CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 245/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1137/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Enna
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 BOLLO 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 BOLLO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 BOLLO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 BOLLO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3202/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -
Resistente/Appellato: Entrambe le parti resistenti presenti si riportano agli atti sui quali instono.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con il patrocinio dell'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso per l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.29680202500010759000 notificata in data
03.02.2025, convenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'Agenzia delle Entrate- Direzione
Provinciale di Palermo,la Regione Sicilia, il Comune di Palermo e la Camera di Commercio di Palermo ed
Enna.
Ha eccepito l'omessa notifica delle quindici cartelle di pagamento presupposte meglio indicate in ricorso, nonchè la conseguente intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Hanno resistito con controdeduzioni gli Enti convenuti.
Sia la parte ricorrente che ADER hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rilevato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione ai ruoli n. 2016/577, portato dalla cartella n. 296 2016 0014896491000, n. 2016/4503, portato dalla cartella n. 296 2016
0105355672000, e n. 2018/330, portato dalla cartella n. 296 2018 0001626872000. Si tratta, infatti, di ruoli che non attengono a pretese tributarie, ma riguardano sanzioni per violazione al codice della strada. Tali obbligazioni, per costante orientamento giurisprudenziale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario,
e non in quella di questa autorità.
Restano dunque devolute alla cognizione di questo giudice esclusivamente i ruoli emessi per tasse automobilistiche e diritto camerale, trattandosi di entrate di natura tributaria.
La ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici, deducendo di non aver mai ricevuto le cartelle presupposte.
Dall'esame della documentazione prodotta da ADER emerge che:
1)la cartella di pagamento n. 29620160014896491000 è stata notificata a mezzo messo presso la residenza in Indirizzo_1, con deposito alla Casa Comunale in data 11.11.2016 e spedizione della racc. ar n. 210010410137 recapitata il 16.1.2017 alla destinataria che ha sottoscritto la ricevuta;
2)la cartella di pagamento n. 29620160058079328000 è stata notificata il 03.10.2016 a mezzo pec all'indirizzo Email_6, deposito infocamera e comunicazione con racc. 67218077623-2;
3)la cartella di pagamento n.29620160105355672000 è stata notificata in data 15.6.2017 a mezzo pec all'indirizzo Email_6, deposito infocamera e comunicazione con racc. 61452787021-1;
4)la cartella di pagamento n. 29620160107953511000 è stata notificata il 15.6.2017 a mezzo pec all'indirizzo
Email_6, deposito infocamera e comunicazione con racc. 61452776469-0;
5)la cartella di pagamento n. 29620170029441472000 è stata notificata il 26.11.2017 a mezzo pec all'indirizzo Email_6, deposito infocamera e comunicazione con racc. 61455355692-1;
6)la cartella di pagamento n. 29520180001626872000 è stata notificata il 27.3.2018 a mezzo pec all'indirizzo
Email_6, deposito infocamera e comunicazione con racc. 61455726114-8;
7)la cartella di pagamento 29620180048972263000 è stata notificata il 3.12.2018 a mezzo pec all'indirizzo Email_6, deposito infocamera e comunicazione con racc. 61456150833-7;
8)la cartella di pagamento n. 29620190053698161000 è stata notificata il 16.1.2020 a mezzo pec all'indirizzo Email_6, deposito infocamera e comunicazione con racc. 61464009671-3;
9)la cartella di pagamento n. 29620200094019813000 è stata notificata a mezzo racc. ar Gestore_1 n. 572864006478 spedita il 16.9.2022 recapitata il 20.9.2023; 10)la cartella di pagamento n.29620210066464191000 è stata notificata a mezzo racc. ar Gestore_1 n. 573543047822 spedita il 17.3.2023 recapitata il 23.3.2023;
11)la cartella di pagamento n.29620210119558000000 è stata notificata a mezzo racc. ar Gestore_1 n. 572864010587 spedita il 16.9.2022 recapitata il 21.9.2022;
12)la cartella di pagamento n.29620220049595287000 è stata notificata a mezzo racc. ar Gestore_1 n. 572864013477 spedita il 16.9.2022 recapitata il 20.9.2022;
13)la cartella di pagamento n. 29620220088281368000 è stata notificata a mezzo messo presso la residenza in Indirizzo_1 con consegna a familiare convivente e spedizione della racc. informativa n. 130014691028 del 11.3.2023;
14)la cartella di pagamento n. 29620230044834579000 è stata notificata a mezzo racc. ar n. 573559788983 spedita il 21.7.2023 recapitata il 20.1.2024;
15)la cartella di pagamento n. 29620230072941308000 è stata notificata a mezzo racc. ar n. 20000597709 spedita il 26.1.2024 recapitata il 8.2.2024.
In relazione a dette cartelle, risultano notificate, tra il 2.2.2019 e l'11.12.2024, quattro intimazioni di pagamento
(nn.29620189000015744000 - 29620229002367154000 – 29620229020591619000 - 29620249036283311000), non impugnate dalla contribuente e che hanno interrotto i termini di prescrizione dei tributi richiesti.
Va poi precisato:
-con riguardo alla notifica diretta da parte di AdER a mezzo raccomandata postale, non trova applicazione la normativa relativa alla notifica a mezzo posta eseguita dall'ufficiale giudiziario di cui alla L. n. 890/1982, bensì le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario, che non prevede, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, l'indicazione delle ricerche effettuate dall'ufficiale postale (cfr. Cass. n. 6251/2025;
Cass. n. 27946/2024; Cass. n. 34007/2019; Cass. n. 28872/2018; Cass. n. 1207/2014; Cass. n. 15284/2008);
-legittimamente è stato fatto ricorso al vettore privato per la spedizione della raccomandata informativa a seguito di notifica a mezzo messo notificatore e di quella a seguito di notifica pec mediante deposito presso
Infocamere, perché tutte avvenute in epoca successiva al 30.4.2011. Al riguardo va rammentato che, dopo un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità che riteneva inesistenti le notifiche effettuate a mezzo di agenzie private, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8416 del 26.3.2019, hanno chiarito che le notifiche degli atti amministrativi effettuate a mezzo raccomandata da operatori privati sono legittime a partire dal 30.4.2011, avendo il decreto legislativo n. 58/2011 riservato a Gestore_1 solo la notifica di atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada;
-l'indirizzo pec Email_6, al quale sono state notificati le cartelle e gli atti interruttivi della prescrizione (tra il 13.10.2016 e il 13.01.2020), è quello pubblicato nel registro delle imprese fino alla data del 13.11.2020, come risultante dalla visura camerale storica allegata da ADER.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, le censure di cui al ricorso non possono trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione in relazione agli importi richiesti per contravvenzioni al Codice della Strada, la cui cognizione compete al Giudice Ordinario. Rigetta nel resto il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 923,00 oltre oneri accessori di legge a favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed in euro 200,00 oltre oneri accessori di legge a favore di ciascuno degli altri resistenti costituiti.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1137/2025 depositato il 03/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Enna
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 BOLLO 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 BOLLO 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 BOLLO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 BOLLO 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 BOLLO 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500010759000 BOLLO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3202/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: -
Resistente/Appellato: Entrambe le parti resistenti presenti si riportano agli atti sui quali instono.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con il patrocinio dell'Avv. Difensore_1, ha proposto ricorso per l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.29680202500010759000 notificata in data
03.02.2025, convenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'Agenzia delle Entrate- Direzione
Provinciale di Palermo,la Regione Sicilia, il Comune di Palermo e la Camera di Commercio di Palermo ed
Enna.
Ha eccepito l'omessa notifica delle quindici cartelle di pagamento presupposte meglio indicate in ricorso, nonchè la conseguente intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Hanno resistito con controdeduzioni gli Enti convenuti.
Sia la parte ricorrente che ADER hanno presentato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rilevato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione ai ruoli n. 2016/577, portato dalla cartella n. 296 2016 0014896491000, n. 2016/4503, portato dalla cartella n. 296 2016
0105355672000, e n. 2018/330, portato dalla cartella n. 296 2018 0001626872000. Si tratta, infatti, di ruoli che non attengono a pretese tributarie, ma riguardano sanzioni per violazione al codice della strada. Tali obbligazioni, per costante orientamento giurisprudenziale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario,
e non in quella di questa autorità.
Restano dunque devolute alla cognizione di questo giudice esclusivamente i ruoli emessi per tasse automobilistiche e diritto camerale, trattandosi di entrate di natura tributaria.
La ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici, deducendo di non aver mai ricevuto le cartelle presupposte.
Dall'esame della documentazione prodotta da ADER emerge che:
1)la cartella di pagamento n. 29620160014896491000 è stata notificata a mezzo messo presso la residenza in Indirizzo_1, con deposito alla Casa Comunale in data 11.11.2016 e spedizione della racc. ar n. 210010410137 recapitata il 16.1.2017 alla destinataria che ha sottoscritto la ricevuta;
2)la cartella di pagamento n. 29620160058079328000 è stata notificata il 03.10.2016 a mezzo pec all'indirizzo Email_6, deposito infocamera e comunicazione con racc. 67218077623-2;
3)la cartella di pagamento n.29620160105355672000 è stata notificata in data 15.6.2017 a mezzo pec all'indirizzo Email_6, deposito infocamera e comunicazione con racc. 61452787021-1;
4)la cartella di pagamento n. 29620160107953511000 è stata notificata il 15.6.2017 a mezzo pec all'indirizzo
Email_6, deposito infocamera e comunicazione con racc. 61452776469-0;
5)la cartella di pagamento n. 29620170029441472000 è stata notificata il 26.11.2017 a mezzo pec all'indirizzo Email_6, deposito infocamera e comunicazione con racc. 61455355692-1;
6)la cartella di pagamento n. 29520180001626872000 è stata notificata il 27.3.2018 a mezzo pec all'indirizzo
Email_6, deposito infocamera e comunicazione con racc. 61455726114-8;
7)la cartella di pagamento 29620180048972263000 è stata notificata il 3.12.2018 a mezzo pec all'indirizzo Email_6, deposito infocamera e comunicazione con racc. 61456150833-7;
8)la cartella di pagamento n. 29620190053698161000 è stata notificata il 16.1.2020 a mezzo pec all'indirizzo Email_6, deposito infocamera e comunicazione con racc. 61464009671-3;
9)la cartella di pagamento n. 29620200094019813000 è stata notificata a mezzo racc. ar Gestore_1 n. 572864006478 spedita il 16.9.2022 recapitata il 20.9.2023; 10)la cartella di pagamento n.29620210066464191000 è stata notificata a mezzo racc. ar Gestore_1 n. 573543047822 spedita il 17.3.2023 recapitata il 23.3.2023;
11)la cartella di pagamento n.29620210119558000000 è stata notificata a mezzo racc. ar Gestore_1 n. 572864010587 spedita il 16.9.2022 recapitata il 21.9.2022;
12)la cartella di pagamento n.29620220049595287000 è stata notificata a mezzo racc. ar Gestore_1 n. 572864013477 spedita il 16.9.2022 recapitata il 20.9.2022;
13)la cartella di pagamento n. 29620220088281368000 è stata notificata a mezzo messo presso la residenza in Indirizzo_1 con consegna a familiare convivente e spedizione della racc. informativa n. 130014691028 del 11.3.2023;
14)la cartella di pagamento n. 29620230044834579000 è stata notificata a mezzo racc. ar n. 573559788983 spedita il 21.7.2023 recapitata il 20.1.2024;
15)la cartella di pagamento n. 29620230072941308000 è stata notificata a mezzo racc. ar n. 20000597709 spedita il 26.1.2024 recapitata il 8.2.2024.
In relazione a dette cartelle, risultano notificate, tra il 2.2.2019 e l'11.12.2024, quattro intimazioni di pagamento
(nn.29620189000015744000 - 29620229002367154000 – 29620229020591619000 - 29620249036283311000), non impugnate dalla contribuente e che hanno interrotto i termini di prescrizione dei tributi richiesti.
Va poi precisato:
-con riguardo alla notifica diretta da parte di AdER a mezzo raccomandata postale, non trova applicazione la normativa relativa alla notifica a mezzo posta eseguita dall'ufficiale giudiziario di cui alla L. n. 890/1982, bensì le disposizioni concernenti il servizio postale ordinario, che non prevede, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, l'indicazione delle ricerche effettuate dall'ufficiale postale (cfr. Cass. n. 6251/2025;
Cass. n. 27946/2024; Cass. n. 34007/2019; Cass. n. 28872/2018; Cass. n. 1207/2014; Cass. n. 15284/2008);
-legittimamente è stato fatto ricorso al vettore privato per la spedizione della raccomandata informativa a seguito di notifica a mezzo messo notificatore e di quella a seguito di notifica pec mediante deposito presso
Infocamere, perché tutte avvenute in epoca successiva al 30.4.2011. Al riguardo va rammentato che, dopo un primo orientamento della giurisprudenza di legittimità che riteneva inesistenti le notifiche effettuate a mezzo di agenzie private, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8416 del 26.3.2019, hanno chiarito che le notifiche degli atti amministrativi effettuate a mezzo raccomandata da operatori privati sono legittime a partire dal 30.4.2011, avendo il decreto legislativo n. 58/2011 riservato a Gestore_1 solo la notifica di atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada;
-l'indirizzo pec Email_6, al quale sono state notificati le cartelle e gli atti interruttivi della prescrizione (tra il 13.10.2016 e il 13.01.2020), è quello pubblicato nel registro delle imprese fino alla data del 13.11.2020, come risultante dalla visura camerale storica allegata da ADER.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, le censure di cui al ricorso non possono trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione in relazione agli importi richiesti per contravvenzioni al Codice della Strada, la cui cognizione compete al Giudice Ordinario. Rigetta nel resto il ricorso e condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 923,00 oltre oneri accessori di legge a favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed in euro 200,00 oltre oneri accessori di legge a favore di ciascuno degli altri resistenti costituiti.