Articolo 3 della Legge 25 luglio 2000, n. 209
Articolo 2Articolo 4
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29 luglio 2000
Art. 3. Condizioni, modalita' e' termini dell'annullamento 1. Le condizioni, le modalita' e i termini dell'annullamento, ivi incluse le eventuali operazioni di conversione, sono definiti in appositi accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi interessati.
2. L'annullamento puo' essere anche perseguito mediante utilizzo di tutti gli strumenti ed i meccanismi contemplati nell'ambito delle intese multilaterali raggiunte tra i Paesi creditori.
3. Il Paese beneficiario del provvedimento si impegna a presentare un progetto di utilizzo a scopo sociale del risparmio conseguito, prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della sanita', dell'istruzione e delle infrastrutture.
Entrata in vigore il 29 luglio 2000