Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00563/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01621/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1621 del 2024, proposto dall’Istituto Poggiodiana S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Fazio Gelata e Salvatore Stabilito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio, in persona dell’Assessore pro tempore , e il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento:
- del D.D.G 1226 del 26.08.2024, con il quale è stata revocata la parità scolastica a conclusione dell’anno scolastico 2023/2024 alla scuola secondaria di secondo grado “POGGIODIANA” - Istituto tecnico economico - Amministrazione, Finanza e Marketing con sede in Ribera Via Millefiori 38 (codice meccanografico AGTD07500P);
- del D.D.G. 1227 del 26.08.2024, con il quale è stata revocata la parità scolastica a conclusione dell’anno scolastico 2023/2024 alla scuola secondaria di secondo grado “POGGIODIANA” - Istituto tecnico tecnologico - Costruzioni, Ambiente e Territorio con sede in Ribera Via Millefiori 38 (codice meccanografico AGTL415001);
- della nota Prot. n. 0027186 del 26.08.2024;
- di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale e del Ministero intimati, i documenti prodotti e la memoria del 12.12.2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa EN HA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’atto introduttivo, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente – in qualità di ente gestore dell’ITCG Poggiodiana, scuola secondaria di secondo grado parificata in virtù del riconoscimento di cui al D.A. 178 del 25/02/2003 e al D.D.G. 243 del 26/01/2018 - è insorta avverso i provvedimenti indicati in epigrafe con i quali è stata revocata la parità scolastica dell’Istituto in relazione ai due indirizzi riconosciuti: “ Istituto tecnico tecnologico - Costruzioni, Ambiente e Territorio ” e “ Istituto tecnico economico - Amministrazione, Finanza e Marketing ”.
I gravati provvedimenti di revoca sono motivati sulle seguenti irregolarità di funzionamento dichiarate “ gravi e insanabili ”:
1) “ indisponibilità dei locali per il funzionamento della scuola ”, in violazione di quanto previsto dal d.m. 18.12.1975 e dalla Legge n. 62/2000, perché la scuola è composta da sole 4 aule ed è priva di laboratori didattici; è sprovvista di un numero sufficiente di banchi e sedie;
2) “ sovraffollamento della popolazione scolastica e violazione dei limiti alla capienza delle aule ai fini igienico-sanitario e antincendio ”, in violazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al d. lgs. 81/2008, delle norme tecniche per l’edilizia scolastica di cui al d. m. 18.12.1975, del d. m. 26/08/1992 sulla prevenzione incendi per l’edilizia scolastica, e delle relative autorizzazioni;
3) “ violazione delle disposizioni sull’impegno di assunzione personale docente a tempo indeterminato fornito del titolo di abilitazione prescritto per l’insegnamento impartito ”, in violazione della legge 10 marzo 2000 n. 62, sotto il profilo dei requisiti richiesti al personale docente nelle scuole parificate, del d.m. 29 novembre 2007 n. 267, sul mantenimento e sulla revoca della parità scolastica e del d. m. n. 83/2008, art. 3.6, sugli obblighi di documentazione che deve essere allegata alla domanda di riconoscimento della parità e alla comunicazione annuale per il suo mantenimento;
4) “ violazione delle disposizioni normative regolanti lo svolgimento degli esami integrativi e di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione ”, in violazione del d.m. n. 5 del 8.2.2021, art. 6, con riferimento ad anomalie riferite allo svolgimento di detti esami nell’ a.s. 2021/2022;
5) “ violazione delle disposizioni normative regolanti lo svolgimento degli esami preliminari ”, per violazione dell’o.m. n. 45/2023, art. 5, sullo svolgimento degli esami di stato preliminari per i candidati esterni del secondo ciclo dell’a.s. 2022/2023 (prove di esame uniche per tutti gli anni, con valutazione non distinta per ciascun anno di corso);
6) “ violazione delle disposizioni in materia di validità dell’anno scolastico ”, per violazione del d.p.r. n. 122/2009, attese le irregolarità nella redazione e conservazione di atti ufficiali dell’attività scolastica e di valutazione didattica, quali i verbali degli scrutini e i tabelloni dei voti, anche in relazione alla regolare registrazione delle assenze degli studenti;
7) “ violazione delle norme sull'assetto ordinamentale curricolare con conseguente piano di studi dell’indirizzo C.A.T. [n.d.r. Costruzioni, Ambiente e Territorio] non conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti ”, per violazione del d.lgs. n. 297/1994 e del d.p.r. n. 275/1999, attesa la non conformità dell’offerta formativa prevista per quell’indirizzo rispetto a quanto stabilito dall’ordinamento di riferimento, sotto il profilo della riduzione del monte ore senza previsione di recupero;
8) “ gestione documentale irregolare ”, “ per violazione delle linee guida per la gestione documentale nelle istituzioni scolastiche (nota m.i. e mic 10.12.2021, n. 3868) e della normativa di riferimento sulla tenuta della documentazione amministrativa (dpr 445/2000; d. lgs. 82/2005 – cad; linee guida agid, ecc.) ”;
Detti provvedimenti sono stati preceduti dalla fase procedimentale nell’ambito della quale:
- l’Ufficio scolastico regionale ha svolto l’attività ispettiva per la verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica (v. relazione prot. n. 30779 del 18.7.2024);
- in data 22/07/2024, con la nota n. 24554, l’Assessorato ha dato comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca della parità scolastica, indicando il termine di 30 giorni per “ presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, o controdedurre che le irregolarità su riportate sono sanabili e documentare il superamento delle cause che hanno determinato il procedimento di revoca della parità scolastica ”;
- in data 26/08/2024, con la nota n. 36947, l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, valutate le controdeduzioni dell’Istituto ricorrente presentate il 20/08/2024, ha confermato la necessità della revoca della parità scolastica;
- l’Assessorato ha revocato la parità scolastica.
2. L’impugnazione dei provvedimenti di revoca della parità scolastica è affidata ai seguenti motivi di diritto.
2.1. “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5.10 del decreto del Miur 10 ottobre 2008, n.83 – del decreto 29 novembre 2007, n. 267, introduttivo del regolamento recante “disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento” - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, c. 4., l. 10 marzo 2000, n. 62 - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, c. 3, d. m. 29 novembre 2007, n. 267. - violazione e/o falsa applicazione della circolare ministeriale n. 31 di cui al prot. n. 861 del 18 marzo 2003 - eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento e di imparzialità, nonché dei principi di proporzionalità e ragionevolezza - carenza assoluta di indicazione di prescrizioni e di motivazione - travisamento dei fatti e sviamento di potere ”, atteso che le condotte contestate in sede di ispezione non rientrano nelle tassative ipotesi di revoca della parità scolastica indicate nell’articolo 4 del D.M. 29 novembre 2007 n. 267, e in particolare non costituiscono “ gravi irregolarità di funzionamento” , da intendersi quale carenza dei requisiti previsti dall’art. 1 della legge n. 62/2000.
D’altra parte, l’art. 3, c. 7, del D.M. 267/2007, stabilisce che “ nel caso in cui sia accertata la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti, l'ufficio scolastico regionale invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti, assegnando il relativo termine, di norma non superiore a trenta giorni. Scaduto il termine assegnato senza che la scuola abbia provveduto a ripristinare il requisito o i requisiti prescritti, l'ufficio scolastico regionale provvede alla revoca del provvedimento con cui è stata disposta la parità, secondo quanto previsto dal successivo articolo 4 ”.
Nel caso di specie i decreti di revoca della parità scolastica sono stati adottati senza la notifica di una previa diffida e, quindi, l’Istituto scolastico non è mai stato messo nelle condizioni di sanare le irregolarità contestate.
Per di più, a fronte delle controdeduzioni presentate dalla ricorrente dopo l’avvio del procedimento di revoca, non sono stati disposti ulteriori accertamenti e/o ispezioni.
2.2. “ Violazione e falsa applicazione dell’articolo 33, comma 2 della Costituzione - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 c. 4. l. 10 marzo 2000, n. 62 – violazione e falsa applicazione art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 – violazione e falsa applicazione del decreto ministeriale 83 del 10 ottobre 2008 - eccesso di potere per difetto di istruttoria – difetto di motivazione – ingiustizia manifesta – violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa – sviamento della causa tipica – violazione del principio dell’affidamento ”, atteso che le irregolarità evidenziate nei provvedimenti oggetto di gravame in parte non sussistono e comunque non sono insanabili.
Invero:
1) in relazione alla contestata “ indisponibilità dei locali per il funzionamento della scuola ”, a partire dall’anno 2017/2018 vi erano 6 aule didattiche, ma alla fine del 2022, a seguito del rinnovo del contratto di locazione, si è dovuto ripristinare la suddivisione dei locali allo stato originario, riducendo le aule da 6 a 4.
Tuttavia, dopo l’ispezione sono stati correttamente rimodulati gli spazi, ma la P.A. non ha provveduto alla verifica di tali interventi, volti a superare le criticità contestate.
D’altra parte, l’accorpamento delle classi rappresenta una mera irregolarità, e da essa non può discendere alcun provvedimento di revoca. In relazione alla contestata assenza di banchi e di sedie, parte ricorrente nega la circostanza e allega la richiesta di acquisto di banchi e di sedie, che sarebbe stata fatta a scopo prudenziale per lo svolgimento degli esami di Stato, avendo l’Istituto in dotazione banchi biposto.
2) in relazione al presunto “ sovraffollamento della popolazione scolastica e violazione dei limiti alla capienza delle aule ai fini igienico-sanitario e antincendio ”, non vi è prova del sovrannumero ed è stata una mera “ occasionalità ” l’assenza di due estintori (su 4) nei locali dell’Istituto.
In ogni caso, l’Istituto non formerà più “classi collaterali” al fine di ridurre il numero di studenti contestualmente presenti nelle aule scolastiche a un numero inferiore a 100, permettendo di superare i rilievi anche riferiti all’adeguamento alla normativa antincendio;
3) in relazione all’inquadramento contrattuale degli insegnanti, viene dedotta la sanabilità dei rilievi emersi e l’erroneità dei dati trasmessi dal consulente del lavoro nell’indicazione delle ore settimanali svolte in sovrannumero rispetto a quelle effettive;
4) in relazione alle irregolarità nello svolgimento degli esami integrativi e di idoneità, viene rilevato che l’Istituto nell’a.s. 2022/2023 non ha fatto svolgere alcun esame di idoneità o integrativo, e per quanto riguarda l’a.s. 2021/2022 le contestazioni rilevate dall’ispezione risultano non documentate e comunque tardive;
5) in relazione all’assegnazione del voto unico per l’ammissione dei candidati esterni agli esami di Stato a.s. 2022/2023, tale voto era il risultato complessivo dell’esito dei voti ottenuti nei diversi esami effettuati in tutti gli anni di studio e, comunque, la circostanza è inidonea a giustificare il provvedimento di revoca della parità scolastica;
6) in relazione alla violazione delle disposizioni in tema di validità dell’anno scolastico e dell’offerta formativa, parte ricorrente richiama le argomentazioni con le quali ha replicato in sede procedimentale, negando che possa esserci stata la trasformazione degli alunni esterni in alunni interni, che sia omesso di registrare correttamente la assenze e affermando la pronta rettifica del Piano Triennale dell’Offerta Formativa nei termini richiesti;
7) in relazione all’orario scolastico, parte ricorrente nega qualsiasi irregolarità, avendo comunicato all’Assessorato, all’inizio dell’a. s. 2023/ 2024, l’offerta formativa (che è stata strutturata in base a una modulazione oraria di unità da 50 minuti e l’adozione della settimana corta), senza ricevere rilievi. Si riconosce, che non sono state previste le 33 ore annue di “ geografia generale ed economica ” ma si sostiene che tale omissione è una mera irregolarità, inidonea a giustificare l’adozione del provvedimento di revoca;
8) infine, in relazione all’irregolarità della tenuta dei registri scolastici, si sostiene che l’Istituto ha diffidato gli insegnanti alla loro corretta tenuta, tuttavia senza esito, ritenendo comunque irrilevante il fatto che l’Istituto abbia utilizzato un registro cartaceo anziché telematico, essendo entrambe le modalità di registrazione ammesse dalla normativa di settore.
3. Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio per mezzo della difesa erariale la quale ha depositato documenti e una memoria il 12.12.2025 nella quale ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 15 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo è infondato, atteso che non si riscontra alcun vizio in procedendo nella scansione procedimentale seguita dalla p.a. per l’adozione dei gravati provvedimenti.
Infatti, nella nota prot. n. 24554 del 22/07/2024, con la quale è stata notificata all’Istituto la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, non solo sono state contestate specificatamente tutte le condotte richiamate dei provvedimenti finali, con opportuno e puntuale rilievo delle evidenze riscontrate in corso di ispezione, ma, alla lettera e) si specifica che “ la data entro la quale si concluderà [ n.d.r. il procedimento] è di 30 giorni dalla ricezione della presente, entro detto termine codesto Ente ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, o controdedurre che le irregolarità su riportate sono sanabili e documentare il superamento delle cause che hanno determinato il procedimento di revoca della parità scolastica, come sopra riportate” . Successivamente a tale comunicazione, e entro i 30 giorni prescritti, parte ricorrente - in data 20/08/2024 - ha presentato le proprie controdeduzioni, le quali sono state debitamente valutate nel corpo dei provvedimenti finali.
E’ evidente che, non solo sono stati rispettati tutti i passaggi procedimentali previsti dalla legge, ma è stato anche garantito il contraddittorio endoprocedimentale che la disciplina in materia di revoca della parità scolastica prevede come presupposto di validità del provvedimento finale (per l’adozione del quale non era invece necessario disporre ulteriori accertamenti e/o ispezioni).
Il termine di 30 giorni è stato concesso non solo per presentare osservazioni scritte, ma anche per contestare il carattere di insanabilità delle irregolarità evidenziate, dimostrandone il superamento, ma ad avviso del Collegio, le numerose irregolarità che si sono consumate nel corso di più anni scolastici hanno portato, nella loro complessiva gravità e insanabilità, alla perdita dei requisiti per il mantenimento della parità scolastica, legittimamente attestata dai plurimotivati provvedimenti impugnati.
Di fatto, sia in sede procedimentale che giurisdizionale, l’Istituto scolastico ricorrente si è limitato a giustificare le omissioni e le irregolarità contestate, tentando di ridimensionare le proprie inadempienze, attraverso una visione parcellizzata del grave quadro emerso in sede di ispezione, assumendo che la singola irregolarità non poteva da sola condurre alla revoca della parità (affermazione, peraltro, infondata come si dirà nel prosieguo).
1.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di doglianza, sotto ogni profilo di contestazione.
Invero, quanto alle singole violazioni dedotte dalla p.a., in disparte la natura plurimotivata dei provvedimenti impugnati, si osserva quanto segue:
1-2) la non contestata situazione del ridimensionamento degli spazi scolastici, a discapito del numero di aule, ridotte da 6 a 4, a partire dal 2022, e di laboratori (inesistenti), giustificata da asseriti problemi con la proprietà dell’edificio scolastico, è circostanza notevolmente aggravata dal fatto che per gli aa. ss. 2022/2023 (cfr. la nota n. 41735 del 14/09/2022 e la nota n. 41736 del 14/09/2022) e 2023/2024 (cfr. la nota n. 39735 del 25/09/2023 e la nota n. 39738 del 25/09/2023) l’Istituto ha addirittura chiesto e ottenuto, per entrambi i corsi di studio (uno antimeridiano ed uno pomeridiano), l’autorizzazione ad attivare una classe quinta collaterale, portando il numero di classi a 6 antimeridiane e 6 pomeridiane (allegando a supporto dell’istanza la risalente perizia del 2018 che registrava l’originario assetto a 6 classi ed omettendo di riferire la riduzione a 4).
D’altra parte, la non contestata assenza di laboratori, riscontrata nell’ispezione, ha certamente penalizzato gli studenti nel raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti dal D.P.R. n. 88/2010 e reso l’offerta formativa dell’Istituto non conforme agli obiettivi educativi stabiliti dalla normativa sugli indirizzi per i quali era stata riconosciuta parità scolastica.
Anche l’assenza di attrezzature adeguate al numero di studenti, in termini di banchi e sedie pro capite , è circostanza emersa oggettivamente dall’ispezione e la scarna documentazione prodotta dalla ricorrente non ne mette in discussione il profilo di lesività per il benessere scolastico e didattico degli studenti.
Insieme al contingentamento degli spazi destinati ad aule scolastiche, anche il sovraffollamento della popolazione scolastica è un dato emerso in modo oggettivo, con gravi implicazioni in termini di violazione delle normative igienico sanitarie e antincendio.
Dal 2022 fino all’a. s. 2023/2024, una struttura che avrebbe potuto accogliere 90 studenti, secondo il parere igienico prot. 155109 del 26/09/2019 rilasciato da A.S.P. di Agrigento (dato riferito, peraltro, agli spazi strutturati nelle originarie 6 aule) e, comunque, contestualmente non oltre le 100 persone secondo l’impegno dichiarato dal rappresentante legale ai fini della prevenzione incendi, ha ospitato 103 alunni, oltre a insegnanti e personale ATA.
I gravi pericoli ai quali sono stati esposti per anni personale dipendente e alunni nei locali dell’Istituto sono stati confermati in fase di ispezione da una serie di mancanze sostanziali quali la presenza di 2 estintori su 4 previsti dal DVR, un NASPO antincendio con ultima revisione effettuata nel 2014 e la mancanza di verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra
Tutto ciò avrebbe giustificato di per sé la revoca della parità scolastica, in considerazione di quanto disposto dall’art. 1, c. 4, lett. b), L. n. 62/2000 che prevede espressamente tra i requisiti necessari per l’ottenimento (e il mantenimento, ai sensi del D.M. n. 83/2008, artt. 3.6 e 5.10) della parità “ la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti ”.
Ma anche le altre contestazioni non risultano superate:
3) rispetto alle irregolarità relative alle assunzioni del personale docente, composto da 54 docenti a tempo determinato di cui nessuno abilitato all’insegnamento per la propria classe di concorso, posta l’insanabilità della situazione pregressa, non solo non è stata prodotta alcuna documentazione attestante la ricerca (infruttuosa) di personale abilitato, ma non è stato sottoposto all’attenzione della p.a. alcun impegno serio o sufficiente in tale senso;
4) con riferimento agli esami di idoneità e integrativi svoltisi nell’a. s. 2021/2022, l’Istituto si è limitato a negare (in modo generico) le contestate irregolarità che, invece, si trovano descritte a pag. 13 della relazione dell’ispezione (cfr. “ il verbale di "scrutinio finale relativo agli esami di idoneità ed integrativi alla classe V del corso AFM e attribuzione del credito scolastico, anno scolastico 2021/2022" ed il tabellone degli scrutini non riportano i voti assegnati nel secondo biennio nelle singole discipline e la media dei voti che permettono di definire le fasce del credito scolastico del 3^ e 4 anno, non consentendo, in modo chiaro e trasparente, di risalire alle operazioni svolte dalla commissione di esame ”);
5) sull’attribuzione di un voto unico agli esami di ammissione l’Istituto ha ammesso l’irregolarità, limitandosi a sminuirne la portata rispetto al provvedimento di revoca;
6) con riferimento alle contestate irregolarità nella registrazione di assenze degli studenti, l’Istituto si è limitato a negare la contestazione producendo documentazione relativa ai registri di classe, la quale è stata considerata prova di resistenza insufficiente dalla p.a. in quanto “ durante l’ispezione, relativamente alla registrazione delle assenze, sono state riscontrate anomalie nei registri personali di alcuni docenti e non nei registri di classe ”;
7) sull’assetto curriculare degli indirizzi di studio l’Istituto non solo non ha contestato l’esistenza dell’irregolarità, ma si è giustificato invocando l’autonomia nella progettazione didattica e ammettendo l’assenza di materie fondamentali per l’indirizzo;
8) anche sulla gestione documentale, seppur a fronte dell’indicazione di puntuali irregolarità riscontrate durante l’ispezione, l’Istituto ha negato in modo del tutto generico il merito della contestazione, affermando la responsabilità dei soli docenti.
2. Per le superiori ragioni, il ricorso deve essere rigettato e le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nel complessivo importo di euro 3000,00 (euro tremila/00) nei confronti delle Amministrazioni resistenti, oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FE IN, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
EN HA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN HA | FE IN |
IL SEGRETARIO