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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 02/12/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
PREVIDENZA E ASSISTENZA CIVILE - LAVORO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ernesta Maria Usai ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura nella pubblica udienza del 02 dicembre 2025 la seguente
SENTENZA dando lettura della motivazione e del dispositivo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n.
706 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Sechi e Mavi Piredda presso il cui studio in Sassari è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Nivola, per procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Nuoro, via Leonardo da Vinci 16 presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell' CP_1
RESISTENTE
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale d'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, , dopo avere presentato tempestiva e rituale contestazione alla Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio del dott. , nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico Persona_1 preventivo ex art. 445 bis cpc, ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha reiterato la domanda di accertamento dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e chiesto la conferma dello stato di handicap grave accertato nella fase dell'atp.
Ha motivato il suo dissenso affermando che il consulente del Tribunale ha rilevato un quadro clinico-anamnestico incongruente con la documentazione medica in atti ed operato una valutazione inadeguata delle patologie sofferte e della loro incidenza sull'integrità psico-fisica e sulle capacità di autonomia. Ha chiesto pertanto il rinnovo delle operazioni peritali. CP_
Costituitosi in giudizio, l ha resistito all'avversa pretesa e ne ha chiesto il rigetto, opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali. Il giudice, ritenuto opportuno disporre nuova consulenza tecnica, ha affidato l'incarico al dott.
[...]
il quale ha concluso per il riconoscimento dei benefici richiesti dal ricorrente. Per_2
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa mediante lettura della presente sentenza.
****
Occorre preliminarmente rilevare che risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il procedimento è stato correttamente instaurato nel rispetto dei termini di legge.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il dott. con argomentazioni adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici, ha concluso Per_2
l'accertamento peritale rilevando che le patologie da cui il ricorrente è affetto (esiti di cardiopatia ischemica con apposizione di pace maker, ipertensione arteriosa, insufficienza aorto mitralica, diabete tipo 2, broncopneumopatia cronico ostruttiva, coxoartrosi bilaterale, gonartrosi bilaterale), comportano i requisiti di gravità richiesti dalla legge 18/80 per giustificare il diritto all'assistenza continua ed integrano altresì la condizione di grave disabilità prevista dall'art. 3, comma 3 legge 104/92, già riconosciuta nella prima fase dell'atp.
L'excursus anamnestico-patologico, rilevato documentalmente, ha infatti consentito al perito di discostarsi dalle conclusioni della Commissione Medica, rilevando come sia stata sottovalutata la necessità di Part assistenza continua e di costante supervisione conseguenti alla grave disabilità da cui il sig. è affetto. Part Afferma infatti il dott. “Il sig. attualmente patisce grave deficit statico e cinematico, Per_2 per cui necessita di carrozzina per gli spostamenti sia in ambito domiciliare che extra, con necessità di costante supervisione sia per quanto attiene l'igiene personale, l'espletamento delle attività quotidiane, la preparazione dei pasti, nonché la somministrazione della terapia farmacologica. Il deficit statico dinamico venne acclarato anche a seguito di una consulenza geriatrica datata 25 luglio 2022, ove si certificava un indice di Barthel pari a 60 su 100, ADL 4/6 e IADL 3/8 indicativo di inconfutabile perdita dell'autonomia, necessità di assistenza continua nell'espletamento delle attività quotidiane”.
Tali valutazioni trovano pieno riscontro nell'esame obiettivo del periziato, nel quale il CTU evidenzia che il paziente accede alla visita su carrozzina, presenta mediocri condizioni generali, grave rallentamento ideomotorio, disorientamento nello spazio, nel tempo e nelle persone, sensibile tremore al capo, ipotrofia della muscolatura interossea a carico delle mani e dell'eminenza tenar e ipotenar, limitazione del rachide lombosacrale a causa di dolore, sensibile deficit a carico degli arti superiori, soprattutto a destra dove non viene eseguito il movimento di abduzione ed elevazione, ipostenia grave ai quattro arti. Precisa ancora che il ricorrente: “Esegue i passaggi posturali con necessità di appoggio a terze persone, con notevole difficoltà ed ipodinamismo. Permane in posizione ortostatica mediante compenso su base allargata e necessità di immediato appoggio a terze persone. La deambulazione su terreno piano avviene solo per due piccoli passi con necessità immediata di supervisione da parte di terze persone”.
All'esito dell'accertamento espletato, il perito ha concluso la sua valutazione medico-legale, Part affermando che il sig. è invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con conseguente diritto di godere dell'indennità di accompagnamento fin dalla data del 25.07.2022.
Tale quadro clinico inoltre determina la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione essendo ridotta l'autonomia personale correlata all'età, configurandosi in tal senso situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92 a decorrere dalla medesima data.
Le conclusioni del CTU, cui il Giudice aderisce con convinzione per essere le stesse suffragate da riscontri oggettivi anamnestici e documentali e per essere state adeguatamente motivate, determinano l'accoglimento del ricorso di merito e permettono di dichiarare che il signor si trova Parte_1 nelle condizioni sanitarie per beneficiare dell'indennità di accompagnamento (legge 18/80 e 508/88) e in condizione di grave disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) a decorrere dal 25.07.2022.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riduzione, in considerazione della natura della controversia e dei limitati adempimenti della fase di merito. CP_ Restano a carico dell' le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio, liquidate come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie per Parte_1 beneficiare dell'indennità di accompagnamento (legge 18/80 e 508/88) e in condizione di grave disabilità
(art. 3 comma 3 legge 104/92) a decorrere dal 25.07.2022; CP_
- condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi 2.000,00 euro per onorari oltre iva e cpa, oltre il 15% di spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
CP_
- pone a carico dell' le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio liquidate con separati decreti.
Così deciso in Nuoro il 02.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ernesta Maria Usai
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
PREVIDENZA E ASSISTENZA CIVILE - LAVORO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ernesta Maria Usai ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura nella pubblica udienza del 02 dicembre 2025 la seguente
SENTENZA dando lettura della motivazione e del dispositivo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n.
706 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Sechi e Mavi Piredda presso il cui studio in Sassari è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Nivola, per procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Nuoro, via Leonardo da Vinci 16 presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell' CP_1
RESISTENTE
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale d'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, , dopo avere presentato tempestiva e rituale contestazione alla Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio del dott. , nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico Persona_1 preventivo ex art. 445 bis cpc, ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha reiterato la domanda di accertamento dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e chiesto la conferma dello stato di handicap grave accertato nella fase dell'atp.
Ha motivato il suo dissenso affermando che il consulente del Tribunale ha rilevato un quadro clinico-anamnestico incongruente con la documentazione medica in atti ed operato una valutazione inadeguata delle patologie sofferte e della loro incidenza sull'integrità psico-fisica e sulle capacità di autonomia. Ha chiesto pertanto il rinnovo delle operazioni peritali. CP_
Costituitosi in giudizio, l ha resistito all'avversa pretesa e ne ha chiesto il rigetto, opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali. Il giudice, ritenuto opportuno disporre nuova consulenza tecnica, ha affidato l'incarico al dott.
[...]
il quale ha concluso per il riconoscimento dei benefici richiesti dal ricorrente. Per_2
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa mediante lettura della presente sentenza.
****
Occorre preliminarmente rilevare che risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il procedimento è stato correttamente instaurato nel rispetto dei termini di legge.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il dott. con argomentazioni adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici, ha concluso Per_2
l'accertamento peritale rilevando che le patologie da cui il ricorrente è affetto (esiti di cardiopatia ischemica con apposizione di pace maker, ipertensione arteriosa, insufficienza aorto mitralica, diabete tipo 2, broncopneumopatia cronico ostruttiva, coxoartrosi bilaterale, gonartrosi bilaterale), comportano i requisiti di gravità richiesti dalla legge 18/80 per giustificare il diritto all'assistenza continua ed integrano altresì la condizione di grave disabilità prevista dall'art. 3, comma 3 legge 104/92, già riconosciuta nella prima fase dell'atp.
L'excursus anamnestico-patologico, rilevato documentalmente, ha infatti consentito al perito di discostarsi dalle conclusioni della Commissione Medica, rilevando come sia stata sottovalutata la necessità di Part assistenza continua e di costante supervisione conseguenti alla grave disabilità da cui il sig. è affetto. Part Afferma infatti il dott. “Il sig. attualmente patisce grave deficit statico e cinematico, Per_2 per cui necessita di carrozzina per gli spostamenti sia in ambito domiciliare che extra, con necessità di costante supervisione sia per quanto attiene l'igiene personale, l'espletamento delle attività quotidiane, la preparazione dei pasti, nonché la somministrazione della terapia farmacologica. Il deficit statico dinamico venne acclarato anche a seguito di una consulenza geriatrica datata 25 luglio 2022, ove si certificava un indice di Barthel pari a 60 su 100, ADL 4/6 e IADL 3/8 indicativo di inconfutabile perdita dell'autonomia, necessità di assistenza continua nell'espletamento delle attività quotidiane”.
Tali valutazioni trovano pieno riscontro nell'esame obiettivo del periziato, nel quale il CTU evidenzia che il paziente accede alla visita su carrozzina, presenta mediocri condizioni generali, grave rallentamento ideomotorio, disorientamento nello spazio, nel tempo e nelle persone, sensibile tremore al capo, ipotrofia della muscolatura interossea a carico delle mani e dell'eminenza tenar e ipotenar, limitazione del rachide lombosacrale a causa di dolore, sensibile deficit a carico degli arti superiori, soprattutto a destra dove non viene eseguito il movimento di abduzione ed elevazione, ipostenia grave ai quattro arti. Precisa ancora che il ricorrente: “Esegue i passaggi posturali con necessità di appoggio a terze persone, con notevole difficoltà ed ipodinamismo. Permane in posizione ortostatica mediante compenso su base allargata e necessità di immediato appoggio a terze persone. La deambulazione su terreno piano avviene solo per due piccoli passi con necessità immediata di supervisione da parte di terze persone”.
All'esito dell'accertamento espletato, il perito ha concluso la sua valutazione medico-legale, Part affermando che il sig. è invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con conseguente diritto di godere dell'indennità di accompagnamento fin dalla data del 25.07.2022.
Tale quadro clinico inoltre determina la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella di relazione essendo ridotta l'autonomia personale correlata all'età, configurandosi in tal senso situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92 a decorrere dalla medesima data.
Le conclusioni del CTU, cui il Giudice aderisce con convinzione per essere le stesse suffragate da riscontri oggettivi anamnestici e documentali e per essere state adeguatamente motivate, determinano l'accoglimento del ricorso di merito e permettono di dichiarare che il signor si trova Parte_1 nelle condizioni sanitarie per beneficiare dell'indennità di accompagnamento (legge 18/80 e 508/88) e in condizione di grave disabilità (art. 3 comma 3 legge 104/92) a decorrere dal 25.07.2022.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con riduzione, in considerazione della natura della controversia e dei limitati adempimenti della fase di merito. CP_ Restano a carico dell' le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio, liquidate come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie per Parte_1 beneficiare dell'indennità di accompagnamento (legge 18/80 e 508/88) e in condizione di grave disabilità
(art. 3 comma 3 legge 104/92) a decorrere dal 25.07.2022; CP_
- condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi 2.000,00 euro per onorari oltre iva e cpa, oltre il 15% di spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
CP_
- pone a carico dell' le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio liquidate con separati decreti.
Così deciso in Nuoro il 02.12.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ernesta Maria Usai