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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 23/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 22 aprile 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 301 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
(codice fiscale ), nato a [...] il 6 aprile Parte_1 CodiceFiscale_1
1931, elettivamente domiciliato in Grosseto, via Ginori numero 26, presso e nello studio dell'avvocato Francesco Amerini, dal quale è rappresentato e difeso, giusta delega in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede in Roma, in persona Controparte_1
del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti notaio di Roma, ed Per_1
elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Opponente:"Voglia il Tribunale di Grosseto – Giudice del Lavoro – revocato il decreto ingiuntivo numero 2 / 2024 pronunciato dal Tribunale di Grosseto – Giudice del Lavoro - in data 4 gennaio 2024, notificato il giorno 27 febbraio 2024;
- nel merito: respingere in quanto non provata e non fondata la domanda di pagamento della somma di euro 7.506,57= azionata da a titolo di ripetizione dell'assegno sociale CP_1
erogato ad nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 ed il mese di luglio del Parte_1
2020. Condannando ex articolo 96 c.p.c. al pagamento della somma nella misura CP_1
adeguata quale rimedio effettivo concesso alla vittima, lesa dalla valenza temeraria della azione che, nelle circostanze di fatto, note all'ente previdenziale, è responsabile di grave ingerenza in danno della vita privata e familiare di fonte di sofferenza gratuita, Parte_1
lesiva della dignità della persona vulnerabile per anzianità, salute e precarietà della situazione economica e familiare”.
Opposto:"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta, rigettare il ricorso avversario, siccome infondato per i motivi di cui in narrativa,
assolvendo l' da ogni domanda ex adverso formulata.
Con vittoria di spese, competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 8 aprile 2024 proponeva ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
2/2024, pronunciato dal Tribunale di Grosseto Sezione Lavoro nel procedimento numero CP_ 760 / 2023 R.G., con il quale gli è stato ordinato di pagare in favore del creditore la somma di euro 7.506,57 oltre spese. L'opponente lamentava l'illegittimità della richiesta di restituzione avanzata dall'Istituto sul presupposto che, a partire dalla comunicazione dei redditi 2017, presentata dall'opponente, fossero venuti meno i presupposti legittimanti CP_ l'erogazione dell'assegno sociale. L' ha infatti continuato a corrispondere l'assegno dal
1.1.2018 fino alla data della richiesta di restituzione dell'agosto 2020. Ciò premesso, concludeva come in epigrafe compiutamente riportato, deducendo la legittimità della pretesa solo per l'avvenire e non anche per il periodo precedente l'accertamento dell'Istituto in ragione della natura assistenziale della provvidenza e della condizione di buona fede dell'accipiens. CP_
1. Si costituiva in giudizio l contestando il ricorso avversario per carenza probatoria circa i fatti costitutivi del diritto del ricorrente a trattenere le somme percepite;
ne chiedeva il rigetto, siccome infondato, facendo leva sulla mancata tempestiva comunicazione dei dati reddituali da parte del Pt_1
2. Ritenutane la natura documentale, all'odierna udienza - tenutasi in forma di trattazione scritta- la causa è stata decisa mediante deposito della sentenza nel sistema telematico.
***
3. Il ricorso è fondato.
4. L'indebito in esame si atteggia come un indebito oggettivo in quanto l'attribuzione patrimoniale è priva di causa ed è erogata in favore di soggetto (del tutto o in parte) sprovvisto di un corrispondente diritto di credito. La disciplina dell'indebito oggettivo è dettata in generale dalle disposizioni di cui agli artt. 2033 e ss. cod. civ., dalle quali possono trarsi i seguenti principi generali: a) è indebito oggettivo sia il pagamento del tutto privo di causa (inesistenza/invalidità/inefficacia originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio), sia il pagamento eseguito dal debitore a favore di soggetto non creditore;
b) nell'indebito oggettivo è irrilevante l'elemento psicologico del solvens, in quanto l'azione di ripetizione è riconosciuta anche al soggetto che abbia volontariamente eseguito il pagamento nella consapevolezza della invalidità originaria o sopravvenuta del rapporto obbligatorio;
c) nell'indebito oggettivo lo stato psicologico dell'accipiens viene considerato unicamente al fine della decorrenza degli accessori e unicamente sotto il profilo della conoscenza della natura indebita del pagamento, con un richiamo alle nozioni di buona o mala fede in materia possessoria. L'articolo 1886 c.c. stabilisce tuttavia che “le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del codice civile.”
Differente è dunque la disciplina allorché l'indebito abbia natura previdenziale. L'art. 52 della legge 9 marzo 1989 n. 88 dispone infatti che: “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione speciale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.”
La norma è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, secondo cui:
1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge
9 marzo 1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressamente comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite". CP_ 2.L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza (…).
Come chiarito dalla giurisprudenza della S.C., tale norma, superando la più risalente disciplina dettata dall'art. 80 terzo comma del R.D. 28 agosto 1924 n. 422 che regolava in precedenza la materia, ha in sostanza riconosciuto all'ente previdenziale la facoltà di provvedere alla correzione o all'annullamento totale o parziale di qualsiasi provvedimento contenente un errore o un'inesattezza, senza distinzione tra errori di fatto, di calcolo o di diritto ed ha limitato al caso di dolo dell'interessato la possibilità di ripetizione delle somme indebitamente erogate (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Lav. 7714/93 e 10924/90).
5. Ciò detto per l'indebito previdenziale, la Corte costituzionale ha riconosciuto come “non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (…) rientra (…) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione” (Corte Cost. 22 luglio 2004, n. 264; si vd. anche, in senso analogo,
Corte Cost. 27 ottobre 2000, n. 448).
In ambito assistenziale si è andato dunque affermando (vd. da ultimo Cass. sent. n.
28771/2018) un quadro tale per cui, in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite, trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale e quindi:
− all'art. 3 ter del DL 850/1976 (convertito con legge n. 29/77) che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore (…) degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento;
− all'articolo 3, co. 9 del DL 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte.
Da ciò – ragiona la Corte nel citato arresto n. 28771/2018 - si ricava la regola secondo cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistito in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato del beneficiario.
La S.C. ha quindi stabilito che “l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'"accipiens" versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”. L'organo nomofilattico ha ricordato, ancora una volta, come il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenti tratti speciali rispetto al sistema civilistico, che trova invece la sua fonte regolatrice nell'art. 2033 c.c. in ragione dell'“affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” laddove le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” del pensionato (richiamo a Corte Cost. 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell'art. 38 Cost. un principio di settore che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile” al percettore (Corte Cost. 14 dicembre 1993, n. 431).
In definitiva, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è ormai consolidato nel CP_ senso di evitare che l'errore o l'inerzia dell' vadano a pesare sul pensionato che, senza colpa, ha ricevuto somme in realtà non dovute. La Corte ha quindi CP_ motivatamente respinto l'opposta tesi, propugnata dall' che avrebbe voluto la ripetibilità come regola generale ogni volta in cui si accerti il venir meno dei requisiti della prestazione (opposta regola che, secondo l' , troverebbe invece CP_1
fondamento nel disposto dell'art. 42, co. 5, del d.l. 269/2003, conv. in legge 326/2003, in tema di verifiche telematiche dei redditi). Tale linea interpretativa è stata confermata con la sentenza 12 giugno 2019, n. 15759.
Ancora con ordinanza n. 12608/2020 la Suprema Corte ha affermato in materia il seguente principio di diritto: “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge”. E ha inoltre chiarito quanto segue:
– “2. (…) All'indebito relativo all'assegno sociale, in quanto prestazione assistenziale, non si applica il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., ma si applicano invece i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (in collocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento);”
16. (…)“La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”. 17.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) CP_ devono essere però dichiarati all' 18.- Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura CP_ (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi esso l' già conosce. CP_1
La Cassazione è poi ritornata in tempi più recenti sul tema degli indebiti assistenziali con la sentenza 23 febbraio 2023, n. 5606, tracciando da un lato, ancora una volta, una netta demarcazione con gli indebiti previdenziali, disciplinati dalla legge n. 88 del 1989, articolo 52 e dalla legge n. 412 del 1991, articolo 13, e riaffermando, per altro verso, come la ripetizione delle prestazioni assistenziali indebite sfugga alla disciplina generale codicistica dettata in tema di indebito oggettivo dall'art. 2033 c.c. Il Supremo Collegio, richiamando la propria giurisprudenza (tra le altre, la sentenza n. 28771 del 09/11/2018
e l'ordinanza n. 13223 del 30/06/2020), ha stabilito che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che
l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.”
I suddetti approdi sono stati rielaborati in modo articolato anche in una recente sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sezione Lavoro, 31 gennaio 2023, n. 229. In particolare, in tema di requisiti reddituali e oneri di comunicazione di eventuali variazioni, la Corte territoriale romana ha così chiarito che:
– nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia CP_ già dichiarato i propri redditi all' ed essi fossero perciò conoscibili dall'Istituto previdenziale;
– inoltre, già l'art. 42 del D.L. n. 269 del 2003, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva CP_ all' di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali, mentre l'art. 15 del D.L. n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 2009, stabilisce che dal primo gennaio 2010
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali CP_ collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni, presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative ai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia e ai rispettivi coniugi e familiari. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio CP_ dall' in via telematica;
– questo principio risulta rafforzato dall'art. 13 del D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010, che al comma 1 prevede l'istituzione presso CP_ l' del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, mentre al comma 6 prevede che i titolari di prestazioni collegate al CP_ reddito devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata comunicata all'Amministrazione finanziaria;
CP_
– pertanto, è confermato che i pensionati non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione, salvo che non si tratti di dati reddituali che, proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.), devono essere perciò dichiarati all' ; CP_1
– inoltre, in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una CP_ prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che, quindi, l' già conosce. CP_1
6. Nel caso in esame, si tratta di un assegno sociale soggetto a trattenute che aumentano/diminuiscono al variare dei redditi comunicati anno per anno. È noto, infatti, che lo svolgimento di attività lavorativa o il possesso di altri redditi può provocare riduzioni della prestazione spettante.
L'assegno sociale è una prestazione di carattere pacificamente assistenziale che dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost. secondo cui “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale”.
La materia è regolata dall'art. 3, comma 6, della L. 335/1995 che - nel definire l'assegno sociale come una prestazione di carattere assistenziale che prescinde da ogni requisito contributivo essendo unicamente collegata alla sussistenza di uno stato di bisogno evidenziato dall'insussistenza dei redditi idonei al mantenimento del proprio nucleo familiare – prevede quanto segue: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno
è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni ai trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.
Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme di pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.
I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti: a) aver compiuto 65 anni e 7 mesi;
b) essere cittadini italiani o cittadini UE residenti in Italia;
c) essere cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
d) effettiva e abituale residenza in Italia;
e) essere sprovvisti di reddito, o essere in possesso di redditi di importo inferiore alla soglia stabilita dalla legge, la quale cambia a seconda che la persona sia coniugata o meno;
f) aver soggiornato in via continuativa e legalmente in Italia per almeno 10 anni (Legge n. 133 del 6.8.2008, art. 20, comma 10).
Ai fini della concessione dell'assegno mensile non vengono considerati solo i redditi imponibili IRPEF, ma anche i redditi soggetti all'Irpef al netto dell'imposizione fiscale contributiva;
i redditi esenti da imposta;
le pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti. Accertata la presenza dei requisiti previsti dalla legge, l'assegno sociale decorre dal primo giorno del mese seguente a quello di presentazione della domanda.
CP_
7.Nello specifico, è pacifico che la sospensione della erogazione dell'assegno sociale e la comunicazione della contestazione risalissero al mese di agosto 2020, dopo che per anni il a fatto legittimo affidamento sulla corresponsione della provvidenza. Pt_1
L' ha invece provveduto sulla scorta di una dichiarazione effettuata nel 2019 a CP_1
rideterminare il reddito 2017, dato che la moglie del ) aveva percepito Pt_1 Parte_2
redditi da terreni e fabbricati per € 7695. Redditi che, sommati alla pensione percepita, hanno fatto superare il limite di reddito per il diritto all'assegno sociale.
Escluso il dolo del percettore, l' ha provveduto a rideterminare con ritardo (ovvero CP_1
nell'agosto 2020 rispetto alla posizione reddituale del 2017, per cui ha richiesto la restituzione sin dal 1.1.2018) le conseguenze dell'informazione fornita dallo stesso anziano pensionato, riferita ai redditi della moglie.
L si sarebbe dovuto limitare a non erogare ulteriormente la prestazione dall'agosto CP_1
2020, chiedendo la ripetizione di quanto eventualmente erogato dall'accertamento in avanti, senza ripetere la prestazione assistenziale somministrata fino a quel momento;
prestazione che, data la sua funzione precipua, non può essere oggetto di restituzione.
Al caso specifico si attaglia anche il precedente comunitario citato nelle note di parte ricorrente ai sensi degli artt. 34 e 36 della convenzione (Corte europea dei diritti dell'Uomo con sentenza dell'11 febbraio 2021 - Ricorso n. 4893/13 - Causa contro l'Italia). Pt_3
8.Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la domanda deve essere accolta CP_ dichiarandosi non ripetibili dall' le somme percepite dal nel periodo in Pt_1
contestazione.
Come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale o sopravvenuta, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato (così, tra le altre, Cass. sent. n. 21840/2013).
Va infine richiamato il principio secondo cui, revocato il decreto ingiuntivo, il Giudice deve regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto (così, ad esempio, Cass. sent. 8428/2014).
In ragione di ciò, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 55/2014 e ss.ii. in relazione al valore della causa.
Data la complessità della questione sottesa, frutto di progressive elaborazioni giurisprudenziali, si ritiene non sussistano le condizioni per la condanna ex art. 96 cpc.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così Parte_1
provvede:
- accertata e dichiarata l'illegittimità della domanda di pagamento della somma di euro CP_ 7.506,57, azionata in monitorio da a titolo di ripetizione dell'assegno sociale erogato ad nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 ed il mese di luglio del Parte_1
2020,
- revoca il decreto ingiuntivo opposto numero 2/2024, pronunciato da questo Tribunale in data 4 gennaio 2024;
CP_
- condanna l' in persona del l.r. pro tempore, alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida, per le due fasi, in € 3.000 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa come per legge.
Grosseto, 22 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso