CASS
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/05/2025, n. 17446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17446 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA UC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/02/2025 del TRIBUNALE di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17446 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 23/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1..Con sentenza in data 6.2.2025 il Tribunale di Milano ha dichiarato non luogo a procedere a carico di RA LU in ordine ai reati a 'lui ascritti (artt. 189, commi 1, 6 e 7 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, 590 bis cod.pen.) per essere gli stessi estinti per esito positivo della messa alla prova, applicando altresì al medesimo la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo di anni uno e mesi sei. 2. Avverso la sentenza ha 'proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen., l'esercizio, da parte del giudice, di una potestà riservata ex lege al Prefetto, nonché l'inosservanza e l'erronea applicazione di norme penali in relazione a quanto previsto dagli artt. 168-ter, comma 2, cod. pen., 223 e 224 cod. strada. Sostiene, in specie, che il Tribunale avrebbe disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida senza averne il potere, atteso che l'istituto della messa alla prova, in caso di esito positivo, comporta l'estinzione del reato, con conseguente radicamento in capo al Prefetto, in assenza del positivo accertamento della penale responsabilità dell'imputato, del potere di disporre l'anzidetta sanzione, in esito al passaggio in giudicato della sentenza. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto che l'impugnata sentenza venga annullata senza rinvio, limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e che gli atti vengano trasmessi al Prefetto per quanto di competenza. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso é fondato e merita accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono. Ed invero, coglie nel segno la censura articolata con l'unico motivo di doglianza, mediante il quale si lamenta l'esercizio, da parte del giudice, di un potere normativamente riservato al Prefetto e l'inosservanza di quanto previsto dagli artt. 168-ter, comma 2, cod. pen. e 223 e 224 cod. strada. A riguardo questa Corte ha chiarito da tempo che il giudice che, in ragione dell'esito positivo della messa alla . prova, dichiari, ex art. 168-ter cod. pen., l'estinzione dei reati di guida sotto l'effetto dell'alcool e di guida in stato di 2 alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, previsti dagli artt. 186 e 187 d.lgs. n. 285 del 1992, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria, di competenza del Prefetto, di cui all'art. 224, comma 3, d.lgs. n. 285 del 1992. Si è osservato al riguardo che sussiste sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova - che prescinde dell'accertamento della penale responsabilità dell'imputato - e le ipotesi, previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, che legittimano l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al menzionato art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (così, con riguardo alla diversa sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, Sez. 4, n. 29639 del 23/06/2016, Conti, Rv. 267880-01, Sez. 4, n. 39107 dell'08/07/2016, Rossini, Rv. 267608-01; Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015, Pettorino, Rv. 264819-01,Sez.4 n.19369 del 07/05/2024, Rv. 286470). 2. In ragione delle esposte considerazioni, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, da eliminarsi in questa sede. Per l'effetto si dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Milano per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che elimina. Dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Milano per quanto di competenza. Così deciso il 23.4.2025
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 17446 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 23/04/2025 RITENUTO IN FATTO 1..Con sentenza in data 6.2.2025 il Tribunale di Milano ha dichiarato non luogo a procedere a carico di RA LU in ordine ai reati a 'lui ascritti (artt. 189, commi 1, 6 e 7 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, 590 bis cod.pen.) per essere gli stessi estinti per esito positivo della messa alla prova, applicando altresì al medesimo la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo di anni uno e mesi sei. 2. Avverso la sentenza ha 'proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen., l'esercizio, da parte del giudice, di una potestà riservata ex lege al Prefetto, nonché l'inosservanza e l'erronea applicazione di norme penali in relazione a quanto previsto dagli artt. 168-ter, comma 2, cod. pen., 223 e 224 cod. strada. Sostiene, in specie, che il Tribunale avrebbe disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida senza averne il potere, atteso che l'istituto della messa alla prova, in caso di esito positivo, comporta l'estinzione del reato, con conseguente radicamento in capo al Prefetto, in assenza del positivo accertamento della penale responsabilità dell'imputato, del potere di disporre l'anzidetta sanzione, in esito al passaggio in giudicato della sentenza. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto che l'impugnata sentenza venga annullata senza rinvio, limitatamente alla disposta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e che gli atti vengano trasmessi al Prefetto per quanto di competenza. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso é fondato e merita accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono. Ed invero, coglie nel segno la censura articolata con l'unico motivo di doglianza, mediante il quale si lamenta l'esercizio, da parte del giudice, di un potere normativamente riservato al Prefetto e l'inosservanza di quanto previsto dagli artt. 168-ter, comma 2, cod. pen. e 223 e 224 cod. strada. A riguardo questa Corte ha chiarito da tempo che il giudice che, in ragione dell'esito positivo della messa alla . prova, dichiari, ex art. 168-ter cod. pen., l'estinzione dei reati di guida sotto l'effetto dell'alcool e di guida in stato di 2 alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, previsti dagli artt. 186 e 187 d.lgs. n. 285 del 1992, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria, di competenza del Prefetto, di cui all'art. 224, comma 3, d.lgs. n. 285 del 1992. Si è osservato al riguardo che sussiste sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova - che prescinde dell'accertamento della penale responsabilità dell'imputato - e le ipotesi, previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, che legittimano l'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al menzionato art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (così, con riguardo alla diversa sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, Sez. 4, n. 29639 del 23/06/2016, Conti, Rv. 267880-01, Sez. 4, n. 39107 dell'08/07/2016, Rossini, Rv. 267608-01; Sez. 4, n. 40069 del 17/09/2015, Pettorino, Rv. 264819-01,Sez.4 n.19369 del 07/05/2024, Rv. 286470). 2. In ragione delle esposte considerazioni, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, da eliminarsi in questa sede. Per l'effetto si dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Milano per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che elimina. Dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Milano per quanto di competenza. Così deciso il 23.4.2025