Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 05/02/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 2417 2024 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. GUCCIONE ROSSELLA che discute la cuasa riportandosi alle difese spiegate in memoria e successivi atti difensivi e chiede la decisione della causa e cita giurisprudenza di merito come da deposito
Per l' è presente l'Avv. Marcedone che discute la riportandosi alle difese spiegate in CP_1
memoria di costituzione e rileva che la giurisprudenza citata da controparte non è conferente alla fattispecie del reddito di Cittadinanza prestazione per la quale sussiste una specifica disciplina dettata dal co. 4 art. 7 del D.L. 4/2019 che impone la restituzione delle somme indebite e sancisce pertanto la ripetibilità di quanto corrisposto.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio alle ore 14,50
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 05/02/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 2417/2024 R.G. promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Guccione giusta procura in atti;
Parte_1
- ricorrente
rappresentato e difeso dall'Avv. Testa Antonella
- resistente
Svolgimento del Processo
Con ricorso depositato l'1.6.2023, innanzi all'intestato Tribunale, l'istante esponeva di aver presentato “nell'anno 2021 domanda ) per godere del beneficio Parte_2 relativo al RDC;
- l' accertata la documentazione fornita dalla ricorrente per accedere CP_1
al RDC erogava alla medesima la prestazione RDC;
- successivamente revocava il RDC CP_1 alla ricorrente “per non veridicità del nucleo familiare dello stessa”, chiedendo la restituzione delle somme pregresse percepite pari ad Euro 5.000,00; - alla revoca da parte dell' la ricorrente inviava al Comitato Provinciale ricorso amministrativo con allegato CP_1
tutta la documentazione riguardante il proprio nucleo familiare e che l non ha emesso CP_1
parere in merito al riesame della pratica riguardante la restituzione del RDC da Dicembre
2021 a Settembre 2022 per l'importo pari ad Euro 5.000,00”; assumeva l'illegittimità del provvedimento di revoca della prestazione atteso che essa “dall'anno 2021 abitava stabilmente in via Trento e Trieste n.34 - Francofonte avendo residenza. La sig.ra , Parte_1
come da attestazione ISEE dell'anno 2021- 2022, rappresentava da sola un proprio nucleo familiare”, insisteva nell'accoglimento del ricorso.
CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che assumeva la legittimità dell'operato dell'istituto, deduceva che la domanda RDC era stata revocata e pertanto la provvidenza era stata indebitamente poiché la normativa prevede che i maggiorenni fino al
26° anno di età, se non in possesso di redditi propri secondo i limiti previsti dalla legge, non possono formare nucleo a se ma sono a carico dei genitori, pertanto il soggetto ricorrente non avendo un reddito superiore ad €. 2.840,00, non poteva fare nucleo a se e non poteva presentare domanda di RDC”, chiedeva rigetto del ricorso.
Istruita la causa mediante produzione documentale, le parti all'esito delle rassegnate conclusioni come da verbale allegato, viene decisa come da dispositivo in atti e contestuale motivazione di cui viene data lettura.
Motivi della Decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento negativo della natura di indebito relativo al beneficio erogato a titolo di reddito di cittadinanza di cui alla domanda presentata dalla ricorrente e ciò per “Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art. 3
DPCM 159/13” Il D.L. n. 4/19 convertito in legge dalla L. 26/19 all'art. 1) è previsto “Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio…;all'art. 2) con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali, statuisce: il nucleo familiare deve possedere un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilita', come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini
ISEE; c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario
a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171”.
Ai sensi dell'art. 3 del richiamato DPCM “Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo”
A norma dell'art. 2 co. 5 lett. b) D.L. n. 4 convertito in L. 26/19 “ il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età' inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli;
non supera 4 mila euro annui, se la sua età non è superiore a 24 anni, non supera 2.840,51 euro annui, se la sua età è superiore a 24 anni.
Si osserva che è consolidato il principio, nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito, che in caso di contestazione dell'indebito assistenziale, l'accipiens ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata ( Cass 15550/2019 , Cass
2739/2016).
Con la sentenza n. 18046/2010, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico”
Ciò posto nel caso che ci occupa l'istante ha allegato lo stato di famiglia che certifica nell'anno in contestazione, dicembre 2021-settembre 2022, di vivere da sola in Francofonte via Trento
e Trieste n. 4.
Tuttavia, la revoca della prestazione è scaturita poiché non sussistevano ab origine le condizioni di legge per percepire la provvidenza economica poiché alla data della domanda era “figlia maggiorenne non convivente con i genitori di età inferiore ai 26 anni ( nella fattispecie 21 anni) con reddito zero e dunque inferiore ai limiti stabiliti dalla legge richiamata”.
La ricorrente nulla ha allegato in ordine alla superiore circostanza limitandosi a documentare con lo stato di famiglia che essa era l'unica componente del proprio nucleo familiare.
Le SS.UU. hanno sancito il principio di diritto secondo cui: “Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui al D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, art. 7, conv. in L. 28 marzo 2019, n. 26 solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge”.
Pertanto alla luce delle superiori considerazioni, e ritenuto disatteso l'onere della prova posto a carico dell'istante in ordine al diritto a conseguire la provvidenza revocata, assorbita ogni altra questione, il ricorso deve essere rigettato.
L'istante nonostante la soccombenza, stante le dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., in atti, va esonerata dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione.
Rigetta il ricorso
Spese compensate
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale alle ore 14,50
Siracusa 5.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna