TRIB
Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/04/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott.ssa Enrica DI TURSI Giudice relatore ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 5816 del Ruolo Generale anno 2022, rimessa per la decisione al Collegio nell'udienza del 23.05.2024 avente ad oggetto:
"Divorzio contenzioso – Cessazione degli effetti civili”
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Simonetti Giancarlo e Parte_1
Lupo Gina;
-RICORRENTE -
, rappresentato e difeso dall'Avv. Filomena Zaccaria;
Controparte_1
- RESISTENTE –
NONCHE'
e , rappresentate e difese Controparte_2 Controparte_3 dall'avv. Filomena Zaccaria;
-TERZO INTERVENUTO-
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO EX LEGE-
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.10.2022, la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio il sig. , deducendo quanto segue: Controparte_1 che aveva contratto matrimonio concordatario in Palagianello- Ta con il sig. CP_1
in data 22.10.1994;
[...] che da tale unione nascevano quattro figli, nata a [...] il Controparte_2
25.03.1996, nato a [...] il [...], Persona_1 Controparte_3 nata a [...] il [...] e nato a [...] Persona_2 il 08.10.2008; che ella ricorrente era disoccupata e non percepiva alcun reddito;
che il era Luogotenente dell'arma dei Carabinieri e percepiva uno stipendio Per_3 mensile di euro 3.700,00; che l'unione spirituale e materiale dei coniugi era venuta meno tanto che i coniugi in data 21.05.2020 depositavano ricorso per separazione consensuale e in data
15.06.2020 il Tribunale di Taranto omologava detta separazione consensuale autorizzando i coniugi a vivere separati e ponendo a carico del sig. la Per_3 corresponsione della somma complessiva di Euro 800,00 mensili in favore della sig.ra in ragione di 150,00 € come mantenimento per ciascuno dei due figli Pt_1 minorenni e 500,00 € per il di lei mantenimento, con assegnazione della casa coniugale ad ella ricorrente;
che il sig. assumeva l'obbligo di provvedere all'integrale pagamento dei CP_1 finanziamenti in corso e delle rate del mutuo cointestato acceso per l'acquisto della casa familiare;
che il sig. aveva un reddito extra prodotto dal lavoro agricolo,non aveva CP_1 spese, vivendo nell'alloggio della compagnia dei Carabinieri;
che tutti i figli, a differenza di quanto riportato nelle condizioni della separazione, avevano sempre vissuto con la madre che si era fatta carico di tutte le loro esigenze;
che il sig. provvedeva realmente solo al mantenimento di due figli CP_1 CP_3
e ; Persona_2 che solo il figlio era divenuto economicamente autosufficiente. Per_1
Alla luce di tali considerazioni la ricorrente concludeva chiedendo dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio contratto dalla predetta e dal sig. CP_1
l'assegnazione della casa coniugale ad ella resistente, il pagamento della somma di Euro 1200,00 in ragione di Euro 600,00 a titolo di assegno divorzile ed Euro 200,00 per ciascuno dei tre figli, nonché il pagamento a carico del sig. di tutti CP_1 finanziamenti contratti in costanza di matrimonio, con vittoria di spese e compensi.
Costituitasi in giudizio la parte resistente, sig. , non si opponeva Controparte_1 alla pronuncia di cessazione degli effetti, ma contestava le ulteriori richieste di controparte, deducendo quanto segue: che egli resistente era luogotenente dei Carabinieri ed esercitava la sua professione presso la Caserma di Massafra avendo un reddito annuo di circa euro 30.000,00; che per quanto concerneva gli emolumenti dell'anno 2022, dal mese di settembre, non godevano più delle detrazioni previste come per legge, come si evince dai cedolini paga aventi netto in busta paga di euro 2318,34(settembre), euro
2796,92(ottobre) ed 2.600,16(novembre); che egli resistente non svolgeva alcuna attività agricola, né risultava essere proprietario di terreni;
che egli resistente versava circa 800,00 Euro complessivi a titolo di mantenimento per la sig.ra euro 500,00) e per la prole(euro 300,00) nonche' euro 655,19 per Pt_1 rata mutuo per l'acquisto della casa coniugale, euro 397,00 per rate prestiti(di cui euro 200,00 per rata finanziamento BNL ed euro 197,00 rata Findomestic), versando direttamente il mantenimento per i due figli maggiorenni ed euro 300,00 per i piu' piccoli, oltre le spese straordinarie, residuando per le sue esigenze personali l'esigua somma di Euro 497,81 da cui aveva attinto per far fronte al mantenimento diretto dei due figli piu' grandi fino al maggio 2022, data di assunzione del figlio;
Per_1
che la sig.ra non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa nonostante fosse Pt_1 una sarta con ottime competenze, e nonostante le sollecitazioni del marito in tal senso;
che la ricorrente svolgeva numerose attività sportive anche a livello agonistico,grazie ad un cospicuo assegno di mantenimento pari ad euro 926,00 corrisposto da egli resistente , non sopportando neppure le spese delle tasse automobilistiche dell'auto che possedeva in via esclusiva ed acquistata in costanza di matrimonio;
che egli resistente aveva sempre adempiuto alle sue obbligazioni nei confronti della famiglia, non avendo la mai provveduto al pagamento delle utenze idriche Pt_1 della abitazione coniugale nonché le spese condominiali, corrisposte dal a CP_1 seguito di diffida ad adempiere inviatagli dall'amministratore di condominio;
che i figli (studentessa universitaria presso il Dipartimento Jonico di CP_2
Giurisprudenza di Taranto) e avevano sempre avuto assistenza economica, Per_1 affettiva e materiale da parte del egli resistente;
che la GL si era iscritta per l'anno accademico 2022/2023 presso la CP_3
Facolta' di Perugia e aveva trovato un'occupazione lavorativa dal 16 Per_1 maggio 2022, necessitando di maggiori spese che egli resistente era disposto ad accollarsi per intero;
che la ricorrente a far data dal trasferimento dei figli e a casa del CP_3 Per_1
Padre aveva sostituito la serratura della casa coniugale rifiutando espressamente loro la consegna dei duplicati delle chiavi;
che egli resistente dal settembre 2020 aveva ottenuto l'assegnazione di un appartamento sito nel plesso della Caserma dei CC di Massafra di cui pagava le utenze domestiche e dalla data di assegnazione di detto alloggio anche la GL
si trasferiva presso di lui e dal febbraio 2022 anche e CP_2 CP_3 Per_1 vivevano con il predetto;
che dopo la separazione intervenivano elementi nuovi che rendevano più gravosi gli oneri ad egli imposti necessitando per questo una revisione degli accordi;
che la sig.ra viveva nella casa coniugale solo con il figlio , vivendo Pt_1 Per_2 gli altri figli con egli resistente e dal predetto sostenute, al quale percio' alcun mantenimento poteva essere richiesto dalla stessa, essendo tale diritto appartenente al padre, ora genitore collocatario.
Alla luce di tali considerazioni il concludeva per la pronuncia di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la riconferma dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra che ivi viveva con il figlio minore , vivendo Pt_1 Per_2
i figli maggiorenni , e presso egli resistente, CP_2 Per_1 CP_3 assegnazione diretta della somma di euro 150,00 a titolo di assegno di mantenimento per la GL , la conferma dell'obbligo di assistenza e mantenimento CP_3 integrale per i figli e il concorso nel mantenimento del figlio CP_2 Per_1 minorenne e la riduzione dell'assegno di mantenimento a favore della Per_2 sig.ra nella misura di euro 250,00 mensili. Pt_1
Si costituivano poi in giudizio, con atto di intervento ex art 105 cpc,le signore e spiegando intervento volontario e chiedendo Controparte_2 Controparte_3
l'assegnazione diretta dell'assegno di mantenimento. All'udienza presidenziale del 14.02.2023 venivano sentite le parti e le figlie intervenute e ed il GD con ordinanza del 14 02 2023 confermava i CP_2 CP_3 provvedimenti della separazione ad eccezione dell'assegno di mantenimento posto a carico del sig. in favore della GL , che sarebbe stato Controparte_1 CP_3 versato direttamente a costei nell'importo di euro 150,00 mensili. Rimessa la causa innanzi al Giudice istruttore, con sentenza non definitiva n. 1130 del 15.05.2023, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e con successiva ordinanza veniva prevista la prosecuzione del giudizio per le ulteriori questioni accessorie.
Acquisita agli atti varia e pertinente documentazione, escussi i testi, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 23.05.2024. Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, occorre evidenziare che, dopo la sentenza non definitiva con cui è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio , restano da decidere le ulteriori questioni controverse, in particolare, le statuizioni di carattere economico.
Orbene, per quanto concerne gli aspetti accessori della causa ed in particolare le statuizioni economiche riguardanti i coniugi, è opportuno premettere che “ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile, si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo- perequativa cui tale assegno assolve. Ne consegue dunque la necessità di valutare
l'eventuale inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, ovvero
l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, tenendo conto sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale (Cass. civ. Sez. I Sent., 09/08/2019, n. 21234).
Il giudice di merito è tenuto ad effettuare un'indagine sull'intera vita matrimoniale e a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche trae origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
Condivisibilmente, con sentenza n.10614 del 20.04.2023 la Corte di Cassazione Civ.
Sez. I, ha stabilito che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. 38362-2021, vedi anche Cass civ .sez.VI 17-
01-2022,N.1201 che evidenzia che “l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a conseguire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro estratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita famigliare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. In tal senso, l'assegno divorzile deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita-assistenziale, perequativa e compensativa- un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri”). Si consideri inoltre, che nel determinare la capacità lavorativa dei coniugi occorre tenere conto di determinati aspetti.
Uno degli elementi valutabili ai fini della determinazione dell'assegno divorzile è l'attitudine al lavoro, la capacità lavorativa dei coniugi che deve essere effettiva ,ciò significa effettiva possibilità di svolgimento di attività lavorativa ed il fattore ambientale, dovendosi accertare se vi sia o meno la concreta possibilità per il coniuge richiedente l'assegno di poter svolgere nella realtà territoriale in cui vive, in un determinato contesto storico -sociale, un'attività lavorativa effettiva che possa produrre reddito. In sintesi, nella definizione dell'assegno a carico del coniuge cui è addebitata la separazione non si può valutare solo l'assenza di attività lavorativa ma va valutata anche la concerta possibilità di svolgerla. (Cass. Civ., ord. n.24049/2021).
Nella causa in esame è emerso che la sig.ra non più giovanissima, Parte_1 classe 1972, quindi ultracinquantenne, è disoccupata, come da ella stessa dichiarato nel ricorso introduttivo, circostanza questa non contestata ne' contrastata da alcun dato istruttorio di segno contrario dal resistente e vive nella casa familiare e non ha mai svolto alcuna attività lavorativa in modo stabile e duraturo. La predetta, come emerso dalle prove testimoniali, si è anche attivata alla ricerca di lavoro, vedasi la testimonianza resa dalla sig.ra “…io stessa. Ho aiutato la signora Testimone_1
a preparare il curriculum. Sul capitolo sub 3della memoria ex Parte_1 articolo 183 dell'avvocato Gina lupo e Giancarlo Simonetti posso confermare la circostanza sub 3 della medesima memoria che mi viene Letta è tanto posso confermare In quanto io stessa ho accompagnato la signora nel panificio Al Pt_1
Buon pane in Massafra, posso precisare che il titolare del panificio aveva richiesto se sapesse usare il computer se avesse esperienza nell'uso del computer, e lei rispose che non aveva esperienza in merito posso aggiungere altresì che lo stesso panificio gli era stato indicato dal marito della signora Sulla circostanza sub 5 posso Pt_1 confermare che è vera Ma tanto so non perché ero presente ma perché aiutavo la signora a predisporre i curricula. e poi mi ha riferito di aver utilizzato tale Pt_1 curriculum presso azienda: “camicie sartoriali" e posso confermare altresì La circostanza Sub 7 perché mi è stata riferita dalla signora confermo Parte_1 altresì La circostanza la sub-8 come vera anche questa però mi è stata riferita da
” Anche la teste sig.ra rappresentava quanto Parte_2 Testimone_2 segue: “…posso confermare come vere le circostanze 5 7 8 in quanto riferitemi della signora All'epoca ci frequentavamo e mi raccontava che era disperata e Pt_1 cercava lavoro e pertanto ogni volta che si recava in qualche azienda me lo riferiva…”. Il sig. ha dedotto negli scritti difensivi di essere luogotenente della Controparte_1
Caserma dei CC di Massafra e di percepire un reddito che si aggira mediamente intorno ai 2.600,00 euro, allegando sintesi retribuzione mensile relativa ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2022 da cui si evince una retribuzione al netto pari rispettivamente ad euro 2318,34 ; 2796,92 e 2600,12 e di pagare interamente il mutuo stipulato per l'acquisto della casa familiare pari ad euro 650,00 mensili e di avere due prestiti rispettivamente di Euro 195,00 e 200,00 circa mensili(stipulati questi ultimi in data successiva al deposito del ricorso per la separazione ).
Dalla documentazione reddituale emerge che il resistente gode di buoni redditi, dacche' dal mod. 730-2022 emerge un reddito complessivo lordo pari ad euro 49.885,00; dal mod. 730 -2021 un reddito complessivo lordo pari ad euro 48.412,00.
Risulta depositato in atti documento di sintesi n. 1 al 15 04 2022 relativo al finanziamento n. 10001439 con la BNL importo erogato a saldo euro 10.934,68- n. rate 60 di euro 200,00 ciascuna -scadenza prima rata 31 10 2021 e scadenza ultima rata 30 09 2026 ed un finanziamento di euro 15.000,00(risulta in atti solo il piano di ammortamento),importo rata 195,000, prima rata 28 09 2017 scadenza a breve 05
10 2025 ed una tabella di ammortamento illustrativa relativa all'importo delle rate sia scadute che da scadere del mutuo identificato con CF 1343439 – scadenza prima rata 31 05 2017-importo rata 541,53 scadenza ultima rata 30 04 2023-importo rata
655,19(mutuo preesistente alla separazione.
Sicche', pur risultando in essere dei finanziamenti a carico del resistente (il quale gode di una retribuzione fissa e di tutto rispetto),di cui uno a scadenza molto breve, tuttavia, permane un significativo squilibrio economico con la resistente, la quale risulta ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato(come da allegato ISEE pari ad euro). Sicche' appare equo confermare in favore della sig.ra a Parte_1 somma di euro 500,00 mensili con scadenza il 27 di ogni mese , da porre a carico del sig. oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat Controparte_1 come per legge.
Quanto ai figli è incontestato tra le parti che il figlio minorenne Persona_2
(classe 2008) vive unitamente alla sig.ra nella casa coniugale, pertanto, cosi Pt_1 come chiesto dalle parti la casa coniugale resta assegnata alla Pt_1
Quanto al contributo al mantenimento in favore del predetto minore , Persona_2 il collegio, preso atto della disparità economica tra le parti e dell'età del figlio (16 anni) eta' adolescenziale in cui le necessità aumentano con l'aumentare dell'eta', ritiene equo porre a carico del un assegno mensile pari ad € 200,00, con CP_1 decorrenza dal mese di ottobre 2024, data in cui il minore(nato l'[...]) ha compiuto anni 16 anni, oltre il 50% delle spese straordinarie e rivalutazione secondo indici ISTAT, oltre il 50% dell'assegno unico come per legge,sempre con scadenza il
27 di ogni mese.
Quanto alle figlie e , maggiorenni ma non economicamente CP_3 CP_2 autosufficienti, intervenute volontariamente in corso di causa aderendo alle richieste del padre resistente, il Collegio preso atto della circostanza, non contrastata da alcun dato istruttorio di segno contrario, per cui le stesse vivono unitamente al padre nella caserma dei Carabinieri di Massafra, come richiesto dal resistente, dispone che il provveda direttamente ad ogni esigenza delle stesse, confermando quanto CP_1 disposto dal Giudice relatore delegato con ordinanza del 14 02 2023 , in relazione all'assegno di mantenimento in favore della GL , ammontante ad euro CP_3
150,00 mensili, da versare direttamente dal resistente a costei essendo la predetta studentessa universitaria fuori sede.
Il Collegio prende atto, altresì, della dichiarazione resa dal ove lo stesso CP_1 rappresenta di volersi fare carico integralmente delle spese relative agli studi universitari della GL e di tutte le di lei spese straordinarie (cfr. comparsa CP_3 conclusionale) nonche' di provvedere al mantenimento e all'assistenza degli altri due figli e con il predetto conviventi . CP_2 Per_1
Nulla dispone questo collegio in ordine alle ulteriori accordi presi dalle parti in sede di separazione consensuale omologata ,trattandosi di accordi di natura contrattuale.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, definitivamente pronunciando così provvede:
1) CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale sita in Massafra alla sig.ra ove coabiterà col figlio minorenne;
Parte_1 Persona_2
2) CONFERMA a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Controparte_1 la somma mensile di € 500,00 a titolo di assegno divorzile, a Parte_1 scadenza anticipata entro il giorno 27 di ogni mese. oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
3) PONE a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Controparte_1 [...]
la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 figlio minorenne , entro il 27 di ogni mese, oltre rivalutazione Persona_2 annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza ottobre 2024,oltre il 50% delle spese straordinarie;
4) CONFERMA a carico del sig. l'obbligo di versare Controparte_1 direttamente in favore della GL maggiorenne ma non Controparte_3 economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 150,00 a scadenza anticipata entro il giorno 27 di ogni mese ,oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre il 100% delle spese straordinarie, come richiesto dallo stesso nonche' l'obbligo del predetto di provvedere direttamente al CP_1 mantenimento dei figli e (conviventi con il padre) come CP_2 Per_1 richiesto dallo stesso;
5) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto il 20 03 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott.ssa Enrica DI TURSI Giudice relatore ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 5816 del Ruolo Generale anno 2022, rimessa per la decisione al Collegio nell'udienza del 23.05.2024 avente ad oggetto:
"Divorzio contenzioso – Cessazione degli effetti civili”
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Simonetti Giancarlo e Parte_1
Lupo Gina;
-RICORRENTE -
, rappresentato e difeso dall'Avv. Filomena Zaccaria;
Controparte_1
- RESISTENTE –
NONCHE'
e , rappresentate e difese Controparte_2 Controparte_3 dall'avv. Filomena Zaccaria;
-TERZO INTERVENUTO-
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO EX LEGE-
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.10.2022, la sig.ra conveniva in Parte_1 giudizio il sig. , deducendo quanto segue: Controparte_1 che aveva contratto matrimonio concordatario in Palagianello- Ta con il sig. CP_1
in data 22.10.1994;
[...] che da tale unione nascevano quattro figli, nata a [...] il Controparte_2
25.03.1996, nato a [...] il [...], Persona_1 Controparte_3 nata a [...] il [...] e nato a [...] Persona_2 il 08.10.2008; che ella ricorrente era disoccupata e non percepiva alcun reddito;
che il era Luogotenente dell'arma dei Carabinieri e percepiva uno stipendio Per_3 mensile di euro 3.700,00; che l'unione spirituale e materiale dei coniugi era venuta meno tanto che i coniugi in data 21.05.2020 depositavano ricorso per separazione consensuale e in data
15.06.2020 il Tribunale di Taranto omologava detta separazione consensuale autorizzando i coniugi a vivere separati e ponendo a carico del sig. la Per_3 corresponsione della somma complessiva di Euro 800,00 mensili in favore della sig.ra in ragione di 150,00 € come mantenimento per ciascuno dei due figli Pt_1 minorenni e 500,00 € per il di lei mantenimento, con assegnazione della casa coniugale ad ella ricorrente;
che il sig. assumeva l'obbligo di provvedere all'integrale pagamento dei CP_1 finanziamenti in corso e delle rate del mutuo cointestato acceso per l'acquisto della casa familiare;
che il sig. aveva un reddito extra prodotto dal lavoro agricolo,non aveva CP_1 spese, vivendo nell'alloggio della compagnia dei Carabinieri;
che tutti i figli, a differenza di quanto riportato nelle condizioni della separazione, avevano sempre vissuto con la madre che si era fatta carico di tutte le loro esigenze;
che il sig. provvedeva realmente solo al mantenimento di due figli CP_1 CP_3
e ; Persona_2 che solo il figlio era divenuto economicamente autosufficiente. Per_1
Alla luce di tali considerazioni la ricorrente concludeva chiedendo dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio contratto dalla predetta e dal sig. CP_1
l'assegnazione della casa coniugale ad ella resistente, il pagamento della somma di Euro 1200,00 in ragione di Euro 600,00 a titolo di assegno divorzile ed Euro 200,00 per ciascuno dei tre figli, nonché il pagamento a carico del sig. di tutti CP_1 finanziamenti contratti in costanza di matrimonio, con vittoria di spese e compensi.
Costituitasi in giudizio la parte resistente, sig. , non si opponeva Controparte_1 alla pronuncia di cessazione degli effetti, ma contestava le ulteriori richieste di controparte, deducendo quanto segue: che egli resistente era luogotenente dei Carabinieri ed esercitava la sua professione presso la Caserma di Massafra avendo un reddito annuo di circa euro 30.000,00; che per quanto concerneva gli emolumenti dell'anno 2022, dal mese di settembre, non godevano più delle detrazioni previste come per legge, come si evince dai cedolini paga aventi netto in busta paga di euro 2318,34(settembre), euro
2796,92(ottobre) ed 2.600,16(novembre); che egli resistente non svolgeva alcuna attività agricola, né risultava essere proprietario di terreni;
che egli resistente versava circa 800,00 Euro complessivi a titolo di mantenimento per la sig.ra euro 500,00) e per la prole(euro 300,00) nonche' euro 655,19 per Pt_1 rata mutuo per l'acquisto della casa coniugale, euro 397,00 per rate prestiti(di cui euro 200,00 per rata finanziamento BNL ed euro 197,00 rata Findomestic), versando direttamente il mantenimento per i due figli maggiorenni ed euro 300,00 per i piu' piccoli, oltre le spese straordinarie, residuando per le sue esigenze personali l'esigua somma di Euro 497,81 da cui aveva attinto per far fronte al mantenimento diretto dei due figli piu' grandi fino al maggio 2022, data di assunzione del figlio;
Per_1
che la sig.ra non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa nonostante fosse Pt_1 una sarta con ottime competenze, e nonostante le sollecitazioni del marito in tal senso;
che la ricorrente svolgeva numerose attività sportive anche a livello agonistico,grazie ad un cospicuo assegno di mantenimento pari ad euro 926,00 corrisposto da egli resistente , non sopportando neppure le spese delle tasse automobilistiche dell'auto che possedeva in via esclusiva ed acquistata in costanza di matrimonio;
che egli resistente aveva sempre adempiuto alle sue obbligazioni nei confronti della famiglia, non avendo la mai provveduto al pagamento delle utenze idriche Pt_1 della abitazione coniugale nonché le spese condominiali, corrisposte dal a CP_1 seguito di diffida ad adempiere inviatagli dall'amministratore di condominio;
che i figli (studentessa universitaria presso il Dipartimento Jonico di CP_2
Giurisprudenza di Taranto) e avevano sempre avuto assistenza economica, Per_1 affettiva e materiale da parte del egli resistente;
che la GL si era iscritta per l'anno accademico 2022/2023 presso la CP_3
Facolta' di Perugia e aveva trovato un'occupazione lavorativa dal 16 Per_1 maggio 2022, necessitando di maggiori spese che egli resistente era disposto ad accollarsi per intero;
che la ricorrente a far data dal trasferimento dei figli e a casa del CP_3 Per_1
Padre aveva sostituito la serratura della casa coniugale rifiutando espressamente loro la consegna dei duplicati delle chiavi;
che egli resistente dal settembre 2020 aveva ottenuto l'assegnazione di un appartamento sito nel plesso della Caserma dei CC di Massafra di cui pagava le utenze domestiche e dalla data di assegnazione di detto alloggio anche la GL
si trasferiva presso di lui e dal febbraio 2022 anche e CP_2 CP_3 Per_1 vivevano con il predetto;
che dopo la separazione intervenivano elementi nuovi che rendevano più gravosi gli oneri ad egli imposti necessitando per questo una revisione degli accordi;
che la sig.ra viveva nella casa coniugale solo con il figlio , vivendo Pt_1 Per_2 gli altri figli con egli resistente e dal predetto sostenute, al quale percio' alcun mantenimento poteva essere richiesto dalla stessa, essendo tale diritto appartenente al padre, ora genitore collocatario.
Alla luce di tali considerazioni il concludeva per la pronuncia di cessazione CP_1 degli effetti civili del matrimonio, chiedendo la riconferma dell'assegnazione della casa familiare alla sig.ra che ivi viveva con il figlio minore , vivendo Pt_1 Per_2
i figli maggiorenni , e presso egli resistente, CP_2 Per_1 CP_3 assegnazione diretta della somma di euro 150,00 a titolo di assegno di mantenimento per la GL , la conferma dell'obbligo di assistenza e mantenimento CP_3 integrale per i figli e il concorso nel mantenimento del figlio CP_2 Per_1 minorenne e la riduzione dell'assegno di mantenimento a favore della Per_2 sig.ra nella misura di euro 250,00 mensili. Pt_1
Si costituivano poi in giudizio, con atto di intervento ex art 105 cpc,le signore e spiegando intervento volontario e chiedendo Controparte_2 Controparte_3
l'assegnazione diretta dell'assegno di mantenimento. All'udienza presidenziale del 14.02.2023 venivano sentite le parti e le figlie intervenute e ed il GD con ordinanza del 14 02 2023 confermava i CP_2 CP_3 provvedimenti della separazione ad eccezione dell'assegno di mantenimento posto a carico del sig. in favore della GL , che sarebbe stato Controparte_1 CP_3 versato direttamente a costei nell'importo di euro 150,00 mensili. Rimessa la causa innanzi al Giudice istruttore, con sentenza non definitiva n. 1130 del 15.05.2023, veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e con successiva ordinanza veniva prevista la prosecuzione del giudizio per le ulteriori questioni accessorie.
Acquisita agli atti varia e pertinente documentazione, escussi i testi, la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 23.05.2024. Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, occorre evidenziare che, dopo la sentenza non definitiva con cui è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio , restano da decidere le ulteriori questioni controverse, in particolare, le statuizioni di carattere economico.
Orbene, per quanto concerne gli aspetti accessori della causa ed in particolare le statuizioni economiche riguardanti i coniugi, è opportuno premettere che “ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno divorzile, si deve tenere conto della funzione assistenziale e, a determinate condizioni, anche compensativo- perequativa cui tale assegno assolve. Ne consegue dunque la necessità di valutare
l'eventuale inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che ne faccia richiesta, ovvero
l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, tenendo conto sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale (Cass. civ. Sez. I Sent., 09/08/2019, n. 21234).
Il giudice di merito è tenuto ad effettuare un'indagine sull'intera vita matrimoniale e a valutare: a) se vi sia disparità tra le condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale;
b) se, esistendo tale disparità, il coniuge debole sia in condizioni economiche tali da non consentirgli una vita dignitosa per situazione incolpevole (criterio assistenziale); c) se, pur raggiungendo il livello minimo tale da consentirgli una vita dignitosa, la sperequazione tra le condizioni economiche trae origine dalle scelte matrimoniali condivise, nel qual caso opereranno il criterio compensativo e quello perequativo e, solo in via residuale, quello risarcitorio.
Condivisibilmente, con sentenza n.10614 del 20.04.2023 la Corte di Cassazione Civ.
Sez. I, ha stabilito che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi;
l'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali- reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass. 38362-2021, vedi anche Cass civ .sez.VI 17-
01-2022,N.1201 che evidenzia che “l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a conseguire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro estratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita famigliare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. In tal senso, l'assegno divorzile deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita-assistenziale, perequativa e compensativa- un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri”). Si consideri inoltre, che nel determinare la capacità lavorativa dei coniugi occorre tenere conto di determinati aspetti.
Uno degli elementi valutabili ai fini della determinazione dell'assegno divorzile è l'attitudine al lavoro, la capacità lavorativa dei coniugi che deve essere effettiva ,ciò significa effettiva possibilità di svolgimento di attività lavorativa ed il fattore ambientale, dovendosi accertare se vi sia o meno la concreta possibilità per il coniuge richiedente l'assegno di poter svolgere nella realtà territoriale in cui vive, in un determinato contesto storico -sociale, un'attività lavorativa effettiva che possa produrre reddito. In sintesi, nella definizione dell'assegno a carico del coniuge cui è addebitata la separazione non si può valutare solo l'assenza di attività lavorativa ma va valutata anche la concerta possibilità di svolgerla. (Cass. Civ., ord. n.24049/2021).
Nella causa in esame è emerso che la sig.ra non più giovanissima, Parte_1 classe 1972, quindi ultracinquantenne, è disoccupata, come da ella stessa dichiarato nel ricorso introduttivo, circostanza questa non contestata ne' contrastata da alcun dato istruttorio di segno contrario dal resistente e vive nella casa familiare e non ha mai svolto alcuna attività lavorativa in modo stabile e duraturo. La predetta, come emerso dalle prove testimoniali, si è anche attivata alla ricerca di lavoro, vedasi la testimonianza resa dalla sig.ra “…io stessa. Ho aiutato la signora Testimone_1
a preparare il curriculum. Sul capitolo sub 3della memoria ex Parte_1 articolo 183 dell'avvocato Gina lupo e Giancarlo Simonetti posso confermare la circostanza sub 3 della medesima memoria che mi viene Letta è tanto posso confermare In quanto io stessa ho accompagnato la signora nel panificio Al Pt_1
Buon pane in Massafra, posso precisare che il titolare del panificio aveva richiesto se sapesse usare il computer se avesse esperienza nell'uso del computer, e lei rispose che non aveva esperienza in merito posso aggiungere altresì che lo stesso panificio gli era stato indicato dal marito della signora Sulla circostanza sub 5 posso Pt_1 confermare che è vera Ma tanto so non perché ero presente ma perché aiutavo la signora a predisporre i curricula. e poi mi ha riferito di aver utilizzato tale Pt_1 curriculum presso azienda: “camicie sartoriali" e posso confermare altresì La circostanza Sub 7 perché mi è stata riferita dalla signora confermo Parte_1 altresì La circostanza la sub-8 come vera anche questa però mi è stata riferita da
” Anche la teste sig.ra rappresentava quanto Parte_2 Testimone_2 segue: “…posso confermare come vere le circostanze 5 7 8 in quanto riferitemi della signora All'epoca ci frequentavamo e mi raccontava che era disperata e Pt_1 cercava lavoro e pertanto ogni volta che si recava in qualche azienda me lo riferiva…”. Il sig. ha dedotto negli scritti difensivi di essere luogotenente della Controparte_1
Caserma dei CC di Massafra e di percepire un reddito che si aggira mediamente intorno ai 2.600,00 euro, allegando sintesi retribuzione mensile relativa ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2022 da cui si evince una retribuzione al netto pari rispettivamente ad euro 2318,34 ; 2796,92 e 2600,12 e di pagare interamente il mutuo stipulato per l'acquisto della casa familiare pari ad euro 650,00 mensili e di avere due prestiti rispettivamente di Euro 195,00 e 200,00 circa mensili(stipulati questi ultimi in data successiva al deposito del ricorso per la separazione ).
Dalla documentazione reddituale emerge che il resistente gode di buoni redditi, dacche' dal mod. 730-2022 emerge un reddito complessivo lordo pari ad euro 49.885,00; dal mod. 730 -2021 un reddito complessivo lordo pari ad euro 48.412,00.
Risulta depositato in atti documento di sintesi n. 1 al 15 04 2022 relativo al finanziamento n. 10001439 con la BNL importo erogato a saldo euro 10.934,68- n. rate 60 di euro 200,00 ciascuna -scadenza prima rata 31 10 2021 e scadenza ultima rata 30 09 2026 ed un finanziamento di euro 15.000,00(risulta in atti solo il piano di ammortamento),importo rata 195,000, prima rata 28 09 2017 scadenza a breve 05
10 2025 ed una tabella di ammortamento illustrativa relativa all'importo delle rate sia scadute che da scadere del mutuo identificato con CF 1343439 – scadenza prima rata 31 05 2017-importo rata 541,53 scadenza ultima rata 30 04 2023-importo rata
655,19(mutuo preesistente alla separazione.
Sicche', pur risultando in essere dei finanziamenti a carico del resistente (il quale gode di una retribuzione fissa e di tutto rispetto),di cui uno a scadenza molto breve, tuttavia, permane un significativo squilibrio economico con la resistente, la quale risulta ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato(come da allegato ISEE pari ad euro). Sicche' appare equo confermare in favore della sig.ra a Parte_1 somma di euro 500,00 mensili con scadenza il 27 di ogni mese , da porre a carico del sig. oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat Controparte_1 come per legge.
Quanto ai figli è incontestato tra le parti che il figlio minorenne Persona_2
(classe 2008) vive unitamente alla sig.ra nella casa coniugale, pertanto, cosi Pt_1 come chiesto dalle parti la casa coniugale resta assegnata alla Pt_1
Quanto al contributo al mantenimento in favore del predetto minore , Persona_2 il collegio, preso atto della disparità economica tra le parti e dell'età del figlio (16 anni) eta' adolescenziale in cui le necessità aumentano con l'aumentare dell'eta', ritiene equo porre a carico del un assegno mensile pari ad € 200,00, con CP_1 decorrenza dal mese di ottobre 2024, data in cui il minore(nato l'[...]) ha compiuto anni 16 anni, oltre il 50% delle spese straordinarie e rivalutazione secondo indici ISTAT, oltre il 50% dell'assegno unico come per legge,sempre con scadenza il
27 di ogni mese.
Quanto alle figlie e , maggiorenni ma non economicamente CP_3 CP_2 autosufficienti, intervenute volontariamente in corso di causa aderendo alle richieste del padre resistente, il Collegio preso atto della circostanza, non contrastata da alcun dato istruttorio di segno contrario, per cui le stesse vivono unitamente al padre nella caserma dei Carabinieri di Massafra, come richiesto dal resistente, dispone che il provveda direttamente ad ogni esigenza delle stesse, confermando quanto CP_1 disposto dal Giudice relatore delegato con ordinanza del 14 02 2023 , in relazione all'assegno di mantenimento in favore della GL , ammontante ad euro CP_3
150,00 mensili, da versare direttamente dal resistente a costei essendo la predetta studentessa universitaria fuori sede.
Il Collegio prende atto, altresì, della dichiarazione resa dal ove lo stesso CP_1 rappresenta di volersi fare carico integralmente delle spese relative agli studi universitari della GL e di tutte le di lei spese straordinarie (cfr. comparsa CP_3 conclusionale) nonche' di provvedere al mantenimento e all'assistenza degli altri due figli e con il predetto conviventi . CP_2 Per_1
Nulla dispone questo collegio in ordine alle ulteriori accordi presi dalle parti in sede di separazione consensuale omologata ,trattandosi di accordi di natura contrattuale.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, definitivamente pronunciando così provvede:
1) CONFERMA l'assegnazione della casa coniugale sita in Massafra alla sig.ra ove coabiterà col figlio minorenne;
Parte_1 Persona_2
2) CONFERMA a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Controparte_1 la somma mensile di € 500,00 a titolo di assegno divorzile, a Parte_1 scadenza anticipata entro il giorno 27 di ogni mese. oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
3) PONE a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra Controparte_1 [...]
la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 figlio minorenne , entro il 27 di ogni mese, oltre rivalutazione Persona_2 annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza ottobre 2024,oltre il 50% delle spese straordinarie;
4) CONFERMA a carico del sig. l'obbligo di versare Controparte_1 direttamente in favore della GL maggiorenne ma non Controparte_3 economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 150,00 a scadenza anticipata entro il giorno 27 di ogni mese ,oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre il 100% delle spese straordinarie, come richiesto dallo stesso nonche' l'obbligo del predetto di provvedere direttamente al CP_1 mantenimento dei figli e (conviventi con il padre) come CP_2 Per_1 richiesto dallo stesso;
5) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto il 20 03 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi