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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 21/01/2026, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 626/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2783/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societã Società_1 Società_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 70/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 13
e pubblicata il 10/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX02L700164-2020 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX02L700164-2020 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 28 luglio 2021 la Società_1 e i soci Nominativo_1
e Nominativo_2 ricorrevano avverso l'avviso di accertamento n. TYX02L700164-2020 con il quale veniva recuperato a tassazione reddito di impresa derivante da proventi illeciti per complessivi
€ 142.119,00 per l'anno di imposta 2015, deducendo l'illegittimità sotto vari profili (violazione del divieto della doppia sanzione penale e amministrativa;
difetto di motivazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 212/2000; infondatezza della pretesa in relazione agli elementi di prova raccolti;
decadenza dall'azione accertatrice).
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 10 novembre 2022 n. 70/13/23 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina accoglieva il ricorso, annullava l'avviso di accertamento e compensava le spese processuali ritenendo sussistente il difetto di motivazione dell'atto impugnato per l'omessa indicazione degli elementi di prova a sostegno della pretesa erariale.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina proponeva appello avverso la detta sentenza contestando tanto il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento quanto l'assenza degli elementi di prova a sostegno della pretesa erariale.
Società_1 e i soci Nominativo_1 e Nominativo_2 non si costituivano in giudizio.
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate è fondato.
Ed invero, non sussiste il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento perché questo contiene tutti gli elementi necessari laddove rinvia per relationem al p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza e regolarmente notificato alla società e, quindi, conosciuto – o quanto meno conoscibile – anche dai soci (trattandosi, tra l'altro, di società semplice con soli tre soci).
Quanto alla indicazione degli elementi di prova a sostegno della pretesa erariale deve rilevarsi che il richiamo alla sentenza di proscioglimento del GUP di Enna appare inconferente poiché uno dei soci è stato prosciolto per morte ed un altro per prescrizione del reato, mentre il proscioglimento soltanto uno di essi per insussistenza del fatto non fa venire meno la responsabilità della società per le false attestazioni relative ai contributi Società_2.
Ne conseguono l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza impugnata.
Avuto riguardo alla complessità delle vicende connesse al procedimento penale ed all'esito di questo, si ravvisano ragioni per compensare tra le parti anche le spese processuali del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina nei confronti della Società_1 e di Nominativo_1 e Nominativo_2 avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 70/13/23 resa in data 10 novembre 2022, in riforma di questa, rigetta il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TYX02L700164-2020 e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2783/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Societã Società_1 Società_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 70/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 13
e pubblicata il 10/01/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX02L700164-2020 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI
SEMPLIFICATI) 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX02L700164-2020 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 28 luglio 2021 la Società_1 e i soci Nominativo_1
e Nominativo_2 ricorrevano avverso l'avviso di accertamento n. TYX02L700164-2020 con il quale veniva recuperato a tassazione reddito di impresa derivante da proventi illeciti per complessivi
€ 142.119,00 per l'anno di imposta 2015, deducendo l'illegittimità sotto vari profili (violazione del divieto della doppia sanzione penale e amministrativa;
difetto di motivazione ai sensi dell'art. 7 della Legge 212/2000; infondatezza della pretesa in relazione agli elementi di prova raccolti;
decadenza dall'azione accertatrice).
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza del 10 novembre 2022 n. 70/13/23 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina accoglieva il ricorso, annullava l'avviso di accertamento e compensava le spese processuali ritenendo sussistente il difetto di motivazione dell'atto impugnato per l'omessa indicazione degli elementi di prova a sostegno della pretesa erariale.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina proponeva appello avverso la detta sentenza contestando tanto il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento quanto l'assenza degli elementi di prova a sostegno della pretesa erariale.
Società_1 e i soci Nominativo_1 e Nominativo_2 non si costituivano in giudizio.
All'udienza del 20 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate è fondato.
Ed invero, non sussiste il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento perché questo contiene tutti gli elementi necessari laddove rinvia per relationem al p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza e regolarmente notificato alla società e, quindi, conosciuto – o quanto meno conoscibile – anche dai soci (trattandosi, tra l'altro, di società semplice con soli tre soci).
Quanto alla indicazione degli elementi di prova a sostegno della pretesa erariale deve rilevarsi che il richiamo alla sentenza di proscioglimento del GUP di Enna appare inconferente poiché uno dei soci è stato prosciolto per morte ed un altro per prescrizione del reato, mentre il proscioglimento soltanto uno di essi per insussistenza del fatto non fa venire meno la responsabilità della società per le false attestazioni relative ai contributi Società_2.
Ne conseguono l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza impugnata.
Avuto riguardo alla complessità delle vicende connesse al procedimento penale ed all'esito di questo, si ravvisano ragioni per compensare tra le parti anche le spese processuali del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina nei confronti della Società_1 e di Nominativo_1 e Nominativo_2 avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 70/13/23 resa in data 10 novembre 2022, in riforma di questa, rigetta il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TYX02L700164-2020 e dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 20 gennaio 2026
Il Presidente