Sentenza 8 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2019, n. 15136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15136 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NE AS, nato in [...] in data [...] avverso la ordinanza in data 10.7.2018 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Pinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Maria Teresa Caccamo, che si è riportata ai motivi del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 10.7.2018 il Tribunale di Catanzaro, adito in sede di riesame, ha sostituito la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP di Vibo Valentia nei confronti di KO SO con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ritenendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di coltivazione di una piantagione di marijuana e di detenzione di gr. 295 della stessa sostanza stupefacente rinvenuta nel suo borsello ex art. 73, primo comma d.P.R. 309/1990. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge processuale riferito all'art. 309, sesto ed ottavo comma cod. proc. pen., la nullità del procedimento per mancata traduzione dell'imputato, sul quale non incombeva alcun onere di richiesta di comparizione personale per essere stato l'atto di riesame redatto e depositato dal difensore e non già dallo stesso imputato. Sostiene che la partecipazione dell'interessato, conseguente ad una sua scelta personalissima, non può essere condizionata all'esistenza di un presupposto meramente formale, qual è la richiesta dell'imputato, prevista nella sola ipotesi in cui sia costui a redigere la richiesta di riesame, che implicherebbe, quando sia l'avvocato a proporre l'impugnativa, l'inesigibile adempimento per quest'ultimo, nei ristrettissimi termini fissati dalla norma per la proposizione del riesame, di recarsi preventivamente in carcere per accertare la volontà del suo assistito di presenziare o meno all'udienza, in contrasto con la prassi invalsa presso gli avvocati di redigere, dopo il primo contatto con il cliente in occasione dell'interrogatorio di garanzia, richiesta non motivata di riesame, riservandosi dopo un più approfondito colloquio con il detenuto, ulteriore memoria.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 309, quinto comma, 273 cod. proc. pen. ed 80 d.P.R. 3091990 e al vizio motivazionale, che la mancata trasmissione al Tribunale della Libertà della CNR, del verbale di campionamento delle piante di marijuana ed al DVD contenente verosimilmente immagini relative alla piantagione, atti dai quali soltanto si sarebbe potuta verificare sia l'estensione della piantagione quanto il numero ed il livello di maturazione delle varie piante, non aveva consentito alla difesa di esercitare le proprie prerogative, risultando del tutto illogica la motivazione dell'ordinanza impugnata che aveva escluso l'inefficacia della disposta misura cautelare sul rilevo che non fosse stata specificata la rilevanza di tali documenti, cui invece la difesa aveva dedicato diverse pagine della memoria difensiva. Deduce in ogni caso che la motivazione resa in relazione al reato di cui al capo A), concernente la condotta della coltivazione, è meramente apparente non tenendo conto che l'indagato, al pari degli altri extracomunitari trovati intenti nell'attività attività agricola afferente alla coltivazione, aveva affermato di essere stato reclutato per la coltura del pomodoro e che era al suo primo giorno di lavoro, né esaminando la possibilità che le piante cui si stava dedicando fossero quelle nel polistirolo ancora da interrare e perciò prive di alcuna potenzialità offensiva non avendo ancora raggiunto il necessario grado di maturazione, né esaminando la sussistenza dell'elemento psicologico del reato in riferimento alla consapevolezza in capo all'indagato della natura delle piante oggetto della coltivazione.
2.3. Con il terzo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 273 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, che l'elemento della personalità incline a delinquere fosse sufficiente a giustificare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione del reato da parte del ricorrente, essendo richiesta dall'univoco orientamento giurisprudenziale la certezza o comunque l'elevata probabilità che l'occasione per il ripetersi del delitto si verificherà, tanto più che lo stesso Tribunale del riesame aveva dimostrato di credere alla versione resa dall'indagato circa la mancata consapevolezza del contesto lavorativo, ovverosia della natura della piantagione, onde non sussistevano, in relazione al periculum, i presupposti per l'emissione di nessuna misura cautelare attesa anche la sua condizione di incensuratezza
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo, non confrontandosi con le argomentazioni spese dall'ordinanza impugnata, incorre nella censura di inammissibilità per mancanza di specificità. Il Tribunale del Riesame ha ritenuto invero la tardività dell'istanza di traduzione dell'indagato detenuto all'udienza fissata dinanzi a sé in quanto non presentata contestualmente alla richiesta di riesame. Il diritto a partecipare all'udienza previsto dall'art. 309, sesto comma cod. proc. pen. ora previsto in modo esplicito dal comma 8 bis dell'art. 309 cod.proc. pen. risulta condizionato, secondo la previsione letterale della norma, alla manifestazione della volontà partecipativa. Indipendentemente da chi fosse tra il difensore e l'imputato il soggetto deputato a proporre la richiesta, alternativa questa che, peraltro, non trova riscontro nella previsione normativa non trattandosi di un atto personale della parte (Sez. 6, n. 54048 del 03/10/2017 - dep. 30/11/2017, Paladino, Rv. 271574), in ogni caso ne è stata ritenuta dai giudici de libertate l'intempestività, implicitamente riconoscendosi al termine fissato dal sesto comma dell'art. 309 cod. proc. pen., che ne impone la presentazione con la richiesta di riesame, natura decadenziale in conformità all'orientamento giurisprudenziale prevalente che questo Collegio condivide, dovendo il principio del contraddittorio essere declinato nella dimensione dell'oralità e della celerità del procedimento, specie se cautelare, che trova la sua matrice nell'art. 111 della Carta costituzionale (ex multis Sez. 2, n. 12854 del 15/01/2018 - dep. 20/03/2018, Mirenda, Rv. 272467).
2. Il secondo motivo risulta manifestamente infondato.(-,- -----5-\-. ' m Le deduzioni relative alla mancata trasmissione ai giudici del riesame della documentazione che la difesa assume inoltrate al GIP, ovverosia la CNR, il DVD contenente le immagini della piantagione ed il verbale di campionamento, ancorchè non esaminate dall'ordinanza impugnata, non contengono alcun riferimento alla circostanza che tali atti siano stati determinanti per l'emissione della misura cautelare nei confronti dell'odierno ricorrente: occorre infatti considerare che l'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. non impone al pubblico ministero che richiede l'applicazione di misure cautelari la trasmissione di tutti gli atti, ma soltanto di quegli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché degli elementi a favore dell'imputato e degli eventuali atti provenienti dalla difesa già depositati mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale, (Sez. 4, n. 44004 del 19/07/2013 - dep. 28/10/2013, Jussi, Rv. 257698; Sez. 1, n. 15895 del 09/01/2015 - dep. 16/04/2015, Riccio, Rv. 263107), non essendo i giudici del riesame chiamati a valutare elementi diversi ed ulteriori da quelli selezionati dal GIP con l'inoltro della richiesta di emissione della misura cautelare. Non risulta in ogni caso dall'ordinanza impugnata che su tali documenti si sia fondata l'ipotesi accusatoria, né ne viene nel ricorso chiarita la loro rilevanza probatoria in favore dell'indagato: per dedurre validamente la violazione dell'art.309 comma 5 cod. proc. pen., non è infatti sufficiente indicare gli atti di cui sia stata omessa o ritardata la trasmissione al giudice del riesame, ma occorre anche prospettare la possibilità di una loro utilizzazione probatoria a sostegno di una tesi difensiva (Sez. 5, n. 6232 del 21/12/1999 - dep. 04/02/2000, Castrogiovanni ed altri, Rv. 215259). Il Tribunale del Riesame ha invero fondato il quadro indiziario, quanto al capo A) dell'imputazione provvisoria, sulla circostanza che al momento del sopralluogo della Guardia di Finanza l'indagato, insieme agli altri extracomunitari raggiunti anch'essi dalla misura cautelare, fosse intento alla coltivazione della marijuana all'interno di una serra, circostanza questa che non risulta affatto scalfita dalle doglianze difensive che, lungi dal configurare un'ipotesi alternativa, si risolvono in contestazioni di natura meramente fattuale che, in quanto prive di alcun aggancio con il provvedimento impugnato, e non supportate da alcuna evidenza nell'ambito del procedimento, non sono deducibili nella presente sede di legittimità: la presenza, accertata dai verbalizzanti, all'interno della serra della coltivazione di marijuana, composta da almeno 1.000 piante stando alle dichiarazioni rilasciate dal coindagato VI (ideatore ed artefice dell'intera piantagione), già in fase avviata, come avvalorato dalla presenza del sistema di irrigazione, delle pale di aereazione e dalla constatata altezza delle piante variabile fino ad un metro e mezzo supera in ogni caso le deduzioni in ordine al fatto che egli fosse stato assunto per occuparsi di piante di pomodoro, così come alla mancata consapevolezza della natura del vegetale, riconoscibile ictu oculi, e sulla presenza di germogli ancora da interrare. Ma anche a prescindere da tali rilievi, nessuna specifica confutazione risulta essere stata svolta dal ricorrente in ordine alla contestazione dell'ulteriore reato di cui all'art. 73 (capo B) afferente alla detenzione da parte del prevenuto di 295 grammi di marijuana, rinvenuti in un borsello in suo possesso, di per sé sufficiente a legittimare l'emissione della misura cautelare.
3. In ordine alle contestazioni afferenti le esigenze cautelari, deve rilevarsi che nessuna specifica doglianza risulta essere stata svolta innanzi al Tribunale di Catanzaro dove il ricorrente si è esclusivamente limitato a contestarne la sussistenza senza alcuna confutazione delle argomentazioni spese sul punto dall'ordinanza genetica, né di alcun maggior contenuto è stato riempito il motivo articolato innanzi a questa Corte. Di nessuna censura è pertanto passibile il provvedimento impugnato atteso che la natura interamente devolutiva del giudizio di riesame e la facoltatività dell'indicazione dei motivi non comportano l'automatica rilevanza di doglianze di carattere generico, sicché, in assenza della formulazione di specifiche questioni sulla sussistenza dei presupposti applicativi della misura cautelare, peraltro sostituita con quella di minor rigore, dell'obbligo di presentazione alla PG, il giudice del riesame, pur tenuto a verificare anche tali presupposti, può, in presenza di un provvedimento motivato, limitarsi a richiamare il contenuto del titolo genetico, a condizione che mostri di averlo comunque valutato: come infatti già affermato da questa Corte, qualora l'impugnazione sia limitata ad uno solo dei presupposti applicativi della misura, rispetto ai punti non oggetto di censura sussiste un obbligo motivazionale attenuato, in quanto il tribunale de libertate, in mancanza di specifiche argomentazioni della difesa, può limitarsi a richiamare l'ordinanza applicativa ribadendo l'adeguatezza della motivazione (Sez. 6, n. 18853 del 15/03/2018 - dep. 02/05/2018, Puro, Rv. 273384; Sez. 6, n. 56968 del 11/09/2017 - dep. 20/12/2017, Ghezzo, Rv. 272202). Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile. Segue a tale esito la condanna del ricorrente a norma dell'art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata alla Cassa delle Ammende come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del