Articolo 52 della Legge 23 febbraio 1974, n. 63
Articolo 51Articolo 53
Versione
4 aprile 1974
Art. 52.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1972 risultano stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1972 (articolo 48). . . . . . . L. 174.549.725 Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 93.855.621 Residui passivi al 31 dicembre 1972. . . . . . . . . . L. 268.405.346
Entrata in vigore il 4 aprile 1974