla via San Marino n. 20 e rappresentata e difesa dall'avv. Laura ALOISE (c.f.: ) del Foro di Paola, la quale chiede che tutte le C.F._4 comunicazioni siano inviate alla PEC e presso il cui studio, in Paola, Email_2 alla via Capo Spartivento n. 7, la parte è elettivamente domiciliata nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essi contratto alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. Parte_1 CP_1 depositato il 30 giugno 2025, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto in regime di comunione dei beni in Acquappesa (CS) in data 12.09.1999 e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune al n. 3, uff. 01, Parte II, serie A dell'anno 1999, rilevando che dalla loro unione sono nati due figli e precisamente:
- (c.f.: ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_3 C.F._5 Guardia Piemontese (CS), alla via Calabria n. 19, maggiorenne ed economicamente non autosufficiente;
- (c.f.: ), nata a [...] il [...], residente in CP_2 C.F._6
CA (CS) alla contrada Chiusa n. 9, minorenne ed economicamente non autosufficiente. I coniugi ricorrenti rilevano, altresì:
- che in data 14.11.2018, la sig.ra ha proposto ricorso per la separazione giudiziale dal CP_1 coniuge (proc. n. 1629/2018 R.G.) dinanzi al Tribunale Ordinario di Paola;
- che successivamente in data 30.01.2019 - a seguito della rituale costituzione in giudizio del sig.
– il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separatamente, disponendo Pt_1
“che in via provvisoria la figlia sia affidata congiuntamente ai due genitori, con CP_2 domicilio preferenziale presso il padre e facoltà per la madre di vederla e tenerla con sé tutti i giorni della settimana, tenendo conto anche delle esigenze scolastiche della minore, per almeno tre ore nonché a settimane alterne dalle 13.00 del sabato alle 20.00 della domenica e per quindici giorni consecutivi a luglio o ad agosto da stabilire in accordo con il coniuge e la minore stessa entro il mese di maggi;
che in via provvisoria provveda Parte_1 integralmente al mantenimento delle figlie e ”; Parte_3 CP_2
- che in data 24.05.2022, l'On.le Tribunale adito pronunciava sentenza non definitiva (n. 387/2022) in ordine allo status, rimettendo la causa sul ruolo per il prosieguo istruttorio;
- che con sentenza n. 624/2023 del 24.07.2023, il Tribunale di Paola “…definitivamente decidendo nel giudizio di primo grado iscritto al R.G. n. 1629/2018, così provvede: - rigetta le richieste di addebito della separazione a carico del coniuge rispettivamente formulate dalle parti; - affida in via condivisa la figlia minore ad entrambi i genitori, con CP_2 collocamento preferenziale presso il padre e diritto di visita della madre secondo le modalità indicate in parte motiva, qui da intendersi integralmente riportate;
- dispone che
[...]
provveda integralmente al mantenimento delle figlie e;
Parte_1 Parte_3 CP_2
- rigetta la domanda di mantenimento avanzata da per sé stessa;
- dichiara CP_1 inammissibile ogni altra domanda;
- dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti”.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data 14.10.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda. Il Pubblico Ministero ha depositato il proprio visto. Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con sentenza n. 387/2022 del 24.05.2022 il Tribunale di Paola pronunciava la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del
[...] Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo: a. i sig.ri e continueranno a vivere separati e nel rispetto reciproco;
Pt_1 CP_1 b. la figlia minore, , sarà affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno CP_2 congiuntamente e in accordo tra loro la responsabilità genitoriale;
c. la minore sarà collocata presso il domicilio del padre, in CA (CS), alla contrada Chiusa, n. 9; d. la madre avrà facoltà di vedere tutti i giorni della settimana - tenendo conto delle CP_2 esigenze scolastiche della minore e, comunque, nel rispetto della volontà della stessa – per almeno tre ore, nonché, a settimane alterne, il sabato, dall'uscita di scuola e sino alle ore 20:00 della domenica;
e. la sig.ra avrà facoltà di tenere con sé la figlia per almeno quindici giorni CP_1 CP_2 consecutivi – nel mese di luglio o di agosto – rispettando comunque la volontà della minore, ormai diciassettenne, da stabilire in accordo con la stessa e con il padre, entro il mese di maggio;
f. il sig. continuerà a farsi carico integralmente del mantenimento, ordinario e Parte_1 straordinario, della figlia minore e della figlia maggiorenne - studentessa CP_2 Parte_3 universitaria - allo stato non ancora economicamente autosufficiente;
g. i sig.ri e danno atto di aver già regolamentato tutti i loro rapporti patrimoniali e di Pt_1 CP_1 non avere nulla, reciprocamente, a pretendere. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di divorzio ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 725/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
[...]
e in regime di comunione dei beni, in Acquappesa (CS) in data Parte_1 CP_1 12.09.1999 e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune al n. 3, uff. 01, Parte II, serie A dell'anno 1999;
- omologa le condizioni relative alle figlie e prende atto di tutti gli altri accordi, come riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di Acquappesa (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di Acquappesa ( (CS), perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 13.12.2025 Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo