TAR Palermo, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 563
TAR
Sentenza 4 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione della normativa sulla parità scolastica

    La procedura di avvio del procedimento di revoca è stata correttamente notificata, concedendo all'Istituto 30 giorni per presentare osservazioni e documentare il superamento delle irregolarità. Le numerose irregolarità, considerate nella loro complessiva gravità e insanabilità, hanno legittimamente determinato la perdita dei requisiti per il mantenimento della parità scolastica.

  • Rigettato
    Violazione della normativa sulla parità scolastica e eccesso di potere

    Le irregolarità relative agli spazi scolastici, al sovraffollamento, alla mancanza di laboratori e attrezzature adeguate, all'assenza di estintori e alla revisione degli impianti antincendio sono state accertate e costituiscono violazioni sostanziali dei requisiti per il mantenimento della parità scolastica. Anche le altre contestazioni, relative al personale docente, agli esami, alla registrazione delle assenze, all'assetto curriculare e alla gestione documentale, non sono state superate o sono state ammesse con sminuimento della portata. L'Istituto ha ospitato più alunni di quanto consentito, esponendo personale e studenti a gravi pericoli.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 563
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 563
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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