Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di cui all'articolo precedente, e comunque le variazioni patrimoniali superiori a lire 20 milioni intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche ai sensi del Titolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121 .
13 ottobre 1982
Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di cui all'articolo precedente, e comunque le variazioni patrimoniali superiori a lire 20 milioni intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche ai sensi del Titolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121 .
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- 1. Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzionehttps://www.brocardi.it/
- 2. Art. 79 - Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzionehttps://www.filodiritto.com/
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a carico delle persone nei cui confronti sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, il nucleo di polizia economico–finanziaria del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'articolo 67. (1) 2. …
Leggi di più… - 3. Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzionehttps://www.brocardi.it/
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a carico delle persone nei cui confronti sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'articolo 67. 2. Le indagini di …
Leggi di più… - 4. CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALIWebit.It · https://www.filodiritto.com/
1. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell'articolo 623–bis del codice penale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che i soggetti nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo II non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione. 2. Si osservano, in quanto compatibili, le modalità previste dall'articolo 268 del codice di procedura …
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