Art. 2.
Il limite massimo delle anticipazioni che il Tesoro dello Stato e' autorizzato a fare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, stabilito in L. 250.000.000 (lire duecentocinquanta milioni) dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 884 , e' elevato a L. 500.000.000 (lire cinquecento milioni) per anno solare a decorrere dal 1949.
La concessione delle anticipazioni, previste dal suddetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 884 , e dalla presente legge, avra' termine il 31 dicembre 1956.
Il limite massimo delle anticipazioni che il Tesoro dello Stato e' autorizzato a fare al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, stabilito in L. 250.000.000 (lire duecentocinquanta milioni) dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 884 , e' elevato a L. 500.000.000 (lire cinquecento milioni) per anno solare a decorrere dal 1949.
La concessione delle anticipazioni, previste dal suddetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 settembre 1947, n. 884 , e dalla presente legge, avra' termine il 31 dicembre 1956.