Art. 2.
L'intero ricavato della vendita autorizzata in base al precedente articolo sara' portato in aumento dello stanziamento iscritto all'apposito capitolo di spesa del bilancio della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, destinato all'acquisto ed alla nuova costruzione di immobili.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
L'intero ricavato della vendita autorizzata in base al precedente articolo sara' portato in aumento dello stanziamento iscritto all'apposito capitolo di spesa del bilancio della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, destinato all'acquisto ed alla nuova costruzione di immobili.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.