Art. 2.
L' articolo 2 della legge 22 novembre 1962, n. 1708 , e' sostituito dal seguente:
"L'Azienda autonoma delle strade statali provvedera', con le entrate ordinarie di cui all' articolo 26 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , alla costruzione dei seguenti tre ponti:
a) Ponte di Boscotosca;
b) Ponte di Viadana-Boretto;
c) Ponte di San Benedetto Po".
L' articolo 2 della legge 22 novembre 1962, n. 1708 , e' sostituito dal seguente:
"L'Azienda autonoma delle strade statali provvedera', con le entrate ordinarie di cui all' articolo 26 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , alla costruzione dei seguenti tre ponti:
a) Ponte di Boscotosca;
b) Ponte di Viadana-Boretto;
c) Ponte di San Benedetto Po".