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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/12/2025, n. 4293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4293 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere All'udienza del 16 dicembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art. 127- ter c.p.c., ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2226/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 289/2023 emessa in data primo marzo 2023 dal Tribunale- GL di Tivoli e vertente tra
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Francesco Quaglieri PEC - Email_1
APPELLANTE-
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore; Contumace) CP_2
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 31 agosto 2023 ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 289/2023 emessa, con decisione contestuale, dal Tribunale GL di Tivoli il primo marzo 2023.
Il Tribunale rigettava l'originaria domanda con cui veniva richiesto l'accertamento negativo dell'indebito sorto in relazione ai ratei dell'indennità di accompagnamento erogati in favore di , dante causa e fratello dell'originaria ricorrente, ritenuti indebiti in difetto Persona_1 della comunicazione del ricovero nell'anno 2011 dell'assistito e recuperati sulla prestazione erogata l'anno successivo nella somma di euro 3.043,29.
Avverso tale decisione ha proposto appello , per i motivi di cui si dirà Parte_1 appresso.
L' regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito e, pertanto, ne va dichiarata CP_1 la contumacia. A tal proposito va rimarcato che l' ha provveduto solo dall' 8 marzo 2024 CP_1 ad iscrivere nel Registro degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni
Pubbliche – Registro PP.AA. del Ministero della Giustizia – gli indirizzi PEC di tutte le
Direzioni provinciali, Filiali metropolitane e Agenzie territoriali dell' legittimate alla CP_1 ricezione delle notifiche degli atti giudiziari, come previsto dall'art.16, commi 12 e ss., decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, successivamente modificato dall'art. 28 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, sicché essendo la notifica avvenuta in epoca antecedente all'assolvimento dell'obbligo di legge da parte dell'ente, si giustifica il ricorso da parte del notificante, per effettuare la notifica, agli indirizzi IPA dell'ente ( modalità giustificata dal fatto che l' era contumace anche in primo grado come si ricava dalla lettura della CP_1 sentenza che dà conto della contumacia del convenuto sia in dispositivo che in parte motiva e svolgimento del processo), in considerazione del disposto dell'art.16 ter comma 1 ter del Dl
179/2012 in base al quale “
1-ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,...”).
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 16 dicembre 2025, celebrata nelle forme cartolari di cui all'art. 127-ter c.p.c., è definita dal Collegio con sentenza, preso atto del deposito di note scritte di trattazione nel termine assegnato all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, emessa nella contumacia dell' è stata disattesa la domanda CP_1 di accertamento negativo dell'indebito proposta da in relazione all'importo di Parte_1
Pag. 2 di 8 euro di € 3.043,29 erogato nell'anno 2012 in favore del dante causa per cui Persona_1
l' disponeva recupero nei suoi confronti, in quanto erede di quest'ultimo ( di cui la stessa CP_1 era stata anche amministratore di sostegno fino al decesso di questi), a titolo di ratei di indennità di accompagnamento erogati al dante causa nonostante il ricovero di questi nell'anno 2011 non comunicato all'ente.
Con l'originaria domanda la sosteneva unicamente che nel periodo in esame (dal Pt_1 gennaio 2011 al 31 dicembre dello stesso anno) ( che dal decreto di nomina Persona_1 della attuale appellante amministratrice di sostegno risulta essere il fratello di era Pt_1 in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, e, al contrario di quanto affermato dall'Istituto previdenziale, non era stato ricoverato in istituti con retta a carico dello Stato o di enti pubblici, né aveva percepito analoghe indennità per causa di guerra e lavoro. Il Tribunale di Tivoli, richiamato l'orientamento consolidato della Cassazione in tema di onere di prova (a carico dell'”accipiens”) in caso di accertamento negativo dell'indebito assistenziale, evidenziava che, nonostante la ricorrente fosse stata invitata in sede giudiziale a fornire dimostrazione di avere compiuto la comunicazione anche negativa e l'assenza di ricoveri nel periodo, la stessa era rimasta inerte. Ne traeva la conseguenza del rigetto.
Premetteva alla reiezione della domanda anche la precisazione che la Suprema Corte aveva stabilito che la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto si pone come elemento esterno alla prestazione e che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore, e che per gli invalidi civili ricoverati gratuitamente in strutture pubbliche ospedaliere, anche alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 183 del
1991, deve intendersi la nozione di ricovero limitata ai soli casi di lunga degenza e terapie riabilitative, con esclusione, pertanto, di situazioni contingenti la cui individuazione costituisce indagine di fatto riservata al giudice di merito.
Avverso detta statuizione propone ora impugnazione deducendo quanto Parte_1 segue.
Pag. 3 di 8 La richiesta avanzata dall'ente previdenziale nel dicembre 2019 sarebbe intervenuta a distanza di otto anni dall'erogazione delle somme e in relazione ad un periodo in cui la Pt_1 non rivestiva ancora la posizione di amministratore di sostegno sopravvenuta nel 2013, per cui ciò avrebbe inciso sulla possibilità di reperire i documenti richiesti dal Tribunale.
In ogni caso, la richiesta di restituzione sarebbe stata formulata dall in termini generici CP_1 con la comunicazione inoltrata all'erede, né sarebbe stato possibile comprendere come fosse stato calcolato l'importo preteso, giacché nel 2011 l'importo mensile dell'indennità di accompagnamento sarebbe stata pari ad euro 487,39, per cui l'ammontare se fosse stato riferito all'intero anno sarebbe stato maggiore di quello preteso in restituzione.
Tale circostanza avrebbe generato incertezza e pregiudicato la possibilità di risalire alla prestazione a cui si faceva riferimento nella comunicazione dell'indebito, essendo il dante causa titolare di una pensione di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento.
Il comportamento dell avrebbe compromesso la possibilità della i contestare CP_1 Pt_1
e/o dimostrare documentalmente il mancato ricovero del sig. non avendo l' Pt_1 CP_1 specificato il periodo (una parte dell'anno) in cui si sarebbe avverato il fatto, ma solo l'anno
2011 in cui sarebbe avvenuto il ricovero.
L'appello è infondato.
In primo luogo, la richiesta di restituzione non può dirsi generica non avendo inciso sulla difesa della parte in sede giudiziale e, prima ancora, in sede amministrativa, come dimostra il richiamo contenuto nell'atto introduttivo e nel ricorso amministrativo (inviato con pec del
13 luglio 2020) alla specifica disciplina della condizione di erogabilità -mancato ricovero in strutture di lunga degenza e a carico dello Stato - operante unicamente per l'indennità di accompagnamento.
È chiaro, perciò, che nessuna confusione era sorta sulla prestazione oggetto di recupero, che correttamente era stata identificata dalla ell'indennità di accompagnamento. Pt_1
Ma tale doglianza è ingiustificata non solo in concreto, per quanto appena osservato, ma anche in termini di diritto, in base alle considerazioni già espresse da questo Collegio in altro
Pag. 4 di 8 precedente (sentenza n.3705/2025) in cui si censurava il difetto di motivazione del provvedimento con cui era richiesta la restituzione di una prestazione indebita.
In base all'orientamento consolidato della Suprema Corte (da ultimo v. Cass. n.8796/2024,
37971/2022) – che si esprimeva in relazione a prestazioni pensionistiche con osservazioni tuttavia estensibili, mutatis mutandis, alle prestazioni prettamente assistenziali, la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio.
Ne consegue che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all' o su una carente o insufficiente motivazione del CP_1 provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (conformi: Cass. nn. 31954/2019,
2804/2003, 9986/2009,27094/2020, 972/2021, 2083/2021, 3459/2022, 3460/2022,
20604/14).
Ancora, in alcune decisioni, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che: <<...gli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale debbono logicamente ritenersi sottratti all'obbligo di motivazione sancito dall'art. 3, l. n. 241/1990: si tratta infatti di atti in cui la motivazione è affatto irrilevante, decisivo essendo soltanto che il comportamento dell'ente si sia uniformato o meno al vincolo obbligatorio che, in presenza dei presupposti di fatto, sorge direttamente dalla legge..>>( Cass. 34482/2023).
Tali affermazioni vanno necessariamente coordinate con la costante opinione della Suprema
Corte espressasi anche a Sezioni Unite con la sent.n.18046/2010 (in conformità
Cass.n.2739/2016) per cui in sede di accertamento negativo, promosso a seguito della richiesta dell' di restituzione di somme asseritamente pagate indebitamente, spetta CP_1 all'attore, dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, e quindi provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione percepita.
Pag. 5 di 8 E' vero che in un successivo orientamento espresso dalle sentenze n.198/2011 e
Cass.n.4599/2021, lo stesso Supremo Collegio aveva circoscritto il principio al caso in cui l' con la richiesta contenuta nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, CP_1 non si fosse limitato a contestare genericamente l'indebito ma avesse precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa.
Pur tuttavia con la recente ordinanza n. 17378 del 2025 la Cassazione ha evidenziato come già fatto con l'ordinanza interlocutoria 6375/2018 non seguita tuttavia dalla soluzione delle
Sezioni Unite) come tale ultimo orientamento si ponga in palese contrasto con quanto precedentemente affermato dalla stessa Corte (nel precedente n.2032/2006 richiamato pure da SSUU 18046/2010), secondo cui, invece, il riparto dell'onere probatorio è insensibile al fatto che l' non specifichi, nella comunicazione con cui partecipa all'interessato di aver CP_1 riscontrato pagamenti indebiti, le ragioni per le quali ritenga non sussistente il diritto alla prestazione.
Tale contrasto tra i due orientamenti su tale profilo, non affrontato dalle Sezioni Unite
(nonostante l'interlocutoria 6375/2018) è stato risolto nell'ordinanza del 2025 in favore dell'orientamento assunto da Cass.n.2032/06, cit. ribadendosi che le regole sul riparto dell'onere probatorio non possono essere influenzate da comportamenti stragiudiziali di una delle due parti, i quali per nulla incidono sull'esistenza o meno del diritto.
Infatti come ritenuto da Cass.n.2032/2006, le prestazioni previdenziali/assistenziali derivano dalla legge anche nella loro quantificazione in base ad elementi predeterminati, sicché gli atti amministrativi dell' quand'anche posti in essere in violazione di norme o
CP_1 di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, se possono originare pretese risarcitorie del danno, in nessun caso incidono sul diritto di credito, il quale spetta all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi. <Del resto, la genericità del provvedimento amministrativo di recupero non preclude all' nella sede processuale del giudizio di cognizione, di specificare le ragioni
CP_1 dell'indebito, sicché l'onere probatorio gravante sull'attore per accertamento negativo non può variare in ragione del solo contegno dell' assunto in sede stragiudiziale, così da
CP_1 rendere ininfluente qualsiasi difesa dell' svolta in giudizio. >>.
CP_1
Pag. 6 di 8 Va poi evidenziato che, senza dubbio, il caso oggetto dell'attuale impugnazione ricade nell'ambito di operatività dell'art.2033 cc ed in tal senso si è espresso il Giudice di Legittimità
(Cass. n. 5059/2018) prendendo in considerazione proprio l'ipotesi dell'indebita erogazione dell'indennità di accompagnamento corrisposta a chi si è accertato essere stato, nel relativo periodo, ricoverato in istituto di cura a carico dell'erario.
Trattasi di indebito nascente dall'insussistenza ab origine della fondamentale condizione di erogabilità della prestazione, rappresentata dal mancato ricovero a carico dell'erario.
La stessa regola opera in tutti i casi di insussistenza di condizioni di erogabilità, fra cui rientra anche la percezione di un trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo (cfr. Cass.
n. 15759/2019, 11026/2022).
Come è agevole comprendere, in tali ambiti non vi è spazio per la tutela dell'affidamento, né
è ipotizzabile una ignoranza incolpevole, essendo il disposto legislativo a stabilire espressamente la condizione di erogabilità e dovendo dunque presumersi la conoscenza della legge e la connessa consapevolezza della percezione sine titulo .
La difficoltà di reperire la documentazione comprovante l'insussistenza del ricovero per l'anno di riferimento (non appare un aggravio significativo l'estensione temporale all'intero anno rispetto ad una porzione dello stesso dell'oggetto della dimostrazione) non costituisce, ad avviso del Collegio, un motivo sufficiente per esonerare dalla prova l'originaria ricorrente ed escludere la ripetizione dell'indebito, considerato che, per altro, l'appellante non ha fornito in giudizio neanche un principio di prova in relazione all'anno 2011, né tantomeno ha mai allegato in giudizio elementi positivi per consentire di risalire, almeno in via presuntiva, alla condizione del dante causa nell'anno di riferimento.
Non vi è luogo a disporre sulle spese in difetto della costituzione dell'appellato rimasto contumace.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, atteso il rigetto dell'appello, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, se dovuto.
Pag. 7 di 8
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , con ricorso depositato il 31 agosto 2023 nei Parte_1 confronti dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, con riferimento alla CP_1 sentenza n. 289/2023 emessa il primo marzo 2023 dal Tribunale-GL di Tivoli, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Nulla sulle spese.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, se dovuto.
Roma, 16 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere All'udienza del 16 dicembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione cartolare ex art. 127- ter c.p.c., ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2226/2023 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 289/2023 emessa in data primo marzo 2023 dal Tribunale- GL di Tivoli e vertente tra
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Francesco Quaglieri PEC - Email_1
APPELLANTE-
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore; Contumace) CP_2
Conclusioni delle parti: come da atti e scritti dell'appellante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 31 agosto 2023 ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 289/2023 emessa, con decisione contestuale, dal Tribunale GL di Tivoli il primo marzo 2023.
Il Tribunale rigettava l'originaria domanda con cui veniva richiesto l'accertamento negativo dell'indebito sorto in relazione ai ratei dell'indennità di accompagnamento erogati in favore di , dante causa e fratello dell'originaria ricorrente, ritenuti indebiti in difetto Persona_1 della comunicazione del ricovero nell'anno 2011 dell'assistito e recuperati sulla prestazione erogata l'anno successivo nella somma di euro 3.043,29.
Avverso tale decisione ha proposto appello , per i motivi di cui si dirà Parte_1 appresso.
L' regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito e, pertanto, ne va dichiarata CP_1 la contumacia. A tal proposito va rimarcato che l' ha provveduto solo dall' 8 marzo 2024 CP_1 ad iscrivere nel Registro degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni
Pubbliche – Registro PP.AA. del Ministero della Giustizia – gli indirizzi PEC di tutte le
Direzioni provinciali, Filiali metropolitane e Agenzie territoriali dell' legittimate alla CP_1 ricezione delle notifiche degli atti giudiziari, come previsto dall'art.16, commi 12 e ss., decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, successivamente modificato dall'art. 28 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, sicché essendo la notifica avvenuta in epoca antecedente all'assolvimento dell'obbligo di legge da parte dell'ente, si giustifica il ricorso da parte del notificante, per effettuare la notifica, agli indirizzi IPA dell'ente ( modalità giustificata dal fatto che l' era contumace anche in primo grado come si ricava dalla lettura della CP_1 sentenza che dà conto della contumacia del convenuto sia in dispositivo che in parte motiva e svolgimento del processo), in considerazione del disposto dell'art.16 ter comma 1 ter del Dl
179/2012 in base al quale “
1-ter. Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,...”).
La causa, fissata per la decisione all'udienza del 16 dicembre 2025, celebrata nelle forme cartolari di cui all'art. 127-ter c.p.c., è definita dal Collegio con sentenza, preso atto del deposito di note scritte di trattazione nel termine assegnato all'esito della camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, emessa nella contumacia dell' è stata disattesa la domanda CP_1 di accertamento negativo dell'indebito proposta da in relazione all'importo di Parte_1
Pag. 2 di 8 euro di € 3.043,29 erogato nell'anno 2012 in favore del dante causa per cui Persona_1
l' disponeva recupero nei suoi confronti, in quanto erede di quest'ultimo ( di cui la stessa CP_1 era stata anche amministratore di sostegno fino al decesso di questi), a titolo di ratei di indennità di accompagnamento erogati al dante causa nonostante il ricovero di questi nell'anno 2011 non comunicato all'ente.
Con l'originaria domanda la sosteneva unicamente che nel periodo in esame (dal Pt_1 gennaio 2011 al 31 dicembre dello stesso anno) ( che dal decreto di nomina Persona_1 della attuale appellante amministratrice di sostegno risulta essere il fratello di era Pt_1 in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per beneficiare dell'indennità di accompagnamento, e, al contrario di quanto affermato dall'Istituto previdenziale, non era stato ricoverato in istituti con retta a carico dello Stato o di enti pubblici, né aveva percepito analoghe indennità per causa di guerra e lavoro. Il Tribunale di Tivoli, richiamato l'orientamento consolidato della Cassazione in tema di onere di prova (a carico dell'”accipiens”) in caso di accertamento negativo dell'indebito assistenziale, evidenziava che, nonostante la ricorrente fosse stata invitata in sede giudiziale a fornire dimostrazione di avere compiuto la comunicazione anche negativa e l'assenza di ricoveri nel periodo, la stessa era rimasta inerte. Ne traeva la conseguenza del rigetto.
Premetteva alla reiezione della domanda anche la precisazione che la Suprema Corte aveva stabilito che la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto si pone come elemento esterno alla prestazione e che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore, e che per gli invalidi civili ricoverati gratuitamente in strutture pubbliche ospedaliere, anche alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 183 del
1991, deve intendersi la nozione di ricovero limitata ai soli casi di lunga degenza e terapie riabilitative, con esclusione, pertanto, di situazioni contingenti la cui individuazione costituisce indagine di fatto riservata al giudice di merito.
Avverso detta statuizione propone ora impugnazione deducendo quanto Parte_1 segue.
Pag. 3 di 8 La richiesta avanzata dall'ente previdenziale nel dicembre 2019 sarebbe intervenuta a distanza di otto anni dall'erogazione delle somme e in relazione ad un periodo in cui la Pt_1 non rivestiva ancora la posizione di amministratore di sostegno sopravvenuta nel 2013, per cui ciò avrebbe inciso sulla possibilità di reperire i documenti richiesti dal Tribunale.
In ogni caso, la richiesta di restituzione sarebbe stata formulata dall in termini generici CP_1 con la comunicazione inoltrata all'erede, né sarebbe stato possibile comprendere come fosse stato calcolato l'importo preteso, giacché nel 2011 l'importo mensile dell'indennità di accompagnamento sarebbe stata pari ad euro 487,39, per cui l'ammontare se fosse stato riferito all'intero anno sarebbe stato maggiore di quello preteso in restituzione.
Tale circostanza avrebbe generato incertezza e pregiudicato la possibilità di risalire alla prestazione a cui si faceva riferimento nella comunicazione dell'indebito, essendo il dante causa titolare di una pensione di invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento.
Il comportamento dell avrebbe compromesso la possibilità della i contestare CP_1 Pt_1
e/o dimostrare documentalmente il mancato ricovero del sig. non avendo l' Pt_1 CP_1 specificato il periodo (una parte dell'anno) in cui si sarebbe avverato il fatto, ma solo l'anno
2011 in cui sarebbe avvenuto il ricovero.
L'appello è infondato.
In primo luogo, la richiesta di restituzione non può dirsi generica non avendo inciso sulla difesa della parte in sede giudiziale e, prima ancora, in sede amministrativa, come dimostra il richiamo contenuto nell'atto introduttivo e nel ricorso amministrativo (inviato con pec del
13 luglio 2020) alla specifica disciplina della condizione di erogabilità -mancato ricovero in strutture di lunga degenza e a carico dello Stato - operante unicamente per l'indennità di accompagnamento.
È chiaro, perciò, che nessuna confusione era sorta sulla prestazione oggetto di recupero, che correttamente era stata identificata dalla ell'indennità di accompagnamento. Pt_1
Ma tale doglianza è ingiustificata non solo in concreto, per quanto appena osservato, ma anche in termini di diritto, in base alle considerazioni già espresse da questo Collegio in altro
Pag. 4 di 8 precedente (sentenza n.3705/2025) in cui si censurava il difetto di motivazione del provvedimento con cui era richiesta la restituzione di una prestazione indebita.
In base all'orientamento consolidato della Suprema Corte (da ultimo v. Cass. n.8796/2024,
37971/2022) – che si esprimeva in relazione a prestazioni pensionistiche con osservazioni tuttavia estensibili, mutatis mutandis, alle prestazioni prettamente assistenziali, la natura meramente ricognitiva del procedimento amministrativo preordinato all'accertamento, alla liquidazione e all'adempimento della prestazione pensionistica in favore dell'assicurato comporta che l'inosservanza, da parte del competente Istituto previdenziale, delle regole proprie del procedimento, nonché, più in generale, delle prescrizioni concernenti il giusto procedimento, dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dei precetti di buona fede e correttezza, non dispiega incidenza sul correlato rapporto obbligatorio.
Ne consegue che l'assicurato non può, in difetto dei fatti costitutivi dell'obbligazione, fondare la pretesa giudiziale di pagamento della prestazione previdenziale in ragione di disfunzioni procedimentali addebitabili all' o su una carente o insufficiente motivazione del CP_1 provvedimento di diniego della prestazione, potendo semmai in tali casi, ricorrendone in concreto i presupposti, far valere il proprio diritto al risarcimento dei danni eventualmente cagionatigli dal comportamento dell'istituto medesimo (conformi: Cass. nn. 31954/2019,
2804/2003, 9986/2009,27094/2020, 972/2021, 2083/2021, 3459/2022, 3460/2022,
20604/14).
Ancora, in alcune decisioni, la Suprema Corte ha ulteriormente chiarito che: <<...gli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale debbono logicamente ritenersi sottratti all'obbligo di motivazione sancito dall'art. 3, l. n. 241/1990: si tratta infatti di atti in cui la motivazione è affatto irrilevante, decisivo essendo soltanto che il comportamento dell'ente si sia uniformato o meno al vincolo obbligatorio che, in presenza dei presupposti di fatto, sorge direttamente dalla legge..>>( Cass. 34482/2023).
Tali affermazioni vanno necessariamente coordinate con la costante opinione della Suprema
Corte espressasi anche a Sezioni Unite con la sent.n.18046/2010 (in conformità
Cass.n.2739/2016) per cui in sede di accertamento negativo, promosso a seguito della richiesta dell' di restituzione di somme asseritamente pagate indebitamente, spetta CP_1 all'attore, dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, e quindi provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione percepita.
Pag. 5 di 8 E' vero che in un successivo orientamento espresso dalle sentenze n.198/2011 e
Cass.n.4599/2021, lo stesso Supremo Collegio aveva circoscritto il principio al caso in cui l' con la richiesta contenuta nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, CP_1 non si fosse limitato a contestare genericamente l'indebito ma avesse precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa.
Pur tuttavia con la recente ordinanza n. 17378 del 2025 la Cassazione ha evidenziato come già fatto con l'ordinanza interlocutoria 6375/2018 non seguita tuttavia dalla soluzione delle
Sezioni Unite) come tale ultimo orientamento si ponga in palese contrasto con quanto precedentemente affermato dalla stessa Corte (nel precedente n.2032/2006 richiamato pure da SSUU 18046/2010), secondo cui, invece, il riparto dell'onere probatorio è insensibile al fatto che l' non specifichi, nella comunicazione con cui partecipa all'interessato di aver CP_1 riscontrato pagamenti indebiti, le ragioni per le quali ritenga non sussistente il diritto alla prestazione.
Tale contrasto tra i due orientamenti su tale profilo, non affrontato dalle Sezioni Unite
(nonostante l'interlocutoria 6375/2018) è stato risolto nell'ordinanza del 2025 in favore dell'orientamento assunto da Cass.n.2032/06, cit. ribadendosi che le regole sul riparto dell'onere probatorio non possono essere influenzate da comportamenti stragiudiziali di una delle due parti, i quali per nulla incidono sull'esistenza o meno del diritto.
Infatti come ritenuto da Cass.n.2032/2006, le prestazioni previdenziali/assistenziali derivano dalla legge anche nella loro quantificazione in base ad elementi predeterminati, sicché gli atti amministrativi dell' quand'anche posti in essere in violazione di norme o
CP_1 di principi concernenti la correttezza delle relazioni tra amministrazioni pubbliche e cittadini, se possono originare pretese risarcitorie del danno, in nessun caso incidono sul diritto di credito, il quale spetta all'assicurato o assistito soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi. <Del resto, la genericità del provvedimento amministrativo di recupero non preclude all' nella sede processuale del giudizio di cognizione, di specificare le ragioni
CP_1 dell'indebito, sicché l'onere probatorio gravante sull'attore per accertamento negativo non può variare in ragione del solo contegno dell' assunto in sede stragiudiziale, così da
CP_1 rendere ininfluente qualsiasi difesa dell' svolta in giudizio. >>.
CP_1
Pag. 6 di 8 Va poi evidenziato che, senza dubbio, il caso oggetto dell'attuale impugnazione ricade nell'ambito di operatività dell'art.2033 cc ed in tal senso si è espresso il Giudice di Legittimità
(Cass. n. 5059/2018) prendendo in considerazione proprio l'ipotesi dell'indebita erogazione dell'indennità di accompagnamento corrisposta a chi si è accertato essere stato, nel relativo periodo, ricoverato in istituto di cura a carico dell'erario.
Trattasi di indebito nascente dall'insussistenza ab origine della fondamentale condizione di erogabilità della prestazione, rappresentata dal mancato ricovero a carico dell'erario.
La stessa regola opera in tutti i casi di insussistenza di condizioni di erogabilità, fra cui rientra anche la percezione di un trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo (cfr. Cass.
n. 15759/2019, 11026/2022).
Come è agevole comprendere, in tali ambiti non vi è spazio per la tutela dell'affidamento, né
è ipotizzabile una ignoranza incolpevole, essendo il disposto legislativo a stabilire espressamente la condizione di erogabilità e dovendo dunque presumersi la conoscenza della legge e la connessa consapevolezza della percezione sine titulo .
La difficoltà di reperire la documentazione comprovante l'insussistenza del ricovero per l'anno di riferimento (non appare un aggravio significativo l'estensione temporale all'intero anno rispetto ad una porzione dello stesso dell'oggetto della dimostrazione) non costituisce, ad avviso del Collegio, un motivo sufficiente per esonerare dalla prova l'originaria ricorrente ed escludere la ripetizione dell'indebito, considerato che, per altro, l'appellante non ha fornito in giudizio neanche un principio di prova in relazione all'anno 2011, né tantomeno ha mai allegato in giudizio elementi positivi per consentire di risalire, almeno in via presuntiva, alla condizione del dante causa nell'anno di riferimento.
Non vi è luogo a disporre sulle spese in difetto della costituzione dell'appellato rimasto contumace.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, atteso il rigetto dell'appello, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, se dovuto.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , con ricorso depositato il 31 agosto 2023 nei Parte_1 confronti dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, con riferimento alla CP_1 sentenza n. 289/2023 emessa il primo marzo 2023 dal Tribunale-GL di Tivoli, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello.
2) Nulla sulle spese.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello, se dovuto.
Roma, 16 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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