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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 06/02/2026, n. 1292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1292 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1292/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, OR
PALMIERI BE MICHELE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4087/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15541/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 08/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3022M03403-2022 SANZIONE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3022M03403-2022 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3022M03403-2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 243/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 4087/2025 la società Ricorrente_1 sas di Ricorrente_2 ha appellato la sentenza n. 15541/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi riuniti proposti dalla società Ricorrente_1 S.A.S. di Ricorrente_2, con sede in Napoli alla Indirizzo_1 (RG 12040/2023) avverso l'avviso di accertamento n. TF3022M03403/2022 per l'anno di imposta 2016, con il quale la DP I di Napoli ha rideterminato in aumento il reddito d'impresa recuperando a tassazione ai fini IRAP e IVA , oltre sanzioni ed interessi e dalle socie Nominativo_1 e Nominativo_2 avverso gli avvisi di accertamento n. TF3012M03412/2022 e n. TF3012M03414/2022 (Rg 12047/2023 e RG12045/2023) per l'anno di imposta 2016 con i quali la DP I
Napoli, sulla base della rideterminazione dell'imponibile della società a ristretta base sociale, in ossequio all'art 5 DPR n.600/73 , ha rideteminato l'imponibile delle contribuenti procedendo al recupero a tassazione ai fini PE , oltre sanzioni ed interessi.
2.- Il Giudice di primo grado ha dichiarato inammissibili i ricorsi poiché non è stata dimostrata la notifica tempestiva degli atti impugnati e non è stato fornito un valido mandato ad litem che collegasse chiaramente le parti ricorrenti all'atto contestato.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondati i ricorsi, osservando che dalle indagini finanziarie emergeva che le movimentazioni di somme tra la società e la socia Nominativo_1, apparentemente rimesse come prestiti, risultavano difficili da giustificare come tali.
In particolare, la Corte ha evidenziato che la somma di €50.000, ricevuta come restituzione di un prestito, non trovava sufficiente giustificazione logica e logico-finanziaria, e questa plusvalenza non giustificata ha portato a qualificare i fondi come utili non dichiarati.
3.- Ha proposto appello la società deducendo che:
.- quanto alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che “l'avviso di accertamento è stato notificato a mezzo posta con raccomandata con Avviso di Ricevimento n. AG 78844084476-1 inviata dalla Direzione
Provinciale di Napoli I in data 13 dicembre 2022 e ritualmente ricevuto dalla ricorrente in data 15 dicembre
2022. Pertanto, il ricorso prodotto dinnanzi alla Commissione di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli e notificato a mezzo pec all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli in data 11 maggio 2023
è da considerarsi tempestivo”.
.- la società non sarebbe obbligata a tenere il libro giornale per la contabilità semplificata.
.- si tratta di una società familiare composta esclusivamente da genitori e figli, e ha contabilizzato ricavi in modo errato..
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che ha resistito ai motivi proposti con l'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
A.- Non merita accoglimento il motivo dell'appello relativo al capo della sentenza di I grado che ha dichiarato il ricorso inammissibile.
L'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992 prevede il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto impugnato.
Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato (cfr. Cass. n. 24518 del 2024).
Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità, deve depositare nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmettere a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato.
L'inammissibilità del ricorso per il mancato deposito della documentazione dimostrativa della sua tempestiva proposizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass., Ordinanza n. 20627 del 22 luglio 2025).
Ricade, infatti, sul ricorrente l'onere della prova sulla tempestiva notifica del ricorso.
Nella specie, la ricorrente non ha depositato la prova della tempestività del ricorso.
Pertanto, il Giudice di primo grado ha correttamente dichiarato il ricorso inammissibile.
.- Le censure di merito sono, in ogni caso, infondate.
1.- Va ribadito che l'accertamento impugnato trae origine da indagini finanziarie legittimamente autorizzate ai sensi degli artt. 32, comma 1, n. 2, DPR n. 600/1973 e 51, comma 2, n. 2, DPR n.
633/1972, estese tanto alla società quanto ai singoli soci.
Secondo un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, i versamenti e prelevamenti bancari non giustificati costituiscono presunzioni legali relative di maggiori ricavi o compensi, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale è tenuto a fornire una dimostrazione analitica, puntuale e specifica della loro estraneità a fatti imponibili (Cass., sez. trib., nn. 15857/2016; 16697/2019;
2432/2023).
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha correttamente applicato tali principi, rilevando che le giustificazioni fornite dalla parte ricorrente risultano generiche, ricostruite ex post e prive di adeguato supporto documentale.
2.- L'assunto difensivo secondo cui la somma di euro 50.000,00 contestata dall'Ufficio costituirebbe la restituzione di prestiti erogati dalla socia Nominativo_1 nell'anno 2015 non è idoneamente dimostrato. In particolare:
non risultano prodotti contratti di finanziamento, scritture private con data certa o deliberazioni societarie che attestino l'esistenza, l'ammontare e le condizioni dei presunti prestiti;
la ricostruzione cronologica delle movimentazioni bancarie è fondata esclusivamente su allegazioni difensive e su correlazioni temporali ritenute plausibili dalla parte, ma non suffragate da un vincolo giuridico o contabile univoco;
la mera tracciabilità dei bonifici non è di per sé sufficiente a dimostrare la natura non reddituale delle somme movimentate.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, «la prova contraria richiesta al contribuente non può risolversi in mere affermazioni di carattere generale, ma deve consistere nella dimostrazione della specifica riferibilità di ogni singola operazione a fatti non imponibili» (Cass., sez. trib., n. 11102/2017; n. 21800/2020).
Nel caso delle società di persone, inoltre, è consolidato l'orientamento per cui la ristretta base familiare e la commistione dei rapporti finanziari tra società e soci rafforzano, anziché indebolire, la presunzione di riferibilità delle somme a ricavi non dichiarati, in difetto di una prova rigorosa contraria (Cass., sez. trib., nn. 20803/2019; 29572/2022).
3.- Non merita accoglimento neppure la censura relativa al preteso errore dell'Ufficio e del primo giudice nell'aver confuso il piano economico con quello finanziario.
È principio pacifico che, in materia di indagini finanziarie, l'Amministrazione finanziaria non è tenuta a dimostrare la corrispondenza immediata tra ricavo e incasso, potendo fondare l'accertamento sulla mera rilevazione di movimentazioni bancarie non giustificate, restando a carico del contribuente l'onere di dimostrarne l'irrilevanza fiscale (Cass., sez. trib., n. 26111/2015; n. 17365/2021).
Lo sfasamento temporale tra fatturazione, incasso e restituzione di somme, invocato dall'appellante, non
è dunque sufficiente a superare la presunzione legale, specie in assenza di una contabilità finanziaria formalmente strutturata e di idonei riscontri extracontabili.
4.- Accertata la legittimità della ripresa a tassazione in capo alla società, correttamente l'Ufficio ha proceduto all'imputazione del maggior reddito ai soci, pro quota, ai sensi dell'art. 5 del TUIR.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello e condanna la parte soccombente alle spese di giudizio che liquida in euro 800 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CAPUNZO RAFFAELLO, OR
PALMIERI BE MICHELE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4087/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Di Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15541/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 08/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3022M03403-2022 SANZIONE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3022M03403-2022 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF3022M03403-2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 243/2026 depositato il
19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con ricorso R.G. n. 4087/2025 la società Ricorrente_1 sas di Ricorrente_2 ha appellato la sentenza n. 15541/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, che ha dichiarato inammissibili i ricorsi riuniti proposti dalla società Ricorrente_1 S.A.S. di Ricorrente_2, con sede in Napoli alla Indirizzo_1 (RG 12040/2023) avverso l'avviso di accertamento n. TF3022M03403/2022 per l'anno di imposta 2016, con il quale la DP I di Napoli ha rideterminato in aumento il reddito d'impresa recuperando a tassazione ai fini IRAP e IVA , oltre sanzioni ed interessi e dalle socie Nominativo_1 e Nominativo_2 avverso gli avvisi di accertamento n. TF3012M03412/2022 e n. TF3012M03414/2022 (Rg 12047/2023 e RG12045/2023) per l'anno di imposta 2016 con i quali la DP I
Napoli, sulla base della rideterminazione dell'imponibile della società a ristretta base sociale, in ossequio all'art 5 DPR n.600/73 , ha rideteminato l'imponibile delle contribuenti procedendo al recupero a tassazione ai fini PE , oltre sanzioni ed interessi.
2.- Il Giudice di primo grado ha dichiarato inammissibili i ricorsi poiché non è stata dimostrata la notifica tempestiva degli atti impugnati e non è stato fornito un valido mandato ad litem che collegasse chiaramente le parti ricorrenti all'atto contestato.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondati i ricorsi, osservando che dalle indagini finanziarie emergeva che le movimentazioni di somme tra la società e la socia Nominativo_1, apparentemente rimesse come prestiti, risultavano difficili da giustificare come tali.
In particolare, la Corte ha evidenziato che la somma di €50.000, ricevuta come restituzione di un prestito, non trovava sufficiente giustificazione logica e logico-finanziaria, e questa plusvalenza non giustificata ha portato a qualificare i fondi come utili non dichiarati.
3.- Ha proposto appello la società deducendo che:
.- quanto alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che “l'avviso di accertamento è stato notificato a mezzo posta con raccomandata con Avviso di Ricevimento n. AG 78844084476-1 inviata dalla Direzione
Provinciale di Napoli I in data 13 dicembre 2022 e ritualmente ricevuto dalla ricorrente in data 15 dicembre
2022. Pertanto, il ricorso prodotto dinnanzi alla Commissione di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli e notificato a mezzo pec all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Napoli in data 11 maggio 2023
è da considerarsi tempestivo”.
.- la società non sarebbe obbligata a tenere il libro giornale per la contabilità semplificata.
.- si tratta di una società familiare composta esclusivamente da genitori e figli, e ha contabilizzato ricavi in modo errato..
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che ha resistito ai motivi proposti con l'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
A.- Non merita accoglimento il motivo dell'appello relativo al capo della sentenza di I grado che ha dichiarato il ricorso inammissibile.
L'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992 prevede il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della notifica dell'atto impugnato.
Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato (cfr. Cass. n. 24518 del 2024).
Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità, deve depositare nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmettere a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato.
L'inammissibilità del ricorso per il mancato deposito della documentazione dimostrativa della sua tempestiva proposizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass., Ordinanza n. 20627 del 22 luglio 2025).
Ricade, infatti, sul ricorrente l'onere della prova sulla tempestiva notifica del ricorso.
Nella specie, la ricorrente non ha depositato la prova della tempestività del ricorso.
Pertanto, il Giudice di primo grado ha correttamente dichiarato il ricorso inammissibile.
.- Le censure di merito sono, in ogni caso, infondate.
1.- Va ribadito che l'accertamento impugnato trae origine da indagini finanziarie legittimamente autorizzate ai sensi degli artt. 32, comma 1, n. 2, DPR n. 600/1973 e 51, comma 2, n. 2, DPR n.
633/1972, estese tanto alla società quanto ai singoli soci.
Secondo un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, i versamenti e prelevamenti bancari non giustificati costituiscono presunzioni legali relative di maggiori ricavi o compensi, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale è tenuto a fornire una dimostrazione analitica, puntuale e specifica della loro estraneità a fatti imponibili (Cass., sez. trib., nn. 15857/2016; 16697/2019;
2432/2023).
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado ha correttamente applicato tali principi, rilevando che le giustificazioni fornite dalla parte ricorrente risultano generiche, ricostruite ex post e prive di adeguato supporto documentale.
2.- L'assunto difensivo secondo cui la somma di euro 50.000,00 contestata dall'Ufficio costituirebbe la restituzione di prestiti erogati dalla socia Nominativo_1 nell'anno 2015 non è idoneamente dimostrato. In particolare:
non risultano prodotti contratti di finanziamento, scritture private con data certa o deliberazioni societarie che attestino l'esistenza, l'ammontare e le condizioni dei presunti prestiti;
la ricostruzione cronologica delle movimentazioni bancarie è fondata esclusivamente su allegazioni difensive e su correlazioni temporali ritenute plausibili dalla parte, ma non suffragate da un vincolo giuridico o contabile univoco;
la mera tracciabilità dei bonifici non è di per sé sufficiente a dimostrare la natura non reddituale delle somme movimentate.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, «la prova contraria richiesta al contribuente non può risolversi in mere affermazioni di carattere generale, ma deve consistere nella dimostrazione della specifica riferibilità di ogni singola operazione a fatti non imponibili» (Cass., sez. trib., n. 11102/2017; n. 21800/2020).
Nel caso delle società di persone, inoltre, è consolidato l'orientamento per cui la ristretta base familiare e la commistione dei rapporti finanziari tra società e soci rafforzano, anziché indebolire, la presunzione di riferibilità delle somme a ricavi non dichiarati, in difetto di una prova rigorosa contraria (Cass., sez. trib., nn. 20803/2019; 29572/2022).
3.- Non merita accoglimento neppure la censura relativa al preteso errore dell'Ufficio e del primo giudice nell'aver confuso il piano economico con quello finanziario.
È principio pacifico che, in materia di indagini finanziarie, l'Amministrazione finanziaria non è tenuta a dimostrare la corrispondenza immediata tra ricavo e incasso, potendo fondare l'accertamento sulla mera rilevazione di movimentazioni bancarie non giustificate, restando a carico del contribuente l'onere di dimostrarne l'irrilevanza fiscale (Cass., sez. trib., n. 26111/2015; n. 17365/2021).
Lo sfasamento temporale tra fatturazione, incasso e restituzione di somme, invocato dall'appellante, non
è dunque sufficiente a superare la presunzione legale, specie in assenza di una contabilità finanziaria formalmente strutturata e di idonei riscontri extracontabili.
4.- Accertata la legittimità della ripresa a tassazione in capo alla società, correttamente l'Ufficio ha proceduto all'imputazione del maggior reddito ai soci, pro quota, ai sensi dell'art. 5 del TUIR.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello e condanna la parte soccombente alle spese di giudizio che liquida in euro 800 oltre accessori se dovuti.