TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 5934
TAR
Sentenza 30 marzo 2026
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CS
Decreto presidenziale 30 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023

    Il Tribunale ha ritenuto che l'istruttoria condotta dalla stazione appaltante sia stata adeguata e che le motivazioni addotte per escludere l'equivalenza tra i CCNL siano corrette e non manifestamente illogiche o irragionevoli. La stazione appaltante ha analiticamente indicato le ragioni per cui ha ritenuto non equivalenti le tutele normative ed economiche, basandosi su un raffronto sistemico e acquisendo il parere di un esperto. Inoltre, il Tribunale ha confermato la legittimità della scelta della stazione appaltante di indicare un unico CCNL (IA) come riferimento, ritenendolo pertinente all'attività prevalente dell'appalto, e ha respinto l'argomento secondo cui la stazione appaltante avrebbe dovuto prescindere dal giudizio di equivalenza.

  • Rigettato
    Violazione art. 49 e 56 TFUE, Direttiva 2014/24/UE

    Il Tribunale ha ritenuto che la scelta della stazione appaltante di individuare un CCNL pertinente come standard minimo di tutela dei lavoratori non costituisca una restrizione ingiustificata della concorrenza, ma una misura volta ad assicurare che la competizione non avvenga al ribasso sulle tutele della forza lavoro, prevenendo il dumping sociale. Tale impostazione è in linea con gli obiettivi del diritto europeo. Le censure di difetto di proporzionalità sono state ritenute infondate poiché né l'art. 11 né il bando impongono l'applicazione di un CCNL estraneo alle prestazioni, e il CCNL edilizia era coerente con le prestazioni da eseguire. La giurisprudenza della Corte di Giustizia è stata richiamata per affermare che il diritto comunitario non osta all'estensione delle leggi nazionali o dei contratti collettivi a chiunque svolga lavoro subordinato nel territorio, purché conformi al diritto UE.

  • Rigettato
    Violazione art. 76 Cost. per eccesso di delega

    Il Tribunale ha ritenuto che non sussista la dedotta violazione dell'art. 76 Cost., poiché il legislatore delegato ha recepito i criteri della legge delega, consentendo alle stazioni appaltanti di indicare il CCNL pertinente e prevedendo la facoltà per i concorrenti di applicare un CCNL diverso purché garantisca tutele equivalenti. La discrezionalità della stazione appaltante nell'individuare il CCNL applicabile è stata ritenuta legittima, anche in considerazione della ratio normativa di tutela dei lavoratori e di efficienza della procedura. La Corte Costituzionale non riduce la funzione del delegato a una mera scansione linguistica, ma lascia margini di discrezionalità nel rispetto della ratio della delega.

  • Rigettato
    Violazione artt. 3, 36, 39, 41, 118 Cost.

    Le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento agli artt. 39 e 41 Cost. sono state ritenute infondate, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato e amministrativa che esclude contrasti con tali articoli, in quanto l'impresa resta libera di applicare condizioni contrattuali diverse nell'ambito della propria attività imprenditoriale e di non adottare il CCNL indicato dalla stazione appaltante, purché dimostri tutele equivalenti. La violazione dell'art. 36 Cost. è stata esclusa poiché l'art. 11 si pone come presidio attivo della retribuzione proporzionata e sufficiente. Le doglianze relative all'art. 118 Cost. sono state ritenute infondate in quanto corollario di quelle relative agli artt. 39 e 41 Cost. La violazione dell'art. 3 Cost. è stata esclusa poiché l'art. 11 non impone l'adozione del CCNL indicato ma ammette l'applicazione di uno diverso purché garantisca tutele equivalenti. La violazione dell'art. 97 Cost. è stata esclusa poiché l'art. 11 persegue anche una finalità di semplificazione, bilanciando la tutela del lavoratore con l'efficienza della procedura e la concorrenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 5934
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5934
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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